Decreto Legislativo 385/1993 – testo unico bancario

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
(GU n.230 del 30-9-1993 – Suppl. Ordinario n. 92)
Aggiornato al d.lgs. 181/2015

Art. 1. Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

a) “autorità creditizie” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;
a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d’Italia nonché un’autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;

b) “banca” indica l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria;

c) “CICR” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) “CONSOB” indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) “COVIP” indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e-bis) “MVU” indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
e-ter) “Disposizioni del MVU” indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;

f) (soppressa)

g) “Stato comunitario” indica lo Stato membro della Comunità Europea;

g-bis) “Stato d’origine” indica lo Stato comunitario in cui la banca, l’IMEL o l’IP è stato autorizzato all’esercizio dell’attività;

g-ter) “Stato ospitante” indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l’IMEL o l’IP ha una succursale o presta servizi;

h) “Stato terzi” indica lo Stato non membro dell’Unione europea;

h-bis) “SEVIF”: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) “ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) “AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) “AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) “Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) “CERS”: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) “Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

h-ter) “Stato partecipante al MVU” indica uno Stato comunitario la cui moneta è l’euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;

i) “legge fallimentare” indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l) “autorità competenti” indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari.

m) (soppressa)

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) “banca italiana”: la banca avente sede legale in Italia;

b) “banca comunitaria”: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall’Italia;

c) “banca extracomunitaria”: la banca avente sede legale in uno Stato terzo;

d) “soggetto significativo”: i soggetti definiti dall’articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;
d-bis) “soggetto meno significativo”: i soggetti, sottoposti a vigilanza nell’ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);

e) “succursale”: una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività a cui laanca o l’istituto è stato autorizzato;

f) “attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il “forfaiting”);

3) leasing finanziario;

4) prestazione di servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (“travellers cheques”, lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4;

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

– strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

– cambi;

– strumenti finanziari a termine e opzioni;

– contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse;

– valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo “money broking”;

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) “intermediari finanziari”: i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106;
h) “stretti legami”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

h-bis) “istituti di moneta elettronica”: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) ‘moneta elettronicà: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall’articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

h-quater) ‘partecipazioni’: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-quinquies) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 21 del 2010)

h-sexies) ‘istituti di pagamento:’ le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;

h-septies) ‘istituti di pagamento comunitari’: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall’Italia;
h-septies.1) “servizi di pagamento”: le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

8) servizi di informazione sui conti;

h-octies) (abrogata)
h-novies) “personale”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i) “punto di contatto centrale”: il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all’articolo 128-quater.

3. La Banca d’Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

TITOLO I – AUTORITA’ CREDITIZIE

Art. 2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d’Italia.

2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l’esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d’Italia.

Art. 3. Ministro dell’economia e delle finanze

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.

2. In caso di urgenza il Ministro dell’economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Art. 4. Banca d’Italia

1. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III. La Banca d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

2. La Banca d’Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell’attività di vigilanza.

3. La Banca d’Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La Banca d’Italia pubblica annualmente una relazione sull’attività di vigilanza.

4-bis. Nell’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d’Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 5. Finalità e destinatari della vigilanza

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

Art. 6. Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel SEVIF

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea.

3. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d’intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.

4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia può concludere accordi con l’ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all’ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Art. 7. Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.

6. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, nonché con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all’estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.

Art. 8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

1. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d’Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Art. 9. Reclamo al CICR

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del d.P.R. 24 novembre 1971, numero 1199.

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

TITOLO II – BANCHE

Capo I – NOZIONE DI ATTIVITA’ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

Art. 10. Attività bancaria

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere d’impresa.

2. L’esercizio dell’attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 11. Raccolta del risparmio

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica.

2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all’attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati terzi ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.

4-bis. Il CICR determina i criteri per l’individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all’emissione e, su proposta formulata dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell’attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all’emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

Art. 12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

2. (comma abrogato dal d.lgs. n. 415 del 1996)

3. L’emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall’organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

 4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l’articolo 2412.

4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile.

5. La Banca d’Italia disciplina l’emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d’Italia può disciplinarne le modalità di emissione.

7. La Banca d’Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d’Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

Capo II – AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITA’ BANCARIA, SUCCURSALI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Art. 13. Albo

1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

Art. 14. Autorizzazione all’attività bancaria

1. La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

 a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

 a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

 b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

 c) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

d) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell’articolo 26;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. (comma abrogato dal d.lgs. n. 72 del 1996)

3. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L’autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

4-bis. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e alle modalità di presentazione dell’istanza, ai criteri di valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza e di revoca dell’autorizzazione.

Art. 15. Succursali

1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d’Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d’Italia.

3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all’autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l’esercizio dell’attività della succursale.

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali pre- via autorizzazione della Banca d’Italia.

5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell’apertura di succursali all’estero da parte di banche italiane.

Art. 16. Libera prestazione di servizi

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.

5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all’estero di servizi da parte di banche italiane.

Art. 17. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento

1. La Banca d’Italia disciplina l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 18. Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

2. Le disposizioni dell’art. 15, comma 3, e dell’art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia previsto l’esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall’art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 79, commi 1, 3 e 4.

Capo III – PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE

Art. 19. Autorizzazioni

1. La Banca d’Italia autorizza preventivamente l’acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

2. La Banca d’Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.

4. La Banca d’Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:

la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 26 da parte di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza. L’autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.

6. (comma abrogato dal d.lgs. n. 21 del 2010)

7. (comma abrogato dal d.lgs. n. 21 del 2010)

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 ,2e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d’Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l’autorizzazione.

8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.

9. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell’applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l’individuazione dei casi di influenza notevole.

Art. 20. Obblighi di comunicazione

1. La Banca d’Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d’Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l’accordo si riferisce. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso.

3. La Banca d’Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d’Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2.

4. La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Art. 21. Richiesta di informazioni

1. La Banca d’Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d’Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l’indicazione dei soggetti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d’Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

5. La Banca d’Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

Art. 22. Partecipazioni indirette e acquisti di concerto

1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

1-bis. Ai fini dell’applicazione dei capi III e IV si considera anche l’acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell’articolo 19.

Art. 23. Nozione di controllo

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Art. 24. Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall’articolo 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

Capo IV – PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

Art. 25. Partecipanti al capitale

1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilità;
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all’articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l’articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia

Art. 26. Esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d’Italia, individua:

a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell’organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza.

5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l’idoneità dei propri componenti e l’adeguatezza complessiva dell’organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio; questa è pronunciata dall’organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall’organo che li ha nominati.

6. La Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l’idoneità’ degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

Art. 27. Incompatibilità (abrogato dal d.lgs. n. 72 del 2015)

Capo V – BANCHE COOPERATIVE

Art. 28. Norme applicabili

1. L’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorità governativa dal codice civile.

 2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo 35 del presente decreto.

2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.

Sezione I – Banche popolari

Art. 29. Norme generali

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.

2-bis. L’attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l’organo di amministrazione convoca l’assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l’attivo non é’ stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 31 o la liquidazione, la Banca d’Italia, tenuto conto delle circostanze e dell’entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell’articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria e al Ministro dell’economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d’Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. (comma abrogato dalla legge n. 33 del 2015)

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 30. Soci

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

2. Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l’1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l’ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta.

6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

Art. 31. Trasformazioni e fusioni

1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all’articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:

a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all’assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all’assemblea.

2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2-ter.

3. Si applicano gli articoli 56 e 57.

Art. 32. Utili

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.

