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20 Novembre 2021

Direttiva 2007/64/CE – servizi di pagamento

DIRETTIVA 2007/64/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2007
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

  • visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l’articolo 95,
  • vista la proposta della Commissione,
  • previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
  • visto il parere della Banca centrale europea(1),
  • deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della creazione del mercato interno è essenziale che tutte le frontiere interne alla Comunità siano smantellate in modo da rendere possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il buon funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento è pertanto fondamentale. Attualmente la mancanza di armonizzazione in questo settore ostacola il funzionamento di tale mercato.

(2)

Allo stato attuale, i mercati dei servizi di pagamento degli Stati membri sono organizzati separatamente, su base nazionale, e il quadro giuridico che regolamenta i servizi di pagamento è frammentato in 27 ordinamenti nazionali.

(3)

Numerosi atti comunitari sono già stati adottati in questo ambito, in particolare la direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri (3) e il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro (4), ma detti atti non hanno sufficientemente risolto la situazione più di quanto non abbiano fatto la raccomandazione 87/598/CEE della Commissione, dell’8 dicembre 1987, relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni fra istituti finanziari, commercianti e prestatori di servizio e consumatori) (5), la raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l’emittente della carta (6) o la raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti (7). Queste misure continuano ad essere insufficienti. La coesistenza di disposizioni nazionali e di un quadro comunitario incompleto dà origine a confusione e incertezza giuridica.

(4)

È pertanto essenziale istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un’area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale.

(5)

Tale quadro giuridico dovrebbe garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i requisiti prudenziali, l’accesso al mercato di nuovi prestatori di servizi di pagamento, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento. Nell’ambito di tale quadro, dovrebbero essere mantenute le disposizioni del regolamento (CE) n. 2560/2001, che ha creato un mercato unico per i pagamenti in euro per quanto concerne i loro costi. Le disposizioni della direttiva 97/5/CE e le raccomandazioni contenute nelle raccomandazioni 87/598/CEE, 88/590/CEE e 97/489/CE dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridicamente vincolante.

(6)

Tuttavia non è opportuno che tale quadro giuridico si applichi senza restrizioni. La sua applicazione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi di pagamento la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi. Non è neppure opportuno che il quadro giuridico comunitario si applichi ai servizi nell’ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro strumento, voucher su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario. Si dovrebbe inoltre fare una differenziazione nel caso di strumenti offerti da operatori di rete o di sistemi di telecomunicazione o informatici per facilitare l’acquisto di servizi o beni digitali quali suonerie, musica o giornali on line oltre ai servizi vocali tradizionali e relativa distribuzione ad apparecchi digitali. Il contenuto di tali beni o servizi può essere prodotto o da un terzo o dall’operatore, che può aggiungervi valore intrinseco sotto forma di funzioni di accesso, distribuzione o consultazione. Nel secondo caso, allorché i beni o servizi sono distribuiti da uno degli operatori, o per ragioni tecniche da terzi, e possono essere utilizzati solo mediante apparecchi digitali quali telefoni mobili o computer, tale quadro giuridico non dovrebbe applicarsi in quanto l’attività dell’operatore va al di là della semplice operazione di pagamento. Tuttavia è opportuno che tale quadro giuridico si applichi ai casi in cui l’operatore agisce esclusivamente come intermediario che si limita ad assicurare che il pagamento venga effettuato a un terzo fornitore.

(7)

Le rimesse di denaro sono un semplice servizio di pagamento generalmente basato su contante fornito da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l’importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, commercianti e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. Questi servizi di pagamento delle fatture dovrebbero essere trattati alla stregua di una rimessa di denaro quale definita nella presente direttiva a meno che le competenti autorità non ritengano che l’attività rientri in un altro servizio di pagamento elencato nell’allegato.

(8)

È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare tali servizi in tutta la Comunità: si tratta degli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono servire per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8), degli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che possono servire per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sull’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (9), e degli uffici postali che sono autorizzati dal diritto nazionale.

(9)

La presente direttiva dovrebbe stabilire norme relative all’esecuzione delle operazioni di pagamento qualora i fondi siano moneta elettronica quale definita all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia regolamentare né l’emissione di moneta elettronica né modificare la regolamentazione prudenziale degli istituti di moneta elettronica di cui alla direttiva 2000/46/CE. Pertanto agli istituti di pagamento non è consentito emettere moneta elettronica.

(10)

Tuttavia, per eliminare gli ostacoli giuridici all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all’emissione di moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito «istituti di pagamento», autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta la Comunità.

(11)

Le condizioni per la concessione e il mantenimento dell’autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento dovrebbero includere requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. In questo contesto è necessario un efficace regime comprendente capitale iniziale combinato con capitale di funzionamento, che potrebbe essere elaborato in modo più sofisticato a tempo debito in funzione delle esigenze del mercato. A motivo della varietà di scelta esistente nel settore dei servizi di pagamento, la direttiva dovrebbe consentire l’applicazione di vari metodi combinati con un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo per tutti i prestatori di servizi di pagamento. I requisiti per gli istituti di pagamento dovrebbero riflettere il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano rischi molto più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. In particolare, agli istituti di pagamento dovrebbe essere vietato raccogliere depositi da utenti e dovrebbe essere consentito usare i fondi consegnati dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento. Occorre prevedere che i fondi dei clienti siano tenuti separati dai fondi detenuti dall’istituto di pagamento per altre attività commerciali. Gli istituti di pagamento dovrebbero essere altresì soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo.

(12)

Gli istituti di pagamento dovrebbero redigere conti annuali e conti consolidati in conformità della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (10) e, se del caso, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (11) e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (12). È opportuno che i conti annuali e i conti consolidati formino oggetto di revisione, a meno che l’istituto di pagamento non sia esonerato da tale obbligo in virtù della direttiva 78/660/CEE e, se del caso, delle direttive 83/349/CEE e 86/635/CEE.

(13)

La presente direttiva dovrebbe disciplinare la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e di carte di credito solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. Solo qualora un credito sia concesso al fine di facilitare servizi di pagamento e si tratti di un credito a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a dodici mesi, anche su base revolving, è opportuno che gli istituti di pagamento siano autorizzati a concederlo in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento vengano principalmente utilizzati i fondi propri dell’istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, ma non i fondi detenuti per conto dei clienti per effettuare operazioni di pagamento. Quanto sopra dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (13) nonché altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.

(14)

È necessario che gli Stati membri designino le autorità cui spetta la responsabilità di rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento, di eseguire controlli su tali istituti e di decidere in merito alla revoca della loro autorizzazione. Per assicurare parità di trattamento, gli Stati membri non dovrebbero imporre agli istituti di pagamento alcun requisito supplementare diverso da quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia, tutte le decisioni prese dalle autorità competenti dovrebbero poter essere impugnate dinanzi ai tribunali. Inoltre i compiti delle autorità competenti non dovrebbero influire sulla vigilanza dei sistemi di pagamento che, conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, spetta al Sistema europeo di banche centrali.

(15)

Essendo auspicabile registrare l’identità e la sede operativa di tutti i prestatori di servizi di rimessa di denaro e accordare loro un certo grado di riconoscimento, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno in grado di soddisfare tutte le condizioni per essere autorizzati come istituti di pagamento, in modo che nessun operatore sia costretto ad entrare nell’economia sommersa e portare così tutti i fornitori di servizi di rimessa di denaro nell’ambito di certi requisiti giuridici e regolamentari minimi, è opportuno e conforme alla motivazione della raccomandazione speciale VI del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali prevedere un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni suddette possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. A tal fine gli Stati membri dovrebbero inserire tali persone nel registro degli istituti di pagamento senza applicare loro tutte o alcune condizioni richieste per l’autorizzazione. Tuttavia, è essenziale che la possibilità di deroga sia soggetta a requisiti rigorosi relativi al volume delle operazioni di pagamento. Gli istituti di pagamento beneficiari di una deroga non dovrebbero avere diritto di stabilimento né di libera prestazione di servizi e non dovrebbero esercitare indirettamente tali diritti essendo membri di un sistema di pagamento.

(16)

Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. Tale accesso dovrebbe essere, tuttavia, soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l’integrità e la stabilità di tali sistemi. Ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento dovrebbe fornire ai partecipanti di tale sistema la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi di pagamento includono di norma, ad esempio, i sistemi a quattro parti delle carte nonché i principali sistemi per il trattamento dei trasferimenti di crediti e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta la Comunità tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in funzione del tipo di autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire le regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di accesso ai sistemi di pagamento. Occorre prevedere che gli istituti di pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati in modo che qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato interno sia in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di tali sistemi di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati e quelli che beneficiano della deroga a norma dell’articolo 26 della presente direttiva nonché delle deroghe a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE in considerazione delle differenze nel loro quadro prudenziale. In ogni caso le differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite solo se motivate da differenze di costi causate dai prestatori di servizi di pagamento. Questo non dovrebbe pregiudicare i diritti degli Stati membri di limitare l’accesso a sistemi di importanza sistemica in conformità della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (14) né dovrebbe compromettere le competenze della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del trattato e all’articolo 3, punto 1, e all’articolo 22 dello statuto del SEBC, per quanto concerne l’accesso ai sistemi di pagamento.

(17)

Le disposizioni relative all’accesso ai sistemi di pagamento non si dovrebbero applicare ai sistemi creati e gestiti da un solo prestatore di servizi di pagamento. Questi sistemi possono funzionare sia in concorrenza diretta con i sistemi di pagamento o, più frequentemente, in una nicchia di mercato non coperta adeguatamente dai sistemi di pagamento. I sistemi di pagamento includono di norma i sistemi a tre parti, quali i sistemi a tre parti delle carte, i servizi di pagamento offerti dai prestatori di servizi di telecomunicazione o i servizi di rimessa di denaro, nei quali il gestore del sistema è il prestatore di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario, nonché i sistemi interni dei gruppi bancari. Per stimolare la concorrenza che tali sistemi di pagamento possono fare ai sistemi di pagamento ordinari, in linea di massima sarebbe inopportuno garantire a terzi l’accesso a tali sistemi di pagamento. Ciò nondimeno, tali sistemi dovrebbero sempre essere soggetti alle norme di concorrenza comunitarie e nazionali, che possono richiedere che sia garantito l’accesso a detti sistemi al fine di mantenere un’effettiva concorrenza sui mercati dei pagamenti.

