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2 Dicembre 2021

Direttiva 2018/1972/UE – codice europeo comunicazioni elettroniche

DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018
che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

  • visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
  • vista la proposta della Commissione europea,
  • previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
  • visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
  • visto il parere del Comitato delle regioni (2),
  • deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2002/19/CE (4), 2002/20/CE (5), 2002/21/CE (6) e 2002/22/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio hanno subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione.

(2)

Il funzionamento delle cinque direttive che fanno parte del quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, vale a dire le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche alla luce del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati.

(3)

Nella comunicazione del 6 maggio 2015 che ha stabilito una strategia per il mercato unico digitale in Europa, la Commissione ha dichiarato che la revisione del quadro delle telecomunicazioni si sarebbe concentrata su misure volte a incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità, promuovere un approccio più coerente improntato al mercato interno riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, instaurare condizioni propizie a un autentico mercato interno grazie al superamento della frammentazione normativa, assicurare un’efficace protezione dei consumatori e parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato e un’applicazione uniforme delle regole e garantire una maggiore efficacia del quadro regolamentare istituzionale.

(4)

La presente direttiva s’iscrive nel quadro della verifica dell’adeguatezza della regolamentazione (Regulatory Fitness — REFIT), nel cui ambito rientrano quattro direttive, vale a dire le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, e il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Ciascuna delle suddette direttive prevede misure applicabili ai fornitori sia di reti sia di servizi di comunicazione elettronica, in linea con la regolamentazione storica del settore, in base alla quale le imprese erano verticalmente integrate, vale a dire attive nella fornitura sia di reti che di servizi. La revisione del quadro normativo rappresenta un’occasione per rifondere le quattro direttive e semplificare la struttura attuale, al fine di renderla più coerente ed accessibile, in linea con l’obiettivo dell’iniziativa REFIT. Essa offre inoltre la possibilità di adattare la struttura alla nuova realtà del mercato, in cui la fornitura di servizi di comunicazione non è più necessariamente abbinata alla fornitura di una rete. Come previsto nell’accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (10), la rifusione consiste nell’adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni immutate di quest’ultimo. L’oggetto della proposta di rifusione sono le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente; a titolo accessorio, la proposta include la codificazione delle disposizioni immutate dell’atto precedente e di tali modificazioni sostanziali.

(5)

La presente direttiva istituisce un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, fatte salve soltanto le condizioni stabilite nella presente direttiva e le restrizioni ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in particolare le misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, nonché coerentemente con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(6)

La presente direttiva fa salva per ciascuno Stato membro la possibilità di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, salvaguardare l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l’individuazione e il perseguimento dei reati, tenendo conto del fatto che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ogni limitazione dell’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Carta, in particolare dagli articoli 7, 8 e 11, come le limitazioni relative al trattamento di dati, deve essere prevista dalla legge, rispettare l’essenza di tali diritti e libertà e rispettare il principio di proporzionalità.

(7)

La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implica che tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere disciplinati, per quanto possibile, da un unico codice europeo delle comunicazioni elettroniche istituito mediante un’unica direttiva, tranne che per le questioni che possono essere gestite meglio attraverso norme direttamente applicabili stabilite mediante regolamenti. È necessario separare la regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica dalla regolamentazione dei contenuti. Di conseguenza, la presente direttiva non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle trasmissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell’informazione e lascia impregiudicate le misure adottate a livello di Unione o nazionale riguardo a tali servizi in conformità della normativa dell’Unione, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). La regolamentazione della politica audiovisiva e dei contenuti persegue obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l’imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l’inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. La separazione della regolamentazione delle comunicazioni elettroniche dalla regolamentazione dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori. Entro i limiti delle loro competenze, le autorità competenti dovrebbero contribuire a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere tali obiettivi.

(8)

La presente direttiva non pregiudica l’applicazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio alle apparecchiature radio (12), ma si applica ai ricevitori autoradio e ai ricevitori radio di consumo e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo.

(9)

Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti di conseguire gli obiettivi fissati nella presente direttiva, soprattutto per quanto riguarda l’interoperabilità da punto a punto, è opportuno che l’ambito di applicazione della direttiva copra alcuni aspetti delle apparecchiature radio definite nella direttiva 2014/53/UE e le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale, al fine di agevolare l’accesso degli utenti finali con disabilità. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti incoraggino gli operatori di rete e i produttori di apparecchiature a cooperare per rendere più agevole agli utenti finali con disabilità l’accesso ai servizi di comunicazione elettronica. La presente direttiva dovrebbe riguardare anche l’uso non esclusivo dello spettro radio per l’uso personale di apparecchiature terminali radio, anche se non riconducibile a un’attività economica, al fine di garantire un approccio coordinato per quanto riguarda il relativo regime di autorizzazione.

(10)

Taluni servizi di comunicazione elettronica di cui alla presente direttiva potrebbero rientrare anche nell’ambito di applicazione della definizione di «servizio della società dell’informazione» di cui all’articolo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Le disposizioni di tale direttiva che disciplinano i servizi della società dell’informazione si applicano ai servizi di comunicazione elettronica nella misura in cui la presente direttiva o altri atti giuridici dell’Unione non prevedano disposizioni più specifiche applicabili a questi ultimi. Tuttavia, i servizi di comunicazione elettronica come la telefonia vocale, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l’accesso ad internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, ad esempio la fornitura di materiale in rete e non relativo alle comunicazioni.

(11)

La stessa impresa, ad esempio un operatore via cavo, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale la trasmissione di segnali televisivi, sia servizi non previsti dalla presente direttiva, quali la commercializzazione di un’offerta di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, e pertanto a tale impresa possono essere imposti obblighi supplementari in relazione alla sua attività di fornitore o distributore di contenuti, conformemente a disposizioni che esulano dalla presente direttiva, fatte salve le condizioni stabilite in un allegato della presente direttiva.

(12)

Il quadro normativo dovrebbe riguardare l’uso dello spettro radio da parte di tutte le reti di comunicazione elettronica, incluso l’emergente uso personale dello spettro radio da parte di nuovi tipi di reti costituite esclusivamente da sistemi autonomi di apparecchiature radio mobili collegate mediante connessioni senza fili e prive di una gestione centralizzata o di un operatore di rete centralizzato, non necessariamente correlato all’esercizio di una determinata attività economica. Nel contesto in evoluzione delle comunicazioni senza fili 5G, tali reti dovrebbero diffondersi in particolare all’esterno degli edifici e nelle strade per i trasporti, l’energia, le attività di ricerca e sviluppo, la sanità elettronica, la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, l’internet degli oggetti, i servizi da macchina a macchina e le automobili connesse. Di conseguenza, l’applicazione da parte degli Stati membri, a norma dell’articolo 7 della direttiva 2014/53/UE, di requisiti nazionali supplementari per la messa in servizio o l’uso di apparecchiature radio, o per entrambi, per motivi legati all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e alla prevenzione delle interferenze dannose dovrebbe riflettere i principi del mercato interno.

(13)

I requisiti relativi alle capacità delle reti di comunicazione elettronica sono in costante aumento. Mentre in passato l’attenzione era incentrata soprattutto sull’aumento della larghezza di banda disponibile, complessivamente e per ogni singolo utente, oggigiorno stanno diventando sempre più importanti altri parametri quali latenza, disponibilità e affidabilità. La soluzione attuale per soddisfare tale domanda consiste nell’avvicinare sempre di più la fibra ottica all’utente e le future «reti ad altissima capacità» richiederanno parametri di prestazione equivalenti a quelli che è in grado di offrire una rete basata su elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito. Nel caso della connessione fissa, tali prestazioni corrispondono a quelle che possono essere ottenute da un’installazione in fibra ottica fino a un edificio pluriresidenziale, considerato come luogo servito. Nel caso della connessione senza fili, corrispondono a prestazioni analoghe a quelle che possono essere ottenute da un’installazione in fibra ottica fino a una stazione di base, considerata come luogo servito. Le differenze nell’esperienza degli utenti finali riconducibili alle diverse caratteristiche del mezzo attraverso il quale la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di stabilire se una rete senza fili può essere considerata avere prestazioni di rete analoghe. Conformemente al principio della neutralità tecnologica, non si dovrebbero escludere altre tecnologie e altri mezzi di trasmissione laddove le loro capacità presentino una corrispondenza con lo scenario di base descritto. Il dispiegamento di queste «reti ad altissima capacità» è probabile che potenzi ulteriormente la capacità delle reti e apra la strada al dispiegamento delle future generazioni di reti senza fili, basate su interfacce aeree e su un’architettura di rete più densa.

(14)

Occorre adeguare determinate definizioni per assicurarne la conformità al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico, incluse le nuove forme di gestione delle reti, ad esempio tramite reti emulate via software o definite dal software. Il progresso tecnologico e l’evoluzione dei mercati hanno determinato il passaggio delle reti alla tecnologia IP (internet Protocol) e permesso agli utenti finali di scegliere tra vari fornitori di servizi vocali in concorrenza tra loro. Pertanto, il termine «servizio telefonico accessibile al pubblico», utilizzato esclusivamente nella direttiva 2002/22/CE e ampiamente percepito come facente riferimento ai servizi telefonici analogici tradizionali dovrebbe essere sostituito dal termine «servizio di comunicazione vocale», più attuale e tecnologicamente neutro. Si dovrebbero separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio di comunicazione vocale, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente chiamate nazionali o nazionali ed internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. È la natura stessa di questo servizio a essere bidirezionale, consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un’applicazione «click-through» su un sito web del servizio utenti, non è un servizio di questo tipo. I servizi di comunicazione vocale includono anche appositi mezzi di comunicazione per gli utenti finali con disabilità che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale».

(15)

I servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione. Sempre più spesso gli utenti finali sostituiscono la telefonia vocale tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i servizi di posta elettronica con servizi online equivalenti dal punto di vista funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. Al fine di garantire che gli utenti finali e i loro diritti siano efficacemente e ugualmente tutelati quando utilizzano servizi equivalenti dal punto di vista funzionale, una definizione dei servizi di comunicazione elettronica che sia orientata al futuro dovrebbe basarsi su un approccio funzionale anziché esclusivamente sui parametri tecnici. La portata della normativa necessaria dovrebbe essere appropriata per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico che si prefigge. Sebbene la «trasmissione di segnali» resti un parametro importante per stabilire quali servizi rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, la definizione dovrebbe coprire anche altri servizi che permettono la comunicazione. Dal punto di vista dell’utente finale non è rilevante che sia il fornitore a trasmettere i segnali o che la comunicazione avvenga tramite un servizio di accesso a internet. La definizione dei servizi di comunicazione elettronica dovrebbe pertanto riferirsi a tre tipi di servizi che potrebbero in parte sovrapporsi: i servizi di accesso a internet definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), i servizi di comunicazione interpersonale definiti nella presente direttiva e i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali. La definizione di servizio di comunicazione elettronica dovrebbe eliminare le ambiguità riscontrate nell’applicazione della definizione precedente l’adozione della presente direttiva e consentire l’applicazione calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti e degli obblighi specifici previsti dal quadro normativo ai diversi tipi di servizi. Il trattamento dei dati personali da parte dei servizi di comunicazione elettronica, sia esso in forma di remunerazione o in altra forma, dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(16)

Per rientrare nella definizione di servizio di comunicazione elettronica, un servizio deve essere prestato normalmente dietro corresponsione di un pagamento. Nell’economia digitale i partecipanti al mercato sempre più spesso ritengono che le informazioni sugli utenti abbiano un valore monetario. I servizi di comunicazione elettronica sono spesso forniti all’utente finale non solo in cambio di denaro, ma in misura sempre maggiore e in particolare in cambio della comunicazione di dati personali o di altri dati. Il concetto di remunerazione dovrebbe pertanto ricomprendere le situazioni in cui il fornitore di un servizio chiede all’utente finale dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o altri dati, e questi glieli trasmette consapevolmente, per via diretta o indiretta. Esso dovrebbe ricomprendere inoltre le situazioni in cui l’utente finale autorizza l’accesso a informazioni senza trasmetterle attivamente, ad esempio i dati personali, incluso l’indirizzo IP, o altre informazioni generate automaticamente, ad esempio le informazioni raccolte e trasmesse da un cookie. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) sull’articolo 57 TFUE (16), si è in presenza di remunerazione ai sensi del trattato anche se il fornitore del servizio è pagato da una terza parte e non dal destinatario del servizio. Il concetto di remunerazione dovrebbe pertanto ricomprendere anche le situazioni in cui l’utente finale è esposto a messaggi pubblicitari come condizione per l’accesso al servizio o le situazioni in cui il fornitore del servizio monetizza i dati personali raccolti in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

(17)

I servizi di comunicazione interpersonale sono servizi che consentono lo scambio interpersonale e interattivo di informazioni e comprendono servizi come le chiamate vocali tradizionali tra due persone ma anche tutti i tipi di messaggi di posta elettronica, i servizi di messaggistica o le chat di gruppo. I servizi di comunicazione interpersonale coprono unicamente le comunicazioni tra un numero finito — ossia non potenzialmente illimitato — di persone fisiche, determinato dal mittente o chiamante. Le comunicazioni che coinvolgono persone giuridiche dovrebbero rientrare nella definizione nei casi in cui talune persone fisiche agiscano per conto delle persone giuridiche o siano coinvolte almeno su un lato della comunicazione. La comunicazione interattiva implica che il servizio consenta al destinatario delle informazioni di rispondere. I servizi che non soddisfano tale requisito, come la trasmissione lineare, i servizi Video On Demand (VOD), i siti web, i social network, i blog o lo scambio di informazioni tra macchine, non dovrebbero essere considerati servizi di comunicazione interpersonale. In circostanze eccezionali, un servizio non dovrebbe essere considerato servizio di comunicazione interpersonale se la funzione di comunicazione interpersonale e interattiva è una funzione minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche obiettive, non può essere utilizzata senza quel servizio principale e la sua integrazione non è un mezzo per eludere l’applicabilità delle norme che disciplinano i servizi di comunicazione elettronica. Quali elementi di un’eccezione dalla definizione, i termini «minore» e «meramente accessorio» dovrebbero essere interpretati in modo restrittivo e dal punto di vista obiettivo dell’utente finale. Una funzione di comunicazione interpersonale può essere considerata minore quando la sua utilità obiettiva per un utente finale è estremamente limitata e quando in realtà è usata solo da utenti finali. Un esempio di caratteristica che potrebbe essere considerata al di fuori dell’ambito della definizione di servizi di comunicazione interpersonale potrebbe essere, in linea di principio, un canale di comunicazione per giochi online, a seconda delle caratteristiche della funzione di comunicazione del servizio.

(18)

I servizi di comunicazione interpersonale che utilizzano numeri che figurano in piani di numerazione nazionale e internazionale si connettono a risorse di numerazione assegnate pubblicamente. Tali servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero comprendono sia i servizi ai quali sono assegnati numeri degli utenti finali al fine di garantire la connettività da punto a punto (end-to-end) sia i servizi che consentono agli utenti finali di raggiungere le persone alle quali tali numeri sono stati assegnati. L’uso di un numero come identificativo non dovrebbe essere considerato equivalente all’uso di un numero per la connessione a numeri assegnati pubblicamente e pertanto non dovrebbe essere ritenuto di per sé sufficiente per qualificare un servizio come servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero. I servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero essere soggetti a obblighi solo laddove interessi pubblici richiedano l’applicazione di obblighi normativi specifici a tutti i tipi di servizi di comunicazione interpersonale, indipendentemente dal fatto che utilizzino numeri per la fornitura del servizio. È opportuno trattare in maniera diversa i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, dato che essi fanno parte di un ecosistema interoperabile il cui funzionamento è garantito pubblicamente e ne beneficiano.

(19)

Sotto il profilo regolamentare, il punto terminale di rete funge da discriminante tra il quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e la normativa sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione. La definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete incombe alle autorità nazionali di regolamentazione. Tenuto conto della prassi delle autorità nazionali di regolamentazione e considerata la varietà delle topologie fisse e senza fili, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Body of European Regulators for Electronic Communications — «BEREC») dovrebbe, in stretta collaborazione con la Commissione, adottare linee guida sugli approcci comuni all’identificazione del il punto terminale di rete, conformemente alla presente direttiva, in varie circostanze concrete.

(20)

Gli sviluppi tecnici permettono agli utenti finali di accedere ai servizi di emergenza non soltanto tramite le chiamate vocali ma anche tramite altri servizi di comunicazione interpersonale. Il concetto di comunicazione di emergenza dovrebbe pertanto coprire tutti i servizi di comunicazione interpersonale che consentono l’accesso ai servizi di emergenza. Esso si basa sugli elementi dei servizi di emergenza già contenuti nel diritto dell’Unione, vale a dire un «centro di raccolta delle chiamate di emergenza» (public safety answering point — «PSAP») e uno «PSAP più idoneo», quale definito nel regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), e sui «servizi di emergenza», quali definiti nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 305/2013 (18).

(21)

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti nello svolgimento del proprio lavoro dovrebbero ispirarsi ad una serie armonizzata di principi e obiettivi e nell’assolvere i compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di altri Stati membri e con il BEREC.

(22)

I compiti affidati alle autorità competenti dalla presente direttiva contribuiscono all’attuazione di politiche più ampie nei settori culturale, occupazionale, ambientale, della coesione sociale, urbanistico e dell’assetto del territorio.

(23)

Il quadro normativo — in aggiunta ai tre obiettivi principali già fissati che consistono nella promozione della concorrenza, del mercato interno e degli interessi degli utenti finali — dovrebbe perseguire un ulteriore obiettivo in materia di connettività, articolandolo in termini di risultati: l’accesso generalizzato alle reti ad altissima capacità e l’ampia diffusione delle stesse per tutti i cittadini e le imprese dell’Unione a prezzi ragionevoli e con possibilità di scelta adeguata, una concorrenza effettiva ed equa, l’innovazione aperta, un uso efficiente dello spettro radio, norme comuni e prevedibilità degli approcci normativi nel mercato interno e le necessarie norme settoriali per tutelare gli interessi dei cittadini dell’Unione. Per gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e le parti interessate, tale obiettivo in materia di connettività si traduce, da un lato, nel proposito di disporre di reti e servizi della massima capacità che siano economicamente sostenibili in una determinata area e, dall’altro, nel perseguimento della coesione territoriale, intesa come convergenza della capacità disponibile in aree differenti.