Sezione II – Banche di credito cooperativo

Art. 33. Norme generali

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”.

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro ne’ superiore cinquecento euro.

Art. 34. Soci

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.

5. (comma abrogato dal d.lgs. n. 342 del 1999)

6. Si applica l’articolo 30, comma 5.

Art. 35. Operatività

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia.

Art. 36. Fusioni

1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E’ fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applica l’art. 57, commi 2, 3 e 4.

Art. 37. Utili

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Capo VI – NORME RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO

Sezione I – Credito fondiario e alle opere pubbliche

Art. 38. Nozione di credito fondiario

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.

2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

Art. 39. Ipoteche

1. Ai fini dell’iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

2. Quando la stipulazione del contratto e l’erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell’iscrizione già presa, l’annotazione dell’avvenuto pagamento e dell’eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l’ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall’annotazione stessa.

3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall’ipoteca iscritta fino a concorrenza dell’importo effettivamente dovuto per effetto dell’applicazione di dette clausole. L’adeguamento dell’ipoteca si verifica automaticamente se la nota d’iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate alla revocatoria di cui all’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L’articolo 166 del codice della crisi dell’insolvenza non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38.

6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia.

 6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l’identità del richiedente, la data certa del titolo e l’accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.

6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l’immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall’atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso.

6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell’ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l’ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso relativo.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 40. Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Art. 40-bis. Cancellazione delle ipoteche

1. Ai fini di cui all’articolo 2878 del codice civile e in deroga all’articolo 2847 del codice civile, l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita.

2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall’Agenzia del territorio.

3. L’estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell’ipoteca, che l’ipoteca permane. In tal caso l’Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all’annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo e fino all’avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.

5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l’autentica notarile.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.

Art. 41. Procedimento esecutivo

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

2. L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell’esecuzione. La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

3. Il custode dei beni pignorati, l’amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile.

5. L’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall’art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all’emanazione del decreto previsto dall’articolo 586 del codice di procedura civile.

Art. 42. Nozione di credito alle opere pubbliche

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’art. 46.

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.

Sezione II – Credito agrario e peschereccio

Art. 43. Nozione

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell’iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Art. 44. Garanzie

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall’articolo 46.

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell’impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell’articolo 2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l’apprensione e la vendita. Quest’ultima è effettuata ai sensi dell’articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

Art. 45. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 303 del 2006)

Sezione III – Altre operazioni

Art. 46. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;

b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;

c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;

d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere procedenti.

1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall’art. 12, comma 6, legge n. 9 del 2014)

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l’ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell’articolo 2414 del codice civile o di cui all’articolo 2483, comma 3, del codice civile nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
(comma così modificato dall’art. 12, comma 6, legge n. 9 del 2014)

3. L’opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell’articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell’art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l’amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L’assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l’amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l’attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all’assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alla banche.

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall’amministrazione pubblica competente.

Art. 48. Credito su pegno

1. Le banche possono intraprendere l’esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d’Italia.

Capo VII – ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO

Art. 49. Assegni circolari

1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d’Italia determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d’Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.

Art. 50. Decreto ingiuntivo

1. La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

TITOLO III – VIGILANZA

Capo I – VIGILANZA SULLE BANCHE

Art. 51. Vigilanza informativa

1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.

1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

Art. 52. Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto.

2-bis. (comma abrogato dal d.lgs. n. 39 del 2010)

3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 23.

4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

 Art. 52-bis. Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 52-ter. Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia

1. La Banca d’Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. <

2. La Banca d’Italia tiene conto dei criteri di cui all’articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

3. La Banca d’Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ostensione del documento e’ effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l’articolo 52-bis, commi 3 e 4.

<p “left;”=”” align=””>Art. 53. Vigilanza regolamentare

1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

a) l’adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

d-bis) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).

2. (comma abrogato dal d.lgs. n. 72 del 2015)

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un’autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d’Italia, e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l’utilizzo ai fini di cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. (comma abrogato dal d.lgs. n. 72 del 2015)

4. La Banca d’Italia disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio.

4-bis. (abrogato dal d.lgs. n. 303 del 2006)

4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-quater. La Banca d’Italia disciplina i conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell’assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

4-sexies. E’ nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

Art. 53-bis. Poteri di intervento

1. La Banca d’Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell’articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche’, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d’Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

<p “left”=”” align=””> Art. 53-ter. Misure macroprudenziali

1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE nonché quelle di natura macro-prudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie.

Art. 54. Vigilanza ispettiva

1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d’Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l’ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d’Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

Art. 55. Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie

1. La Banca d’Italia esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.

Art. 56. Modificazioni statutarie

1. La Banca d’Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’accertamento previsto dal comma 1.

Art. 57. Fusioni e scissioni

1. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Non si può dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l’autorizzazione di cui al comma 1.

3. Il termine previsto dall’art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

Art. 58. Cessione di rapporti giuridici

1. La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo 106.

Capo II – VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

Art. 59. Definizioni

1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall’art. 23;

b) per “società finanziarie” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia; una o più delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) per “società strumentali” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell’amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.

1-bis. (comma abrogato dal d.lgs. n. 45 del 2012)

Sezione I – Gruppo bancario

Art. 60. Composizione

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia, quelle bancarie e finanziarie.

Art. 61. Capogruppo

1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un’altra banca italiana o da un’altra società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.

2. (comma abrogato dalla legge n. 15 del 2007)

3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d’Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

4. La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l’articolo 52.

Art. 62. Idoneità degli esponenti

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria e la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l’articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.

Art. 63 .Partecipazioni

1. Alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21.

Art. 64. Albo

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. La capogruppo comunica alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.

3. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell’albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

5. La Banca d’Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.

Sezione II – Ambito ed esercizio della vigilanza

Art. 65. Soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata

1. La Banca d’Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società appartenenti a un gruppo bancario;

b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

d), e), f), g) (lettere soppresse dalla legge n. 15 del 2007)

h) società che controllano almeno una banca;

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata resta ferma l’applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

Art. 66. Vigilanza informativa

 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 65 le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata.

2. La Banca d’Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d’Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le società indicate nell’articolo 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata.

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza consolidata.

5-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.

5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

Art. 67. Vigilanza regolamentare

1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d’Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

a) l’adeguatezza patrimoniale;

b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

c) le partecipazioni detenibili;

d) il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

e) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

2. (somma abrogato dal d.lgs. n. 72 del 2015)

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d’Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un’autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d’Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

2-ter. (somma abrogato dal d.lgs. n. 72 del 2015)

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 65.

3-bis. La Banca d’Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.

3-ter. Si applicano l’articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l’articolo 53-ter.

Art. 67-bis. Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista

1. La Banca d’Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all’articolo 56, decadenza di cui all’articolo 26 e autorizzazione di cui all’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d’Italia d’intesa con l’IVASS.

Art. 67-ter. Poteri di intervento

1. La Banca d’Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall’articolo 67 anche con provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all’intero sistema bancario e riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d’Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non e’ disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.

Art. 68. Vigilanza ispettiva

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’art. 65 e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell’articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.

Art. 69. Collaborazione tra autorità e obblighi informativi

1. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d’Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d’Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d’Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:

a) sulle società finanziarie, sulle società di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

1-ter. La Banca d’Italia, qualora nell’esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l’ABE, il CERS, il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.

1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell’esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.

1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.