(18)

Occorre porre in essere una serie di regole per assicurare la trasparenza delle condizioni e dei requisiti di informazione applicati ai servizi di pagamento.

(19)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle operazioni di pagamento effettuate in contante dato che per il contante esiste già un mercato unico dei pagamenti. Essa non dovrebbe inoltre applicarsi alle operazioni di pagamento tramite assegni cartacei, in quanto per la loro natura non consentono un trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento. Tuttavia, è opportuno che le buone prassi in materia si ispirino ai principi enunciati nella presente direttiva.

(20)

Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni stabiliscano diversamente. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che le microimprese, quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (15), debbano essere trattate al pari dei consumatori. In ogni caso alcune disposizioni centrali della presente direttiva dovrebbero essere sempre applicabili a prescindere dallo status dell’utente.

(21)

La presente direttiva dovrebbe specificare gli obblighi cui dovrebbero essere soggetti i prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti dei servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l’UE, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, la presente direttiva dovrebbe fissare i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti dei servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia l’operazione di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva.

(22)

I consumatori dovrebbero essere protetti contro pratiche sleali e ingannevoli in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (16) nonché con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (17) e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (18). Le ulteriori disposizioni di queste direttive in vigore sono ancora applicabili. Tuttavia, la relazione tra la presente direttiva e la direttiva 2002/65/CE in materia di obblighi di informazione precontrattuale dovrebbe essere in special modo precisata.

(23)

Le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento dovrebbero essere diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di pagamento.

(24)

In pratica, i contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle singole operazioni di pagamento. In presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro. Pertanto, i requisiti di informazione preventiva sui contratti quadro dovrebbero essere abbastanza ampie e le informazioni dovrebbero sempre essere fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, quale la stampa degli estratti conto, i dischetti (floppy disk), i CD-ROM, i DVD e i dischi rigidi dei personal computer in cui possono essere memorizzati i messaggi di posta elettronica, nonché i siti Internet, sempre che tali siti consentano di recuperarle agevolmente durante un periodo di tempo adeguato ai fini informativi e consentano la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Tuttavia, il modo in cui sono fornite le successive informazioni sulle operazioni di pagamento effettuate dovrebbe poter essere deciso nell’ambito del contratto quadro tra i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dei servizi di pagamento, come ad esempio che nel servizio di Internet banking tutte le informazioni sul conto di pagamento siano rese accessibili on line.

(25)

Nelle singole operazioni di pagamento dovrebbero essere sempre fornite solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di norma presente quando dà l’ordine di pagamento, non è necessario esigere che le informazioni debbano essere in ogni caso fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento può fornire informazioni oralmente allo sportello o rendere queste facilmente accessibili in altro modo, per esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni. Dovrebbero essere inoltre fornite informazioni su dove reperire altre informazioni più dettagliate (per esempio l’indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore, le informazioni essenziali dovrebbero essere fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

(26)

La presente direttiva dovrebbe confermare il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Il consumatore dovrebbe inoltre poter esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali. Tali disposizioni dovrebbero rispettare la direttiva 2002/65/CE. Le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non hanno l’effetto di permettere l’imposizione di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili.

(27)

Il modo in cui l’informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento dovrebbe tener conto delle esigenze di quest’ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costi-efficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l’accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. La direttiva dovrebbe distinguere così tra due modi in cui il prestatore di servizi di pagamento può dare informazioni all’utente: o l’informazione è fornita, cioè comunicata attivamente dal prestatore a tempo debito come richiesto dalla presente direttiva, senza ulteriore sollecitazione da parte dell’utente; o l’informazione è messa a disposizione dell’utente tenendo conto delle sue eventuali richieste di ulteriori informazioni. In questo caso l’utente dovrebbe prendere un’iniziativa attiva per ottenere le informazioni, ad esempio chiederle espressamente al prestatore, accedere alla casella postale elettronica del conto bancario o inserire una carta bancaria per stampare estratti conto. A tal fine il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe provvedere affinché l’accesso all’informazione sia possibile e le informazioni siano disponibili per l’utente.

(28)

Inoltre il consumatore dovrebbe ricevere le informazioni di base sulle operazioni di pagamento effettuate a titolo gratuito aggiuntive. In caso di un’operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe addebitare separatamente le spese di informazione. In modo analogo le successive informazioni mensili relative a operazioni di pagamento nell’ambito di un contratto quadro dovrebbero essere date a titolo gratuito. Tuttavia, tenuto conto dell’importanza della trasparenza nello stabilire i costi e delle differenti esigenze del cliente, le parti dovrebbero poter concordare l’addebito di spese per informazioni aggiuntive o più frequenti. Al fine di tenere conto delle diverse prassi nazionali, agli Stati membri verrebbe consentito di stabilire che l’estratto conto mensile dei pagamenti su supporto cartaceo sia sempre fornito gratuitamente.

(29)

Per agevolare la mobilità dei clienti, i consumatori dovrebbero avere il diritto di rescindere un contratto quadro dopo la scadenza di un anno senza dover sostenere spese. Per i consumatori il termine di preavviso non dovrebbe essere stabilito per un periodo superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento per un periodo inferiore a due mesi. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento di sciogliere il contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra legislazione comunitaria o nazionale pertinente, ad esempio la legislazione in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione ed indagine di reati.

(30)

Gli strumenti di pagamento di basso valore dovrebbero essere un’alternativa economica e di agevole uso in caso di beni e servizi a basso prezzo e non dovrebbero essere oggetto di requisiti eccessivi. Occorre pertanto limitare all’essenziale i requisiti di informazione e relative regole di esecuzione tenendo conto anche delle capacità tecnologiche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per piccoli pagamenti. Nonostante il sistema semplificato gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, specialmente in relazione agli strumenti di pagamento prepagati.

(31)

Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se questo termine per la notifica è rispettato dall’utente, questi dovrebbe potersi rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento.

(32)

Al fine di incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l’eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l’utente debba rispondere per solo un importo limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. Inoltre, una volta che l’utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall’uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti.

(33)

Per valutare l’eventuale negligenza dell’utente di servizi di pagamento dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. Le prove e il grado della presunta negligenza dovrebbero essere valutati sulla base del diritto nazionale. Le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l’uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l’onere della prova per il consumatore o ridurre l’onere della prova per l’emittente, andrebbero considerate nulle e prive di effetti.

(34)

Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire regole meno rigide di quelle summenzionate al fine di mantenere gli attuali livelli di tutela dei consumatori e promuovere la fiducia nell’uso sicuro degli strumenti di pagamento elettronici. Dovrebbe essere preso in considerazione il fatto che differenti strumenti di pagamento comportano rischi differenti, promuovendo in tal modo l’emissione di strumenti più sicuri. Gli Stati membri dovrebbero poter eliminare parzialmente o totalmente la responsabilità del pagatore tranne nel caso in cui abbia agito in modo fraudolento.

(35)

Occorre prevedere delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi siano utenti professionali, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure.

(36)

La presente direttiva dovrebbe stabilire norme per un rimborso a tutela del consumatore quando l’importo dell’operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti e, per esempio, prevedere un rimborso per qualsiasi operazione di pagamento controversa. Nei casi in cui l’utente presenti una richiesta di rimborso di un’operazione di pagamento, il diritto di rimborso non dovrebbe influire né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto dell’utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento.

(37)

Per la pianificazione finanziaria e l’adempimento degli obblighi di pagamento entro i termini, i consumatori e le imprese devono avere la certezza circa il tempo necessario per eseguire l’ordine di pagamento. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe introdurre un momento in cui diritti e obblighi iniziano a diventare effettivi, in particolare quello in cui il prestatore di servizi di pagamento riceve l’ordine di pagamento, anche quando abbia avuto la possibilità di riceverlo tramite gli strumenti di comunicazione convenuti nel contratto di servizi di pagamento, a prescindere da un eventuale precedente coinvolgimento nel processo di creazione e trasmissione dell’ordine di pagamento, ad esempio sicurezza e disponibilità di controlli dei fondi, informazioni sull’uso del PIN (il codice di identificazione personale), rilascio di una promessa di pagamento. Inoltre, la ricezione di un ordine di pagamento dovrebbe aver luogo quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve l’addebitamento dell’ordine di pagamento dal conto del pagatore. Il giorno o il momento in cui un beneficiario trasmette al suo prestatore di servizi ordini di pagamento per la riscossione ad esempio di un pagamento con carta o di addebiti diretti o quando il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un prefinanziamento sugli importi in questione (mediante un credito contingente sul suo conto) non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo. Gli utenti dovrebbero poter fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha alcun motivo contrattuale o statutario di rifiutarlo. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiutasse un ordine di pagamento, il rifiuto e il relativo motivo dovrebbero essere comunicati all’utente dei servizi di pagamento quanto prima secondo i requisiti del diritto comunitario e nazionale.

(38)

Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati trattano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell’ordine di pagamento il momento può variare per accordo tra le parti. La revoca in questo contesto è applicabile solo al rapporto tra utente dei servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento, non pregiudicando pertanto l’irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

(39)

Tale irrevocabilità non dovrebbe pregiudicare i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da direttive nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Tale rimborso dovrebbe essere considerato come un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali casi, le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell’ordine di pagamento dovrebbero essere risolte esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario.

(40)

È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dell’operazione e per la certezza giuridica rispetto all’adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento, che la totalità dell’importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, nessuno degli intermediari partecipanti all’esecuzione delle operazioni di pagamento dovrebbe avere la possibilità di effettuare deduzioni dall’importo trasferito. Tuttavia, il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di concludere un accordo con il prestatore di servizi di pagamento in base al quale quest’ultimo possa dedurre le proprie spese. Ciononostante, al fine di consentire al beneficiario di verificare che l’importo dovuto sia stato correttamente pagato, le informazioni successive fornite sull’operazione di pagamento dovrebbero riportare non solo l’importo totale dei fondi trasferiti ma anche l’importo delle singole spese.