(24)

I progressi verso il conseguimento degli obiettivi generali della presente direttiva dovrebbero essere supportati da un solido sistema di continua valutazione e comparazione degli Stati membri da parte della Commissione per quanto riguarda la disponibilità di reti ad altissima capacità in tutti i principali motori socioeconomici, quali le scuole, i poli di trasporto, i principali fornitori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale, la disponibilità di una copertura 5G ininterrotta per le aree urbane e i principali assi di trasporto terrestre e la disponibilità, per tutte le famiglie in tutti gli Stati membri, di reti di comunicazione elettronica in grado di offrire almeno 100 Mbps, rapidamente potenziabili a velocità Gigabit. A tale scopo, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare le prestazioni degli Stati membri, compresi, a titolo esemplificativo, gli indici che sintetizzano gli indicatori pertinenti in materia di prestazioni digitali nell’Unione e tracciano l’evoluzione degli Stati membri nella competitività digitale, come l’indice di digitalizzazione dell’economia e della società e, se del caso, istituire nuovi metodi e nuovi criteri obiettivi, concreti e quantificabili per un’analisi comparativa dell’efficacia degli Stati membri.

(25)

Il principio secondo il quale gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa dell’Unione in modo tecnologicamente neutrale, ossia facendo in modo che un’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente non debba imporre l’uso di un particolare tipo di tecnologia né operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l’adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno per conseguire gli obiettivi del quadro normativo, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l’efficienza dello spettro radio. Inoltre, detto principio non impedisce di tener conto del fatto che determinati mezzi di trasmissione presentano caratteristiche fisiche ed elementi architettonici che possono essere superiori in termini di qualità del servizio, capacità, costi di manutenzione, efficienza energetica, flessibilità gestionale, affidabilità, solidità e scalabilità e, in ultima istanza, di prestazioni, il che può riflettersi nelle azioni intraprese al fine di perseguire i vari obiettivi normativi.

(26)

È opportuno incoraggiare sia gli investimenti sia la concorrenza, in modo da incrementare la crescita economica, l’innovazione e la scelta dei consumatori.

(27)

La concorrenza può essere promossa al meglio grazie ad un livello economicamente efficiente di investimenti in infrastrutture nuove ed esistenti integrato da regolamentazione, ogniqualvolta sia necessario per conseguire un’effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio. Un efficiente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture è il grado di duplicazione infrastrutturale in cui gli investitori possono ragionevolmente attendersi di ottenere un equo utile sulla base di ragionevoli aspettative circa l’evoluzione delle quote di mercato.

(28)

È necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in nuove reti ad altissima capacità, che sostengono l’innovazione nel campo dei servizi internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell’Unione. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l’Unione. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di tali nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza, dato che a livello delle infrastrutture permangono strozzature e ostacoli all’accesso, e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.

(29)

La presente direttiva si prefigge di ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato e, in ultima istanza, di garantire che le comunicazioni elettroniche siano disciplinate esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile sui mercati interessati. L’obiettivo dell’intervento normativo ex ante è apportare vantaggi agli utenti finali rendendo i mercati al dettaglio effettivamente concorrenziali in modo sostenibile. Dovrebbero essere imposti obblighi a livello di mercato all’ingrosso se altrimenti, in assenza di tali obblighi, non è verosimile che uno o più mercati al dettaglio divengano effettivamente competitivi. È probabile che le autorità nazionali di regolamentazione, attraverso il processo dell’analisi di mercato, arrivino gradualmente a considerare competitivi i mercati al dettaglio anche in assenza di regolamentazione a livello dei mercati all’ingrosso, soprattutto in considerazione dei miglioramenti previsti in materia di innovazione e concorrenza. In tal caso, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe trarre la conclusione che non sussiste più la necessità di una regolamentazione a livello di mercato all’ingrosso e valutare il pertinente mercato al dettaglio corrispondente al fine di revocare la regolamentazione ex ante. Nel procedere in tal senso, le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero tener conto degli eventuali effetti leva tra i mercati all’ingrosso e i corrispondenti mercati al dettaglio che potrebbero rendere necessario eliminare gli ostacoli all’accesso esistenti a livello di infrastrutture, onde garantire la concorrenza a lungo termine sui mercati al dettaglio.

(30)

Le comunicazioni elettroniche stanno diventando indispensabili per un numero crescente di settori. L’internet degli oggetti è un esempio di come la trasmissione dei segnali radio su cui si basano le comunicazioni elettroniche continui a evolvere, plasmando la realtà sociale ed economica. Per trarre il massimo vantaggio da questi sviluppi, è essenziale introdurre e integrare le nuove tecnologie e applicazioni per le comunicazioni senza fili nella gestione dello spettro radio. Poiché aumenta sempre più anche la domanda di altre tecnologie e applicazioni che dipendono dallo spettro radio, le quali potrebbero essere migliorate con l’integrazione o la combinazione con le comunicazioni elettroniche, la gestione dello spettro radio dovrebbe adottare, ove opportuno, un approccio intersettoriale al fine di migliorare l’efficienza nell’uso dello spettro radio.

(31)

La pianificazione strategica, il coordinamento e, se del caso, l’armonizzazione a livello di Unione possono garantire che gli utilizzatori dello spettro radio beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell’Unione possano essere efficacemente difesi a livello globale. A tali fini, dovrebbe essere possibile adottare, ove opportuno, programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Il primo di tali programmi è stato stabilito dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), che definiscano gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero potersi riferire alla disponibilità e all’uso efficiente dello spettro radio necessario per la creazione e il funzionamento del mercato interno, in conformità della presente direttiva.

(32)

I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più marginale per l’uso ottimale dello spettro radio. L’inutile frammentazione delle politiche nazionali comporta costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello spettro e rallenta l’innovazione a discapito del corretto funzionamento del mercato interno e danneggiare i consumatori e l’economia nel suo complesso.

(33)

Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro radio dovrebbero essere coerenti con l’opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio in tutta la l’Unione e tra gli Stati membri e altri membri dell’UIT.

(34)

In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti in modo da assicurare l’imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell’indipendenza lascia impregiudicata l’autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell’articolo 345 TFUE. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l’assolvimento dei compiti loro assegnati.

(35)

Alcuni compiti ai sensi della direttiva, come la regolamentazione ex ante del mercato, inclusa l’imposizione di obblighi per l’accesso e l’interconnessione, e la risoluzione delle controversie tra le imprese sono compiti che dovrebbero essere svolti esclusivamente dalle autorità nazionali di regolamentazione, vale a dire organi indipendenti sia dal settore che da qualsiasi intervento esterno o pressione politica. Salvo disposizione contraria, gli Stati membri dovrebbero poter assegnare altri compiti di regolamentazione di cui alla presente direttiva alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altre autorità competenti. Nel corso del recepimento gli Stati membri dovrebbero promuovere la stabilità delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione per quanto concerne l’attribuzione dei compiti derivanti dal recepimento del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche quale modificato nel 2009, in particolare quelli relativi alla concorrenza di mercato o all’ingresso sul mercato. Laddove vengono assegnati compiti ad altre autorità competenti, queste ultime dovrebbero cercare di consultare le autorità nazionali di regolamentazione prima di prendere una decisione. Ai sensi del principio di buona cooperazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dovrebbero procedere a uno scambio di informazioni per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

(36)

La presente direttiva non include disposizioni sostanziali in materia di accesso a internet aperta né di roaming, e lascia impregiudicata l’assegnazione di competenze alle autorità nazionali di regolamentazione di cui al regolamento (UE) 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e al regolamento (UE) 2015/2120. Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe prevedere, inoltre, che le autorità nazionali di regolamentazione siano competenti per la valutazione e l’attento monitoraggio delle questioni relative all’accesso al mercato e alla concorrenza che incidono potenzialmente sul diritto degli utenti finali all’accesso a un’internet aperta.

(37)

L’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione è stata rafforzata nella revisione del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche quale completato nel 2009 per garantire un’applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è stato necessario prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisse che un’autorità nazionale di regolamentazione è al riparo, nell’esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, è stato necessario stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi che conducono a sollevare dall’incarico il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di tale ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. Al fine di evitare revoche arbitrarie, il membro sollevato dall’incarico dovrebbe avere il diritto di richiedere la verifica da parte dei giudici competenti dell’esistenza di un valido motivo, tra quelli previsti dalla presente direttiva, per la revoca dell’incarico. La revoca dell’incarico dovrebbe essere correlata unicamente alle qualifiche personali o professionali del responsabile o del membro. È importante che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che tale bilancio sia pubblicato annualmente. Entro i limiti della loro dotazione di bilancio, le autorità dovrebbe godere di autonomia nella gestione delle risorse umane e finanziarie. Al fine di garantire imparzialità, gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che contribuiscono al bilancio dell’autorità nazionale di regolamentazione o di altre autorità competenti tramite diritti amministrativi dovrebbero assicurare che ci sia un’effettiva separazione strutturale tra le attività connesse all’esercizio della proprietà o del controllo e quelle relative all’esercizio del controllo sul bilancio.

(38)

Occorre rafforzare ulteriormente l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire l’impermeabilità di responsabili e membri alle pressioni esterne, prevedendo qualifiche minime per le nomine e una durata minima del mandato. Inoltre, per fugare il rischio di «cattura della regolamentazione», garantire la continuità e rafforzare l’indipendenza, gli Stati membri dovrebbero considerare di limitare la possibilità di rinnovare il mandato del responsabile o dei membri del comitato direttivo e di istituire un adeguato sistema di rotazione per il comitato e il personale direttivo superiore, il che potrebbe essere conseguito nominando i primi membri dell’organo collegiale per periodi differenti per evitare che i rispettivi mandati e quelli dei loro successori scadano contemporaneamente.

(39)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere tenute a rendere conto del loro operato e a riferire in merito al modo in cui svolgono i loro compiti. A tal fine, si dovrebbe in genere prevedere l’obbligo di presentazione di una relazione annuale anziché procedere con richieste di presentare relazioni ad hoc, le quali, se fossero sproporzionate, potrebbero limitare l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione o ostacolarle nello svolgimento dei loro compiti. In effetti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (21), obblighi di segnalazione considerevoli o incondizionati possono influire indirettamente sull’indipendenza delle autorità.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l’identità delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti. Per le autorità competenti della concessione dei diritti di passaggio, dovrebbe essere possibile soddisfare l’obbligo di notifica mediante un riferimento allo sportello unico istituito a norma della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(41)

È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato interno europeo.

(42)

I vantaggi del mercato interno per i fornitori di servizi e gli utenti finali possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli le reti di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica dichiarativa. Se gli Stati membri richiedono una notifica ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica all’inizio delle loro attività, tale notifica non dovrebbe comportare costi amministrativi per i fornitori e potrebbe essere resa disponibile tramite un punto di accesso sul sito web delle autorità competenti. Al fine di sostenere un efficace coordinamento transfrontaliero, in particolare per gli operatori paneuropei, il BEREC dovrebbe istituire e mantenere una banca dati di tali notifiche. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere al BEREC esclusivamente le notifiche complete. Gli Stati membri non dovrebbero impedire in nessun modo la fornitura di reti o servizi, anche a motivo della non completezza di una notifica.

(43)

La notifica dovrebbe consistere in una semplice dichiarazione dell’intenzione del fornitore di iniziare a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica. Un fornitore dovrebbe essere obbligato a corredare tale dichiarazione unicamente delle informazioni di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri non dovrebbero imporre obblighi di notifica aggiuntivi o distinti.

(44)

Contrariamente alle altre categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica quali definite nella presente direttiva, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non beneficiano dell’uso delle risorse di numerazione pubbliche e non fanno parte di un ecosistema interoperabile il cui funzionamento è garantito pubblicamente. Pertanto, non è opportuno assoggettare tali tipi di servizi al regime di autorizzazione generale.

(45)

Nel concedere i diritti d’uso per lo spettro radio, le risorse di numerazione o i diritti di installare strutture, le autorità competenti dovrebbero informare le imprese alle quali concedono tali diritti delle pertinenti condizioni. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire tali condizioni per l’uso dello spettro radio nei diritti d’uso individuali o nell’autorizzazione generale.

(46)

È opportuno che le autorizzazioni generali contengano esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non siano soggette a condizioni già applicabili in forza di altre norme nazionali, in particolare in materia di protezione dei consumatori, non riguardanti specificamente il settore delle comunicazioni. Ad esempio, le autorità competenti dovrebbero poter informare le imprese in merito agli obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale. Le condizioni imposte nell’ambito dell’autorizzazione generale non influenzano la determinazione della legge applicabile a norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

(47)

È opportuno che le condizioni che potrebbero corredare le autorizzazioni generali riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l’accessibilità per gli utenti finali con disabilità e l’esigenza delle autorità pubbliche e dei servizi di emergenza di comunicare tra loro e con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità.

(48)

In tali autorizzazioni generali è necessario che siano indicati in modo esplicito i diritti e gli obblighi attribuiti alle imprese, allo scopo di garantire la parità di condizioni in tutta la l’Unione e facilitare le negoziazioni transfrontaliere dell’interconnessione tra reti pubbliche di comunicazione elettronica.

(49)

L’autorizzazione generale autorizza le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico a negoziare l’interconnessione alle condizioni previste dalla presente direttiva. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica a destinatari diversi dal pubblico possono negoziare l’interconnessione a condizioni commerciali.

(50)

Le autorità competenti dovrebbero tenere in debito conto, al momento di stabilire le condizioni associate all’autorizzazione generale e di applicare i diritti amministrativi, le situazioni in cui le reti o i servizi di comunicazione elettronica sono forniti da persone fisiche senza scopo di lucro. Nel caso di reti e di servizi di comunicazione elettronica non forniti al pubblico, e qualora siano imposte condizioni, è opportuno che queste siano meno severe e meno numerose rispetto alle condizioni applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica forniti al pubblico.

(51)

Gli obblighi specifici imposti alle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica e servizi di comunicazione elettronica conformemente alla normativa dell’Unione in ragione della loro designazione come detentrici di un significativo potere di mercato, come definito nella presente direttiva dovrebbero essere tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall’autorizzazione generale.

(52)

Può accadere che le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica abbiano bisogno di una conferma dei diritti di cui godono in forza dell’autorizzazione generale in riferimento all’interconnessione e ai diritti di passaggio, soprattutto allo scopo di agevolare eventuali contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con fornitori di servizi di altri Stati membri. Le autorità competenti dovrebbero a tal fine fornire alle imprese le dichiarazioni necessarie, su richiesta degli interessati o in alternativa come risposta d’ufficio ad una notifica presentata conformemente al regime di autorizzazione generale. Siffatte dichiarazioni non dovrebbero di per sé costituire un’autorizzazione ad acquisire diritti, né i diritti a norma dell’autorizzazione generale, i diritti d’uso o l’esercizio di tali diritti dovrebbero dipendere da una dichiarazione.

(53)

Dovrebbe essere possibile richiedere alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica il pagamento di diritti amministrativi, al fine di finanziare le attività svolte dall’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente per la gestione del regime di autorizzazione generale e la concessione dei diritti d’uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. A tal fine occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall’autorità nazionale di regolamentazione e dalle altre autorità competenti mediante rendiconti annuali in cui figuri l’importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti, di talché le imprese possano verificare se vi siano in equilibrio.

(54)

I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l’ingresso sul mercato. Un sistema di autorizzazioni generali rende impossibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese, fuorché per concedere i diritti d’uso delle risorse di numerazione, dello spettro radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato. Qualora i diritti amministrativi fossero molto bassi, potrebbero anche essere appropriati diritti forfettari, o diritti combinanti una base forfettaria con un elemento collegato al fatturato. Nella misura in cui il sistema di autorizzazione generale si estende alle imprese con una quota di mercato molto ridotta, come ad esempio i fornitori di reti limitate a una data comunità, o ai fornitori di servizi il cui modello di business genera entrate esigue anche in presenza di una significativa penetrazione del mercato in termini di volumi, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di fissare un’adeguata soglia de minimis per l’imposizione di diritti amministrativi.

55)

In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri potrebbe essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso. È opportuno che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo. Le procedure non necessarie dovrebbero essere evitate in caso di modifiche minori ai diritti esistenti relativi all’installazione di strutture o diritto di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione se tali modifiche non incidono sugli interessi di terzi. Le modifiche minori ai diritti e agli obblighi sono le modifiche di natura principalmente amministrativa, che non cambiano la natura sostanziale delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali di uso e che quindi non possono generare alcun vantaggio in termini di concorrenza rispetto ad altre imprese.

(56)

Considerata l’importanza di garantire la certezza giuridica e al fine di promuovere la prevedibilità normativa per creare un contesto sicuro per gli investimenti, in particolare per le nuove comunicazioni a banda larga senza fili, a qualsiasi limitazione o revoca degli esistenti diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o del diritto di installare strutture dovrebbero applicarsi giustificazioni e procedure prevedibili e trasparenti; pertanto potrebbero essere imposti requisiti più stringenti o un meccanismo di notifica, in particolare nel caso di assegnazione dei diritti d’uso secondo procedure competitive o comparative e nel caso di bande di spettro radio armonizzate da usare per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili («servizi a banda larga senza fili»). Le giustificazioni relative all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e all’evoluzione tecnologica potrebbero basarsi su misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (24). Inoltre, salvi i casi in cui le modifiche proposte siano minime, quando le autorizzazioni generali e i diritti individuali d’uso dello spettro radio devono essere limitati, revocati o modificati senza il consenso del titolare dei diritti, è possibile procedere previa consultazione dei soggetti interessati. Poiché limitazioni e revoche delle autorizzazioni o dei diritti generali possono avere conseguenze significative per i loro titolari, le autorità nazionali competenti dovrebbero prestare particolare attenzione e valutare anticipatamente, prima della loro adozione, il potenziale danno che tali misure potrebbero arrecare.

(57)

Le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e il BEREC hanno bisogno di raccogliere informazioni presso gli operatori per adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati, compresa la valutazione della conformità dei termini e delle condizioni generali alla presente direttiva senza sospendere l’applicabilità di tali termini e condizioni durante la valutazione. In via eccezionale può anche essere necessario raccogliere informazioni presso altre imprese operanti in settori che sono strettamente connessi al settore dei servizi di comunicazione elettronica, come i fornitori di contenuti, che detengono informazioni di cui potrebbero aver bisogno per svolgere i rispettivi compiti ai sensi del diritto dell’Unione. Può essere inoltre necessario raccogliere tali informazioni per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi previsti a norma del diritto dell’Unione. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalle altre autorità competenti dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione di quelle di natura riservata, in conformità delle normative nazionali sull’accesso del pubblico all’informazione e fatte salve le norme dell’Unione e nazionali in materia di riservatezza commerciale.