TITOLO IV -MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 69-bis. Definizioni (omissis)

Art. 69-ter. Ambito di applicazione (omissis)

Art. 69-quater. Piani di risanamento (omissis)

Art. 69-quinquies. Piani di risanamento di gruppo (omissis)

Art. 69-sexies. Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo (omissis)

Art. 69-septies. Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento (omissis)

Art. 69-octies. Misure attuative dei piani di risanamento (omissis)

Art. 69-novies. Trasmissione dei piani di risanamento (omissis)

Art. 69-decies. Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni (omissis)

Art. 69-undecies. Disposizioni di attuazione (omissis)

Art. 69-duodecies. Accodo di gruppo (omissis)

Art. 69-terdecies. Autorizzazione dell’accordo (omissis)

Art. 69-quaterdecies. Approvazione dell’accordo da parte dell’assemblea dei soci e concessione del sostegno (omissis)

Art. 69-quinquiesdecies. Condizioni per il sostegno (omissis)

Art. 69-sexiesdecies. Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni (omissis)

Art. 69-septiesdecies. Norme applicabili e disposizioni di attuazione (omissis)

Art. 69-octiesdecies. Presupporti (omissis)

Art. 69-noviesdecies. Attuazione del piano di risanamento e altre misure (omissis)

Art. 69-vicies. Poteri di accertamento e flussi informativi (omissis)

Art. 69-vicies-semel. Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell’alta dirigenza (omissis)

Art. 69-vicies-bis. Disposizioni di attuazione (omissis)

Capo I – BANCHE

Sezione I – Amministrazione straordinaria

Art. 70. Provvedimento

1. La Banca d’Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall’art. 72, comma 6.

3. Il provvedimento è comunicato dai commissari nominati ai sensi dell’articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento ai sensi dell’articolo 73.

4. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. L’amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve o la Banca d’Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno, anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. (comma abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

7. Alle banche non si applica l’articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l’organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d’Italia, che decide con provvedimento motivato.

Art. 70-bis. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

Art. 71. Organi della procedura

1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d’Italia nomina:

a) uno o più commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

3. (comma abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se necessario, esse possono essere
anticipate dalla Banca d’Italia.

5. La Banca d’Italia, per ragioni d’urgenza e fino all’insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell’articolo 26. commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.

Art. 72. Poteri e funzionamento degli organi straordinari

1. Salvo che non sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione della banca ai sensi del codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.

1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che dispone l’amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell’interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. All’atto della nomina, la Banca d’Italia può stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente comma.

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

2-bis. La Banca d’Italia può, in ogni momento, revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l’insediamento degli stessi ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.

4. La Banca d’Italia può stabilire, all’atto della nomina o successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d’Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni della Banca d’Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. Gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d’Italia in merito alle stesse.

5-bis. Nell’interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa.

6. Il potere di convocare l’assemblea dei soci e gli altri organi indicati all’articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa approvazione della Banca d’Italia. L’ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non e’ modificabile dall’organo convocato.

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E’ fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d’Italia.

9-bis. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

Art. 73. Adempimenti iniziali

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti.

Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d’autorità a insediarsi, con l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della forza pubblica.

3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Art. 74. Sospensione dei pagamenti

1. Se ricorrono circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, che può emanare disposizioni per l’attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all’inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d’insolvenza.

Art. 75. Adempimenti finali

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonché al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attività svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l’approvazione alla Banca d’Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalità previste dall’art. 73, comma 1.

Art. 75-bis. Commissari in temporaneo affiancamento

1. La Banca d’Italia, ricorrendo i presupposti indicati all’articolo 70, può nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all’organo di amministrazione. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l’organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l’obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l’assunzione di determinati atti o decisioni.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Art. 76. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

Art. 77. Succursali di banche extracomunitarie

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

1-bis. La Banca d’Italia informa dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L’informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Art. 77-bis. Aumenti di capitale (omissis)

Sezione II – Provvedimenti straordinari

Art. 78. Banche autorizzate in Italia

1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

Art. 79. Banche comunitarie

1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all’autorità competente dello Stato d’origine, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine, alla Commissione europea e all’ABE.

2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d’Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorità competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorità competente dello Stato d’origine e all’ABE.

3. Quando i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato d’origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d’Italia può ricorrere all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d’Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorità competente dello Stato d’origine.

Sezione III – Liquidazione coatta amministrativa

Art. 80. Provvedimento

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 17 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] ma non quelli indicati nell’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione.

2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e la proposta della Banca d’Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento ai sensi dell’art. 85.

4. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.

6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell’insolvenza.

Art. 81. Organi della procedura

1. La Banca d’Italia nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti.

2. Il provvedimento della Banca d’Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

3. La Banca d’Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

Art. 82. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell’articolo 296 del codice della crisi e dell’insolvenza.

2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d’ufficio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza.

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza.

Art. 83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell’articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d’Italia sulla base del processo verbale previsto all’articolo 85.

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza.

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa ne’ proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso ne’ proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali.

3-bis. In deroga all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell’articolo 1252 del codice civile.

Art. 84. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni, controlla l’operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d’Italia.

3. La Banca d’Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza.

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d’Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini dell’informativa periodica ai creditori sull’andamento della liquidazione.

5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell’azione del creditore sociale contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l’art. 72, commi 7, 8 e 9.

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

Art. 85. Adempimenti iniziali

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.

2. Si applica l’art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

Art. 86. Accertamento del passivo

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore l’indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare ai commissari, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3.

2-bis. Nei casi disciplinati dall’articolo 92-bis, i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l’invito a consultare l’elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L’elenco è depositato presso la sede della società o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell’avviso di cui al presente comma.

3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e’ tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, all’indirizzo di posta elettronica della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l’esistenza, la specie e l’entità dei propri diritti e indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d’Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo.

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta elettronica certificata, a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

Art. 87. Opposizioni allo stato passivo

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell’art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma 8.

2. L’opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. Si applica l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza.

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore.

4. (comma abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l’esibizione di un estratto dell’elenco dei creditori chirografari previsto dall’art. 86, comma 6; l’elenco non viene messo a disposizione.

Art. 88. Appello e ricorso per cassazione

1. (comma abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

2. (comma abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.

4. (comma abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

Art. 89. Insinuazioni tardive

 1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell’articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell’articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall’articolo 87, commi da 2 a 5, e dall’articolo 88. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso previsto dall’articolo 86, comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 90. Liquidazione dell’attivo

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo. In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d’Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono cedere attività e passività, l’azienda, rami d’azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l’intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o l’intervento di questi è insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione può avere ad oggetto passività anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parità di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorità. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell’esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell’articolo 87. Si applicano le disposizioni dell’art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo. 3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell’attivo, previa autorizzazione della Banca d’Italia, continuare l’esercizio dell’impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell’esercizio dell’impresa disposta all’atto dell’insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell’articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia.

Art. 91. Restituzioni e riparti

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell’attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza.

1-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2741 del codice civile e nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza, nella ripartizione dell’attivo liquidato ai sensi del comma 1:

a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:

1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore all’importo previsto dall’articolo 96-bis, comma 5;
2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;

b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a):

1) i depositi protetti;
2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;

c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca.

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell’apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l’effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

3. I clienti iscritti nell’apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza, per l’intero, nell’ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, anche prima che siano realizzate
tutte le attività e accertate tutte le passività, possono eseguire riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

6. Nell’effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall’articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell’articolo 87, comma 1.

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell’articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un’ottica di minimizzazione del rischio.