(41)

Per quanto riguarda le spese, l’esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. Occorre pertanto prevedere che, di norma, le spese siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. Tuttavia ciò dovrebbe applicarsi solo quando l’operazione di pagamento non richiede un cambio di valuta. L’importo di eventuali spese applicate può anche essere pari a zero in quanto le disposizioni della presente direttiva non influiscono sulla pratica secondo cui il prestatore di servizi di pagamento non addebita ai consumatori l’accreditamento sui loro conti. Analogamente, a seconda dei termini del contratto, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare solo al beneficiario (commerciante) le spese di utilizzo del servizio di pagamento, da cui consegue che non vengono imposte spese al pagatore. L’addebito dei sistemi di pagamento può assumere la forma di una tassa di sottoscrizione. Le disposizioni sull’importo trasferito o su eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulle tariffe tra i prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari.

(42)

Al fine di promuovere la trasparenza e la concorrenza, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe impedire al beneficiario di chiedere al pagatore una spesa per l’utilizzo di uno strumento di pagamento specifico. Mentre il beneficiario dovrebbe avere la facoltà di richiedere il pagamento di spese per l’uso di un determinato strumento di pagamento, gli Stati membri potranno decidere se proibire o limitare prassi siffatte laddove, a loro giudizio, ciò possa essere giustificato in considerazione degli abusi in materia di prezzi o della fissazione di prezzi suscettibili di avere un impatto negativo sull’uso di un determinato strumento di pagamento tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e l’uso efficiente degli strumenti di pagamento.

(43)

Per migliorare l’efficienza dei pagamenti in tutta la Comunità, tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in un una valuta di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, dovrebbero essere soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore e il pagatore che preveda un periodo di tempo più lungo, dovrebbe applicarsi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l’ordine di pagamento è emesso su supporto cartaceo, detti periodi potrebbero essere prorogati di un ulteriore giornata operativa, consentendo così la continuità dei servizi di pagamento per i consumatori abituati ai soli documenti cartacei. In caso di ricorso a un sistema di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe trasmettere l’ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento, consentendo in tal modo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.

(44)

Le disposizioni relative all’esecuzione per la totalità dell’importo e al tempo di esecuzione dovrebbero costituire la buona prassi nei casi in cui uno dei prestatori di servizi non sia situato nella Comunità.

(45)

È essenziale che gli utenti dei servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, non dovrebbe essere ammesso l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, l’uso di date valuta che svantaggiano l’utente non dovrebbe essere consentito.

(46)

Il buon funzionamento e l’efficienza del sistema di pagamento dipende dal fatto che l’utente possa confidare che il prestatore di servizi di pagamento esegua l’operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. In generale il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti all’operazione di pagamento. È il prestatore che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all’esecuzione di un’operazione di pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell’utente ad eccezione di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario la cui selezione incombe esclusivamente al beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso (poco probabile) in cui non sia appurato (non liquet) se l’importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o meno, il corrispondente onere della prova dovrebbe incombere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si può prevedere che l’istituzione intermediaria, solitamente un organismo «neutrale» quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l’importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli ogniqualvolta sia necessario. Quando l’importo dal pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, il beneficiario dovrebbe disporre immediatamente di un credito nei confronti del suo prestatore di servizi di pagamento come per un credito sul suo conto.

(47)

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe assumere la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l’importo integrale dell’operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nell’iter del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l’importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l’operazione di pagamento o rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell’operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l’utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore. Tuttavia, ai fini del corretto funzionamento di bonifici ed altri servizi di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento e i loro intermediari, quali i responsabili del trattamento, abbiano contratti in cui siano convenuti diritti e obblighi reciproci. Le questioni relative alle responsabilità costituiscono parte essenziale di questi contratti uniformi. Al fine di garantire la fiducia tra i prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un’operazione di pagamento, è necessaria la sicurezza giuridica che un prestatore di servizi di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli importi pagati in virtù delle disposizioni della presente direttiva relative alla responsabilità. Ulteriori diritti e dettagli concernenti l’oggetto del ricorso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento o dell’intermediario a seguito di un’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto dovrebbero essere lasciate all’autonomia contrattuale.

(48)

Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe avere la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. D’altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati nella Comunità, non dovrebbe essere consentito agli Stati membri d’imporre l’uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell’identificativo unico e, qualora si rilevi l’incoerenza dell’identificativo unico, di rifiutare l’ordine di pagamento ed informarne il pagatore. La responsabilità del prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere limitata all’esecuzione corretta dell’operazione di pagamento conformemente all’ordine di pagamento dell’utente di servizi di pagamento.

(49)

Per agevolare l’effettiva prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in tutta la Comunità, occorre prevedere uno scambio di dati efficace tra i prestatori di servizi di pagamento, i quali devono avere la possibilità di raccogliere, trattare e scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte in questo tipo di frodi. Tutte queste attività dovrebbero essere svolte nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (19).

(50)

È necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. Occorre pertanto stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(51)

Senza pregiudizio per il diritto dei clienti di avviare un’azione legale, gli Stati membri dovrebbero assicurare una composizione extragiudiziale accessibile e efficace sotto il profilo dei costi dei conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (20) assicura che nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile possa indebolire la protezione garantita al consumatore dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente.

(52)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire se le autorità competenti designate per rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento possano essere anche le autorità competenti per la procedura di reclamo e di ricorso extragiudiziale.

(53)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale riguardanti le conseguenze per quanto concerne la responsabilità derivante da inesattezza nella formulazione o nella trasmissione di una dichiarazione.

(54)

Essendo necessario verificare il buon funzionamento della presente direttiva e controllare i progressi realizzati in materia di istituzione di un mercato unico dei pagamenti, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine per l’attuazione della presente direttiva. In relazione all’integrazione globale dei servizi finanziari e alla protezione armonizzata del consumatore anche al di là dell’efficiente funzionamento della presente direttiva, tale riesame dovrebbe essere incentrato sull’eventuale necessità di estendere l’ambito di applicazione alle valute non dell’Unione europea e alle operazioni di pagamento in cui solo uno dei prestatori di servizi di pagamento interessati è stabilito nella Comunità.

(55)

Giacché le disposizioni della presente direttiva sostituiscono quelle della direttiva 97/5/CE, tale direttiva dovrebbe essere abrogata.

(56)

È necessario fissare regole più dettagliate per quanto concerne l’uso fraudolento delle carte di pagamento, un settore attualmente coperto dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (21) e dalla direttiva 2002/65/CE. Tali direttive dovrebbero essere pertanto modificate di conseguenza.

(57)

Giacché, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli enti finanziari non sono soggetti alle regole applicabili agli enti creditizi, essi dovrebbero essere assoggettati agli stessi requisiti degli istituti di pagamento, in modo tale che possano prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità. La direttiva 2006/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(58)

Poiché la rimessa di denaro è definita nella presente direttiva quale servizio di pagamento che richiede un’autorizzazione per gli istituti di pagamento o una iscrizione per alcune persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una disposizione derogatoria in determinati casi specificati nelle disposizioni della presente direttiva, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (22), dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(59)

Nell’interesse della certezza giuridica, è appropriato prevedere disposizioni transitorie in base alle quali le persone che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale vigente prima dell’entrata in vigore della presente direttiva possano continuare tale attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo.

(60)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di un mercato unico dei servizi di pagamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l’armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente esistenti negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(61)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (23).

(62)

In particolare, la Commissione ha il potere di adottare le misure di esecuzione per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(63)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (24), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento:

a)

gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;

b)

gli istituti di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/46/CE;

c)

gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;

d)

gli istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva;

e)

la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

f)

gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.

2.   La presente direttiva stabilisce le regole concernenti la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità. Tuttavia, ad eccezione dell’articolo 73, i titoli III e IV della presente direttiva si applicano solo laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nella Comunità o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nella Comunità.

2.   I titoli III e IV della presente direttiva si applicano ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

3.   Gli Stati membri possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.

Articolo 3
Esclusione dall’ambito di applicazione

La presente direttiva non si applica:

a)

alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

b)

alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l’acquisto di beni o servizi per conto del pagatore o del beneficiario;

c)

al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;

d)

alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;

e)

ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi;

f)

alle attività di cambio di valuta contante, ossia alle operazioni di cambio di contante contro contante nell’ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;

g)

alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:

i)

assegni cartacei ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

ii)

assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dal diritto degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

iii)

titoli cambiari su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;

iv)

titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;

v)

voucher su supporto cartaceo;

vi)

traveller’s cheque su supporto cartaceo;

vii)

vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell’Unione postale universale;

h)

alle operazioni di pagamento realizzate all’interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l’articolo 28;

i)

alle operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;

j)

ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;

k)

ai servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi;

l)

alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l’operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi;

m)

alle operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;

n)

alle operazioni di pagamento tra un’impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;

o)

ai servizi, forniti da prestatori, di prelievo di contante tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non gestiscano altri servizi di pagamento elencati nell’allegato.

Articolo 4
Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

«Stato membro di origine», uno dei seguenti:

i)

lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o

ii)

se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede amministrativa;

2)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;

3)

«servizi di pagamento»: le attività commerciali elencate nell’allegato;

4)

«istituto di pagamento»: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità;

5)

«operazione di pagamento»: l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;

6)

«sistema di pagamento»: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

7)

«pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

8)

«beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

9)

«prestatore di servizi di pagamento»: organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 26;

10)

«utente di servizi di pagamento»: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

11)

«consumatore»: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

12)

«contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

13)

«rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;

14)

«conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;

15)

«fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE;

16)

«ordine di pagamento»: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

17)

«data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;

18)

«tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;

19)

«autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;

20)

«tasso di interesse di riferimento»: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;

21)

«identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che quest’ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per un’operazione di pagamento;

22)

«agente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;

23)

«strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento;

24)

«tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell’utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;

25)

«supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta all’utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

26)

«microimpresa»: un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

27)

«giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’operazione di pagamento;

28)

«addebito diretto»: un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

29)

«succursale»: una sede di attività, diversa dalla sede amministrativa, che costituisce parte di un istituto di pagamento, che è sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni, o l’insieme delle operazioni inerenti all’attività di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede amministrativa in un altro Stato membro sono considerate come un’unica succursale;

30)

«gruppo»: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.