(58)

Per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all’ingrosso nei quali un’impresa è designata come detentrice di un significativo potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall’autorità nazionale di regolamentazione. È opportuno inoltre che i dati consentano all’autorità nazionale di regolamentazione di valutare l’osservanza delle condizioni connesse ai diritti d’uso e l’impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull’evoluzione della concorrenza o sui prodotti all’ingrosso messi a disposizione delle altre parti. Le informazioni relative alla conformità agli obblighi di copertura connessi ai diritti d’uso dello spettro radio sono fondamentali per garantire la completezza della mappatura geografica delle installazioni di rete. A tale proposito, l’autorità competente dovrebbe poter esigere che le informazioni fornite siano disaggregate a livello locale con la granularità necessaria per effettuare una mappatura geografica delle reti.

(59)

Per alleviare l’onere degli obblighi in materia di segnalazioni e notifiche per i fornitori di reti e servizi e per l’autorità competente, è opportuno che tali obblighi siano proporzionati, obiettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. In particolare, dovrebbero essere evitate la duplicazione delle richieste di informazioni da parte dell’autorità competente e del BEREC e la verifica regolare e sistematica dell’osservanza di tutte le condizioni previste da un’autorizzazione generale o un diritto d’uso. Le imprese dovrebbero conoscere l’uso previsto delle informazioni richieste. Occorre evitare che la notifica di tali informazioni pregiudichi la libertà di accesso al mercato. Ai fini statistici, ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesta una notifica quando cessano le attività.

(60)

Non dovrebbero essere interessati gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione delle informazioni per la tutela degli interessi dell’Unione in virtù di accordi internazionali e gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa che non riguarda specificamente il settore della comunicazione elettronica come quella in materia di concorrenza.

(61)

Dovrebbe essere possibile scambiare le informazioni considerate riservate da un’autorità competente, in conformità con la normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale e la protezione dei dati personali, con la Commissione, con il BEREC e qualsiasi altra autorità qualora tale scambio sia necessario ai fini dell’applicazione del diritto nazionale che recepisce la presente direttiva. Le informazioni scambiate si limitano alle informazioni pertinenti e proporzionate allo scopo dello scambio stesso.

(62)

Dal momento che le reti di comunicazione elettronica a banda larga sono sempre più diversificate in termini di tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e proprietà. Pertanto, l’intervento normativo deve fondarsi su informazioni dettagliate circa il dispiegamento delle reti per poter essere efficace e rivolgersi alle aree in cui è necessario. Tali informazioni sono essenziali al fine di promuovere gli investimenti, accrescere la connettività nell’Unione e fornire informazioni a tutte le autorità competenti così come ai cittadini. Esse dovrebbero comprendere indagini relative sia all’installazione di reti ad altissima capacità sia agli importanti aggiornamenti o estensioni delle reti in rame o di altro tipo esistenti le cui caratteristiche in termini di prestazioni potrebbero non corrispondere a quelle delle reti ad altissima capacità sotto tutti gli aspetti, ad esempio l’introduzione graduale della tecnologia FTTC (fiber-to-the-cabinet) insieme a tecnologie attive come il vectoring. Le previsioni in materia dovrebbero riguardare periodi di al massimo tre anni. Il livello di dettaglio e di granularità territoriale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a raccogliere dovrebbe dipendere dall’obiettivo specifico dell’intervento normativo e dovrebbe essere adeguato ai fini normativi perseguiti. Pertanto, anche le dimensioni dell’unità territoriale saranno diverse da uno Stato membro all’altro, in base alle esigenze normative imposte dalle circostanze nazionali specifiche e alla disponibilità di dati locali. È improbabile che il livello 3 nella nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) sia un’unità territoriale sufficientemente piccola nella maggior parte dei casi. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dovrebbero ispirarsi alle linee guida del BEREC sulle migliori prassi per svolgere tale compito, e tali linee guida potranno avvalersi dell’esperienza acquisita dalle autorità nazionali di regolamentazione e/o dalle altre autorità competenti nella mappatura geografica del dispiegamento della rete. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza commerciale, qualora le informazioni raccolte in tali indagini non siano ancora disponibili sul mercato, le autorità competenti dovrebbero rendere i dati direttamente accessibili in un formato aperto ai sensi della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e senza limitazioni di riutilizzazione e dovrebbero mettere a disposizione degli utenti finali strumenti relativi alla qualità del servizio per sensibilizzarli maggiormente sulla disponibilità di servizi di connettività. Nel raccogliere tali informazioni, tutte le autorità interessate dovrebbero rispettare il principio di riservatezza ed evitare di causare uno svantaggio competitivo a qualsiasi impresa.

(63)

Il superamento del divario digitale nell’Unione è essenziale per permettere a tutti i cittadini dell’Unione di avere accesso a internet e servizi digitali all’avanguardia. A tal fine, nel caso di aree specifiche e ben definite, le autorità competenti dovrebbero poter invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare la loro intenzione di installare reti ad altissima capacità in tali aree, concedendo loro il tempo necessario a fornire una risposta ponderata. Le informazioni contenute nelle previsioni dovrebbero rispecchiare le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento delle imprese al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l’identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. Qualora un’impresa o un’autorità pubblica dichiari la sua intenzione di installare in un’area, l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente dovrebbe poter chiedere ad altre imprese e autorità pubbliche di dichiarare se intendono o no installare reti ad altissima capacità in tale area o realizzare sulla propria rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Tale procedura garantirà trasparenza alle imprese e alle autorità pubbliche che hanno manifestato il loro interesse a installare in tale area in modo che, al momento di elaborare i propri piani d’impresa, possano valutare la concorrenza di altre reti a cui dovranno probabilmente far fronte. L’effetto positivo di tale trasparenza si basa sulle risposte date con sincerità e buona fede dai partecipanti al mercato.

(64)

Mentre gli operatori di mercato possano modificare i loro piani di sviluppo per ragioni impreviste, obiettive e giustificabili, le autorità competenti dovrebbero intervenire, anche laddove siano coinvolti finanziamenti pubblici, e se opportuno imporre sanzioni, qualora un’impresa o un’autorità pubblica abbia fornito loro, intenzionalmente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete. Ai fini della pertinente disposizione sulle sanzioni, la negligenza grave dovrebbe denotare una situazione in cui un’impresa o un’autorità pubblica fornisce informazioni fuorvianti, errate o incomplete a causa di un comportamento o di un’organizzazione interna che sia significativamente al di sotto del dovere di diligenza relativamente alle informazioni fornite. La negligenza grave non dovrebbe presupporre che l’impresa o l’autorità pubblica siano a conoscenza del fatto che le informazioni fornite sono fuorvianti, errate o incomplete, ma che avrebbero dovuto esserne a conoscenza qualora avessero agito o si fossero organizzati con la dovuta diligenza. È importante che le sanzioni siano sufficientemente dissuasive in considerazione dell’impatto negativo sulla concorrenza e sui progetti finanziati con fondi pubblici. Le disposizioni sulle sanzioni dovrebbero lasciare impregiudicati eventuali diritti al risarcimento dei danni in conformità del diritto nazionale.

(65)

Al fine di garantire condizioni d’investimento prevedibili, le autorità competenti dovrebbero poter comunicare alle imprese e alle autorità pubbliche che manifestano interesse per l’installazione di reti ad altissima capacità se nell’area in questione sono effettuati o previsti altri tipi di aggiornamenti delle reti, compresi gli aggiornamenti che riguardano velocità di download inferiori a 100 Mbps.

(66)

È importante che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti acquisiscano il parere di tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione, concedano loro tempo sufficiente per trasmettere osservazioni in base alla complessità della questione, e ne tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul funzionamento del mercato interno o su altri obiettivi del TFUE, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a notificare taluni progetti di decisione alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di esprimere le proprie valutazioni. È opportuno che le autorità competenti consultino le parti interessate nei casi definiti dalla presente direttiva su tutti i progetti di misure che hanno un’influenza sul commercio fra Stati membri.

(67)

In un contesto concorrenziale, è opportuno tener conto della posizione di tutte le parti interessate, ivi compresi utenti e consumatori. Per trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un adeguato meccanismo di consultazione. Quest’ultimo potrebbe assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall’autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. Inoltre, si potrebbe stabilire un meccanismo che renda possibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere la sorveglianza sistematica dell’utilizzo di internet.

(68)

Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie possono rappresentare un modo rapido ed economicamente vantaggioso per consentire agli utenti finali — in particolare ai consumatori, alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (26) — di far valere i loro diritti. Gli Stati membri dovrebbero consentire all’autorità nazionale di regolamentazione o a un’altra autorità competente responsabile della gestione dei diritti degli utenti finali, o ad almeno un organismo indipendente con esperienza comprovata in materia, di agire in qualità di organismo alternativo di risoluzione delle controversie. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, tali autorità non dovrebbero ricevere istruzioni. Poiché molti Stati membri hanno istituito procedure di risoluzione delle controversie anche per gli utenti finali diversi dai consumatori cui non si applica la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), è ragionevole mantenere la procedura settoriale di risoluzione delle controversie per i consumatori e, laddove gli Stati membri la estendano, anche per altri utenti finali, in particolare le microimprese e le piccole imprese. Con riferimento alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere o introdurre norme che vadano oltre quelle stabilite dalla direttiva 2013/11/UE al fine di assicurare un livello più elevato di protezione dei consumatori.

(69)

Nell’eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato membro nel settore disciplinato dalla presente direttiva, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi relativi all’accesso o all’interconnessione ovvero le modalità di trasferimento di elenchi di utenti finali, la parte lesa che abbia negoziato in buona fede un accordo senza riuscire a raggiungerlo dovrebbe avere il diritto di rivolgersi a un’autorità di regolamentazione nazionale per risolvere la controversia. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il potere di imporre una soluzione alle parti. L’intervento di un’autorità nazionale di regolamentazione nella composizione di una controversia tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica o di risorse correlate in uno Stato membro dovrebbe mirare a garantire l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(70)

Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale è opportuno che sia esperibile una procedura semplice promossa ad istanza di una delle parti della controversia, per la risoluzione delle controversie transnazionali tra le imprese che forniscono o che sono autorizzate a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica in diversi Stati membri.

(71)

Uno dei compiti importanti assegnati al BEREC consiste nell’adottare, ove appropriato, pareri in relazione alle controversie transnazionali. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione riflettano pienamente il parere inviato dal BEREC nelle misure che impongono obblighi a un’impresa o che risolvono altrimenti la controversia.

(72)

La mancanza di coordinamento tra gli Stati membri nell’organizzare l’uso dello spettro radio sul loro territorio può, se non viene risolta mediante negoziati bilaterali tra gli Stati membri, creare problemi di interferenze su larga scala che incidono pesantemente sullo sviluppo del mercato unico digitale. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare interferenze dannose transfrontaliere. Il gruppo «Politica dello spettro radio» istituito con la decisione 2002/622/CE della Commissione (28) dovrebbe essere incaricato di sostenere il necessario coordinamento transfrontaliero ed essere il forum designato per la risoluzione delle controversie fra Stati membri su questioni transfrontaliere. Sulla base della soluzione proposta da tale gruppo, in alcune circostanze è richiesta una misura di attuazione per risolvere in via definitiva il problema delle interferenze transfrontaliere o per applicare, a norma del diritto dell’Unione, una soluzione coordinata concordata tra due o più Stati membri in negoziati bilaterali. La mancanza di coordinamento tra gli Stati membri e i paesi limitrofi dell’Unione può inoltre creare problemi di interferenze su larga scala. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure idonee a evitare interferenze dannose transfrontaliere con i paesi limitrofi dell’Unione e cooperare tra di loro a tal fine. Su richiesta degli Stati membri colpiti da interferenze transfrontaliere di paesi terzi, l’Unione dovrebbe fornire pieno sostegno a tali Stati membri.

(73)

Il gruppo «Politica dello spettro radio» è un gruppo consultivo ad alto livello istituito con la decisione 2002/622/CE al fine di contribuire allo sviluppo del mercato interno e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di spettro radio a livello dell’Unione, tenendo conto di considerazioni di ordine economico, politico, culturale, strategico, sanitario e sociale nonché dei parametri tecnici. Esso dovrebbe essere composto dai responsabili degli organismi ai quali spetta la responsabilità politica generale per la politica in materia di spettro radio e dovrebbe fornire assistenza e consulenza alla Commissione su tale politica. Ciò dovrebbe accrescere ulteriormente la visibilità della politica in materia di spettro radio nei diversi settori di intervento dell’Unione e concorrere a garantire la coerenza intersettoriale a livello dell’Unione e nazionale. Il gruppo inoltre dovrebbe fornire consulenza su richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio ed essere la sede per il coordinamento dell’assolvimento degli obblighi in materia di spettro radio che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva, oltre a rivestire un ruolo centrale in settori di importanza fondamentale per il mercato interno, come il coordinamento a livello transfrontaliero e la normazione. Potrebbero essere creati inoltre gruppi di lavoro costituiti da tecnici o esperti per coadiuvare i lavori nelle riunioni plenarie in cui sono elaborate le politiche strategiche con il coinvolgimento di alti esponenti degli Stati Membri e della Commissione. La Commissione ha indicato l’intenzione di modificare la decisione 2002/622/CE entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della presente direttiva, al fine di tener conto dei nuovi compiti attribuiti dalla presente direttiva al gruppo «Politica dello spettro radio».

(74)

È opportuno che le autorità competenti monitorino e garantiscano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale e dei diritti d’uso, in particolare garantire l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e il rispetto degli obblighi in materia di copertura e qualità del servizio, per mezzo di sanzioni amministrative, comprese sanzioni pecuniarie, ingiunzioni e revoche dei diritti d’uso nel caso di violazioni di tali condizioni. Le imprese dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni quanto più precise e complete possibili per consentire loro di assolvere ai loro compiti di vigilanza.

(75)

È opportuno che le condizioni apposte alle autorizzazioni generali ed ai diritti d’uso individuali si limitino a quelle strettamente necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni e degli obblighi fondamentali sanciti dal diritto nazionale e dell’Unione.

(76)

Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità competenti che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente dalle parti in causa e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa comprometterne l’imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamato a dirimere. Tale organo può essere un tribunale. Inoltre, una impresa che ritenga che le sue domande per la concessione del diritto di installare strutture non siano state esaminate in linea con i principi di cui alla presente direttiva dovrebbe avere il diritto di proporre ricorso contro tali decisioni. Tale procedura di ricorso dovrebbe applicarsi fatti salvi la ripartizione delle competenze all’interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire un sindacato giurisdizionale effettivo nei confronti di tali decisioni.

(77)

Al fine di assicurare la certezza del diritto agli operatori del mercato, è opportuno che gli organi di ricorso assolvano efficacemente le loro funzioni. In particolare, le procedure di ricorso non dovrebbero subire indebiti ritardi. Le misure transitorie che sospendono la validità della decisione di un’autorità competente dovrebbero essere concesse soltanto in casi urgenti al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia necessario per l’equilibrio degli interessi.

(78)

Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti. Per giungere ad un approccio più coerente è opportuno applicare norme comuni conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Gli organi di ricorso dovrebbero essere altresì autorizzati a richiedere le informazioni disponibili pubblicate dal BEREC. Vista l’importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire in tutti gli Stati membri un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità competenti e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione e al BEREC. Tale meccanismo dovrebbe garantire che la Commissione o il BEREC possano recuperare dagli Stati membri il testo delle decisioni e delle sentenze al fine di sviluppare una banca dati.

(79)

La trasparenza nell’applicazione del meccanismo dell’Unione per il consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere rafforzata nell’interesse dei cittadini e delle parti interessate e per consentire a queste ultime di far conoscere il loro punto di vista, anche imponendo alle autorità nazionali di regolamentazione di pubblicare i progetti di misure contestualmente al loro invio alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri. Tali progetti di misure dovrebbero essere motivati e contenere un’analisi dettagliata.

(80)

La Commissione dovrebbe essere in grado, dopo aver preso nella massima considerazione il parere del BEREC, di richiedere a un’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura ove questa concerna l’individuazione di mercati rilevanti o la designazione di imprese come detentrici di un significativo potere di mercato e ove tali decisioni potrebbero creare una barriera al mercato interno o essere incompatibili con il diritto dell’Unione, e in particolare con gli obiettivi politici che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero perseguire. Detta procedura si applica fatta salva la procedura di notificazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 nonché le prerogative che il TFUE conferisce alla Commissione in relazione alle violazioni del diritto dell’Unione.

(81)

È opportuno svolgere la consultazione nazionale delle parti interessate prima della consultazione a livello di Unione allo scopo di consolidare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche e nell’ambito della procedura per l’applicazione coerente delle misure correttive, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione a livello di Unione. Ciò eviterebbe il ricorso a una seconda consultazione a livello di Unione nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.

(82)

È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l’autorità dovrebbe ritirare il suo progetto di misura o presentare una misura rivista alla Commissione. È opportuno fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione per informare gli operatori economici circa la durata dell’analisi di mercato e per rafforzare la certezza del diritto.

(83)

Il meccanismo dell’Unione, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione delle imprese come detentrici di un significativo potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione ex ante e quelle nelle quali le imprese sono assoggettate a tale regolamentazione. L’esperienza acquisita con le procedure di cui agli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE dimostra che le incoerenze nell’applicazione delle misure correttive da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in condizioni di mercato analoghe danneggiano il mercato interno delle comunicazioni elettroniche. La Commissione e il BEREC dovrebbero pertanto contribuire, nell’ambito delle rispettive responsabilità, a garantire un livello più elevato di coerenza nell’applicazione delle misure correttive concernenti i progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Inoltre, per quanto riguarda i progetti di misura di estensione degli obblighi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, ove necessario per affrontare elevate e non transitorie barriere economiche o fisiche alla replicazione, sulle imprese senza riguardo della loro designazione come detentrici di un significativo potere di mercato o per quanto riguarda il trattamento normativo di nuovi elementi di rete a elevate capacità, se il BEREC condivide le preoccupazioni della Commissione, quest’ultima dovrebbe poter richiedere a un’autorità nazionale di regolamentazione il ritiro di un progetto di misura. Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull’analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni o le sue raccomandazioni.

(84)

Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione a livello di Unione, è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare raccomandazioni o linee guida per semplificare le procedure di scambio d’informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione — ad esempio per i casi riguardanti i mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza. Dovrebbero inoltre essere conferiti poteri alla Commissione per permettere l’introduzione di un’esenzione dalla notifica onde semplificare le procedure in determinati casi.

(85)

Alle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere richiesto di cooperare l’una con l’altra, con il BEREC e con la Commissione in modo trasparente, onde garantire un’applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, della presente direttiva.

(86)

Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l’elaborazione di pratiche normative coerenti e l’applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle del BEREC.

(87)

Le misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri sono misure atte ad avere un’influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato interno. Vi sono comprese misure che abbiano un’influenza significativa su imprese o utenti in altri Stati membri, che comprendono: misure che influenzano i prezzi agli utenti in altri Stati membri; misure che influenzano la capacità di un’impresa stabilita in un altro Stato membro di fornire un servizio di comunicazione elettronica, e in particolare misure che influenzano la capacità di offrire servizi su base transnazionale; infine, misure che influenzano le strutture o l’accesso al mercato, con ripercussioni per le imprese di altri Stati membri.