11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle così definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

Art. 92. Adempimenti finali

1. Liquidato l’attivo, o una parte rilevante dello stesso, e prima dell’ultimo riparto ai creditori o dell’ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d’Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

2. I commissari danno comunicazione dell’avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalità di cui all’articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 87, commi da 2 a 5 e dell’articolo 88.

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall’articolo 91.

5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d’Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall’articolo 91, comma 7.

6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali.

7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamento o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 91, commi 6 e 7.

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all’esito dei giudizi nonché quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell’attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento.

9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali.

Art. 92-bis. Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti (omissis)

Art. 93. Concordato di liquidazione

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

3. L’obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l’azione dei creditori per l’esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d’Italia, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza.

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d’Italia può stabilire altre forme di pubblicità.

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d’Italia. Il decreto e’ pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza.

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’art. 91.

Art. 94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

1. I commissari liquidatori, con l’assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d’Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l’assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

3. Si applicano l’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza e, in quanto compatibile, l’articolo 92 del presente decreto legislativo.

Art. 95. Succursali di banche extracomunitarie

 1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall’articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.

Sezione III-bis – Banche operanti in ambito comunitario

Art. 95-bis. Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione

1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine.

2. I provvedimenti di risanamento e le procedure di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

2-bis. Quando è esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto stesso.

Art. 95-ter. Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione:

a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato l’immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;

d) sull’esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l’iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:

a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1.

3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d’origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

4. In deroga all’articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

5. Gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell’attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

Art. 95-quater. Collaborazione tra autorità

1. Salvo che l’informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], la Banca d’Italia informa le autorità di vigilanza e, se diverse, le autorità di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell’adozione dei provvedimenti di risanamento e dell’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L’informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura ovvero subito dopo.

2. La Banca d’Italia, qualora ritenga necessaria l’applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all’autorità di vigilanza o, se diversa, all’autorità’ di risoluzione dello Stato d’origine ovvero alla Banca centrale europea.

2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE].

Art. 95-quinquies. Pubblicità e informazione agli aventi diritto

1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

2. Le comunicazioni previste dall’articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all’articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall’articolo 87, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. I reclami e le istanze previsti dall’articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all’articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all’articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un’intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell’atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell’articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1.

Art. 95-sexies. Norme di attuazione

1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

Art. 95-septies. Applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.

Sezione IV – Sistemi di garanzia dei depositanti

Art. 96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 630, legge n. 147 del 2013)

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.

5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell’ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell’attività istituzionale di questi ultimi.

Art. 96-bis. Interventi

1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista indicate nell’articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell’alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell’articolo 19;

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d’Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d’Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.

Art. 96-ter. Poteri della Banca d’Italia

1. La Banca d’Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

b) coordina l’attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l’attività di vigilanza;

c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;

d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;

f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull’inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;

g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all’adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.

Art. 96-quater. Esclusione

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall’adesione ai sistemi stessi.

2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d’Italia, contestano alla banca l’inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d’Italia, comunicano alla banca l’esclusione.

3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d’Italia.

4. Le autorità che hanno rilasciato l’autorizzazione all’attività bancaria revocano la stessa al venir meno dell’adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80.

5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Art. 96-quinquies. Liquidazione ordinaria

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l’accertamento di cui al comma 1.

3. L’iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall’autorizzazione all’attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d’Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile.

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.

Sezione V – Liquidazione volontaria

Art. 97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d’Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza determinandone il relativo compenso a carico della società.

2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 81, comma 2.

3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

Sezione V-bis – Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

Art. 97-bis. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d’Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’Autorità giudiziaria alla Banca d’Italia. A tale fine la Banca d’Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.

Capo II – GRUPPO BANCARIO

Sezione I – Capogruppo

Art. 98. Amministrazione straordinaria

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’art. 70, può essere disposta quando:

a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell’amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.

3. L’amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d’Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d’Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell’articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’art. 74, i cui termini sono triplicati.

8. La Banca d’Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell’avvenuto deposito del bilancio previsto dall’art. 75, comma 2.

Art. 98-bis. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

Art. 99. Liquidazione coatta amministrativa

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’art. 80, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.

3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l’ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.

4. Si applicano le disposizioni dell’art. 98, commi 5 e 6.

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’art. 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell’art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Sezione II – Società del gruppo

Art. 100. Amministrazione straordinaria

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l’amministrazione controllata o sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all’amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l’autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

4. La durata dell’amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell’art. 98, comma 8.

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d’intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’art. 74, i cui termini sono triplicati.

Art. 101. Liquidazione coatta amministrativa

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall’art. 99, comma 5.

Art. 102. Procedure proprie delle singole società

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

Sezione III – Disposizioni comuni

Art. 103. Organi delle procedure

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d’Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d’Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Art. 104. Competenze giurisdizionali

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali.

2. (comma abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

Art. 105. Gruppi e società non iscritti all’albo

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo previsto dall’articolo 64.

Art. 105-bis. Cooperazione tra autorità (omissis)

Art. 105-ter. Commissari in temporaneo affiancamento (omissis)

TITOLO V – SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Art. 106. Albo degli intermediari finanziari

1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.

Art. 107. Autorizzazione

1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

 e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106.

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l’intermediario autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 108. Vigilanza

1. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall’articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

3. La Banca d’Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3-bis. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

4-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.

4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

5. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d’Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

Art. 109. Vigilanza consolidata

1. La Banca d’Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall’articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l’intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

2. La Banca d’Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d’Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell’articolo 108, comma 1. L’articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d’Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano l’intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all’intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata;

c) può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

3-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.

3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

Art. 110. Rinvio (omissis)

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.

Art. 111. Microcredito

1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;

c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell’attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

Art. 111-bis. Finanza etica e sostenibile

1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita’ ai seguenti principi:

a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall’anno 2017.

4. L’agevolazione di cui al presente articolo e’ riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Art. 112. Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.

2. L’iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono
partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all’articolo 106, per l’iscrizione nell’albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.

4. I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi.

5. I confidi iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. I confidi iscritti nell’albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell’articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia.

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall’articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106. La Banca d’Italia può dettare disposizioni per escludere l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

Art. 112-bis. Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi

E’ istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell’organo di controllo.

2. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 112, comma 2. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.

4. L’Organismo può disporre la cancellazione dall’elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni normative;

c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

d) per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l’Organismo, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività.

6. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento della propria attività.

7. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. La Banca d’Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina:

a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell’Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell’Organismo.

8-bis. Le Autorità di vigilanza e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.

Art. 113. Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111

1. La Banca d’Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d’Italia può disporre la cancellazione dall’elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

c) per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività.

4. Quando il numero di iscritti nell’elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5. Per l’espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all’Organismo a far tempo dall’avvio della sua operatività; la cancellazione dall’elenco potrà essere disposta dall’Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco.

5. Si applica l’articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.

Art. 113-bis. Sospensione degli organi di amministrazione e controllo

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d’Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il provvedimento della Banca d’Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l’azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalità previste dall’articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d’Italia, convocano l’assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 76, commi 2 e 4.

Art. 113-ter. Revoca dell’autorizzazione e liquidazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-bis, la Banca d’Italia, può disporre la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi

amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l’intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell’autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l’intermediario finanziario comunica alla Banca d’Italia il programma di liquidazione della società. La Banca d’Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile. L’organo liquidatore trasmette alla Banca d’Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto legislativo.

3-bis. Ove la Banca d’Italia accerti, in sede di revoca dell’autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

4. Agli intermediari finanziari si applicano l’articolo 96-quinquies, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e l’articolo 97.