TITOLO II
PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1
Istituti di pagamento

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 5
Domanda di autorizzazione

L’autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di una domanda corredata dalle informazioni seguenti:

a)

un programma di attività, nel quale sono indicati in particolare i tipi di servizi di pagamento previsti;

b)

un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;

c)

prove attestanti che l’istituto di pagamento detiene il capitale iniziale di cui all’articolo 6;

d)

per gli istituti di pagamento di cui all’articolo 9, paragrafo 1, una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 9;

e)

una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili del richiedente, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure sono proporzionati, validi e adeguati;

f)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE e dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (25);

g)

una descrizione dell’organizzazione strutturale del richiedente, compresa, se del caso, una descrizione dell’impiego previsto degli agenti e delle succursali e una descrizione degli accordi di esternalizzazione e della sua partecipazione a un sistema di pagamento nazionale o internazionale;

h)

l’identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11, della direttiva 2006/48/CE, l’entità della loro partecipazione effettiva, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;

i)

l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell’istituto di pagamento, e prove attestanti la loro onorabilità, nonché in possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d’origine dell’istituto di pagamento;

j)

se applicabile, l’identità dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile di cui alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (26);

k)

lo stato giuridico del richiedente e lo statuto;

l)

l’indirizzo della sede amministrativa del richiedente.

Ai fini delle lettere d, e) e g), il richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi organizzativi e di audit previsti per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l’affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.

Articolo 6
Capitale iniziale

Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all’atto dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE, secondo le modalità seguenti:

a)

quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;

b)

quando l’istituto di pagamento presta il servizio di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR; e

c)

quando l’istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.

Articolo 7
Fondi propri

1.   I fondi propri degli istituti di pagamento, quali definiti agli articoli da 57 a 61, 63, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE, non sono inferiori all’importo più elevato indicato agli articoli 6 o 8 della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l’istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamenti di cui all’allegato.

3.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 69 della direttiva 2006/48/CE, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l’articolo 8 agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell’ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 8
Computo dei fondi propri

1.   Fatto salvo il rispetto dei requisiti patrimoniali iniziali di cui all’articolo 6, gli Stati membri prescrivono agli istituti di pagamento di detenere in qualsiasi momento fondi propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo, quale deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale.

Metodo A

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al 10 % delle spese fisse generali dell’anno precedente. Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività di un’impresa rispetto all’anno precedente. Quando, alla data del calcolo, il precedente periodo di attività dell’istituto di pagamento è inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10 % delle corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

Metodo B

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall’istituto di pagamento nell’anno precedente:

a)

4 % della quota di VP fino a 5 milioni di EUR;

più

b)

2,5 % della quota di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR;

più

c)

1 % della quota di VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR;

più

d)

0,5 % della quota di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR;

più

e)

0,25 % della quota di VP al di sopra di 250 milioni di EUR.

Metodo C

L’ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al prodotto dell’indicatore rilevante di cui alla lettera a) per il fattore di moltiplicazione di cui alla lettera b), successivamente moltiplicato per il fattore di graduazione k di cui al paragrafo 2 in appresso:

a)

L’indicatore rilevante è la somma dei seguenti elementi:

proventi da interessi,

spese per interessi,

proventi per commissioni e provvigioni, e

altri proventi di gestione.

Ogni elemento sarà incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o irregolari non possono essere utilizzati nel calcolo dell’indicatore rilevante. Le spese relative all’esternalizzazione di servizi resi da terzi possono ridurre l’indicatore rilevante se sono sostenute da un’impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva. L’indicatore rilevante è calcolato sulla base dell’ultima osservazione su base annuale effettuata alla fine dell’esercizio precedente. L’indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non possono essere inferiori all’80 % del valore medio dell’indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

b)

Il fattore di moltiplicazione è pari al:

i)

10 % della quota dell’indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR;

ii)

8 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR;

iii)

6 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR;

iv)

3 % della quota dell’indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR;

v)

1,5 % al di sopra di 50 milioni di EUR.

2.   Il fattore di graduazione k da utilizzare nei metodi B e C è pari a:

a)

0,5 quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato;

b)

0,8 quando l’istituto di pagamento presta il servizio di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato;

c)

1,0 quando l’istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato.

3.   Le autorità competenti, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell’istituto di pagamento, possono prescrivere all’istituto di pagamento di detenere fondi propri superiori fino al 20 % rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1, ovvero consentire all’istituto di pagamento di detenere fondi propri inferiori fino al 20 % rispetto all’importo che risulterebbe dall’applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1.

Articolo 9
Requisiti in materia di tutela

1.   Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano uno dei servizi di pagamento di cui all’allegato e che, nel contempo, esercitano altre attività commerciali di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento, secondo le modalità esposte in prosieguo.

I fondi:

a)

non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall’istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e

b)

sono isolati conformemente al diritto nazionale nell’interesse dell’utente di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell’istituto di pagamento, segnatamente in caso di insolvenza;

o

c)

sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da una impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l’istituto di pagamento, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l’istituto di pagamento non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.

2.   Se ad un istituto di pagamento è richiesto di tutelare i fondi ai sensi del paragrafo 1 e una percentuale di tali fondi è da utilizzare per future operazioni di pagamento e l’importo restante è da utilizzare per servizi diversi dai servizi di pagamento, i requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano anche a tale percentuale dei fondi da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati membri possono consentire agli istituti di pagamento di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici e ritenuta adeguata dalle autorità competenti.

3.   Gli Stati membri o le autorità competenti possono richiedere il rispetto dei requisiti in materia di tutela di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche agli istituti di pagamento che non esercitano altre attività commerciali di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera c).

4.   Gli Stati membri o le autorità competenti possono altresì limitare i requisiti in materia di tutela ai fondi degli utenti di servizi di pagamento che singolarmente superano una soglia di 600 EUR.

Articolo 10
Rilascio dell’autorizzazione

1.   Gli Stati membri richiedono agli istituti diversi da quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 26, che intendono prestare servizi di pagamento, un’autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. L’autorizzazione è concessa unicamente ad una persona giuridica stabilita nello Stato membro.

2.   Un’autorizzazione è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 5 e se, dopo la verifica della domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva positiva. Prima di concedere un’autorizzazione le autorità competenti possono consultare, se del caso, la banca centrale nazionale o altre autorità pubbliche competenti.

3.   Un istituto di pagamento che, a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale.

4.   Le autorità competenti concedono l’autorizzazione soltanto se, tenuto conto della necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento, quest’ultimo è dotato di solidi dispositivi di governo societario per la prestazione dei servizi di pagamento, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di procedure efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili; tali dispositivi, procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall’istituto di pagamento.

5.   Qualora un istituto di pagamento presti uno dei servizi di pagamento di cui all’allegato e nello stesso tempo svolga altre attività commerciali, le autorità competenti possono esigere la creazione di un’entità separata per l’attività di servizi di pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria di quest’ultimo o la capacità delle autorità competenti di controllare l’osservanza da parte dell’istituto di pagamento di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

6.   Le autorità competenti rifiutano di concedere l’autorizzazione qualora, tenuto conto della necessità di assicurare una sana e prudente gestione di un istituto di pagamento, non siano convinte dell’idoneità degli azionisti o dei membri che detengono partecipazioni qualificate.

7.   Se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 46, della direttiva 2006/48/CE, tra l’istituto di pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono stretti legami, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo a condizione che tali legami non ostacolino l’effettivo esercizio dei loro compiti di vigilanza.

8.   L’autorità competente concede l’autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’impresa di investimento ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

9.   L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e consente all’istituto di pagamento di cui trattasi di prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, a condizione che tali servizi siano coperti dall’autorizzazione stessa.

Articolo 11
Comunicazione della decisione

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni complete necessarie ai fini della decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o respinta. Ogni diniego di autorizzazione è motivato.

Articolo 12
Revoca dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando tale istituto:

a)

non si serve dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi l’autorizzazione decada; o

b)

ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; o

c)

non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione; o

d)

costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento, portando avanti la sua attività di servizi di pagamento; o

e)

ricade in uno degli altri casi in cui la revoca dell’autorizzazione è prevista dal diritto nazionale.

2.   La revoca dell’autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati.

3.   La revoca dell’autorizzazione è resa pubblica.

Articolo 13
Iscrizione

Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico degli istituti di pagamento autorizzati, relativi agenti e succursali, nonché delle persone fisiche e giuridiche, relativi agenti e succursali per cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 26, nonché degli istituti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale. Essi sono iscritti nel registro dello Stato membro di origine.

Nel registro sono specificati i servizi di pagamento per i quali l’istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche che sono state registrate conformemente all’articolo 26. Esso è pubblicamente consultabile e accessibile on line e aggiornato periodicamente.

Articolo 14
Mantenimento dell’autorizzazione

Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull’accuratezza delle informazioni e delle prove di cui all’articolo 5, l’istituto di pagamento ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

Articolo 15
Contabilità e revisione legale

1.   La direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, la direttiva 83/349/CEE, nonché la direttiva 86/635/CEE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (27) si applicano mutatis mutandis agli istituti di pagamento.

2.   A meno che non siano esonerati ai sensi della direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

3.   Per fini di vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni contabili separate per i servizi di pagamento che figurano nell’allegato e per le attività menzionate all’articolo 16, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un’impresa di revisione contabile.

4.   Gli obblighi stabiliti all’articolo 53 della direttiva 2006/48/CE si applicano mutatis mutandis ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di pagamento.

Articolo 16
Attività

1.   Oltre alla prestazione dei servizi di pagamento indicati nell’allegato, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

a)

prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

b)

gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l’articolo 28;

c)

attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.

2.   Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più dei servizi di pagamento elencati nell’allegato, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; i fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE.

3.   Gli istituti di pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui ai punti 4, 5 e 7 dell’allegato soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;

b)

fatte salve le norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, e all’articolo 25 è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a dodici mesi;

c)

tale credito non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento;

d)

i fondi propri dell’istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all’importo globale del credito concesso.