(88)

Un uso e una definizione più convergenti degli elementi delle procedure di selezione e delle condizioni connesse ai diritti d’uso dello spettro radio che incidono significativamente sulle condizioni del mercato e sulla situazione concorrenziale, comprese le condizioni di ingresso e di espansione, sarebbero favoriti da un meccanismo di coordinamento per mezzo del quale il gruppo «Politica dello spettro radio», su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente o eccezionalmente di propria iniziativa, convocherebbe un forum di valutazione tra pari per esaminare progetti di misure prima della concessione dei diritti d’uso da parte di un determinato Stato membro, al fine di scambiare le migliori prassi. Il forum di valutazione tra pari è uno strumento di apprendimento tra pari. Dovrebbe contribuire a uno scambio delle migliori prassi più efficace tra Stati membri e aumentare la trasparenza delle procedure di selezione competitive o comparative. La procedura di valutazione tra pari non dovrebbe costituire una condizione formale delle procedure nazionali di autorizzazione. Lo scambio di opinioni dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dall’autorità nazionale di regolamentazione o da altra autorità competente che richiede il forum di valutazione tra pari e dovrebbe corrispondere a un sottoinsieme di una misura nazionale più ampia, la quale più in generale può consistere nella concessione, nello scambio e nell’affitto, nella durata, nel rinnovo o nella modifica dei diritti d’uso. Pertanto, l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente dovrebbe poter altresì fornire informazioni su altri progetti di misure nazionali o su aspetti degli stessi relativi alla procedura di selezione pertinente per limitare i diritti d’uso dello spettro radio che non sono coperti dal meccanismo di valutazione tra pari. Per ridurre gli oneri amministrativi, l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente dovrebbe poter trasmettere tali informazioni ai membri del gruppo «Politica dello spettro radio» avvalendosi di un comune modello di comunicazione, se disponibile.

(89)

Qualora a determinate imprese sia stato assegnato uno spettro radio in modo armonizzato e sulla base di accordi a livello di Unione, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d’uso dello spettro radio nell’ambito del piano di allocazione delle frequenze nazionali.

(90)

Gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione l’opzione dei procedimenti congiunti di autorizzazione al momento di concedere i diritti d’uso quando l’uso previsto riguarda situazioni transfrontaliere.

(91)

Eventuali decisioni adottate dalla Commissione per garantire l’applicazione armonizzata della presente direttiva dovrebbero limitarsi ai principi, agli approcci e alle metodologie regolamentari. Per evitare dubbi, non dovrebbero prescrivere dettagli generalmente richiesti per riflettere le circostanze nazionali, né dovrebbero vietare approcci alternativi che si possono ragionevolmente presumere avere effetto equivalente. Siffatte decisioni dovrebbero essere proporzionate e non dovrebbero influire sulle decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione o dalle altre autorità competenti che non creano un ostacolo al mercato interno.

(92)

L’Unione e gli Stati membri hanno assunto degli impegni di norme tecniche e in relazione al quadro normativo per le reti e i servizi di telecomunicazioni dell’Organizzazione mondiale del commercio.

(93)

È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Potrebbero tuttavia permanere situazioni in cui è opportuno esigere l’osservanza di norme dell’Unione specifiche per migliorare l’interoperabilità e la libertà di scelta per gli utenti e promuovere l’interconnettività nel mercato interno. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alla direttiva (UE) 2015/1535. Le procedure di normalizzazione contemplate dalla presente direttiva lasciano impregiudicate le direttive 2014/30/UE (29) e 2014/35/UE (30) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2014/53/UE.

(94)

I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o di entrambi, dovrebbero essere tenuti ad adottare misure per tutelare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi e prevenire o limitare le conseguenze degli incidenti di sicurezza. Tenendo conto dello stato dell’arte, dette misure dovrebbero assicurare un livello di sicurezza delle reti e dei servizi adeguato ai rischi. Le misure di sicurezza dovrebbero prendere in considerazione almeno tutti gli aspetti pertinenti dei seguenti elementi: relativamente alla sicurezza delle reti e delle strutture: sicurezza fisica e dell’ambiente, sicurezza delle forniture, controllo dell’accesso alle reti e integrità delle reti; relativamente alla gestione degli incidenti di sicurezza: procedure per la gestione, capacità di rilevazione degli incidenti di sicurezza, comunicazione e segnalazione degli incidenti di sicurezza; relativamente alla gestione della continuità operativa: strategia per la continuità del servizio e piani di emergenza, funzionalità di ripristino di emergenza; relativamente a monitoraggio, audit e test: prassi in materia di monitoraggio e registrazione, esercitazioni dei piani di emergenza, test delle reti e dei servizi, valutazioni della sicurezza e controllo di conformità; e la conformità alle norme internazionali.

(95)

Vista la crescente importanza dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, è necessario assicurare che anch’essi siano soggetti ad adeguati requisiti di sicurezza conformemente alle loro specificità e alla loro rilevanza economica. I fornitori di tali servizi dovrebbero pertanto garantire anche un livello di sicurezza adeguato ai rischi. Dato che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero solitamente non esercitano un controllo effettivo sulla trasmissione dei segnali sulle reti, il grado di rischio di tali servizi può essere considerato, per certi aspetti, inferiore a quello dei servizi di comunicazione elettronica tradizionali. Pertanto, ogniqualvolta ciò sia giustificato in base alla valutazione effettiva dei rischi per la sicurezza, le misure adottate dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero essere meno stringenti. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi, mutatis mutandis, ai servizi di comunicazione interpersonale che utilizzano numeri e che non esercitano un controllo effettivo sulla trasmissione dei segnali.

(96)

I fornitori di reti di comunicazione elettroniche pubbliche o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico dovrebbero informare gli utenti di minacce particolari e significative e delle misure che questi ultimi possono prendere per proteggere la sicurezza delle loro comunicazioni, ad esempio attraverso l’uso di particolari tipi di programmi o tecniche di crittografia. L’obbligo di informare gli utenti in merito a tali minacce non dovrebbe esonerare un fornitore di servizi dall’obbligo di adottare, a proprie spese, provvedimenti adeguati e immediati per rimediare a eventuali minacce alla sicurezza e ristabilire il normale livello di sicurezza. La fornitura all’utente di tali informazioni sulle minacce alla sicurezza dovrebbe essere gratuita.

(97)

Al fine di garantire la sicurezza di reti e servizi, e fatti salvi i poteri degli Stati membri di assicurare la tutela dei loro interessi essenziali in materia di sicurezza e la sicurezza pubblica nonché di consentire la ricerca, l’individuazione e il perseguimento dei reati, è opportuno promuovere e, se necessario, rendere obbligatorio l’uso della crittografia, ad esempio da punto a punto se del caso, in conformità ai principi della sicurezza e della tutela della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione.

(98)

È opportuno che le autorità competenti garantiscano il mantenimento dell’integrità e della disponibilità delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) contribuisca a innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche, anche fornendo consulenze e pareri e promuovendo lo scambio di migliori prassi. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei mezzi necessari all’adempimento dei loro compiti, inclusa la facoltà di richiedere le informazioni necessarie a valutare il livello di sicurezza delle reti o dei servizi. Esse dovrebbero inoltre avere la facoltà di richiedere dati completi e attendibili sugli incidenti di sicurezza realmente verificatisi che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Esse dovrebbero, ove necessario, essere assistite dai gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (Computer Security Incident Response Team — «CSIRT»), istituiti a norma della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). In particolare, i CSIRT potrebbero essere tenuti a fornire alle autorità competenti informazioni sui rischi e gli incidenti di sicurezza cui sono esposti le reti di comunicazione elettroniche pubbliche e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché a fornire raccomandazioni su come affrontarli.

(99)

Se la fornitura di comunicazioni elettroniche si basa su risorse pubbliche il cui uso è subordinato a un’autorizzazione specifica, gli Stati membri dovrebbero poter accordare all’autorità competente per il rilascio della stessa il diritto di riscuotere contributi per garantire l’uso ottimale di tali risorse, in conformità delle procedure previste dalla presente direttiva. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri non possono riscuotere commissioni o contributi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti dalla presente direttiva. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio coerente nel fissare tali commissioni o contributi per evitare che alla procedura di autorizzazione generale o ai diritti d’uso sia associato un onere finanziario eccessivo per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica.

(100)

Per garantire un uso ottimale delle risorse, i contributi riscossi dovrebbero riflettere la situazione economica e tecnica del mercato interessato, nonché qualsiasi altro fattore significativo che ne determini il valore. Al tempo stesso, i contributi dovrebbero essere fissati in modo tale da garantire l’attribuzione e l’uso efficienti dello spettro radio. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d’uso e i diritti di installare strutture. Dovrebbe essere possibile, ad esempio, usare tali contributi per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Laddove, in caso di procedure di selezione competitive o comparative, i contributi per i diritti di uso dello spettro radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all’obiettivo di garantire l’uso ottimale dello spettro radio. La Commissione dovrebbe poter pubblicare, su base regolare, studi comparativi e, ove opportuno, altri orientamenti concernenti le migliori prassi in materia di allocazione di spettro radio, assegnazione di risorse di numerazione o diritti di passaggio.

(101)

I contributi imposti alle imprese per i diritti d’uso dello spettro radio possono influenzare le decisioni circa l’opportunità di chiedere tali diritti e utilizzare le risorse dello spettro radio. Al fine di garantire un uso ottimale dello spettro radio, gli Stati membri dovrebbero pertanto fissare i prezzi di riserva in modo tale da garantire un’assegnazione efficiente di tali diritti, indipendentemente dal tipo di procedura di selezione utilizzato. Gli Stati membri potrebbero inoltre tener conto di eventuali costi connessi al soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione imposte per perseguire obiettivi politici. In tale contesto, è altresì opportuno tener conto della situazione concorrenziale del mercato in questione, compresi i possibili usi alternativi delle risorse.

(102)

L’uso ottimale delle risorse dello spettro radio dipende dalla disponibilità di reti e risorse correlate adeguate. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che, quando le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti applicano contributi per i diritti d’uso dello spettro radio e per i diritti di installazione di strutture, esse prendano in considerazione la necessità di facilitare il continuo sviluppo delle infrastrutture al fine di conseguire la massima efficienza nell’utilizzo delle risorse. Gli Stati membri dovrebbero mirare ad applicare il più possibile modalità di pagamento dei contributi per i diritti d’uso dello spettro radio in connessione con l’effettiva disponibilità delle risorse in modo tale da sostenere gli investimenti necessari a promuovere tale sviluppo delle infrastrutture e la fornitura di servizi correlati. I meccanismi di pagamento dovrebbero essere specificate in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e non discriminatorio prima di avviare le procedure per la concessione dei diritti d’uso dello spettro radio.

(103)

Va garantito che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vigano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli Stati membri.

(104)

Le autorizzazioni rilasciate ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l’istituzione di reti di comunicazione elettronica o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. È opportuno pertanto semplificare l’acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità competenti dovrebbero coordinare l’acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.

(105)

È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l’ingresso o il dispiegamento di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato, concedere l’accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può ridurre i costi ambientali per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, nonché promuovere la salute pubblica e la pubblica sicurezza e favorire il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione urbana e rurale. Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate ad imporre alle imprese che hanno beneficiato di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà, compresa la coubicazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere, nelle aree specifiche in cui tali motivi di interesse generale rendono necessaria detta condivisione. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di elevata congestione del sottosuolo o di necessità di varcare una barriera naturale. Le autorità competenti dovrebbero in particolare essere autorizzate ad imporre la condivisione di elementi della rete e risorse correlate come condotti, guaine, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile per motivi ambientali o altri motivi programmatici. Al contrario, è opportuno che incomba alle autorità nazionali di regolamentazione la definizione delle regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, per garantire che i rischi assunti dalle imprese interessate siano adeguatamente ricompensati. Alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/61/UE, le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero stabilire anche procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate, che dovrebbero poter includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.

(106)

Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie potrebbero comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente eventuale necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale. È opportuno che le autorità competenti si adoperino per conciliare le pertinenti considerazioni ambientali e sanitarie, tenendo in debito conto il principio di precauzione di cui alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (32).

(107)

Lo spettro radio è una risorsa pubblica limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È una risorsa essenziale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui è utilizzato per tali reti e servizi, dovrebbe essere ripartito ed assegnato in modo efficiente dalle autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti in funzione di obiettivi e principi armonizzati che ne disciplinino l’azione, nonché secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l’uso dello spettro radio. La decisione n. 676/2002/CE istituisce un quadro di riferimento per l’armonizzazione dello spettro radio.

(108)

Le attività in materia di politica dello spettro radio nell’Unione dovrebbero lasciare impregiudicate le misure adottate a livello dell’Unione o nazionale, a norma del diritto dell’Unione, per perseguire obiettivi d’interesse generale relativi in particolare alle reti pubbliche governative e di difesa, alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e dei media, e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(109)

Garantire una connettività pervasiva in ciascuno Stato membro è essenziale per lo sviluppo economico e sociale, per la partecipazione alla vita pubblica e sociale e per la coesione territoriale. Nella misura in cui la connettività e l’uso delle comunicazioni elettroniche diventano un elemento fondamentale per la società e il benessere in Europa, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di garantire una copertura della banda larga senza fili su tutta l’Unione. Tale copertura dovrebbe essere realizzata mediante l’imposizione, da parte degli Stati membri, di adeguati requisiti di copertura, che dovrebbero essere adattati a ciascuna area servita e limitati a oneri proporzionati al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi. In considerazione del ruolo di primo piano svolto da sistemi quali le reti locali in radiofrequenza (RLAN) nella fornitura di banda larga senza fili ad alta velocità in ambienti interni, le misure dovrebbero essere volte a garantire che sia messo a disposizione sufficiente spazio radio in bande particolarmente utili per l’installazione economicamente vantaggiosa di reti senza fili con copertura universale, soprattutto in ambienti interni. Inoltre, misure coerenti e coordinate a favore di una copertura senza fili terrestre di alta qualità in tutta l’Unione, ispirate alle migliori prassi nazionali relative agli obblighi in materia di licenze degli operatori, dovrebbero mirare a conseguire l’obiettivo del programma relativo alla politica in materia di spettro radio di garantire a tutti i cittadini dell’Unione, l’accesso, negli ambienti sia interni che esterni, alla massima velocità della banda larga pari ad almeno 30 Mbps entro il 2020, nonché a concretizzare la visione ambiziosa di una società dei gigabit nell’Unione. Tali misure promuoveranno servizi digitali innovativi e garantiranno vantaggi socioeconomici a lungo termine. La copertura ininterrotta del territorio e la connettività tra gli Stati membri dovrebbero avere il massimo sviluppo ed essere affidabili, al fine di promuovere servizi e applicazioni a livello nazionale e transfrontaliero, come le automobili connesse e la sanità elettronica.

(110)

È imperativa l’esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica. Gli Stati membri dovrebbero perseguire la coerenza in tutta l’Unione per affrontare la questione, tenendo conto in particolare del principio di precauzione invocato nella raccomandazione 1999/519/CE, al fine di adoperarsi per assicurare una maggiore coerenza delle condizioni di diffusione. Gli Stati membri dovrebbero applicare, se del caso, la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 anche al fine di garantire la trasparenza per le parti interessate e permettere ad altri Stati membri e alla Commissione di reagire.

(111)

L’armonizzazione e il coordinamento dello spettro radio e la regolamentazione delle apparecchiature, agevolati dalla normazione, sono un’esigenza complementare e devono essere strettamente coordinati per raggiungere efficacemente gli obiettivi comuni, con il sostegno del gruppo «Politica dello spettro radio». Il coordinamento tra il contenuto e i tempi dei mandati conferiti alla CEPT in applicazione della decisione n. 676/2002/CE e le richieste di normazione agli organismi preposti, quale l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione, anche per quanto riguarda i parametri dei ricevitori radio, dovrebbe agevolare l’introduzione di sistemi futuri, sostenere le opportunità di condivisione dello spettro radio e garantire una gestione efficiente dello spettro radio.

(112)

La domanda di spettro radio armonizzato non è uniforme in tutta l’Unione. Nei casi di scarsità di domanda dell’intera banda armonizzata o di parte di essa a livello regionale o nazionale, gli Stati membri potrebbero, in via eccezionale, consentire un uso alternativo della banda, ad esempio al fine di ovviare alla mancata fornitura del mercato per taluni usi, durante il permanere di tale scarsità di domanda e a condizione che l’uso alternativo non pregiudichi l’uso di detta banda armonizzata da parte di altri Stati membri e cessi nel momento in cui si concretizzi la domanda per l’uso armonizzato.

(113)

La flessibilità dell’accesso allo spettro radio e della sua gestione è stata ottenuta mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro radio di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di spettro radio dichiarate a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica nei pertinenti piani di allocazione delle frequenze nazionali conformemente al diritto dell’Unione («principio della neutralità tecnologica e principio della neutralità dei servizi»). È opportuno che si ricorra alla determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi soltanto quando sono in gioco obiettivi d’interesse generale e essa sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame.

(114)

È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l’imposizione di maschere d’emissione e livelli di potenza specifici, di garantire la tutela della salute pubblica limitando l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, di garantire il buon funzionamento dei servizi mediante un adeguato livello di qualità tecnica dei servizi stessi senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di spettro radio, di garantire la corretta condivisione dello spettro radio, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio oppure di realizzare un obiettivo di interesse generale in conformità al diritto dell’Unione.

(115)

È opportuno inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro radio. D’altra parte, dovrebbero essere previste misure che richiedano la fornitura di un servizio specifico, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l’uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione adottata dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione. Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita o, a titolo eccezionale, per conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione, le misure non dovrebbero risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda di spettro radio. Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media.

(116)

Visto che l’allocazione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un’eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.

(117)

Se gli Stati membri decidono, in via d’eccezione, di limitare la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, dovrebbero spiegare le ragioni di tale limitazione.

(118)

È opportuno gestire lo spettro radio in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l’intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze, tenuto conto anche dell’esigenza di prendere in considerazione i metodi avanzati di protezione dalle interferenze dannose, con l’obiettivo di applicare tali tecnologie e metodi di gestione dello spettro radio al fine di evitare, per quanto possibile, l’applicazione del principio di non interferenza e non protezione. Il settore dei trasporti comporta un importante elemento transfrontaliero e la sua digitalizzazione presenta delle sfide. I veicoli (metropolitana, autobus, automobili, autocarri, treni, ecc.) stanno diventando sempre più autonomi e connessi. Nel mercato interno i veicoli attraversano più facilmente le frontiere nazionali. Comunicazioni affidabili e la capacità di evitare interferenze dannose sono fattori essenziali per la sicurezza e il buon funzionamento dei veicoli e dei sistemi di comunicazione a bordo.