5. (comma abrogato dal d.lgs. n. 181 del 2015)

6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell’articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività’ dell’intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori.

Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa è inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresì gli articoli 96-quinquies e 97.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all’estero ammessi all’esercizio, in Italia, delle attività di cui all’articolo 106 comma 1. La Banca d’Italia comunica i provvedimenti adottati all’Autorità competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 114-terdecies.

Art. 114. Norme finali

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attività indicate nell’articolo 106.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Banca d’Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull’attività finanziaria svolta.

2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l’operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d’Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia. La Banca d’Italia può prevedere che l’invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106.
(comma aggiunto dall’art. 22, comma 3, legge n. 116 del 2014)

Titolo V-BIS – MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Art. 114-bis. Emissione di moneta elettronica

1. L’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

Art. 114-bis.1. Distribuzione della moneta elettronica.

1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.

2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d’Italia secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4.

Art. 114-ter. Rimborso della moneta elettronica

1. L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell’articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’articolo 2946 del codice civile.

2. Il detentore può chiedere il rimborso:

a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
b) alla scadenza del contratto o successivamente:

1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
2) nella misura richiesta, se l’emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall’utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.

Art. 114-quater. Istituti di moneta elettronica

1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia.

1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.

2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.

3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell’articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica.

Art. 114-quinquies. Autorizzazione e operatività transfrontaliera

1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell’attività soggetta ad autorizzazione;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l’articolo 114-novies, comma 1-bis.

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.

4. La Banca d’Italia autorizza all’emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per l’attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.

5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di moneta elettronica o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di emissione di moneta elettronica.

6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

a) in un’altro Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia;
b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di origine.

8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d’Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c) , d) , e) ed f). L’autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 114-quinquies.1. Forme di tutela e patrimonio destinato

1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l’emissione di moneta elettronica.

2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di moneta elettronica o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per l’emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di moneta elettronica.

3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa all’istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica si applica l’articolo 114-duodecies.

5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l’emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica l’articolo 114-terdecies, anche con riferimento all’emissione di moneta elettronica.

Art. 114-quinquies.2. Vigilanza

1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

1-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.

1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d’Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti; la rimozione non e’ disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3-bis. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.

6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d’Italia ne dà comunicazione all’autorità dello Stato di origine affinché quest’ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità.

6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d’Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la  chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorità dello Stato di origine.

Art. 114-quinquies.3. Rinvio

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività’ svolta.

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in istituti di moneta elettronica si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.

3. La Banca d’Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 114-quinquies.4. Deroghe

1. La Banca d’Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall’applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d’Italia in base al piano aziendale dell’istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;
b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell’istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d’Italia può prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma 1.

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.

4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonché le modalità con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a).

5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 114-sexiesdecies.

TITOLO V-ter – ISTITUTI DI PAGAMENTO

Art. 114-sexies. Servizi di pagamento

1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

Art. 114-septies. Albo degli istituti di pagamento

1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresì le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall’Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l’albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell’articolo 114-novies.

1-bis. La Banca d’Italia comunica senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nell’albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell’autorizzazione o dell’esenzione concessa ai sensi dell’articolo 114-sexiesdecies , le ragioni che le hanno determinate.

2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale dell’albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 114-novies , comma 1, lettere a) , b) , d) , e -bis ) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all’utente dei servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell’albo di cui al comma 1.

2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in un’appendice dell’albo previsto al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

3. (comma abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2010)

Art. 114-octies. Attività accessorie esercitabili

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia;

b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

c) gestire sistemi di pagamento.

2. La Banca d’Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito.

Art. 114-novies. Autorizzazione

1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell’attività avente a oggetto servizi di pagamento;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114-undecies;

f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi.

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.

4. La Banca d’Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.

5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.

5-bis. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 114-decies. Operatività transfrontaliera

1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di origine.

3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di origine.

4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 2 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all’emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l’esercizio di tale attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 114-novies.

5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l’impiego di agenti.

Art. 114-undecies. Rinvio (omissis)

Art. 114-duodecies .Conti di pagamento e forme di tutela

1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.

1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto al comma 2.

2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell’istituto di pagamento o nell’interesse degli stessi, né’ quelle dei creditori dell’eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute dagli utenti di servizi di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’istituto di pagamento.

3. Ai fini dell’applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

Art. 114-terdecies. Patrimonio destinato

1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’ articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile.

2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l’articolo 114-duodecies, comma 2.

3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l’istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall’esercizio delle attività accessorie e strumentali.

4. Con riferimento al patrimonio destinato l’istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d’esercizio dell’istituto di pagamento.

5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 114 – novies, comma 4, l’amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell’avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento ne’ stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l’articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

6. La Banca d’Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l’ordinata liquidazione del patrimonio destinato.

7. Il tribunale competente per l’avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d’Italia della pendenza del procedimento.

7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.

Art. 114-quaterdecies. Vigilanza

1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

1-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.

1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d’Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3-bis. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorità competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attività e il patrimonio destinato.

Art. 114-quinquiesdecies. Scambio di informazioni

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con:

a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Art. 114-sexiesdecies. Deroghe

1. La Banca d’Italia può esentare i soggetti iscritti nell’albo degli istituti di pagamento dall’applicazione, in tutto o in parte, di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d’Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d’Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.

3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l’articolo 114-decies.

4. La Banca d’Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.

Art. 114-septiesdecies. Prestatori del servizio di informazione sui conti

1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-bis, 128-ter.

Art. 114-octiesdecies. Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca

1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l’apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d’Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica.

TITOLO VI – TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI

Capo I – OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Art. 115 – Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell’attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.

Art. 116. Pubblicità

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.

1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d’Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell’attività di collocamento.

3. Il CICR:

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;

b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

c) stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell’articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’articolo 1336 del codice civile.

Art. 116-bis. Decisioni di rating

1. La Banca d’Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L’eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente.

Art. 117. Contratti

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.

Art. 117-bis. Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.

Art. 118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2-bis. Se il cliente non è un consumatore ne’ una micro-impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Art. 119. Comunicazioni periodiche alla clientela

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Art. 120. Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.

1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all’evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre.
(comma sostituito dall’art. 31, comma 1, legge n. 116 del 2014)

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 120-bis. Recesso

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

Art. 120-ter. Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

1. E’ nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Art. 120-quater. Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l’esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all’articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L’annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell’atto di surrogazione.

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. E’ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi , per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;
b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Capo II – CREDITO AI CONSUMATORI

Art. 121. Definizioni

1. Nel presente capo, l’espressione:

a) “Codice del consumo” indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) “contratto di credito” indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
d) “contratto di credito collegato” indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

e) “costo totale del credito” indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;
f) “finanziatore” indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g) “importo totale del credito” indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
h) “intermediario del credito” indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:

1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

i) “sconfinamento” indica l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa;
l) “supporto durevole” indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

Art. 122. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile;

c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;

e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;

g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;

h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo 125-octies.

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies.

3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l’articolo 125-ter, commi da 1 a 4.

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

Art. 123. Pubblicità

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo:

a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;

b) l’importo totale del credito;

c) il TAEG;

d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

e) la durata del contratto, se determinata;

f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.

2. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

Art. 124. Obblighi precontrattuali

1. Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall’intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l’intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

5. Il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell’offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.

7. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

Art. 124-bis. Verifica del merito creditizio

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale del credito.

3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 125. Banche dati

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l’accesso dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 125-bis. Contratti e comunicazioni

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l’articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.