4.   Gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

5.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva, conformi al diritto comunitario.

Sezione 2
Altre condizioni

Articolo 17
Ricorso ad agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività

1.   Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro d’origine:

a)

il nome e l’indirizzo dell’agente;

b)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE;

c)

l’identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell’agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e prove attestanti la loro competenza e correttezza.

2.   Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono iscrivere l’agente nel registro di cui all’articolo 13.

3.   Prima di iscrivere l’agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite non sono corrette, possono disporre l’ulteriore accertamento delle stesse.

4.   Se, in seguito all’accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le informazioni loro fornite a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l’iscrizione dell’agente nel registro di cui all’articolo 13.

5.   L’istituto di pagamento che intende prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l’impiego di un agente, segue le procedure di cui all’articolo 25. In tal caso, prima che l’agente possa essere registrato a norma del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante che intendono registrare l’agente e tengono conto del suo parere.

6.   Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente al previsto impiego dell’agente o allo stabilimento della succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE ovvero che l’impiego di tale agente o lo stabilimento di tale succursale possano aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, informano le autorità competenti dello Stato membro d’origine, le quali possono rifiutare di registrare l’agente o la succursale o possono revocare l’iscrizione, se già avvenuta, dell’agente o della succursale.

7.   L’istituto di pagamento che intende esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento né impedire alle autorità competenti di controllare che gli istituti di pagamento adempiano a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva.

Ai fini del secondo comma una funzione operativa viene considerata importante laddove un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell’istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione come richiesto dal presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano il rispetto delle condizioni seguenti da parte degli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti:

a)

l’esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza;

b)

non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;

c)

non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;

d)

non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento.

8.   Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto ne informino gli utenti dei servizi di pagamento.

Articolo 18
Responsabilità

1.   Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni operative adottino misure ragionevoli per garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente, succursale o entità cui vengono esternalizzate attività.

Articolo 19
Registrazioni

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate ai fini del presente titolo per un periodo di almeno cinque anni, ferme restando la direttiva 2005/60/CE o altre pertinenti disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Sezione 3
Autorità competenti e vigilanza

Articolo 20
Designazione delle autorità competenti

1.   Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento competenti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente titolo autorità pubbliche o enti riconosciuti dall’ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall’ordinamento nazionale, comprese le banche centrali nazionali.

Le autorità competenti garantiscono l’indipendenza dagli enti economici e evitano conflitti di interesse. Fatto salvo il primo comma, gli istituti di pagamento, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica o gli uffici postali non possono essere designati come autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità designate.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all’adempimento delle loro funzioni.

3.   Gli Stati membri che contino sul loro territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le loro funzioni. Lo stesso vale per i casi in cui le autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo non sono le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi.

4.   I compiti delle autorità competenti di cui paragrafo 1 spettano alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

5.   Il paragrafo 1 non implica che le autorità competenti designate debbano esercitare la vigilanza sulle attività commerciali degli istituti di pagamento diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, di cui all’allegato, e dalle attività di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 21
Vigilanza

1.   Gli Stati membri assicurano che i controlli effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto permanente del presente titolo siano proporzionati, adeguati e consoni ai rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento.

Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti sono autorizzate ad adottare le misure seguenti, in particolare:

a)

esigere che l’istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine;

b)

effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di pagamento, qualsiasi agente o succursale che presti servizi di pagamento sotto la responsabilità dell’istituto di pagamento, o qualsiasi entità cui vengano esternalizzate attività;

c)

emettere raccomandazioni, linee guida e, se del caso, disporre provvedimenti amministrativi vincolanti;

d)

sospendere o revocare l’autorizzazione nei casi di cui all’articolo 12.

2.   Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli istituti di pagamento, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell’attività in materia di servizi di pagamento, o adottare provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

3.   Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 8, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano autorizzate ad adottare le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo per garantire un capitale sufficiente per i servizi di pagamento, soprattutto qualora le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento danneggino o rischino di danneggiare la solidità finanziaria di quest’ultimo.

Articolo 22
Segreto d’ufficio

1.   Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

2.   Nello scambio di informazioni di cui all’articolo 24, il segreto d’ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese.

3.   Gli Stati membri possono applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 23
Ricorso in sede giurisdizionale

1.   Gli Stati membri assicurano che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di silenzio.

Articolo 24
Scambio d’informazioni

1.   Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri e altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative comunitarie o nazionali applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

2.   Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e:

a)

le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento;

b)

la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

c)

altre autorità designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva 95/46/CE, della direttiva 2005/60/CE e di altre disposizioni di diritto comunitario applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Articolo 25
Esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

1.   Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, ne informa le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, le autorità competenti dello Stato membro d’origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il nome e l’indirizzo dell’istituto di pagamento, i nomi dei responsabili della gestione della succursale, la sua struttura organizzativa e il tipo di servizi di pagamento che intende prestare nel territorio dello Stato membro ospitante.

2.   Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui all’articolo 21 in relazione ad un agente, ad una succursale, o ad un’entità cui sono esternalizzate attività di un istituto di pagamento stabilito sul territorio di un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro d’origine collabora con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

3.   Nell’ambito della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica all’autorità competente dello Stato membro ospitante la sua intenzione di effettuare un’ispezione in loco sul territorio di quest’ultimo.

Tuttavia, se entrambe le autorità sono d’accordo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine può delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di cui trattasi.

4.   Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un’entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

5.   I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicato l’obbligo delle autorità competenti, ai sensi della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006, sulla scorta in particolare dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE e dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006 di sorvegliare o controllare l’osservanza dei requisiti stabiliti nella direttiva e nel regolamento suddetti.

Sezione 4
Deroga

Articolo 26
Condizioni

1.   Fatto salvo l’articolo 13, gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all’applicazione di tutta o di parte della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni da 1 a 3 ad eccezione degli articoli 20, 22, 23 e 24 e autorizzare l’iscrizione di persone fisiche o giuridiche nel registro di cui all’articolo 13, qualora:

a)

la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi i 3 milioni di EUR; questa condizione è valutata in base all’importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano; e

b)

nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell’impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2.   Tutte le persone fisiche o giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la sede amministrativa o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano effettivamente.

3.   Le persone di cui al paragrafo 1 sono trattate come istituti di pagamento, anche se l’articolo 10, paragrafo 9, e l’articolo 25 non si applicano a tali persone.

4.   Gli Stati membri possono inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in conformità del paragrafo 1 possano svolgere solo alcune delle attività elencate all’articolo 16.

5.   Le persone di cui al paragrafo 1 notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più rispettate, la persona interessata richieda un’autorizzazione entro 30 giorni di calendario, secondo la procedura di cui all’articolo 10.

6.   Il presente articolo non si applica alle disposizioni stabilite nella direttiva 2005/60/CE né alle disposizioni antiriciclaggio nazionali.

Articolo 27
Notifica e informazione

Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui all’articolo 26, lo notifica alla Commissione entro il 1o novembre 2009 e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a).

CAPO 2
Disposizioni comuni

Articolo 28
Accesso ai sistemi di pagamento

1.   Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento di prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che siano persone giuridiche, siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino l’accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici, come il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d’impresa, e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.

I sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti dei servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:

a)

regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento;

b)

una norma che discrimini tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti;

c)

restrizioni sulla base dello status istituzionale.

2.   Il paragrafo 1 non si applica:

a)

ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE;

b)

ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da entità aventi legami di capitale ove una delle entità collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre;

c)

ai sistemi di pagamento in cui un prestatore di servizi di pagamento unico (quale singola entità o gruppo):

agisce o può agire come prestatore di servizi di pagamento sia per il pagatore che per il beneficiario e ha la responsabilità esclusiva della gestione del sistema, e

autorizza altri prestatori di servizi di pagamento a partecipare al sistema, e questi ultimi non hanno il diritto di negoziare commissioni tra loro in relazione al sistema di pagamento benché possano stabilire le proprie tariffe nei confronti di pagatori e beneficiari.

Articolo 29
Divieto di prestare servizi di pagamento a soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento

Gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare i servizi di pagamento indicati nell’allegato.

TITOLO III
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1
Regole generali

Articolo 30
Ambito di applicazione

1.   Il presente titolo si applica alle singole operazioni di pagamento, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente o parzialmente, se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente titolo si applichino alle microimprese così come ai consumatori.

3.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumo non armonizzate dalla presente direttiva, conformi al diritto comunitario.

Articolo 31
Altre disposizioni del diritto comunitario

Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione di diritto comunitario contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare.

Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli articoli 36, 37, 41 e 42 della presente direttiva.

Articolo 32
Spese inerenti all’informazione

1.   Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull’utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell’informazione ai sensi del presente titolo.

2.   Il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta all’utente di servizi di pagamento.

3.   Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l’informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 33
Onere della prova in relazione alle informazioni richieste

Gli Stati membri possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull’informazione di cui al presente titolo.

Articolo 34
Deroghe agli obblighi di informazione per gli strumenti di pagamento di basso valore e la moneta elettronica

1.   Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:

a)

in deroga agli articoli 41, 42 e 46 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per prendere una decisone consapevole, nonché un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell’articolo 42;

b)

può essere convenuto che, in deroga all’articolo 44, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche delle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all’articolo 41, paragrafo 1;

c)

può essere convenuto che, in deroga agli articoli 47 e 48, dopo l’esecuzione di una operazione di pagamento:

i)

il prestatore di servizi di pagamento comunica o rende disponibile solo un riferimento che consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare l’operazione di pagamento, l’ammontare dell’operazione di pagamento e le spese relative e/o nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, solo le informazioni sul totale dell’importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;

ii)

il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a comunicare o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l’importo dei fondi caricati.

2.   Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento prepagati.

CAPO 2
Singole operazioni di pagamento

Articolo 35
Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica a singole operazioni di pagamento che non rientrano in un contratto quadro.

2.   Se un ordine di pagamento per una singola operazione di pagamento è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni già date all’utente di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro prestatore di servizi di pagamento o che gli saranno fornite conformemente al medesimo contratto.