(119)

Con l’aumento della domanda di spettro radio e nuove applicazioni e tecnologie variabili che richiedono un accesso e un uso più flessibili dello spettro radio, gli Stati membri dovrebbero promuovere l’uso condiviso dello spettro radio determinando i regimi di autorizzazione più appropriati per ciascun scenario e definendo norme e condizioni adeguate e trasparenti. Sempre più la condivisione rappresenta una soluzione propizia a un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, in quanto consente a più utenti o dispositivi indipendenti l’accesso alla stessa banda di spettro radio in funzione di diversi tipi di regimi giuridici, onde rendere disponibili ulteriori risorse dello spettro radio, aumentando l’efficienza d’uso e facilitando l’accesso per i nuovi utenti. L’uso condiviso può basarsi su autorizzazioni generali o essere autorizzato in deroga, consentendo a diversi utenti, a determinate condizioni di condivisione, di accedere al medesimo spettro radio e utilizzarlo in aree geografiche diverse o in momenti diversi. Può anche basarsi su diritti d’uso individuali in funzione di accordi, ad esempio in materia di accesso condiviso su licenza in cui tutti gli utenti (un utente esistente e nuovi utenti) concordano le condizioni dell’accesso condiviso, sotto il controllo delle autorità competenti, in modo da garantire una qualità minima della trasmissione radio. Quando autorizzano l’uso condiviso nell’ambito di diversi regimi di autorizzazione, gli Stati membri non dovrebbero fissare durate molto diverse per tale uso nell’ambito di diversi regimi di autorizzazione.

(120)

Le autorizzazioni generali per l’uso dello spettro radio possono facilitare l’uso più efficace possibile di quest’ultimo e promuovere in alcuni casi l’innovazione, oltre a essere favorevoli alla concorrenza, mentre in altri casi i diritti d’uso individuali dello spettro radio possono essere il regime di autorizzazione più appropriato in presenza di determinate circostanze specifiche. I diritti d’uso individuali dovrebbero essere presi in considerazione, per esempio, quando le caratteristiche favorevoli di propagazione dello spettro radio o il livello di potenza previsto della trasmissione implicano che le autorizzazioni generali non affrontano i problemi relativi alle interferenze alla luce della qualità del servizio richiesta. Misure tecniche quali soluzioni volte a migliorare la resilienza dei ricevitori potrebbero rendere possibile il ricorso ad autorizzazioni generali o alla condivisione dello spettro radio, e possibilmente evitare il ricorso sistematico ai principi di non interferenza e non protezione.

(121)

Al fine di garantire la prevedibilità e di preservare la certezza del diritto e la stabilità degli investimenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire in anticipo opportuni criteri per determinare la conformità all’obiettivo di un uso efficiente dello spettro radio da parte dei titolari dei diritti, in sede di attuazione delle condizioni collegate ai diritti d’uso individuali e alle autorizzazioni generali. È opportuno che le parti interessate partecipino alla definizione di tali condizioni e siano informate in modo trasparente sul modo in cui l’adempimento dei loro obblighi sarà oggetto di valutazione.

(122)

Al fine di evitare la creazione di barriere all’ingresso nel mercato, in particolare attraverso l’accumulo anticoncorrenziale, è opportuno che l’applicazione delle condizioni connesse ai diritti d’uso dello spettro radio da parte degli Stati membri sia efficace e che tutte le autorità competenti partecipino, ove necessario. Tali condizioni dovrebbero includere l’applicazione di una clausola che preveda la perdita dei diritti inutilizzati (in base al principio «use it or lose it»). Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la possibile esposizione a sanzioni per il mancato utilizzo dello spettro radio, dovrebbero essere stabilite in anticipo soglie relative all’utilizzo, ivi incluso in termini di tempo, quantità o identità dello spettro radio. Lo scambio e l’affitto dello spettro radio dovrebbero garantire l’uso effettivo da parte del titolare dei diritti originario.

(123)

Laddove le condizioni tecniche per una banda di spettro radio siano stabilite ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, le autorità competenti devono decidere in merito al regime di autorizzazione più appropriato da applicare a tale banda o parti di essa. Laddove sia probabile che tutti gli Stati membri si trovino ad affrontare problemi simili, in relazione ai quali soluzioni divergenti potrebbero comportare una frammentazione del mercato interno delle apparecchiature, ritardando in tal modo il dispiegamento dei sistemi 5G, può essere necessario che la Commissione, tenendo in massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», raccomandi soluzioni comuni, riconoscendo le misure di armonizzazione tecnica in vigore. Ciò potrebbe fornire agli Stati membri strumenti comuni che questi potrebbero prendere in considerazione nell’individuazione di regimi di autorizzazione appropriati e coerenti da applicare a una banda, o parte di essa, in funzione di fattori quali la densità della popolazione, le caratteristiche di propagazione delle bande, la divergenza tra usi urbano e rurale, l’eventuale necessità di proteggere i servizi esistenti e le conseguenti implicazioni per le economie di scala nella produzione.

(124)

La condivisione delle infrastrutture di rete e, in alcuni casi, dello spettro radio può permettere un uso più effettivo ed efficiente dello spettro radio e garantire la rapida espansione delle reti, in particolare nelle zone meno densamente popolate. Nello stabilire le condizioni cui subordinare i diritti d’uso dello spettro radio, è opportuno che le autorità competenti prendano anche in considerazione la possibilità di autorizzare forme di condivisione o di coordinamento tra imprese volte ad assicurare un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o la conformità agli obblighi di copertura, in conformità dei principi del diritto della concorrenza.

(125)

Il requisito del rispetto dei principi di neutralità delle tecnologie e dei servizi nella concessione dei diritti d’uso, unitamente alla possibilità di trasferire diritti tra imprese, sono il fondamento della libertà e il mezzo per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. La presente direttiva fa salva l’assegnazione diretta dello spettro radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad entità che utilizzano dette reti o servizi. Siffatti entità possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. La responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto d’uso di uno spettro radio ed alle condizioni pertinenti connesse all’autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell’impresa alla quale è stato concesso il diritto d’uso dello spettro radio. Taluni obblighi imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri e procedure specifici per la concessione dei diritti d’uso dello spettro radio per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente alla normativa dell’Unione. Tuttavia, la procedura di concessione di tali diritti dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata.

(126)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, eventuali restrizioni nazionali ai diritti garantiti dall’articolo 56 TFUE dovrebbero essere oggettivamente giustificate e proporzionate, e non eccedere quanto necessario per conseguire i loro obiettivi. Inoltre, è opportuno che lo spettro radio concesso in deroga a una procedura aperta non sia utilizzato per fini diversi dall’obiettivo di interesse generale per il quale è stato concesso. In tal caso, è opportuno dare alle parti interessate l’opportunità di trasmettere osservazioni in un periodo di tempo ragionevole. Come parte della procedura di domanda per la concessione dei diritti, gli Stati membri dovrebbero verificare se il richiedente sarà in grado di rispettare le condizioni che saranno connesse con tali diritti. Dette condizioni dovrebbero essere rispecchiate in criteri di ammissibilità precisati in termini obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori prima dell’inizio di una procedura di selezione competitiva. Al fine di applicare tali criteri, il richiedente può essere tenuto a presentare le necessarie informazioni per provare la sua capacità di rispettare tali condizioni. Qualora siffatte informazioni non siano fornite, può essere respinta la domanda per la concessione del diritto d’uso dello spettro radio.

(127)

Gli Stati membri dovrebbero limitarsi a imporre, prima della concessione del diritto, la verifica degli elementi che un candidato normalmente diligente può ragionevolmente dimostrare, tenendo in debito conto l’importante valore pubblico e di mercato dello spettro radio quale risorsa pubblica limitata. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di successiva verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, per esempio in funzione della realizzazione di tappe fondamentali, per i casi in cui i criteri non possono ragionevolmente essere soddisfatti in fase iniziale. Per preservare un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, gli Stati membri non dovrebbero concedere diritti qualora dalla verifica risulti l’incapacità dei candidati di rispettare le condizioni, fatta salva la possibilità di facilitare l’uso sperimentale a durata limitata. Una durata sufficientemente estesa delle autorizzazioni d’uso dello spettro radio dovrebbe migliorare la prevedibilità degli investimenti e contribuire così a un più rapido dispiegamento delle reti e a servizi di migliore qualità, nonché aumentare la stabilità a sostegno dello scambio e dell’affitto dello spettro radio. Salvo ove l’uso dello spettro radio sia autorizzato per un periodo illimitato, la durata dovrebbe tenere conto degli obiettivi perseguiti ed essere sufficiente a consentire il recupero degli investimenti effettuati. Mentre una maggiore durata può assicurare la prevedibilità per gli investimenti, misure per garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, come il potere dell’autorità competente di modificare o revocare il diritto in caso di inosservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso o la facilitazione dello scambio e dell’affitto dello spettro radio, potranno prevenire un inopportuno accumulo di spettro radio e sostenere una maggiore flessibilità nella distribuzione delle risorse dello spettro radio. Anche un maggiore ricorso a contributi su base annua è un mezzo per garantire una valutazione continua dell’uso dello spettro radio da parte del titolare del diritto.

(128)

Tenuto conto dell’importanza dell’innovazione tecnica, è opportuno che gli Stati membri possano prevedere diritti d’uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggetti a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dal carattere sperimentale dei medesimi diritti.

(129)

Nel decidere se rinnovare diritti d’uso dello spettro radio armonizzato già concessi, le autorità competenti dovrebbero tener conto della misura in cui il rinnovo contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi del quadro normativo e di altri obiettivi ai sensi del diritto dell’Unione e nazionale. Ogni decisione di questo tipo dovrebbe essere oggetto di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, basata su un riesame del modo in cui sono state soddisfatte le condizioni associate ai diritti in questione. Nel valutare la necessità di rinnovare i diritti gli Stati membri dovrebbero ponderare l’impatto concorrenziale del rinnovo di diritti assegnati con la promozione di uno sfruttamento più efficiente o dei nuovi usi innovativi che potrebbero risultare dall’apertura della banda a nuovi utenti. Le autorità competenti dovrebbero poter decidere, a tale riguardo, di autorizzare solo un rinnovo di durata limitata al fine di impedire gravi perturbazioni dell’uso consolidato nella pratica. Sebbene le decisioni sull’opportunità di rinnovare o meno i diritti concessi prima dell’applicabilità della presente direttiva debbano rispettare le norme già applicabili, gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare che esse non pregiudichino gli obiettivi della presente direttiva.

(130)

Nel rinnovare diritti d’uso esistenti dello spettro radio armonizzato, gli Stati membri dovrebbero, insieme con la valutazione della necessità del rinnovo, riesaminare i contributi connessi con l’obiettivo di garantire che continuino a promuovere un uso ottimale, tenendo conto, fra l’altro, degli sviluppi del mercato e dell’evoluzione tecnologica. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno che l’adeguamento dei contributi preesistenti si basi sugli stessi principi applicabili alla concessione di nuovi diritti d’uso.

(131)

Una gestione efficace dello spettro radio può essere ottenuta agevolando l’uso continuato ed efficiente dello spettro radio già assegnato. Per garantire la certezza giuridica per i titolari dei diritti, la possibilità di rinnovo dei diritti d’uso dovrebbe essere presa in considerazione in un periodo di tempo adeguato prima della scadenza, ad esempio almeno due anni prima della scadenza dei diritti, qualora essi siano stati assegnati per 15 anni o più, a meno che la possibilità di rinnovo sia stata espressamente esclusa al momento dell’assegnazione dei diritti. Nell’interesse della continuità nella gestione delle risorse, è opportuno che le autorità competenti possano procedere in tal senso di propria iniziativa oltre che in risposta a una richiesta da parte del cessionario. Il rinnovo di un diritto d’uso non può essere rilasciato in contrasto con la volontà del cessionario.

(132)

Il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio può costituire un mezzo efficace per conseguire un uso più efficiente dello spettro. Ai fini della flessibilità e dell’efficienza e per consentire la valutazione del valore dello spettro radio da parte del mercato, gli Stati membri dovrebbero, in via ordinaria, permettere agli utilizzatori dello spettro radio di trasferire o cedere i loro diritti d’uso dello spettro radio a terzi secondo una procedura semplice e subordinatamente alle condizioni connesse con detti diritti e alle norme della concorrenza, sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione competenti. Per facilitare tali trasferimenti o locazioni, purché siano rispettate le misure tecniche di attuazione adottate a norma della decisione n 676/2002/CE, è opportuno che gli Stati membri prendano anche in considerazione le richieste di ripartizione o disaggregazione dei diritti relativi allo spettro radio e di riesame delle condizioni d’uso.

(133)

Le misure adottate specificamente per promuovere la concorrenza nel concedere o nel rinnovare diritti d’uso dello spettro radio dovrebbero essere prese dalle autorità nazionali di regolamentazione e/o dalle altre autorità competenti, che dispongono delle necessarie conoscenze economiche, tecniche e di mercato. Le condizioni di assegnazione dello spettro radio possono influenzare lo stato della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche e le condizioni d’ingresso. Un accesso limitato allo spettro radio, in particolare quando questo è una risorsa scarsa, rischia di creare una barriera all’ingresso od ostacolare gli investimenti, il dispiegamento della rete, la fornitura di nuovi servizi o applicazioni, l’innovazione e la concorrenza. Nuovi diritti d’uso, compresi quelli acquisiti mediante trasferimento o locazione, nonché l’introduzione di nuovi criteri flessibili per l’uso dello spettro radio, possono anch’essi influenzare lo stato della concorrenza. Se indebitamente applicate, determinate condizioni usate per promuovere la concorrenza possono avere altri effetti: ad esempio, massimali e riserve di spettro radio possono creare una penuria artificiale, obblighi di accesso all’ingrosso possono limitare indebitamente i modelli di business in assenza di potere di mercato, limiti ai trasferimenti possono ostacolare lo sviluppo dei mercati secondari. Relativamente all’imposizione di tali condizioni è pertanto necessaria e dovrebbe essere applicata sistematicamente una verifica degli effetti sulla concorrenza coerente e oggettiva. L’impiego di tali misure dovrebbe pertanto basarsi su una valutazione attenta e oggettiva, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e/o delle altre autorità competenti, del mercato e delle condizioni di concorrenza ivi esistenti. Le autorità nazionali competenti dovrebbero tuttavia garantire in ogni momento l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio ed evitare distorsioni della concorrenza dovute all’accumulo anticoncorrenziale.

(134)

Sulla base dei pareri del Gruppo «Politica dello spettro radio», l’adozione di una scadenza comune per consentire l’uso di una banda di spettro radio armonizzata a norma della decisione n. 676/2002/CE può essere necessaria per evitare interferenze transfrontaliere e vantaggiosa per garantire la realizzazione di tutti i benefici delle relative misure tecniche di armonizzazione per i mercati delle apparecchiature e per lo sviluppo di reti e servizi ad altissima capacità. Consentire l’uso di una banda di spettro radio comporta l’assegnazione di spettro radio nel quadro di un regime di autorizzazione generale o di diritti d’uso individuali al fine di permettere l’uso dello spettro radio appena la procedura di assegnazione è completata. Al fine di assegnare le bande di spettro radio potrebbe essere necessario liberare una banda occupata da altri utenti e compensare questi ultimi. L’attuazione di una scadenza comune per consentire l’uso di bande armonizzate per i servizi di comunicazione elettronica, compreso il 5G, potrebbe tuttavia essere influenzata in un determinato Stato membro da questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero tra Stati membri o con paesi terzi, alla complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di una banda, a una restrizione d’uso della banda sulla base di un obiettivo di interesse generale, alla tutela della sicurezza nazionale e della difesa o a forza maggiore. In ogni caso gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure per ridurre al minimo eventuali ritardi in termini di copertura geografica, tempi e gamma di spettro radio. Inoltre, se opportuno alla luce della loro valutazione delle circostanze del caso, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere all’Unione di fornire sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere le questioni di coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi dell’Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri interessati possano rispettare gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell’Unione.

(135)

Al fine di garantire maggiori disponibilità coordinate di spettro radio entro il 2020 per realizzare reti fisse e senza fili ad altissima velocità nell’ambito del 5G, il gruppo «Politica dello spettro radio» ha individuato le bande 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz quali bande prioritarie idonee al conseguimento degli obiettivi del piano d’azione per il 5G entro il 2020. Sono state altresì individuate per ulteriori studi le bande 40,5-43,5 GHz e 66-71 GHz. È pertanto necessario garantire che, entro il 31 dicembre 2020, l’interezza o buona parte delle bande 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz siano disponibili per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nel rispetto di condizioni armonizzate stabilite da misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE a integrazione della decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), in quanto tali bande hanno specifiche qualità, in termini di copertura e capacità di trasmissione dei dati, che ne consentono l’opportuna combinazione al fine di soddisfare i requisiti del 5G.Gli Stati membri potrebbero tuttavia essere interessati da interferenze, originatesi probabilmente in paesi terzi che, conformemente al regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, hanno individuato tali bande per servizi diversi dalle telecomunicazioni mobili internazionali. Ciò potrebbe ripercuotersi sull’obbligo di rispettare una data comune di attuazione. L’uso futuro della banda 26 GHz per i servizi terrestri 5G senza fili riguarderà probabilmente, tra le altre, zone urbane e zone hotspot suburbane, mentre è prevedibile una certa diffusione lungo le strade principali e le linee ferroviarie nelle zone rurali. Si presenta quindi la possibilità di utilizzare la banda 26 GHz per servizi diversi da quelli 5G senza fili al di fuori di dette zone geografiche, ad esempio per comunicazioni commerciali specifiche o per uso in ambienti interni e pertanto gli Stati membri possono designare tale banda e renderla disponibile su base non esclusiva.

(136)

Qualora la richiesta di una banda di spettro radio superi l’offerta e, di conseguenza, uno Stato membro ritenga necessario limitare i diritti d’uso dello spettro radio, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per la concessione di tali diritti per evitare ogni discriminazione e ottimizzare l’uso di una risorsa limitata. Tale limitazione dovrebbe essere giustificata, proporzionata e fondata su una valutazione approfondita delle condizioni di mercato, attribuendo il giusto peso all’insieme dei vantaggi per gli utenti e agli obiettivi del mercato nazionale e interno. È opportuno stabilire chiaramente in anticipo gli obiettivi su cui si basa ogni procedura di limitazione. Nel valutare la procedura di selezione più appropriata e nel rispetto delle misure di coordinamento adottate a livello dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero consultare, in tempo utile e in modo trasparente, tutte le parti interessate in merito alla motivazione, agli obiettivi e alle condizioni della procedura. Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare, tra l’altro, sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa per l’assegnazione dello spettro radio o di risorse di numerazione aventi eccezionale valore economico. Nel gestire tali sistemi, le autorità competenti dovrebbero tener conto degli obiettivi della presente direttiva. Se uno Stato membro determina che in una banda possono essere resi disponibili ulteriori diritti, è opportuno che dia inizio al relativo processo.