8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

Art. 125-ter. Recesso del consumatore

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l’articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.

2. Il consumatore che recede:

a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall’articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L’esistenza dell’accordo è presunta. E’ ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.

Art. 125-quater. Contratti a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l’utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

Art. 125-quinquies. Inadempimento del fornitore

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Art. 125-sexies. Rimborso anticipato

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L’indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Art. 125-septies. Cessione dei crediti

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 del codice civile.

2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.

Art. 125-octies. Sconfinamento

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

a) lo sconfinamento;

b) l’importo interessato;

c) il tasso debitore;

d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:

a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

Art. 125-novies. Intermediari del credito

1. L’intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.

2. Il consumatore è informato dell’eventuale compenso da versare all’intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l’intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L’intermediario del credito comunica al finanziatore l’eventuale compenso che il consumatore deve versare all’intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

Art. 126. Riservatezza delle informazioni

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall’articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Capo II-bis – SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 126-bis. Disposizioni di carattere generale

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l’articolo 126-novies.

3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, ne’ una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d’Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.

Art. 126-ter. Spese applicabili
(abrogato)

Art. 126-quater. Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti

1. La Banca d’Italia disciplina:

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all’utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l’utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d’Italia;
b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. (abrogato)

Art. 126-quinquies. (Contratto quadro)

1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.

2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Art. 126-sexies. Modifica unilaterale delle condizioni

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.

2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall’utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l’utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica.

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l’utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L’utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

4-bis. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all’utilizzatore ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.

5. (abrogato)

Art. 126-septies. Recesso

1. L’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.

3. In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Art. 126-octies. Denominazione valutaria dei pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.

Art. 126-novies. Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica

1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall’articolo 114-ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall’emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:

a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;

b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;

c) il rimborso è chiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.

3. L’emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta, le informazioni relative alle modalità e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

4. Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalità e le condizioni del rimborso.

Capo III – REGOLE GENERALI E CONTROLLI

Art. 127. Regole generali

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

02. Ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.

2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB.

Art. 127-bis. Spese addebitabili

1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste  ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 118 sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.

2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.

3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall’intermediario finanziario o dal prestatore di servizi di pagamento.

4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 128. Controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquie .2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma 2-bis.

2. (abrogato)

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 3-bis, e 4, e 145, comma 3.

Art. 128-bis. Risoluzione delle controversie

1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.

3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.

Art. 128-ter. Misure inibitorie

1. Qualora nell’esercizio dei controlli previsti dall’articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d’Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all’articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell’intermediario.

TITOLO VI-bis – AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Art. 128-quater. Agenti in attività finanziaria

1. E’ agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

3. (comma abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2012)

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’adozione delle misure previste dall’articolo 128-duodecies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all’Organismo previsto all’articolo 128-undecies l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.

8. (comma abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2012)

Art. 128-quinquies. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria

1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

d) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 169 del 2012)

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-bis. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis., all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.

Art. 128-sexies. Mediatori creditizi

1. E’ mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

Art. 128-septies. Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi

1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

f) (lettera soppressa dal d.lgs. n. 169 del 2012)

1-bis. La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.

1-ter. L’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

Art. 128-octies. Incompatibilità

1. E’ vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.

Art. 128-novies. Dipendenti e collaboratori

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell’apposito esame e all’articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame, e curino l’aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Art. 128-decies. Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso l’agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all’articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l’esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall’articolo 43, commi 3 e 4 e dall’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.

3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
(comma così modificato dall’art. 9, comma 4, legge n. 15 del 2014)

4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
(comma così modificato dall’art. 9, comma 4, legge n. 15 del 2014)

4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall’Organismo. A tali fini, l’Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
(comma così modificato dall’art. 9, comma 5, legge n. 15 del 2014)

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Art. 128-undecies. Organismo

1. E’ istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I primi componenti dell’organo di gestione dell’Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell’Organismo. Il Ministero dell’economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia.

3. L’Organismo provvede all’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e all’articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L’Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

Art. 128-duodecies. Disposizioni procedurali

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l’Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall’articolo 128-quater, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l’Organismo ne dà comunicazione all’autorità del Paese d’origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità. L’Organismo informa il Ministero dell’economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all’autorità del Paese d’origine.

2. (comma abrogato dal d.lgs. n. 169 del 2012)

3. E’ disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, … nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;
b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
c) cessazione dell’attività.

4. L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. l’Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c).

Art. 128-ter decies. Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo

1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’Organismo, convocare i componenti dell’Organismo.

3. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

4. L’Organismo informa tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.

Art. 128-quater decies. Ristrutturazione dei crediti

1. Per l’attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.

TITOLO VII – ALTRI CONTROLLI

Art. 129. Emissione di strumenti finanziari

1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

TITOLO VIII – SANZIONI

Capo I – Abusivismo bancario e finanziario

Art. 130. Abusiva attività di raccolta del risparmio

1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

Art. 131. Abusiva attività bancaria

1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Art. 131-bis. Abusiva emissione di moneta elettronica

1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-bis senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.

Art. 131-ter. Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento

1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell’articolo 114-novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.

Art. 132. Abusiva attività finanziaria

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.

Art. 132-bis. Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis , 131-ter e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società.

Art. 133. Abuso di denominazione

1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.

1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106.

2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater è punito con la sanzione amministrativi pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attività di cui all’articolo 111.

3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.

Capo II – Attività di vigilanza

Art. 134. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 61 del 2002)

Capo III – Banche e gruppi bancari

Art. 135. Reati societari

1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.

Art. 136. Obbligazioni degli esponenti bancari

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. E’ facoltà del consiglio di amministrazione delegare l’approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

2. (comma abrogato dalla legge n. 221 del 2012)

2-bis. (comma abrogato dalla legge n. 221 del 2012)

3. L’inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

Art. 137. Mendacio e falso interno

1. (comma abrogato dal d.lgs. n. 61 del 2002)

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a lire venti milioni.

Art. 138. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 61 del 2002)

Capo IV – Partecipazione al capitale

Art. 139. Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari

1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, dell’articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall’articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall’articolo 110 fornisce false indicazioni è punito con l’arresto fino a tre anni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo.

3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.

Art. 140. Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari

1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l’omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall’articolo 110.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l’arresto fino a tre anni.

2-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.

Capo IV-bis – Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

Art. 140-bis. Esercizio abusivo dell’attività

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

Capo V – Altre sanzioni

Art. 141. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2010)

Art. 142. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 415 del 1996)

Art. 143. Emissione di valori mobiliari

1. (comma abrogato dal d.lgs. n. 303 del 2006)

Art. 144. Altre sanzioni amministrative alle società o enti (omissis)

Art. 144-bis. Ordine di porre termine alle violazioni

1. Per le violazioni previste dall’articolo 144, comma 1, lettera a), quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Banca d’Italia può, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della società o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento.

2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito la Banca d’Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 144, comma 1; l’importo delle sanzioni e’ aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall’articolo 144.

Art. 144-ter. Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 26 o dell’articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale e’ la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 144-bis da parte della società o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 144-quater, la Banca d’Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

4. Si applica l’articolo 144, comma 9.

Art. 144-quater. Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d’Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

Art. 144-quinquies. Sanzioni per violazioni di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili

1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalità stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell’ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest’ultimo regolamento.

Art. 144-sexies. Obbligo di astensione

1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.