Articolo 36
Informazioni generali preliminari

1.   Gli Stati membri esigono che prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all’utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 37. Su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2.   Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un singolo servizio di pagamento è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.

3.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell’ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 37.

Articolo 37
Informazioni e condizioni

1.   Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili all’utente dei servizi di pagamento:

a)

la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente;

b)

il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;

c)

tutte le spese dovute dall’utente al suo prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione delle spese;

d)

se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di pagamento;

2.   Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all’articolo 42 sono rese disponibili all’utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.

Articolo 38
Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento

Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 36, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

a)

un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

b)

l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento;

c)

l’importo delle eventuali spese per l’operazione di pagamento a carico del pagatore e la suddivisione di tali spese;

d)

se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;

e)

la data di ricevimento dell’ordine di pagamento.

Articolo 39
Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione

Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 36, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

a)

il riferimento che consente al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

b)

l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;

c)

l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario e la suddivisione di tali spese;

d)

se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

e)

la data valuta dell’accredito.

CAPO 3
Contratti quadro

Articolo 40
Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.

Articolo 41
Informazioni generali preliminari

1.   Gli Stati membri esigono che, in tempo utile prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un’offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisca su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 42. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2.   Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto quadro è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all’obbligo di cui a detto paragrafo immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro.

3.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 42.

Articolo 42
Informazioni e condizioni

Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all’utente dei servizi di pagamento:

1)

relativamente al prestatore di servizi di pagamento:

a)

il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede amministrativa e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale con sede nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e

b)

gli estremi della competente autorità di controllo e del registro di cui all’articolo 13 o di altro pertinente registro pubblico di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;

2)

relativamente all’utilizzazione del servizio di pagamento:

a)

una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;

b)

la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente;

c)

la forma e la procedura per dare il consenso di eseguire un’operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 54 e 66;

d)

un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, quale definito all’articolo 64 e all’eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;

e)

il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;

f)

l’eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l’utilizzazione dello strumento di pagamento in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1;

3)

relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:

a)

tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione delle spese;

b)

se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente e l’indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d’interesse o di cambio di riferimento;

c)

se concordata, l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell’articolo 44, paragrafo 2;

4)

relativamente alla comunicazione:

a)

se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature dell’utente dei servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;

b)

le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili;

c)

la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante questo rapporto contrattuale;

d)

il diritto dell’utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all’articolo 43;

5)

relativamente alle misure di tutela e correttive:

a)

se applicabile, una descrizione delle misure che l’utente dei servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b);

b)

se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell’articolo 55;

c)

la responsabilità del pagatore in conformità dell’articolo 61, comprese le informazioni sull’importo pertinente;

d)

in che modo ed entro quale termine l’utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma dell’articolo 58, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell’articolo 60;

e)

la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità dell’articolo 75;

f)

le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 62 e 63;

6)

relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:

a)

se così convenuto, l’informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall’utente di servizi di pagamento conformemente all’articolo 44 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore;

b)

la durata del contratto;

c)

il diritto dell’utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, e dell’articolo 45;

7)

relativamente al ricorso:

a)

le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione competente; e

b)

le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale a disposizione dell’utente dei servizi di pagamento in conformità degli articoli da 80 a 83.

Articolo 43
Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro

In qualsiasi momento della relazione contrattuale l’utente di servizi di pagamento ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni specificate all’articolo 42 su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Articolo 44
Modifiche delle condizioni del contratto quadro

1.   Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all’articolo 42, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

Se applicabile in conformità dell’articolo 42, punto 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l’utente che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate qualora quest’ultimo non abbia notificato al prestatore la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento specifica che l’utente di servizi di pagamento ha diritto di porre termine immediatamente al contratto quadro senza oneri prima della data proposta per l’applicazione delle modifiche.

2.   Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell’articolo 42, punto 3, lettere b) e c). L’utente dei servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse quanto prima e secondo le modalità previste all’articolo 41, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l’informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti dei servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.

3.   Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate in forma neutra, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti dei servizi di pagamento.

Articolo 45
Recesso

1.   I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall’utente dei servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto contrattualmente un periodo di preavviso che non può essere superiore a un mese.

2.   Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l’utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi. In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti.

3.   Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1.

4.   Le spese per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute, dall’utente dei servizi di pagamento, solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo.

6.   Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti dei servizi di pagamento.

Articolo 46
Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una singola operazione di pagamento

Nel caso di una singola operazione di pagamento disposta dal pagatore nell’ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere e, se del caso, la suddivisione delle spese.

Articolo 47
Informazioni per il pagatore in merito a una singola operazione di pagamento

1.   Dopo che l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

a)

un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

b)

l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;

c)

l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;

d)

se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;

e)

la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.

2.   Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.

Articolo 48
Informazioni per il beneficiario in merito a una singola operazione di pagamento

1.   Successivamente all’esecuzione di una singola operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

a)

il riferimento che consente al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;

b)

l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

c)

l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere;

d)

se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

e)

la data valuta dell’accredito.

2.   Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.

CAPO 4
Disposizioni comuni

Articolo 49
Valuta e conversione

1.   I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

2.   Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l’operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest’ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione.

Il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base.

Articolo 50
Informazioni su ulteriori spese o riduzioni

1.   Qualora, per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, il beneficiario imponga una spesa o proponga una riduzione, il beneficiario informa in proposito il pagatore prima di disporre l’operazione di pagamento.

2.   Qualora, per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l’utente dei servizi di pagamento prima di disporre l’operazione di pagamento.

TITOLO IV
DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL’USO DI SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1
Disposizioni comuni

Articolo 51
Ambito di applicazione

1.   Se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, gli articoli 59, 61, 62, 63, 66 e 75 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello di cui all’articolo 58.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che l’articolo 83 non si applica se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.

4.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva, conformi al diritto comunitario.

Articolo 52
Spese applicabili

1.   Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all’utente dei servizi di pagamento le spese per l’adempimento dei suoi obblighi di informazione o l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all’articolo 65, paragrafo 1, all’articolo 66, paragrafo 5, e all’articolo 74, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l’utente e il prestatore dei servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.

2.   Se un’operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie, gli Stati membri esigono che il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.

3.   Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Tuttavia, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci.

Articolo 53
Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

1.   Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:

a)

che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 57, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché l’articolo 61, paragrafi 4 e 5, non si applicano se lo strumento di pagamento non consente di bloccare o impedire il suo utilizzo ulteriore;

b)

che gli articoli 59 e 60 e l’articolo 61, paragrafi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l’operazione di pagamento era autorizzata;

c)

in deroga all’articolo 65, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l’utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto;

d)

in deroga all’articolo 66, che il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver trasmesso al beneficiario l’ordine di pagamento o dopo avergli dato il proprio consenso ad effettuare l’operazione di pagamento;

e)

in deroga agli articoli 69 e 70, che si applicano altri periodi di esecuzione.

2.   Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Essi possono aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a 500 EUR.

3.   Gli articoli 60 e 61 si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento o agli strumenti di pagamento di un certo valore.

CAPO 2
Autorizzazione di operazioni di pagamento

Articolo 54
Consenso e revoca del consenso

1.   Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione della stessa.

2.   Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento.

In mancanza di tale consenso, un’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.

3.   Il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità di cui all’articolo 66. Il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva deve essere considerata non autorizzata.

4.   La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore dei servizi di pagamento.

Articolo 55
Limiti dell’utilizzo degli strumenti di pagamento

1.   Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per i servizi di pagamento.

2.   Se previsto nel contratto quadro, il prestatore dei servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

3.   In tali casi il prestatore dei servizi di pagamento, secondo modalità convenute, informa il pagatore del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

4.   Il prestatore dei servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco.

Articolo 56
Obblighi a carico dell’utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento

1.   L’utente dei servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

a)

utilizzare lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l’emissione e l’uso; e

b)

notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l’utente dei servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza personalizzate.

Articolo 57
Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento

1.   Il prestatore di servizi di pagamento che rilascia lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

a)

assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento siano accessibili solo all’utente di servizi di pagamento abilitato ad utilizzare lo strumento stesso, salvi restando gli obblighi imposti all’utente di servizi di pagamento di cui all’articolo 56;

b)

astenersi dall’inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall’utente debba essere sostituito;

c)

assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l’utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla notificazione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), o richiedere lo sblocco ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4; su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all’utente gli strumenti per provare l’avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa;

d)

impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta espletato l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b).

2.   Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell’invio al pagatore di uno strumento di pagamento o delle eventuali caratteristiche di sicurezza personalizzate del medesimo.

Articolo 58
Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all’articolo 75, ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III.

Articolo 59
Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento

1.   Gli Stati membri esigono che, qualora l’utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti.

2.   Quando l’utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 56.

Articolo 60
Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate

1.   Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

2.   Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 61
Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento

1.   In deroga all’articolo 60 il pagatore sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o, se il pagatore non ha conservato in condizioni di sicurezza le caratteristiche di sicurezza personalizzate, dall’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

2.   Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell’articolo 56 intenzionalmente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

3.   Se il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 56, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare, della natura delle caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento e delle circostanze dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita.

4.   Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuta dopo la notifica ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b).

5.   Se il prestatore di servizi di pagamento non ha fornito strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall’articolo 57, paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall’uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

Articolo 62
Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1.   Gli Stati membri assicurano che un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del suo prestatore di servizi di pagamento, di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’autorizzazione non specifica, quando viene data, l’importo esatto dell’operazione di pagamento; e

b)

l’importo dell’operazione di pagamento supera l’importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.

Su richiesta del prestatore dei servizi di pagamento, il pagatore fornisce elementi fattuali relativi a tali condizioni.

Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita.

Nel caso di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire nel contratto quadro che il pagatore ha il diritto al rimborso dal prestatore di servizi di pagamento anche se non sono soddisfatte le condizioni per un rimborso di cui al primo comma.

2.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 42, punto 3, lettera b).

3.   Il contratto quadro tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere che il pagatore non abbia diritto al rimborso se questi ha dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento direttamente al proprio prestatore di servizi di pagamento e, ove applicabile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario.