(137)

La crescita considerevole della domanda di spettro radio e della domanda di capacità a banda larga senza fili da parte degli utenti finali richiede soluzioni di accesso che consentano l’uso alternativo, complementare ed efficiente sotto il profilo dello spettro, fra cui sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata quali le RLAN e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni a bassa potenza. Tali sistemi complementari di accesso senza fili, in particolare i punti di accesso RLAN accessibili al pubblico, migliorano l’accesso a internet per gli utenti finali e l’offload del traffico mobile per gli operatori di telefonia mobile. Le RLAN utilizzano spettro radio armonizzato senza necessità di un’autorizzazione individuale o di diritti d’uso dello spettro radio. Finora, la maggior parte dei punti di accesso RLAN è utilizzata da utenti privati come estensione senza fili locale della propria connessione fissa a banda larga. Non è opportuno impedire agli utenti finali, entro i limiti dell’abbonamento a internet sottoscritto, di condividere l’accesso alla propria RLAN con altri utenti, onde aumentare la disponibilità di punti di accesso (soprattutto nelle aree densamente popolate), massimizzare la capacità di trasmissione senza fili dei dati tramite il riutilizzo dello spettro radio e creare un’infrastruttura complementare a banda larga senza fili, accessibile ad altri utenti finali ed efficiente sotto il profilo dei costi. È quindi auspicabile eliminare inutili restrizioni all’installazione e all’interconnessione dei punti di accesso RLAN.

(138)

Le autorità pubbliche o i fornitori di servizi pubblici che utilizzano le RLAN nei loro locali per il personale, i visitatori o i clienti, ad esempio per agevolare l’accesso ai servizi di e-government e di informazioni sui trasporti pubblici o sulla gestione del traffico su strada, potrebbero anche rendere disponibili ai cittadini tali punti di accesso RLAN, per uso generale, come servizio accessorio dei servizi offerti al pubblico in tali locali, nella misura consentita dalle norme in materia di concorrenza e appalti pubblici. Inoltre, il fornitore di un siffatto accesso locale a reti di comunicazione elettronica all’interno o in prossimità di una proprietà privata o di un’area pubblica limitata su base non commerciale o come servizio accessorio di un’altra attività che non dipende da tale accesso, come ad esempio gli hotspot RLAN resi disponibili ai clienti di altre attività commerciali o al pubblico in generale in tale area, può essere tenuto al rispetto di autorizzazioni generali per i diritti d’uso dello spettro radio, ma non dovrebbe essere soggetto a condizioni o prescrizioni relative alle autorizzazioni generali applicabili ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblici o a obblighi in materia di utenti finali o di interconnessione. Tuttavia, il fornitore dovrebbe rimanere soggetto alle norme in materia di responsabilità di cui alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34). Ulteriori tecnologie emergenti, quale il LiFi, integreranno le attuali capacità di spettro radio delle RLAN e dei punti di accesso senza fili ampliandole a punti di accesso ottici senza fili basati sulla luce visibile e porteranno a reti locali ibride adatte alla comunicazione ottica senza fili.

(139)

Poiché i punti di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata, quali femtocelle, picocelle, metrocelle o microcelle, possono essere molto piccoli e utilizzano apparecchiature non intrusive simili ai router RLAN per uso domestico, che non necessitano di autorizzazioni al di là di quanto è necessario per l’uso dello spettro radio, e considerando l’impatto positivo di tali punti di accesso sull’uso dello spettro radio e sullo sviluppo delle comunicazioni senza fili, è opportuno limitare al massimo eventuali restrizioni della loro diffusione. Ne consegue che, al fine di agevolare l’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata, e fatti salvi eventuali requisiti applicabili connessi alla gestione dello spettro, gli Stati membri non dovrebbero sottoporre ad alcun permesso individuale l’installazione di tali dispositivi in edifici che non siano ufficialmente protetti in quanto parte di un ambiente designato o per il loro specifico valore architettonico o storico, tranne che per motivi di pubblica sicurezza. A tal fine è opportuno che le loro caratteristiche — quali dimensioni massime, peso e caratteristiche di emissione — siano specificate a livello dell’Unione in modo proporzionato ai fini dell’installazione a livello locale e per assicurare un elevato livello di tutela della salute pubblica, come stabilito dalla raccomandazione 1999/519/CE. Al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata dovrebbe applicarsi l’articolo 7 della direttiva 2014/53/UE. Ciò non pregiudica i diritti di proprietà privata sanciti nel diritto dell’Unione o nazionale. La procedura per esaminare le domande di autorizzazione dovrebbe essere razionalizzata e non pregiudicare eventuali accordi commerciali, ed eventuali oneri amministrativi connessi dovrebbero limitarsi ai costi amministrativi relativi al trattamento della domanda. Il processo di valutazione di una richiesta di autorizzazione dovrebbe essere il più breve possibile e durare, in via di principio, al massimo quattro mesi.

(140)

Gli edifici pubblici e altre infrastrutture pubbliche sono visitati e utilizzati quotidianamente da un numero significativo di utenti finali che necessitano di connettività per usufruire dell’amministrazione digitale, dei trasporti elettronici e di altri servizi. Altre infrastrutture pubbliche, come i lampioni e i semafori, sono siti particolarmente adeguati per l’applicazione di piccole celle, ad esempio grazie alla loro densità. Fatta salva la possibilità per le autorità competenti di subordinare l’installazione di punti di accesso senza fili a portata limitata a permessi individuali preventivi, gli operatori dovrebbero avere il diritto di accedere a tali siti pubblici al fine di soddisfare adeguatamente la domanda. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che tali edifici pubblici e altre infrastrutture pubbliche siano resi disponibili a condizioni ragionevoli per l’applicazione di piccole celle al fine di integrare la direttiva 2014/61/UE, senza pregiudicare i principi di cui alla presente direttiva. La direttiva 2014/61/UE segue un approccio funzionale e impone obblighi di accesso alle infrastrutture fisiche solo se queste sono parte di una rete e se sono di proprietà o sono utilizzate da un operatore di rete, escludendo in tal modo dal suo ambito di applicazione molti edifici di proprietà pubblica o utilizzati dalle autorità pubbliche. Al contrario, per le infrastrutture fisiche, quali cavidotti o pali, utilizzate per i sistemi di trasporto intelligenti, che sono di proprietà degli operatori di rete (fornitori di servizi di trasporto o fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica) e ospitano parti di una rete, non è necessario un obbligo specifico, per cui rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/61/UE.

(141)

Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l’accesso e l’interconnessione si applicano alle reti pubbliche di comunicazione elettronica. I fornitori di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle non pubbliche non incombono obblighi di accesso o di interconnessione ai sensi della presente direttiva tranne nel caso in cui, beneficiando dell’accesso alle reti pubbliche, esse possano essere sottoposte alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

(142)

Il termine «accesso» ha molte accezioni ed è pertanto necessario definire con esattezza in che senso è impiegato nell’ambito della presente direttiva, ferme restando accezioni diverse del termine in altri atti dell’Unione. Un operatore di rete può possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse.

(143)

In un mercato aperto e concorrenziale non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal TFUE. Per realizzare un autentico mercato paneuropeo caratterizzato da una maggiore efficienza, da una concorrenza effettiva, da più ampie possibilità di scelta e da servizi concorrenziali per gli utenti finali, è necessario che le imprese che ricevono richieste di accesso o di interconnessione da altre imprese soggette ad autorizzazione generale per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica al pubblico concludano in linea di principio tali accordi su base commerciale e negozino in buona fede.

(144)

In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell’infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro regolamentare che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un’interconnessione e di interoperabilità dei servizi. In particolare possono garantire la connettività da punto a punto imponendo obblighi proporzionati alle imprese soggette ad autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali. Il controllo ai mezzi di accesso può comportare il possesso o il controllo del collegamento materiale all’utente finale (sia esso fisso o mobile) o la possibilità di cambiare o ritirare il numero o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete di un utente finale. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli utenti finali per quanto riguarda l’accesso ai portali e i servizi internet.

(145)

Alla luce del principio di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che tutti le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dal modello di business, siano essi verticalmente integrati o separati, possano interconnettersi a condizioni ragionevoli per fornire la connettività da punto a punto e l’accesso a internet.

(146)

Le disposizioni di legge o amministrative nazionali che fanno dipendere i termini e le condizioni dell’accesso e dell’interconnessione dalle attività della parte che sollecita tale interconnessione, e in particolare dal livello dei suoi investimenti nell’infrastruttura di rete e non dai servizi di interconnessione o di accesso forniti, potrebbero provocare distorsioni nel funzionamento del mercato e risultare pertanto incompatibili con il diritto della concorrenza.

(147)

Gli operatori di reti controllano l’accesso ai propri clienti in base a un’identificazione univoca dei numeri o degli indirizzi di un elenco pubblicato. Gli altri operatori di rete devono essere in grado di convogliare il traffico verso questi consumatori e a tal fine devono potersi reciprocamente interconnettere, in modo diretto o indiretto. È pertanto opportuno stabilire i diritti e gli obblighi per quanto riguarda la negoziazione dell’interconnessione.

(148)

L’interoperabilità va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo di tale contesto regolamentare. Incoraggiare l’interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti previsti in tale contesto. Tale contesto prevede anche che la Commissione pubblichi un elenco di standard o specifiche che si riferiscano alla fornitura di servizi, alle interfacce tecniche o alle funzioni di rete, quale base per incoraggiare l’armonizzazione delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’utilizzazione di standard o di specifiche pubblicate, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per assicurare l’interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

(149)

Attualmente sia la connettività da punto a punto sia l’accesso ai servizi di emergenza richiedono che gli utenti finali utilizzino servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero. I futuri sviluppi tecnologici o un maggiore uso dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero potrebbero comportare un’interoperabilità insufficiente tra servizi di comunicazione. Potrebbero pertanto derivarne notevoli ostacoli all’ingresso nel mercato così come potrebbero emergere ostacoli alla spinta verso l’innovazione, minando significativamente l’efficace connettività da punto a punto tra utenti finali.

(150)

In caso di siffatti problemi di interoperabilità, la Commissione dovrebbe poter richiedere una relazione al BEREC, che dovrebbe fornire una valutazione fattuale della situazione del mercato a livello dell’Unione e degli Stati membri. Tenendo nella massima considerazione la relazione del BEREC e altri elementi disponibili e tenendo conto degli effetti sul mercato interno, la Commissione dovrebbe decidere se sia necessario un intervento normativo delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti. Se ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti debbano prendere in considerazione un siffatto intervento, la Commissione dovrebbe poter adottare misure di attuazione che specifichino la natura e la portata dei possibili interventi normativi da parte delle suddette autorità, fra cui in particolare obblighi a carico delle autorità e di altri fornitori di pubblicare e consentire l’uso, la modifica e la ridistribuzione di informazioni pertinenti nonché misure volte a imporre l’uso obbligatorio di norme o specifiche a tutti i fornitori o ad alcuni di essi.

(151)

Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti dovrebbero valutare, alla luce delle specifiche circostanze nazionali, se un intervento sia necessario e giustificato per garantire la connettività da punto a punto e, in tal caso, imporre obblighi proporzionati in conformità delle misure di attuazione della Commissione ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti. Il termine «significativo» dovrebbe essere interpretato nel senso che la copertura geografica e il numero di utenti finali del fornitore interessato rappresentano una massa critica in vista del conseguimento dell’obiettivo di garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali. I fornitori con un numero limitato di utenti finali o una copertura geografica limitata che contribuirebbero solo marginalmente al conseguimento di detto obiettivo non dovrebbero di norma essere oggetto di tali obblighi di interoperabilità.

(152)

Nei casi in cui le imprese non abbiano accesso a valide alternative al cablaggio e alle risorse correlate non replicabili all’interno di edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di imporre obblighi di accesso a tutte le imprese, indipendentemente dalla designazione come impresa detentrice di un significativo potere di mercato, al fine di promuovere risultati concorrenziali nell’interesse degli utenti finali. A tale riguardo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione tutte le barriere tecniche ed economiche alla futura replicazione delle reti. Tuttavia, dato che in taluni casi questi obblighi possono essere invasivi, possono pregiudicare gli incentivi agli investimenti e avere l’effetto di rafforzare la posizione degli attori dominanti, essi dovrebbero essere imposti soltanto laddove giustificato e proporzionato per ottenere una concorrenza sostenibile nei pertinenti mercati. Il semplice fatto che più di una infrastruttura siffatta sia già esistente non dovrebbe essere necessariamente interpretato come dimostrazione di replicabilità dei suoi elementi. Se necessario, in combinazione a tali obblighi di accesso, le imprese dovrebbero potersi basare anche sugli obblighi di fornire accesso all’infrastruttura fisica sulla base della direttiva 2014/61/UE. Tutti gli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione a norma della presente direttiva e dalle decisioni adottate da altre autorità competenti ai sensi della direttiva 2014/61/UE per garantire l’accesso alla costruzione di infrastrutture fisiche o a infrastrutture fisiche fino al primo punto d’accesso dovrebbero essere coerenti.

(153)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre alle imprese, nella misura necessaria, obblighi di fornire accesso alle strutture indicate in un allegato della presente direttiva, ossia interfacce per programmi applicativi (application programming interfaces — API) e guide elettroniche ai programmi (electronic programme guide — EPG), per garantire non solo l’accessibilità degli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale ma anche ai servizi complementari correlati. Tali servizi complementari dovrebbero poter includere servizi relativi ai programmi specificamente destinati a migliorare l’accessibilità degli utenti finali con disabilità e servizi televisivi connessi relativi ai programmi.

(154)

È importante che quando le autorità nazionali di regolamentazione valutano il punto di concentrazione o di distribuzione fino al quale intendono imporre obblighi di accesso, scelgano un punto in conformità alle linee guida del BEREC. La selezione di un punto più vicino agli utenti finali sarà più vantaggiosa per la concorrenza a livello delle infrastrutture e per il dispiegamento di reti ad altissima capacità. In questo modo l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe in primo luogo valutare la selezione di un punto in un edificio o appena al di fuori di un edificio. Potrebbe essere giustificato estendere gli obblighi di accesso al cablaggio oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione limitando nel contempo tale obbligo ai punti che si trovano il più vicino possibile agli utenti finali, in grado di ospitare un numero sufficiente di utenti finali, ove sia dimostrato che la replicazione fa fronte a forti ostacoli fisici o economici non transitori, che causano importanti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato a livello di mercato al dettaglio a discapito degli utenti finali. La valutazione della replicabilità degli elementi di rete richiede un’analisi di mercato diversa da un’analisi che valuta un significativo potere di mercato e pertanto l’autorità nazionale di regolamentazione non è tenuta ad accertare l’esistenza di un significativo potere di mercato per imporre tali obblighi. D’altro canto, tale analisi richiede una valutazione economica sufficiente delle condizioni di mercato, per stabilire se sono rispettati i criteri necessari a imporre obblighi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione. È più probabile che questi obblighi ampliati in materia di accesso siano necessari in aree geografiche in cui l’interesse commerciale per il dispiegamento di infrastrutture alternative è più rischioso, ad esempio a causa di una bassa densità della popolazione o del numero limitato di edifici pluriresidenziali. Viceversa, un’elevata concentrazione di famiglie potrebbe indicare che l’imposizione di tali obblighi è superflua. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre valutare se tali obblighi possono rafforzare la posizione delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre l’accesso a elementi di rete attivi o virtuali utilizzati per la fornitura del servizio su tali infrastrutture se l’accesso a elementi passivi sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile e se l’autorità nazionale di regolamentazione ritiene che, in assenza di tale intervento, l’obiettivo dell’obbligo di accesso verrebbe eluso. Al fine di promuovere la coerenza della pratica normativa in tutta l’Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado di imporre all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare i progetti di misura che estendono gli obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora il BEREC condivida i seri dubbi della Commissione in merito alla compatibilità del progetto di misura con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi normativi della presente direttiva.

(155)

In tali casi, per rispettare il principio di proporzionalità può essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione esentino alcune categorie di proprietari o imprese, o entrambi, da obblighi che vanno oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, che dovrebbe essere determinato dalle autorità nazionali di regolamentazione, per il fatto che un obbligo di accesso non basato sulla designazione di un’impresa come detentrice di un significativo potere di mercato rischierebbe di compromettere la redditività commerciale per elementi di rete di recente realizzazione, in particolare da piccoli progetti locali. Le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso non dovrebbero essere soggette a tali obblighi di accesso se offrono su base commerciale un valido accesso alternativo a una rete ad altissima capacità a termini e condizioni equi, non discriminatori e ragionevoli, anche per quanto concerne il prezzo. Dovrebbe essere possibile estendere tale esenzione ad altri fornitori, alle stesse condizioni. L’esenzione potrebbe non essere adatta ai fornitori che beneficiano di finanziamenti pubblici.

(156)

La condivisione di infrastrutture passive utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica senza fili, nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza, può essere particolarmente utile per massimizzare la connettività ad altissima capacità in tutta l’Unione, in particolare in aree a minore densità in cui la replicazione è impraticabile e gli utenti finali rischiano di essere privati di tali collegamenti. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti dovrebbero, in via eccezionale, poter imporre tale condivisione, o l’accesso localizzato al roaming, conformemente al diritto dell’Unione, se tale possibilità è stata chiaramente prevista nelle condizioni iniziali di concessione dei diritti d’uso e se dimostrano i vantaggi di tale condivisione in termini di superamento di ostacoli economici o fisici insormontabili e che l’accesso alle reti o ai servizi è di conseguenza gravemente carente o assente, tenendo conto di diversi fattori tra cui, in particolare, la necessità di copertura lungo le principali direttrici di trasporto, di scelta e di un servizio di qualità superiore per gli utenti finali, così come la necessità di mantenere gli incentivi al dispiegamento delle infrastrutture. Nei casi in cui gli utenti finali non hanno l’accesso e la sola condivisione delle infrastrutture passive non è sufficiente ad affrontare la situazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere autorizzate a imporre obblighi in materia di condivisione delle infrastrutture attive. Nel farlo, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti mantengono la flessibilità di scegliere l’obbligo di condivisione o di accesso più opportuno, che dovrebbe essere proporzionato e giustificato sulla base della natura del problema identificato.