Capo VI – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative

Art. 145. Procedura sanzionatoria
(i commi 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati abrogati dall’art. 4, comma 1, n. 17), dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, poi ripristinati in seguito all’annullamento della norma abrogatrice da Corte costituzionale, con sentenza n. 94 del 2014)

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all’ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.

2. (comma abrogato dal d.lgs. n. 262 del 2005)

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 144, commi 3, 3-bis e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell’ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall’articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata all’autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
(comma modificato dal d.lgs. n. 72 del 2015)

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l’audizione anche personale delle parti.

7. La corte di appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all’autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall’articolo 8.

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal d.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 145-bis. Procedure contenziose

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

3. (comma abrogato dal d.lgs. n. 195 del 2011)

4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa, a cura delle parti, all’Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.

Art. 145-ter. Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate

1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse. Art. 145-quater. Disposizioni di attuazione

1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 146. Sorveglianza sul sistema dei pagamenti

1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l’affidabilità e l’efficienza del sistema dei pagamenti;

2) l’accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;

3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;

4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;

c) disporre ispezioni, chiedere l’esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.

3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.

4. La Banca d’Italia partecipa all’esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.

Art. 147. Altri poteri delle autorità creditizie

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 148. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 43 del 1998)

Art. 149. Banche popolari

1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’art. 29.

2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell’art. 30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E’ fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

Art. 150. Banche di credito cooperativo

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1› gennaio 1993 possono mantenere l’originaria denominazione purché integrata dall’espressione “credito cooperativo”.

2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1› gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.

4. Il comma 3 dell’art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell’art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente: “3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.”.

5. La Banca d’Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.

6. Le disposizioni dettate dall’art. 37 si applicano a decorrere dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Art. 150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.

1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.

4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall’articolo 2514, primo comma, del codice civile.

5. L’articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall’articolo 36.

6. L’atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall’articolo 2545-sexies del codice civile.

7. Il termine per l’adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.

Art. 150-ter. Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo
(articolo introdotto dall’art. 22, comma 3-bis, legge n. 116 del 2014)

1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all’articolo 150-bis, comma 1, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile.

2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo riconosciuto ai sensi dell’articolo 96, del Fondo di garanzia istituzionale riconosciuto ai sensi dell’articolo 113 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell’articolo 33, comma 3, di designare uno o più componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia.

Art. 151. Banche pubbliche residue

1. L’operatività, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

Art. 152. Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria

1. Entro il 1› gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell’esercizio dell’attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Fino all’adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l’attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 153. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito

1. Fino all’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia previste dall’art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d’Italia.

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall’art. 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

Art. 154. Fondo interbancario di garanzia

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’art. 45, si applicano le disposizioni dell’art. 22 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 155. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2010)

Art. 156. Modifica di disposizioni legislative

1. L’art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente: “Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro dell’economia e delle finanze. L’omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.”.

2. La lettera c) dell’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente: “c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa.”.

3. L’art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente: “Per l’inosservanza delle norme contenute nell’art. 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l’art. 145 del medesimo testo unico”.

4. L’articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente: “Articolo 213. – Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all’asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall’agente e approvato dall’autorità di pubblica sicurezza.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 4 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente: “3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.’

6. L’articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente: “Articolo 58 (Obbligazioni delle società cooperative). – 1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all’obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall’articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.”.

7. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: ‘‘sentita la Banca d’Italia” sono soppresse.

Art. 157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

1. L’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Ambito d’applicazione). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

2. Il Ministro dell’economia e delle Finanze con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto, l’attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).”.

2. L’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: “3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall’art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

3. L’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Poteri delle autorità). – 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate d’intesa con la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell’esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
.

4. L’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: “3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

5. L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: “1. In alternativa a quanto disposto dall’art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un’influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l’impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata.”.

6. La lettera b), del comma 1, dell’art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente: “b) l’elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”.

7. L’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

8. L’art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 25 (Impresa capogruppo). – 1. Agli effetti dell’art. 24 è impresa capogruppo:
a) l’ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) l’ente finanziario che controlla imprese di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”
.

9. L’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

10. L’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: “5. Le imprese capogruppo di cui all’art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.

11. L’art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

12. L’art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). – 1. Sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale, come definita dall’art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. L’ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”
.

13. L’art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
“Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). – 1. Per la violazione dell’art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell’art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all’art. 5 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l’art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Con riferimento ai soggetti previsti nell’art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”
.

Art. 158. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 415 del 1996)

Art. 159. Regioni a statuto speciale

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.

2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47.

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/U, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

Art. 159-bis. Informazioni da inserire nei piani di risanamento (omissis)

Art. 160. (articolo abrogato dal d.lgs. n. 58 del 1999)

Art. 161. Norme abrogate

1. Sono o restano abrogati:

  • il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
  • la legge 15 luglio 1906, n. 441;
  • il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
  • il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
  • il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
  • il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
  • il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
  • il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
  • il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
  • il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
  • il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;
  • il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
  • il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;
  • il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
  • il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;
  • il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
  • il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
  • il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
  • il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;
  • il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
  • il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
  • il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
  • la legge 30 maggio 1932, n. 635;
  • il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
  • la legge 30 maggio 1932, n. 805;
  • la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
  • l’art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
  • il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;
  • il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);
  • il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;
  • il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;
  • il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
  • il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;
  • il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
  • la legge 7 aprile 1938, n. 378;
  • la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
  • il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
  • il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
  • la legge 16 novembre 1939, n. 1797;
  • la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
  • la legge 21 maggio 1940, n. 657;
  • la legge 10 giugno 1940, n. 933;
  • il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
  • gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
  • il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
  • il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;
  • i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
  • il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
  • il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;
  • il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;
  • il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
  • il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
  • il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall’art. 1, primo comma;
  • il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;
  • il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;
  • il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;
  • il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;
  • il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
  • la legge 29 luglio 1949, n. 474;
  • la legge 22 giugno 1950, n. 445;
  • la legge 10 agosto 1950, n. 717;
  • la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
  • la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
  • i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;
  • la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
  • la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
  • la legge 13 marzo 1953, n. 208;
  • la legge 11 aprile 1953, n. 298;
  • la legge 8 aprile 1954, n. 102;
  • la legge 31 luglio 1957, n. 742;
  • la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
  • l’art. 155 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;
  • la legge 21 luglio 1959, n. 607;
  • la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
  • la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
  • la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
  • la legge 21 maggio 1961, n. 456;
  • la legge 27 giugno 1961, n. 562;
  • la legge 28 luglio 1961, n. 850;
  • la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
  • la legge 30 aprile 1962, n. 265;
  • gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
  • il d.P.R. 12 dicembre 1962, n. 1907;
  • la legge 10 maggio 1964, n. 407;
  • la legge 5 luglio 1964, n. 627;
  • la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
  • la legge 11 maggio 1966, n. 297;
  • la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
  • gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all’organizzazione, al funzionamento e all’operatività della “Sezione credito” della Banca nazionale delle comunicazioni;
  • l’art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
  • la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
  • la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
  • la legge 27 marzo 1969, n. 120;
  • l’art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
  • la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
  • il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 896; la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
  • la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
  • la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
  • la legge 29 novembre 1973, n. 812;
  • il d.P.R. 8 novembre 1973, n. 916;
  • la legge 11 marzo 1974, n. 75;
  • la legge 14 agosto 1974, n. 392;
  • la legge 14 agosto 1974, n. 395;
  • gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
  • l’art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
  • l’art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
  • la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
  • gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1 agosto 1981, n. 423;
  • l’art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
  • l’art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;
  • l’art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
  • la legge 18 luglio 1984, n. 360;
  • gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
  • gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;
  • la legge 17 aprile 1986, n. 114;
  • la legge 17 aprile 1986, n. 115;
  • l’art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
  • gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
  • l’art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
  • il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
  • l’art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
  • la legge 6 giugno 1991, n. 175;
  • l’art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l’art. 7 e l’art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
  • l’art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
  • l’art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell’art. 2, comma 1, della medesima legge;
  • il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
  • il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:

  • l’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
  • gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;
  • la legge 5 marzo 1985, n. 74;
  • il d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
  • gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  • il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
  • il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell’art. 2;
  • l’art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
  • l’art. 6, commi 3 e 4, l’art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l’art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  • il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
  • la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l’art. 10;
  • il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 1992, n. 334.