Articolo 63
Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1.   Gli Stati membri assicurano che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all’articolo 62 di un’operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

2.   Entro dieci giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l’intero importo dell’operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando gli enti cui il pagatore può deferire la questione conformemente agli articoli da 80 a 83, qualora non accetti la giustificazione fornita.

Il diritto di cui al primo comma del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non si applica nel caso di cui all’articolo 62, paragrafo 1, quarto comma.

CAPO 3
Esecuzione di un’operazione di pagamento

Sezione 1
Ordini di pagamento e importi trasferiti

Articolo 64
Ricezione degli ordini di pagamento

1.   Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l’ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore dei servizi di pagamento può stabilire un momento limite alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti le giornate operative successive.

2.   Se l’utente dei servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il suo prestatore concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell’articolo 69 coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore dei servizi di pagamento, l’ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.

Articolo 65
Rifiuto degli ordini di pagamento

1.   Qualora il prestatore dei servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all’utente dei servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell’articolo 69.

Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per detta notifica qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato.

2.   Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che l’ordine di pagamento sia disposto da un pagatore o da un beneficiario o per il suo tramite, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

3.   Ai fini degli articoli 69 e 75 un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione non è considerato ricevuto.

Articolo 66
Irrevocabilità di un ordine di pagamento

1.   Gli Stati membri assicurano che l’utente dei servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo.

2.   Se l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver trasmesso al beneficiario l’ordine di pagamento o avergli dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento.

3.   Tuttavia, nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso il pagatore può revocare l’ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.

4.   Nel caso di cui all’articolo 64, paragrafo 2, l’utente dei servizi di pagamento può revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

5.   Decorsi i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se concordato tra l’utente dei servizi di pagamento e il suo prestatore di servizi di pagamento. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto anche l’accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese in caso di revoca.

Articolo 67
Importi trasferiti e importi ricevuti

1.   Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscano la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e si astengano dal trattenere spese sull’importo trasferito.

2.   Tuttavia, il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore dei servizi di pagamento trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al beneficiario.

3.   Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il suo prestatore di servizi di pagamento garantisce che la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.

Sezione 2
Tempi di esecuzione e data valuta

Articolo 68
Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica:

a)

alle operazioni di pagamento in euro;

b)

alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro interessato;

c)

alle operazioni di pagamento che comportano un’unica conversione fra l’euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente all’area dell’euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, queste ultime abbiano luogo in euro.

2.   La presente sezione è applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall’utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell’articolo 73 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, quando l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine superiore a quelli di cui all’articolo 69, per le operazioni di pagamento intracomunitarie tale termine non è superiore a quattro giornate operative successive al momento della ricezione conformemente all’articolo 64.

Articolo 69
Operazioni di pagamento su un conto di pagamento

1.   Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento della ricezione ai sensi dell’articolo 64, l’importo dell’operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 un pagatore può concordare con il suo prestatore di servizi di pagamento un termine che non sia superiore a tre giornate operative. Questi termini possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

2.   Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la data valuta e renda disponibile l’importo dell’operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i fondi, conformemente all’articolo 73.

3.   Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta un ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l’addebito diretto, alla data di scadenza convenuta.

Articolo 70
Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento

Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il termine specificato all’articolo 69.

Articolo 71
Depositi versati in un conto di pagamento

Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento assicura che l’importo sia reso disponibile e la valuta datata immediatamente dopo il momento della ricezione dei fondi. Qualora l’utente dei servizi di pagamento non sia un consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

Articolo 72
Operazioni di pagamento nazionali

Per le operazioni di pagamento a livello nazionale, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.

Articolo 73
Data valuta e disponibilità dei fondi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non preceda il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.

Sezione 3
Responsabilità

Articolo 74
Identificativi unici inesatti

1.   Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico.

2.   Se l’identificativo unico fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell’articolo 75, della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento.

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento.

Se concordato nell’ambito del contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all’utente per il recupero.

3.   Se l’utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), o dall’articolo 42, punto 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all’identificativo unico indicato dall’utente.

Articolo 75
Mancata esecuzione o esecuzione inesatta

1.   Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal pagatore, fatti salvi l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento conformemente all’articolo 69, paragrafo 1. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.

Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del primo comma, egli risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del primo comma, egli mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario ed accredita eventualmente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il suo prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato.

2.   Qualora un’operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il suo prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all’articolo 69, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli trasmette senza indugio l’ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Inoltre, fatti salvi l’articolo 58, l’articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 78, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell’operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall’articolo 73. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza indugio.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento qualora l’ordine di pagamento sia disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il suo prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il beneficiario del risultato.

3.   I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti dei servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi cui è soggetto l’utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione di pagamento.

Articolo 76
Compensazione finanziaria ulteriore

Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente sezione può essere determinata conformemente alla legislazione applicabile al contratto stipulato fra l’utente e il suo prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 77
Diritto di regresso

1.   Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 75 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi dell’articolo 75.

2.   Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla legislazione applicabile all’accordo concluso tra di essi.

Articolo 78
Esclusione della responsabilità

La responsabilità di cui ai capi 2 e 3 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dalla normativa nazionale o comunitaria.

CAPO 4
Protezione dei dati

Articolo 79
Protezione dei dati

Gli Stati membri autorizzano il trattamento di dati a carattere personale da parte di sistemi di pagamento e di prestatori di servizi di pagamento qualora ciò sia necessario per garantire la prevenzione, l’indagine e l’individuazione dei casi di frode nei pagamenti. Il trattamento di tali dati a carattere personale è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.

CAPO 5
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie

Sezione 1
Procedure per i reclami

Articolo 80
Reclami

1.   Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva.

2.   Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità della legislazione nazionale in materia di procedure, la risposta dell’autorità competente informa il reclamante dell’esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali ai sensi dell’articolo 83.

Articolo 81
Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 1 e l’identità delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 82 entro il 1o novembre 2009 e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

Articolo 82
Autorità competenti

1.   Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che le procedure di reclamo e le sanzioni previste rispettivamente all’articolo 80, paragrafo 1, ed all’articolo 81, paragrafo 1, siano amministrate dalle autorità incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente ai requisiti stabiliti nella presente sezione.

2.   In caso di violazione o di sospetta violazione delle disposizioni della legislazione nazionale adottata ai sensi dei titoli III e IV della presente direttiva, quale autorità competente di cui al paragrafo 1 è costituita quella dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi di pagamento, ad eccezione degli agenti o delle succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante.

Sezione 2
Procedure di ricorso extragiudiziale

Articolo 83
Ricorso extragiudiziale

1.   Gli Stati membri vigilano affinché siano istituite procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti.

2.   Nel caso di controversie transfrontaliere, gli Stati membri assicurano che tali organismi collaborino attivamente alla loro risoluzione.

TITOLO V
MISURE DI ATTUAZIONE E COMITATO DEI PAGAMENTI

Articolo 84
Misure di attuazione

Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e di mercato in materia di servizi di pagamento e al fine di garantire un’applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 85, paragrafo 2, adottare misure di attuazione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva concernenti i seguenti ambiti:

a)

adottare l’elenco delle attività che figura in allegato, in conformità degli articoli da 2 a 4 e 16;

b)

modificare la definizione di «microimpresa» ai sensi dell’articolo 4, punto 26, conformemente a una modifica della raccomandazione 2003/361/CE;

c)

aggiornare gli importi specificati all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 61, paragrafo 1, al fine di tenere conto dell’inflazione e di significativi sviluppi del mercato.

Articolo 85
Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato dei pagamenti.

2.   Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l’articolo 8 della stessa.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86
Piena armonizzazione

1.   Fatti salvi l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 33, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 48, paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 2, l’articolo 52, paragrafo 3, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 3, e gli articoli 72 e 88, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

2.   Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l’informazione in uno sito web o in un altro modo facilmente accessibile.

3.   Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti.

Articolo 87
Riesame

Entro il 1° novembre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda:

l’eventuale necessità di estendere l’ambito di applicazione della direttiva alle operazioni di pagamento in tutte le valute e alle operazioni di pagamento in cui solo uno dei prestatori di servizi di pagamento è stabilito nella Comunità,

l’applicazione degli articoli 6, 8 e 9 concernenti i requisiti prudenziali degli istituti di pagamento, in particolare riguardo ai requisiti in materia di fondi propri e di tutela (principio della separazione),

l’eventuale impatto della concessione di crediti relativi a servizi di pagamento da parte degli istituti di pagamento, come disposto all’articolo 16, paragrafo 3,

l’eventuale impatto dei requisiti in materia di autorizzazione degli istituti di pagamento sulla concorrenza tra essi stessi e altri prestatori di servizi di pagamento e sugli ostacoli all’ingresso al mercato da parte di nuovi prestatori di servizi di pagamento,

l’applicazione degli articoli 34 e 53 e l’eventuale necessità di rivedere l’ambito di applicazione della presente direttiva in riferimento agli strumenti di pagamento di basso valore e alla moneta elettronica,

l’applicazione e il funzionamento degli articoli 69 e 75 per tutti i tipi di strumenti di pagamento,

corredata se del caso di una proposta di revisione.

Articolo 88
Disposizioni transitorie

1.   Fatta salva la direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, gli Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno iniziato prima del 25 dicembre 2007 ad esercitare attività come istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva, conformemente al diritto interno vigente, a continuare tali attività nello Stato membro in questione fino al 30 aprile 2011, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 10. A chiunque non abbia ottenuto l’autorizzazione entro tale periodo è vietato, ai sensi dell’articolo 29, prestare servizi di pagamento.

2.   Fermo restando il paragrafo 1, si prescinde dai requisiti relativi all’autorizzazione di cui all’articolo 10 per gli enti finanziari che hanno intrapreso le attività di cui al punto 4 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE e soddisfano le condizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, primo comma, lettera e), di detta direttiva a norma della normativa nazionale prima del 25 dicembre 2007. Essi notificano tuttavia dette attività alle autorità competenti dello Stato membro d’origine entro il 25 dicembre 2007. Inoltre, tale notifica contiene informazioni comprovanti che essi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, lettere a), d), da g) a i), k) e l), della presente direttiva. Se le autorità competenti sono convinte che detti requisiti sono soddisfatti, gli enti finanziari rilevanti sono registrati a norma dell’articolo 13 della presente direttiva. Gli Stati membri possono consentire alle rispettive autorità competenti di esonerare detti enti finanziari dagli obblighi di cui all’articolo 5.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che le persone giuridiche di cui al paragrafo 1 ottengano automaticamente l’autorizzazione e siano inserite nel registro di cui all’articolo 13 se le autorità competenti dispongono già di prove quanto alla conformità con i requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 10. Le autorità competenti informano gli enti interessati prima della concessione dell’autorizzazione.