(157)

Sebbene in alcune circostanze sia opportuno che un’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente imponga obblighi a imprese indipendentemente da una designazione di significativo potere di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l’interoperabilità dei servizi, è necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive. Tali obblighi dovrebbero essere imposti esclusivamente laddove giustificato per garantire gli obiettivi della presente direttiva, e laddove siano obiettivamente giustificati, trasparenti, proporzionati e non discriminatori al fine di promuovere l’efficienza, la concorrenza sostenibile, gli investimenti efficienti e l’innovazione, e di recare il massimo vantaggio agli utenti finali, e imposti conformemente alle pertinenti procedure di notifica.

(158)

Al fine di superare gli ostacoli economici o fisici insormontabili per la fornitura agli utenti finali di servizi o reti che si basano sull’uso dello spettro radio e laddove continuino a esistere lacune nella copertura mobile, la loro chiusura può richiedere l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive o, ove ciò non sia sufficiente, la condivisione delle infrastrutture attive o accordi di accesso in roaming localizzato. Fatti salvi gli obblighi di condivisione relativi ai diritti d’uso ai sensi di altre disposizioni della presente direttiva, e in particolare misure per promuovere la concorrenza, laddove le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti intendono adottare misure per imporre la condivisione delle infrastrutture passive o, quando l’accesso e la condivisione passivi non sono sufficienti, delle infrastrutture attive o accordi di accesso in roaming localizzato, esse possono, ciononostante, essere anche chiamate a considerare l’eventuale rischio per i partecipanti al mercato in aree scarsamente servite.

(159)

Le regole di concorrenza da sole possono non essere sempre sufficienti per garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale. Gli sviluppi tecnologici e l’evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame degli obblighi di fornitura di un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, da parte di uno Stato membro per quanto riguarda il proprio mercato nazionale, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi alle EPG e alle API, nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati. Gli Stati membri dovrebbero poter specificare con tutti i mezzi legislativi, regolamentari o amministrativi che considerano necessari i servizi radiofonici e televisivi digitali ai quali l’accesso degli utenti finali deve essere assicurato.

(160)

Gli Stati membri dovrebbero poter altresì permettere all’autorità nazionale di regolamentazione di riesaminare gli obblighi correlati all’accesso condizionato ai servizi radiofonici e televisivi digitali al fine di valutare attraverso un’analisi di mercato se revocare o modificare le condizioni per le imprese che non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente. Tale revoca o modifica non dovrebbe compromettere l’accessibilità per gli utenti finali a tali servizi o le prospettive di un’effettiva concorrenza.

(161)

In alcuni casi sussiste l’esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale, le cui condizioni sono tali da favorire l’introduzione e la diffusione delle reti e dei servizi ad altissima capacità e la massimizzazione dei vantaggi per gli utenti finali. La definizione di significativo potere di mercato di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(162)

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante non soltanto allorché esistono interconnessioni strutturali o di altro tipo tra di loro ma anche allorché la struttura del pertinente mercato è tale da comportare effetti coordinati, vale a dire tale da incoraggiare comportamenti anticoncorrenziali di parallelismo o allineamento sul mercato.

(163)

È essenziale che gli obblighi regolamentari ex ante siano imposti esclusivamente su un mercato all’ingrosso in cui una o più imprese detengono un significativo potere di mercato, al fine di assicurare una concorrenza sostenibile, e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto della concorrenza dell’Unione e nazionale non siano sufficienti a risolvere il problema. La Commissione ha definito a livello dell’Unione, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, le linee guida che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese godono di un significativo potere di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare se un determinato mercato di prodotti o servizi sia effettivamente concorrenziale in una determinata area geografica, che può essere costituita dalla totalità o da una parte del territorio dello Stato membro interessato ovvero da parti limitrofe dei territori di Stati membri considerate nel loro complesso. Nel determinare se esista un’effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l’assenza di concorrenza effettiva sia duratura. Tali linee guida dovrebbero anche affrontare la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l’impresa leader verosimilmente detiene un significativo potere di mercato ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le linee guida, in particolare in occasione di un riesame del diritto vigente, tenendo conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia, del pensiero economico e dell’effettiva esperienza di mercato, al fine di assicurare che continuino ad essere appropriati in un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione è paneuropeo.

(164)

Nel valutare se un’impresa detiene un significativo potere di mercato in un determinato mercato le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agire conformemente alla normativa dell’Unione e tenere nella massima considerazione le linee guida della Commissione sull’analisi di mercato e sulla valutazione del significativo potere di mercato.

(165)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione definiscano i mercati geografici rilevanti nel loro territorio tenendo nella massima considerazione la raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi («raccomandazione») adottata a norma della presente direttiva e tenendo conto delle circostanze nazionali e locali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto analizzare almeno i mercati inclusi nella raccomandazione, ivi compresi i mercati elencati ma non più regolamentati nello specifico contesto nazionale o locale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare anche i mercati non inclusi nella raccomandazione ma regolamentati nel territorio di loro giurisdizione sulla base di precedenti analisi di mercato, o altri mercati se vi sono motivi sufficienti per ritenere che possa essere soddisfatta la prova dei tre criteri di cui alla presente direttiva.

(166)

Si possono definire mercati transnazionali quando ciò sia giustificato dalla definizione del mercato geografico, tenendo conto di tutti i fattori dal lato della domanda e dell’offerta, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Il BEREC è l’organismo più adatto a svolgere tali analisi, perché si alimenta della vasta esperienza collettiva delle autorità nazionali di regolamentazione nella definizione dei mercati a livello nazionale. È opportuno tener conto delle circostanze nazionali quando si intraprende un’analisi di potenziali mercati transazionali. Se sono definiti mercati transnazionali che meritano un intervento normativo, le autorità nazionali di regolamentazione interessate dovrebbero cooperare per individuare la risposta normativa adeguata, anche in sede di notifica alla Commissione. Esse possono inoltre cooperare nella stessa maniera se i mercati transnazionali non sono individuati ma le condizioni di mercato nel loro territorio sono sufficientemente omogenee da trarre beneficio da un approccio coordinato in materia di regolamentazione, per esempio in termini di somiglianza dei costi, strutture di mercato o operatori, oppure nel caso di domanda degli utenti finali a livello transnazionale o equivalente.

(167)

In alcuni casi i mercati geografici sono definiti nazionali o subnazionali, per esempio per la natura nazionale o locale del dispiegamento delle reti che determina i limiti del potenziale potere di mercato delle imprese nei confronti dei fornitori all’ingrosso, pur essendovi ancora una domanda transnazionale significativa di una o più categorie di utenti finali. Tale situazione può verificarsi in particolare nel caso di domanda da parte di utenti finali commerciali aventi attività strutturali in sedi molteplici in diversi Stati membri. Se tale domanda transnazionale non è sufficientemente soddisfatta dai fornitori, ad esempio se questi sono frammentati lungo le frontiere nazionali o a livello locale, ne deriva un potenziale ostacolo al mercato interno. Pertanto, il BEREC dovrebbe avere la facoltà di fornire linee guida alle autorità nazionali di regolamentazione su approcci normativi comuni per garantire che la domanda transnazionale possa essere soddisfatta in modo sufficiente, fornendo una base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso nell’Unione e consentendo incrementi di efficienza ed economie di scala, nonostante la frammentazione dell’offerta. Le linee guida del BEREC dovrebbero influenzare le scelte delle autorità nazionali di regolamentazione nel perseguire l’obiettivo del mercato interno allorché impongono obblighi di regolamentazione alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato a livello nazionale, fornendo nel contempo orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata, nell’interesse del mercato interno.

(168)

L’obiettivo ultimo di ogni intervento normativo ex ante è recare vantaggi agli utenti finali in termini di prezzo, qualità e scelta rendendo i mercati al dettaglio effettivamente concorrenziali in modo sostenibile. È probabile che le autorità nazionali di regolamentazione arriveranno gradualmente a trovare competitivi molti mercati al dettaglio anche in assenza di regolamentazione del mercato all’ingrosso, soprattutto se si tiene conto dei miglioramenti previsti in materia di innovazione e concorrenza.

(169)

Per le autorità nazionali di regolamentazione, il punto di partenza per l’individuazione dei mercati all’ingrosso che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante è l’analisi dei corrispondenti mercati al dettaglio. L’analisi dell’esistenza di un’effettiva concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso si svolge in una prospettiva futura lungo un dato arco di tempo e muove dal diritto della concorrenza, compresa, se del caso, la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Se si giunge alla conclusione che un mercato al dettaglio sarebbe effettivamente concorrenziale in assenza di una regolamentazione ex ante del mercato all’ingrosso sui corrispondenti mercati rilevanti, tale fattore dovrebbe indurre l’autorità nazionale di regolamentazione a non ritenere più necessaria la regolamentazione per il mercato all’ingrosso interessato.

(170)

Nella transizione progressiva verso mercati deregolamentati, gli accordi commerciali, compresi quelli di coinvestimento e di accesso, tra operatori diventeranno sempre più frequenti e, se sostenibili e tali da migliorare le dinamiche della concorrenza, possono contribuire a far ritenere che un determinato mercato all’ingrosso non necessiti di una regolamentazione ex ante. Una logica analoga si applicherebbe in senso opposto, in caso di risoluzione imprevedibile di accordi commerciali in un mercato deregolamentato. L’analisi di tali accordi dovrebbe tenere conto del fatto che la prospettiva di una regolamentazione può incentivare i proprietari di reti ad avviare trattative commerciali. Al fine di garantire un’adeguata considerazione degli effetti della regolamentazione imposta sui mercati collegati nel determinare se un dato mercato necessiti di una regolamentazione ex ante, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che i mercati siano analizzati in modo coerente e, ove possibile, contemporaneamente o per quanto possibile in periodi di tempo vicini.

(171)

Nel valutare l’ipotesi di una regolamentazione del mercato all’ingrosso per risolvere problemi a livello di commercio al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto del fatto che diversi mercati all’ingrosso possono fornire input all’ingrosso a monte a un singolo mercato al dettaglio e, viceversa, un unico mercato all’ingrosso può fornire input all’ingrosso a monte a svariati mercati al dettaglio. Inoltre, le dinamiche della concorrenza in un particolare mercato possono essere influenzate da mercati che sono contigui senza però stare in un rapporto verticale rispetto al primo mercato, come può avvenire nel caso di mercati delle comunicazioni fisse e mobili. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione effettuino una valutazione per ciascun singolo mercato all’ingrosso preso in considerazione per una regolamentazione, iniziando dalle misure correttive per l’accesso alle infrastrutture civili, in quanto tali misure tendono solitamente a migliorare la sostenibilità della concorrenza anche in rapporto alle infrastrutture stesse, e successivamente analizzando i mercati all’ingrosso ritenuti adatti a ricevere una regolamentazione ex ante data la loro probabile idoneità a rimediare ai problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio. Nel decidere in merito alle specifiche misure correttive da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutarne la fattibilità tecnica ed effettuare un’analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto del loro grado di idoneità a risolvere i problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio e consentendo la concorrenza sulla base della differenziazione e della neutralità tecnologica. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare le conseguenze dell’imposizione di misure correttive specifiche che, se applicabili solo a determinate topologie di rete, potrebbero costituire un disincentivo all’installazione di reti ad altissima capacità nell’interesse degli utenti finali.

(172)

Fatto salvo il principio della neutralità tecnologica, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fornire incentivi attraverso le misure correttive imposte e, ove possibile, prima del dispiegamento delle infrastrutture, per lo sviluppo di un’architettura di rete aperta e flessibile che riduca in ultima istanza gli oneri e la complessità delle misure correttive imposte in una fase successiva. In ogni fase della valutazione l’autorità nazionale di regolamentazione, prima di determinare se una nuova misura correttiva più onerosa debba essere imposta all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato, dovrebbe adoperarsi per stabilire se il mercato al dettaglio interessato sarebbe effettivamente concorrenziale anche tenendo conto di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all’ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore quali ad esempio obblighi generali di accesso a elementi non replicabili o obblighi imposti ai sensi della direttiva 2014/61/UE, nonché alla luce di qualsiasi regolamentazione già considerata appropriata dall’autorità nazionale di regolamentazione per l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. Tale valutazione, mirante a garantire che siano imposte soltanto le misure correttive più adeguate necessarie a risolvere efficacemente i problemi identificati nell’analisi di mercato, non esclude la possibilità che l’autorità nazionale di regolamentazione riscontri che una combinazione di tali misure correttive, anche se di intensità diversa, conformemente al principio di proporzionalità, rappresenti il modo meno intrusivo di affrontare la questione. Anche se non comportano la definizione di mercati geografici distinti, queste differenze dovrebbero poter giustificare differenziazioni delle opportune misure correttive imposte alla luce della diversa intensità dei vincoli concorrenziali esistenti.

(173)

L’imposizione di una regolamentazione ex ante a livello di mercato all’ingrosso, che in linea di principio è meno intrusiva della regolamentazione del mercato al dettaglio, è considerata sufficiente a far fronte a potenziali problemi di concorrenza sul mercato o sui mercati al dettaglio collegati a valle. I progressi nel funzionamento della concorrenza registrati da quando è in vigore il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche sono corroborati dalla progressiva deregolamentazione dei mercati al dettaglio in tutta l’Unione. Inoltre, ove possibile, le norme relative all’imposizione di misure correttive ex ante alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato dovrebbero essere semplificate e rese più prevedibili. Pertanto, dovrebbe prevalere l’imposizione di controlli di regolamentazione ex ante sulla base di una designazione di una impresa come detentrice di un significativo potere di mercato nei mercati all’ingrosso.

(174)

Allorché revoca la regolamentazione all’ingrosso l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe definire un idoneo periodo di preavviso per assicurare una transizione sostenibile verso un mercato deregolamentato. Nel definire il periodo di preavviso, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe tener conto degli accordi esistenti tra fornitori di accesso e richiedenti l’accesso, conclusi in base agli obblighi regolamentari imposti. In particolare, tali accordi possono, per un determinato periodo, fornire una protezione giuridica contrattuale ai richiedenti l’accesso. L’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe inoltre tenere conto dell’effettiva possibilità per i partecipanti al mercato di accedere a offerte di coinvestimento commerciale o di accesso all’ingrosso che possono essere presenti sul mercato e dell’esigenza di evitare un lungo periodo di eventuale arbitraggio regolamentare. Le disposizioni transitorie stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione l’entità e i tempi del controllo della regolamentazione relativo ad accordi preesistenti una volta iniziato il periodo di preavviso.

(175)

Per offrire agli operatori del mercato certezze circa le condizioni normative è necessario stabilire un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un’analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo ragionevole e adeguato. Vi è il rischio che il mancato svolgimento di un’analisi di mercato da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione entro il termine comprometta il mercato interno e i normali procedimenti d’infrazione non producano l’effetto desiderato per tempo. In alternativa l’autorità nazionale di regolamentazione in questione dovrebbe poter chiedere l’assistenza del BEREC per completare l’analisi del mercato. Ad esempio tale assistenza potrebbe prendere la forma di una task force specifica composta di rappresentanti delle altre autorità nazionali di regolamentazione.

(176)

Dato l’elevato livello dell’innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello dell’Unione, in quanto l’esperienza ha mostrato che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell’attuazione del quadro normativo possono creare ostacoli al mercato interno.

(177)

Tuttavia, ai fini di una maggiore stabilità e prevedibilità delle misure di regolamentazione, il periodo massimo consentito tra le analisi di mercato dovrebbe essere prorogato da tre a cinque anni, a condizione che l’evoluzione del mercato nel periodo intermedio non richieda una nuova analisi. Nel determinare se un’autorità nazionale di regolamentazione abbia rispettato l’obbligo di analizzare i mercati e comunicato il corrispondente progetto di misura almeno ogni cinque anni, solo una notifica che contenga una nuova valutazione della definizione del mercato e del significativo potere di mercato sarà considerata l’avvio di un nuovo ciclo quinquennale di mercato. La semplice notifica di misure correttive di regolamentazione nuove o modificate, imposte sulla base di una precedente analisi di mercato non riveduta, non sarà considerata sufficiente a soddisfare tale obbligo. L’inosservanza, da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione, dell’obbligo di condurre analisi di mercato a intervalli regolari di cui alla presente direttiva non dovrebbe essere considerata di per sé un motivo per l’invalidità o la non applicabilità degli obblighi esistenti imposti da tale autorità nazionale di regolamentazione nel mercato in questione.

(178)

L’imposizione di un obbligo preciso a un’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato non richiede un’ulteriore analisi di mercato bensì la prova che l’obbligo in questione è appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato nel mercato di cui trattasi e nel relativo mercato al dettaglio.

(179)

Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle diverse zone all’interno dei rispettivi Stati membri prendendo in considerazione, in particolare, i risultati della mappatura geografica svolta in conformità della presente direttiva.

(180)

Quando valutano se imporre misure correttive per il controllo dei prezzi, ed eventualmente in quale forma, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di consentire un equo utile per l’investitore in un nuovo progetto di investimento specifico. In particolare, vi sono rischi connessi a progetti d’investimento specifici a nuove reti di accesso che sostengono prodotti per i quali la domanda è incerta nel momento in cui è effettuato l’investimento.

(181)

Il riesame degli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato durante l’esecuzione dell’analisi del mercato dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di tener conto dell’impatto esercitato sulle condizioni di concorrenza dai nuovi sviluppi, ad esempio gli accordi volontari recenti fra imprese, anche in materia di accesso e di coinvestimento, garantendo così una flessibilità particolarmente necessaria nel contesto di cicli di regolamentazione più lunghi. Una logica analoga dovrebbe applicarsi in caso di violazione o risoluzione imprevedibile di un accordo commerciale, oppure se un tale accordo ha effetti che differiscono dall’analisi del mercato. Se la risoluzione di un accordo esistente interviene in un mercato deregolamentato, è possibile che sia richiesta una nuova analisi di mercato. In mancanza di un singolo cambiamento importante nel mercato, ma nel caso di mercati dinamici, può essere necessario condurre un’analisi del mercato più spesso che ogni cinque anni, ad esempio con una frequenza minima di tre anni, come avveniva fino alla data di applicazione della presente direttiva. I mercati dovrebbero essere considerati dinamici se vi è la probabilità che gli sviluppi tecnologici e i modelli di domanda degli utenti finali evolvano in modo tale che le conclusioni dell’analisi diventino obsolete, nel medio termine, in relazione a un gruppo significativo di zone geografiche o di utenti finali all’interno del mercato geografico e del prodotto definito dall’autorità nazionale di regolamentazione.

(182)

La trasparenza dei termini e delle condizioni dell’accesso e dell’interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non è fornito a condizioni discriminatorie. Delle interfacce tecniche aperte e trasparenti possono rivestire particolare importanza al fine di garantire l’interoperabilità. Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione imponga l’obbligo di rendere pubbliche le informazioni, essa dovrebbe anche poter specificare le modalità di pubblicazione di tali informazioni, e se siano gratuite, tenuto conto della natura e dello scopo delle informazioni in questione.