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all’attuazione dell’art. 152 del presente decreto legislativo.

3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 4 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all’attuazione dell’articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.

4. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.

7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all’articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l’acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell’articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell’accordo siglato il 2 maggio 2007 dall’Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell’accordo di cui al periodo precedente.

7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all’articolo 120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l’applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all’atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l’atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell’annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all’operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. (38)

7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all’articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbligazione ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 162. Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

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Traduci

Note:

(*) Una comunicazione riguardante la risoluzione extragiudiziale dei conflitti in materia di consumo è stata adottata dalla Commissione il 30 marzo 1998. Tale comunicazione, che comprende la presente raccomandazione, nonché il formulario europeo di reclamo per i consumatori, sono disponibili su Internet (http://europa.eu.int/comm/dg24).
(1) Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno» del 14 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 275).
(2) Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico», COM (93) 576 def. del 16 novembre 1993.
(3) Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno, COM(96) 13 def. del 14 febbraio 1996.

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
(4) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(5) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(6) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(10) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(11) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(12) GU L 55 del 28.2 2011, pag. 1.

Note:

(1) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36).

Note:

(1) GU C 224 del 15.7.2014, pag. 1.
(2) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.
(4) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
(6) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(7) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(8) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(9) Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(11) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(12) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(13) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(14) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(15) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
(16) Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(17) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(18) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(19) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(20) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(21) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(22) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(23) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(25) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU C 38 dell’8.2.2014, pag. 14.
(28) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(29) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
(30) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(31) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(32) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (ce) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(33) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(34) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(35) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 93.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(7) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(10) GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.
(11) GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.
(14) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(15) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(16) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.

Note:

(1) GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.
(2) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(9) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
(10) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).
(11) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(12) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(13) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.
(14) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
(16) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(17) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(18) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(19) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(20) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(21) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(22) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(23) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(24) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).
(25) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.
(28) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(29) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).
(30) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(31) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(32) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(33) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
(34) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(35) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
(36) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(37) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(38) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).
(39) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(40) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.
(41) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

Note:

(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81.
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 260), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.
(3) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
(4) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE.
(6) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(8) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(11) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

Note allegato I:

(1) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Note allegato II:

(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(2) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
(3) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
(5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(6) GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17.
(7) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.
(8) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(12) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Note:

(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).
(2) Per contro, la Corte rileva che la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3), si applica solo alle controversie transfrontaliere, mentre la causa in esame non riveste carattere transfrontaliero, poiché tanto il Banco Popolare quanto il sig. Menini e la sig.ra Rampanelli hanno la propria sede o residenza in Italia.
(3) La Corte segue qui lo stesso ragionamento svolto nella sua giurisprudenza sulle procedure di conciliazione (sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., C-317/08 a C-320/08).
(4) La direttiva sancisce la possibilità che le normative nazionali prevedano che l’esito delle procedure ADR sia vincolante per i professionisti, a condizione che il consumatore abbia precedentemente accettato la soluzione proposta.

Note:

(1) GU C 307 del 16.10.96, pag. 8 e GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.
(2) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 226). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999. Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999.
(4) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

Note:

(1) GU n. C 73 del 24. 3. 1992, pag. 7.
(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 108 e GU n. C 21 del 25. 1. 1993.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 34.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

Note:

(1) GU C 322 del 2. 12. 1995, pag. 22, e GU C 300 del 10. 10. 1996, pag. 22.
(2) GU C 174 del 17. 6. 1996, pag. 41.
(3) GU C 337 dell'11. 11. 1996, pag. 28.
(4) GU C 42 del 15. 2. 1993, pag. 240.
(5) GU C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.
(6) Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU C 152 del 27. 5. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1997 (GU C 188 del 19. 6. 1997, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 34), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.
(7) GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.
(8) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

Note allegato:

(*) Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il punto di accesso alla rete e il punto di consegna al destinatario.
(**) La data di deposito da prendere in considerazione sarà la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione sarà quella del giorno successivo.

Note:

(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 56.
(2) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2018.
(4) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
(5) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
(6) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(7) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).
(10) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(11) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(13) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders e altri/Stato olandese, C-352/85, ECLI:EU:C:1988:196.
(17) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).
(19) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(20) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 16 ottobre 2012, Commissione europea/Repubblica d’Austria, C-614/10, ECLI:EU:C:2012:631.
(22) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(24) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
(25) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(26) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(27) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(28) Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).
(29) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
(30) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(31) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(32) Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).
(33) Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131).
(34) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(35) Raccomandazione 2005/698/CE della Commissione del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 64).
(36) Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell’11 settembre 2013, relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).
(37) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(38) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(39) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).
(40) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(41) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(42) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(43) Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).
(44) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(45) Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).
(46) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(47) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Note:

(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell’24.11.2009, pag. 1).

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 89.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 293), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 19), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.
(3) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.
(4) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
(5) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.
(11) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.

Note:

(1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

Note:

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.
(2) GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(5) Cfr. allegato VI, parte A.
(6) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(7) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(8) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).
(10) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(14) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(15) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).
(16) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(17) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.
(18) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(19) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(20) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(21) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell’Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 (GU L 155, del 19.6.2018, pag. 6).
(24) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(25) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(28) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(29) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(30) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(31) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Note:

(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Note:

(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.
(3) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(6) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(8) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(9) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(10) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(11) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(12) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(14) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(15) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
(16) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(17) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.
(2) Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).
(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(5) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).
(6) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Note:

(1) GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.
(2) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(8) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(9) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(10) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(12) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(13) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(14) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(15) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(16) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(17) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(18) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(19) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(20) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 109 del 9.5.2006, pag. 10.
(2) Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007.
(3) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.
(5) GU L 365 del 24.12.1987, pag. 72.
(6) GU L 317 del 24.11.1988, pag. 55.
(7) GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52.
(8) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
(9) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.
(10) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
(11) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).
(12) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE.
(13) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17).
(14) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(16) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(17) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(18) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/29/CE.
(19) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(20) GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.
(21) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.
(22) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(23) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(24) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(25) GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.
(26) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(27) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(28) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(29) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(30) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) Cfr. la pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(5) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(9) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(10) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.
(11) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

Note:

(1) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 settembre 2015 (GU C 360 del 30.10.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
(4) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 2002 nella causa C-00/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Lda , C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.
(5) Cfr. la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(6) Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).
(7) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(8) Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, a eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(11) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(14) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(15) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(16) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(17) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(18) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(19) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Note:

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.
(5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(8) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Note:

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.
(3) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 556), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.
(4) GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.
(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(6) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Note:

(1) GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 8.
(2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26.
(3) Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 490), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 e decisione del Consiglio del 26 settembre 2007.
(4) GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 2.
(5) L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(9) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). L 315/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2007.
(10) Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.
(11) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).