4.   Fatta salva la direttiva 2005/60/CE o qualsiasi altra disposizione comunitaria pertinente, gli Stati membri possono autorizzare le persone fisiche o giuridiche che hanno iniziato ad esercitare attività come istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva, conformemente al diritto interno vigente prima del 25 dicembre 2007 e che sono ammissibili alla deroga ai sensi dell’articolo 26, a continuare tali attività nello Stato membro in questione per un periodo transitorio non superiore a tre anni senza aver beneficiato della deroga ai sensi dell’articolo 26 ed essere inserite nel registro di cui all’articolo 13. A chiunque non abbia beneficiato della deroga entro tale periodo è vietato, ai sensi dell’articolo 29, continuare a prestare servizi di pagamento.

Articolo 89
Modifica della direttiva 97/7/CE

L’articolo 8 della direttiva 97/7/CE è soppresso.

Articolo 90
Modifica della direttiva 2002/65/CE

La direttiva 2002/65/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Qualora sia applicabile anche la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (28), le disposizioni in materia di informazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, fatta eccezione per il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), il punto 4, lettera b), sono sostituite dagli articoli 36, 37, 41 e 42 di tale direttiva.

2)

l’articolo 8 è soppresso.

Articolo 91
Modifica della direttiva 2005/60/CE

La direttiva 2005/60/CE è modificata come segue:

1)

la lettera a) dell’articolo 3, paragrafo 2, è sostituita dal testo seguente:

«a)

un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni elencate ai punti da 2 a 12 e 14 dell’allegato I della direttiva 2006/48/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute (“bureaux de change”);»

2)

i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 15 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enti creditizi e finanziari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 o 2 situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensi dell’articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a c), eseguiti a norma della presente direttiva da un ente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 o 2, in un altro Stato membro — fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e gli istituti definiti all’articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (29) che forniscono essenzialmente servizi di pagamento elencati al punto 6 dell’allegato della stessa direttiva, comprese le persone fisiche e giuridiche per le quali è stata accordata una deroga ai sensi dell’articolo 26 della stessa direttiva — e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18 della presente direttiva, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

2.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute di cui all’articolo 3, punto 2, lettera a), e agli istituti di pagamento definiti all’articolo 4, punto 4, della direttiva 2007/64/CE che forniscono essenzialmente servizi di pagamento elencati al punto 6 dell’allegato della stessa direttiva, situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, a norma dell’articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a c), della presente direttiva eseguiti a norma della presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

3)

all’articolo 36, paragrafo 1, la seconda frase è soppressa.

Articolo 92
Modifica della direttiva 2006/48/CE

L’allegato I della direttiva 2006/48/CE è modificato come segue:

1)

il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.

“Servizi di pagamento” quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (30)

2)

il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.

Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (travellers cheque e lettere di credito) nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4».

Articolo 93
Abrogazione

La direttiva 97/5/CE è abrogata a decorrere dal 1o novembre 2009.

Articolo 94
Attuazione

1.   Gli Stati membri provvedono a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o novembre 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 95
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 96
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 13 novembre 2007.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
M. LOBO ANTUNES


ALLEGATO

SERVIZI DI PAGAMENTO (ARTICOLO 4, PUNTO 3)

1.

Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

2.

Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

3.

Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

4.

Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,

esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,

esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

5.

Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento.

6.

Rimessa di denaro.

7.

Esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

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Traduci

Note:

(*) Una comunicazione riguardante la risoluzione extragiudiziale dei conflitti in materia di consumo è stata adottata dalla Commissione il 30 marzo 1998. Tale comunicazione, che comprende la presente raccomandazione, nonché il formulario europeo di reclamo per i consumatori, sono disponibili su Internet (http://europa.eu.int/comm/dg24).
(1) Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno» del 14 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 275).
(2) Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico», COM (93) 576 def. del 16 novembre 1993.
(3) Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno, COM(96) 13 def. del 14 febbraio 1996.

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
(4) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(5) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(6) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(10) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(11) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(12) GU L 55 del 28.2 2011, pag. 1.

Note:

(1) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36).

Note:

(1) GU C 224 del 15.7.2014, pag. 1.
(2) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.
(4) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
(6) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(7) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(8) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(9) Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(11) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(12) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(13) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(14) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(15) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
(16) Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(17) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(18) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(19) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(20) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(21) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(22) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(23) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(25) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU C 38 dell’8.2.2014, pag. 14.
(28) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(29) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
(30) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(31) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(32) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (ce) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(33) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(34) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(35) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 93.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(7) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(10) GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.
(11) GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.
(14) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(15) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(16) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.

Note:

(1) GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.
(2) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(9) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
(10) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).
(11) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(12) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(13) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.
(14) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
(16) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(17) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(18) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(19) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(20) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(21) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(22) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(23) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(24) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).
(25) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.
(28) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(29) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).
(30) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(31) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(32) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(33) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
(34) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(35) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
(36) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(37) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(38) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).
(39) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(40) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.
(41) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

Note:

(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81.
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 260), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.
(3) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
(4) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE.
(6) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(8) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(11) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

Note allegato I:

(1) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Note allegato II:

(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(2) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
(3) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
(5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(6) GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17.
(7) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.
(8) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(12) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Note:

(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).
(2) Per contro, la Corte rileva che la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3), si applica solo alle controversie transfrontaliere, mentre la causa in esame non riveste carattere transfrontaliero, poiché tanto il Banco Popolare quanto il sig. Menini e la sig.ra Rampanelli hanno la propria sede o residenza in Italia.
(3) La Corte segue qui lo stesso ragionamento svolto nella sua giurisprudenza sulle procedure di conciliazione (sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., C-317/08 a C-320/08).
(4) La direttiva sancisce la possibilità che le normative nazionali prevedano che l’esito delle procedure ADR sia vincolante per i professionisti, a condizione che il consumatore abbia precedentemente accettato la soluzione proposta.

Note:

(1) GU C 307 del 16.10.96, pag. 8 e GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.
(2) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 226). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999. Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999.
(4) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

Note:

(1) GU n. C 73 del 24. 3. 1992, pag. 7.
(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 108 e GU n. C 21 del 25. 1. 1993.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 34.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

Note:

(1) GU C 322 del 2. 12. 1995, pag. 22, e GU C 300 del 10. 10. 1996, pag. 22.
(2) GU C 174 del 17. 6. 1996, pag. 41.
(3) GU C 337 dell'11. 11. 1996, pag. 28.
(4) GU C 42 del 15. 2. 1993, pag. 240.
(5) GU C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.
(6) Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU C 152 del 27. 5. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1997 (GU C 188 del 19. 6. 1997, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 34), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.
(7) GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.
(8) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

Note allegato:

(*) Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il punto di accesso alla rete e il punto di consegna al destinatario.
(**) La data di deposito da prendere in considerazione sarà la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione sarà quella del giorno successivo.

Note:

(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 56.
(2) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2018.
(4) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
(5) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
(6) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(7) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).
(10) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(11) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(13) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders e altri/Stato olandese, C-352/85, ECLI:EU:C:1988:196.
(17) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).
(19) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(20) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 16 ottobre 2012, Commissione europea/Repubblica d’Austria, C-614/10, ECLI:EU:C:2012:631.
(22) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(24) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
(25) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(26) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(27) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(28) Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).
(29) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
(30) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(31) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(32) Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).
(33) Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131).
(34) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(35) Raccomandazione 2005/698/CE della Commissione del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 64).
(36) Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell’11 settembre 2013, relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).
(37) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(38) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(39) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).
(40) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(41) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(42) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(43) Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).
(44) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(45) Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).
(46) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(47) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Note:

(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell’24.11.2009, pag. 1).

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 89.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 293), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 19), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.
(3) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.
(4) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
(5) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.
(11) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.

Note:

(1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

Note:

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.
(2) GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(5) Cfr. allegato VI, parte A.
(6) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(7) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(8) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).
(10) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(14) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(15) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).
(16) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(17) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.
(18) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(19) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(20) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(21) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell’Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 (GU L 155, del 19.6.2018, pag. 6).
(24) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(25) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(28) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(29) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(30) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(31) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Note:

(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Note:

(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.
(3) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(6) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(8) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(9) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(10) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(11) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(12) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(14) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(15) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
(16) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(17) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.
(2) Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).
(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(5) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).
(6) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Note:

(1) GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.
(2) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(8) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(9) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(10) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(12) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(13) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(14) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(15) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(16) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(17) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(18) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(19) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(20) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 109 del 9.5.2006, pag. 10.
(2) Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007.
(3) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.
(5) GU L 365 del 24.12.1987, pag. 72.
(6) GU L 317 del 24.11.1988, pag. 55.
(7) GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52.
(8) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
(9) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.
(10) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
(11) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).
(12) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE.
(13) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17).
(14) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(16) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(17) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(18) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/29/CE.
(19) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(20) GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.
(21) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.
(22) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(23) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(24) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(25) GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.
(26) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(27) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(28) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(29) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(30) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) Cfr. la pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(5) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(9) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(10) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.
(11) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

Note:

(1) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 settembre 2015 (GU C 360 del 30.10.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
(4) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 2002 nella causa C-00/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Lda , C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.
(5) Cfr. la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(6) Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).
(7) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(8) Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, a eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(11) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(14) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(15) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(16) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(17) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(18) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(19) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Note:

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.
(5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(8) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Note:

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.
(3) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 556), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.
(4) GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.
(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(6) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Note:

(1) GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 8.
(2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26.
(3) Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 490), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 e decisione del Consiglio del 26 settembre 2007.
(4) GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 2.
(5) L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(9) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). L 315/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2007.
(10) Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.
(11) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).