(183)

Alla luce della varietà di topologie di rete, di prodotti di accesso e di situazioni di mercato emersa dopo il 2002, gli obiettivi dell’allegato II della direttiva 2002/19/CE, concernenti la disaggregazione della rete locale e i prodotti di accesso per i fornitori di servizi televisivi e radiofonici digitali, possono essere conseguiti meglio e in modo più flessibile fornendo linee guida sui criteri minimi di offerta di riferimento che il BEREC si occuperà di sviluppare e periodicamente aggiornare. È pertanto opportuno sopprimere tale allegato.

(184)

Il principio di non discriminazione garantisce che le imprese aventi un significativo potere di mercato non distorcano la concorrenza, soprattutto nei casi di imprese ad integrazione verticale che prestano servizi ai propri concorrenti nei mercati a valle.

(185)

Al fine di affrontare e prevenire i comportamenti discriminatori basati su elementi diversi dai prezzi, in linea di principio il sistema più sicuro per ottenere una protezione efficace dalla discriminazione è l’equivalenza degli input (equivalence of inputs –EoI). D’altro canto, la fornitura di input all’ingrosso regolamentati in base al principio dell’EoI determinerebbe probabilmente costi di conformità più elevati rispetto ad altre forme di obblighi di non discriminazione. Detti costi di conformità più elevati dovrebbero essere valutati a fronte dei benefici derivanti da una concorrenza più vigorosa a valle e della pertinenza delle garanzie di non discriminazione in circostanze in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato non è soggetto a controlli dei prezzi diretti. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero considerare che la fornitura, secondo il principio dell’EoI, di input all’ingrosso su sistemi nuovi ha maggiori probabilità di generare benefici netti sufficienti e di risultare quindi proporzionata, dati i costi incrementali di conformità relativamente inferiori da sostenere per garantire l’adattamento dei sistemi di nuova costruzione al principio dell’EoI. D’altro canto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero anche valutare se gli obblighi sono proporzionati per le imprese interessate, ad esempio prendendo in considerazione i costi di attuazione, e ponderare i possibili disincentivi all’introduzione di nuovi sistemi, rispetto alla realizzazione di potenziamenti progressivi, nel caso in cui i primi fossero soggetti a obblighi di regolamentazione più restrittivi. Negli Stati membri con un elevato numero di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato di dimensioni ridotte, l’imposizione del principio dell’EoI a ciascuna di tali imprese può rivelarsi sproporzionato.

(186)

La separazione contabile garantisce la visibilità dei prezzi di trasferimento interno e consente alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare, se del caso, l’osservanza degli obblighi di non discriminazione. A tal riguardo, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione 2005/698/CE (35).

(187)

Le infrastrutture civili in grado di ospitare una rete di comunicazione elettronica sono essenziali per il successo del dispiegamento di nuove reti, per via del loro costo elevato di replicazione e dei risparmi considerevoli ottenibili con la loro riutilizzazione. Pertanto, oltre alle norme in materia di infrastrutture fisiche di cui alla direttiva 2014/61/UE, è necessario avvalersi di misure correttive specifiche laddove le infrastrutture civili appartengano a un’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. Dove le infrastrutture civili esistono e sono riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse permette di ottenere un effetto positivo in termini di dispiegamento di infrastrutture di rete concorrenti ed è pertanto necessario garantire che l’accesso alle infrastrutture civili possa fungere da misura correttiva autonoma per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, che occorre prendere in considerazione prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive, e non solo come misura accessoria di altri prodotti o servizi all’ingrosso o come correttivo limitato alle imprese che si avvalgono di tali altri prodotti o servizi all’ingrosso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare le infrastrutture civili preesistenti riutilizzabili in base al valore contabile regolamentare, al netto degli ammortamenti maturati alla data del calcolo, indicizzandolo in base a un indice dei prezzi adeguato, quale l’indice dei prezzi al dettaglio, ed escludendo le attività già completamente ammortizzate, in un periodo non inferiore a 40 anni, ma ancora in uso.

(188)

Le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di imporre obblighi in materia di accesso ad infrastrutture nuove e migliorate, dovrebbero garantire che le condizioni di accesso riflettano le circostanze alla base della decisione di investimento, anche tenendo conto dei costi di dispiegamento, del tasso di assorbimento previsto per i nuovi prodotti e servizi e dei livelli previsti in materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al fine di garantire la certezza di pianificazione per gli investitori, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di fissare, se del caso, termini e condizioni di accesso che siano coerenti nell’arco di opportuni periodi di revisione. Qualora siano considerati appropriati controlli dei prezzi, tali termini e condizioni possono comprendere modalità tariffarie che dipendano dai volumi o dalla durata del contratto, in conformità al diritto dell’Unione e purché non abbiano effetti discriminatori. L’imposizione di eventuali condizioni di accesso dovrebbe rispettare la necessità di salvaguardare l’effettiva concorrenza nel settore dei servizi ai consumatori e alle imprese.

(189)

L’obbligo di consentire l’accesso all’infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia garantire un equilibrio tra i diritti del proprietario di un’infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio, e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti.

(190)

Nei mercati in cui si prevede in prospettiva un numero crescente di reti di accesso, è più probabile che gli utenti finali traggano vantaggio da interventi di miglioramento della qualità della rete, in virtù della concorrenza basata sulle infrastrutture, rispetto ai mercati che continuano ad avere una sola rete. È probabile che l’adeguatezza della concorrenza su altri parametri, quali il prezzo e la scelta, dipenda dalla situazione concorrenziale a livello nazionale e locale. Nel valutare l’adeguatezza della concorrenza su tali parametri e la necessità di interventi normativi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero anche prendere in considerazione se l’accesso all’ingrosso è a disposizione di ogni impresa interessata a condizioni commerciali ragionevoli che consentano risultati concorrenziali per gli utenti finali sul mercato al dettaglio. In mercati caratterizzati da una concorrenza basata sulle infrastrutture effettiva e sostenibile dovrebbe essere sufficiente applicare le norme generali di concorrenza.

(191)

Qualora siano imposti alle imprese obblighi in base ai quali esse siano tenuti a soddisfare richieste fondate di accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate e di uso dei medesimi, tali richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l’integrità della rete. Qualora venga rifiutato l’accesso, la parte lesa dovrebbe poter sottoporre il caso alle procedure per la risoluzione di controversie di cui alla presente direttiva. Un’impresa cui sia stato imposto l’obbligo di concedere l’accesso non può essere tenuta a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire. L’obbligo di concedere l’accesso imposto dalle autorità nazionali che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non dovrebbe disincentivare i concorrenti dall’effettuare investimenti in risorse alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più sostenibile o un rendimento più elevato e maggiori vantaggi per gli utenti finali. Quando si sceglie l’intervento normativo meno intrusivo e conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero ad esempio decidere di riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modificare eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi, imponendo o meno nuovi obblighi di accesso se è nell’interesse degli utenti e della concorrenza sostenibile dei servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di un accesso reso obbligatorio ai sensi della normativa dell’Unione. In particolare, l’imposizione di norme tecniche dovrebbe essere conforme alla direttiva (UE) 2015/1535.

(192)

Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l’analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. In particolare, le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato devono evitare di applicare una compressione dei prezzi tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione o accesso fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio similari non sia tale da garantire una concorrenza sostenibile. Allorché un’autorità nazionale di regolamentazione calcola i costi sostenuti nell’istituire un servizio previsto in forza della presente direttiva, è opportuno consentire un ragionevole profitto sul capitale investito, tenendo conto dei costi di costruzione e del lavoro, con all’occorrenza un adeguamento del valore del capitale in funzione della stima, effettuata in quel momento, delle attività e dell’efficienza della gestione. Il meccanismo di recupero dei costi dovrà essere adeguato alle circostanze in considerazione della necessità di promuovere l’efficienza, la concorrenza sostenibile e la realizzazione di reti ad altissima capacità e in tal modo di ottimizzare i vantaggi per gli utenti finali e dovrebbe tenere conto della necessità di avere prezzi all’ingrosso prevedibili e stabili a vantaggio di tutti gli operatori che intendono realizzare nuove reti o migliorare quelle esistenti, conformemente alla raccomandazione 2013/466/UE della Commissione (36).

(193)

In considerazione dell’incertezza circa il tasso di materializzazione della domanda di fornitura di servizi a banda larga di prossima generazione, al fine di promuovere l’efficienza degli investimenti e dell’innovazione è importante consentire un certo grado di flessibilità nella fissazione dei prezzi agli operatori che investono in nuove reti o nel miglioramento di quelle esistenti. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter decidere di mantenere o di non imporre prezzi di accesso all’ingrosso regolamentati per le reti di prossima generazione se sono presenti sufficienti misure di salvaguardia della concorrenza. Più in particolare, per evitare prezzi eccessivi nei mercati in cui sono presenti imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato, la flessibilità nella fissazione dei prezzi dovrebbe essere accompagnata da misure di salvaguardia aggiuntive per tutelare la concorrenza e gli interessi degli utenti finali, quali obblighi rigorosi di non discriminazione, misure volte a garantire la replicabilità tecnica ed economica dei prodotti a valle e un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio risultante dalla concorrenza a livello di infrastrutture o un prezzo-àncora derivante da altri prodotti di accesso regolamentati, o entrambi. Tali misure di salvaguardia della concorrenza non pregiudicano l’individuazione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di altre circostanze in cui non sarebbe opportuno imporre prezzi di accesso regolamentati per determinati input all’ingrosso, come nei casi in cui un’elevata elasticità dei prezzi relativa alla domanda degli utenti finali rende non redditizio per l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato praticare prezzi sensibilmente al di sopra del livello concorrenziale o in cui la bassa densità di popolazione riduce gli incentivi per la realizzazione di reti ad altissima capacità e l’autorità nazionale di regolamentazione stabilisce che l’accesso effettivo e non discriminatorio è assicurato mediante l’imposizione di obblighi ai sensi della presente direttiva.

(194)

Qualora imponga l’obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, un’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe poter procedere a un audit annuale inteso ad accertare la conformità con detto sistema, purché disponga del necessario personale qualificato, ovvero imporre che l’audit sia realizzato da un altro organo qualificato, indipendente dall’impresa interessata.

(195)

Nell’Unione il sistema di tariffazione per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso si fonda sul principio CPNP (Calling Party Network Pays). Un’analisi della sostituibilità della domanda e dell’offerta dimostra che attualmente e nel prossimo futuro non vi sono alternative a livello di mercato all’ingrosso tali da poter condizionare la fissazione dei contributi per la terminazione in una data rete. Dato il tipo di accesso bidirezionale dei mercati della terminazione, tra gli ulteriori potenziali problemi di concorrenza figura anche quello delle sovvenzioni incrociate tra operatori. Tali potenziali problemi di concorrenza interessano il mercato della terminazione delle chiamate vocali per la telefonia sia fissa che mobile. Pertanto, considerando che gli operatori di terminazione sono in grado di innalzare i prezzi ben al di sopra dei costi, e hanno interesse a farlo, l’orientamento dei prezzi ai costi è ritenuto il miglior mezzo per risolvere questo problema a medio termine. I futuri sviluppi di mercato possono alterare le dinamiche di tali mercati a tal punto che la regolamentazione non sarebbe più necessaria.

(196)

Al fine di ridurre l’onere normativo atto ad affrontare in modo coerente in tutta l’Unione i problemi di concorrenza per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso, la Commissione dovrebbe stabilire mediante un atto delegato una tariffa unica massima per la terminazione delle chiamate vocali per i servizi mobili e una tariffa unica massima per la terminazione delle chiamate vocali per i servizi fissi che si applichino in tutta l’Unione.

(197)

È opportuno che la presente direttiva stabilisca i criteri e i parametri dettagliati in base ai quali fissare i valori delle tariffe di terminazione delle chiamate vocali. Le tariffe di terminazione nell’Unione si sono ridotte sistematicamente e si prevede che continuino a farlo. Nello stabilire le tariffe massime di terminazione nel primo atto delegato adottato conformemente alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe trascurare qualsiasi deviazione nazionale eccezionale ingiustificata da tale tendenza.

(198)

In considerazione dell’attuale incertezza circa il tasso di materializzazione della domanda di servizi a banda larga ad altissima capacità nonché, in generale, per le economie di scala e di densità, gli accordi di coinvestimento offrono vantaggi significativi in termini di condivisione di costi e rischi e consentono così alle imprese di dimensioni minori di investire a condizioni economicamente razionali, promuovendo una concorrenza sostenibile a lungo termine anche in aree in cui la concorrenza basata sulle infrastrutture potrebbe non essere efficiente. Tali coinvestimenti possono assumere varie forme, tra cui la contitolarità di strutture di rete o la condivisione del rischio a lungo termine tramite il cofinanziamento o accordi di acquisto. In tale contesto, gli accordi di acquisto che costituiscono coinvestimenti implicano l’acquisizione di diritti specifici relativi a capacità di carattere strutturale, che coinvolgono un grado di codeterminazione e consentono ai coinvestitori di competere efficacemente e in modo sostenibile a lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo. Al contrario, accordi di accesso commerciale limitati all’affitto di capacità non danno origine a tali diritti e pertanto non dovrebbero essere considerati coinvestimenti.

(199)

Nel caso in cui un’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato faccia un’offerta di coinvestimento a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie in reti ad altissima capacità che consistono di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, fornendo un’opportunità ad imprese di diverse dimensioni e capacità finanziaria di diventare coinvestitori infrastrutturali, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere in grado di astenersi dall’imporre obblighi a norma della presente direttiva sulla nuova rete ad altissima capacità se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con tale impresa. Nel caso in cui un’autorità nazionale di regolamentazione decida di rendere vincolante un’offerta di coinvestimento che non ha ancora portato a un accordo, e decida di non imporre ulteriori obblighi normativi, può farlo a condizione che tale accordo sia concluso prima che la misura di deregolamentazione abbia effetto. Nei casi in cui è tecnicamente impraticabile installare elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali, dovrebbero poter godere dello stesso trattamento normativo anche le reti ad altissima capacità che consistono di elementi in fibra ottica fino alle immediate vicinanze di tali locali, vale a dire appena al di fuori di essi.

(200)

Quando decide di astenersi dall’imporre obblighi, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe compiere tale passo dopo aver garantito che le offerte di coinvestimento rispettano i criteri applicabili e sono avanzate in buona fede. Il diverso trattamento normativo delle nuove reti ad altissima capacità dovrebbe essere sottoposto a riesame in successive analisi di mercato che, in particolare dopo un certo lasso di tempo, possono richiedere adeguamenti al trattamento normativo. In circostanze debitamente giustificate, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre obblighi a tali nuovi elementi di rete quando determinano che alcuni mercati farebbero fronte a notevoli problemi di concorrenza in assenza di intervento normativo. In particolare, quando vi sono molteplici mercati a valle che non hanno raggiunto lo stesso grado di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre misure correttive asimmetriche specifiche per promuovere una concorrenza effettiva, ad esempio nei mercati al dettaglio di nicchia, ma non solo, come i prodotti di comunicazione elettronica per gli utenti finali commerciali. Per mantenere la competitività dei mercati le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre salvaguardare i diritti dei richiedenti l’accesso che non partecipano a un dato coinvestimento. Ciò dovrebbe essere conseguito tramite il mantenimento dei prodotti di accesso esistenti o, dove elementi di rete preesistenti sono destinati a termine ad essere smantellati, mediante l’imposizione di prodotti di accesso aventi come minimo funzionalità e qualità analoghe a quelli precedentemente disponibili nelle infrastrutture preesistenti, in entrambi i casi fatto salvo un opportuno meccanismo adattabile convalidato dall’autorità nazionale di regolamentazione che non pregiudichi gli incentivi per i coinvestitori.

(201)

Al fine di promuovere la coerenza della pratica normativa nell’Unione, laddove le autorità nazionali di regolamentazione concludano che le condizioni dell’offerta di coinvestimento sono rispettate, la Commissione dovrebbe essere in grado di chiedere all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare i suoi progetti di misure astenendosi dall’imporre obblighi o intervenendo con obblighi di regolamentazione in modo da affrontare importanti problemi di concorrenza, se il BEREC condivide i seri dubbi della Commissione in merito alla compatibilità del progetto di misura con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi normativi della presente direttiva. Nell’interesse dell’efficienza, un’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere in grado di trasmettere alla Commissione un’unica notifica, che riguardi un regime di coinvestimento che soddisfa le condizioni pertinenti. Laddove la Commissione non eserciti i propri poteri di richiedere il ritiro del progetto di misura, sarebbe sproporzionato che le successive notifiche semplificate dei singoli progetti di decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione sulla base del medesimo sistema, comprendenti inoltre prove dell’effettiva conclusione di un accordo con almeno un coinvestitore, siano sottoposte a una decisione che richiede il ritiro in assenza di un cambiamento delle circostanze. Inoltre, gli obblighi imposti alle imprese indipendentemente dalla loro designazione come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi della presente direttiva o della direttiva 2014/61/UE continuano ad applicarsi. Gli obblighi relativi agli accordi di coinvestimento lasciano impregiudicata l’applicazione del diritto dell’Unione.

(202)

La separazione funzionale, in base alla quale l’impresa verticalmente integrata è tenuta a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale permette di migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l’applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali dovrebbe essere possibile giustificare la separazione funzionale come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un’effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l’impresa interessata dall’investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un’analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d’accesso, secondo la procedura per l’analisi del mercato. Nell’esecuzione dell’analisi del mercato e nell’elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di dispiegamento della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.

(203)

È opportuno che l’attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.

(204)

Qualora un’impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un’entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione valuti l’effetto che la transazione prevista, compresi gli impegni riguardanti l’accesso offerti dalla medesima impresa, avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all’impresa verticalmente integrata per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla presente direttiva. L’autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l’entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine è opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all’impresa.

(205)

In alcuni mercati è già possibile oggi che nell’ambito dell’analisi di mercato le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato siano in grado di offrire impegni che intendono affrontare i problemi di concorrenza individuati dall’autorità nazionale di regolamentazione e che sono in seguito presi in considerazione da quest’ultima nella decisione sugli obblighi di regolamentazione opportuni. Gli eventuali nuovi sviluppi di mercato dovrebbero essere presi in considerazione nella decisione sulle misure correttive più adeguate. Ciononostante, e fatte salve le disposizioni sul trattamento normativo dei coinvestimenti, la natura degli impegni offerti non limita di per sé il margine di discrezionalità concesso all’autorità nazionale di regolamentazione per imporre misure correttive alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato. Al fine di promuovere la trasparenza e fornire certezza del diritto in tutta l’Unione, la presente direttiva dovrebbe definire la procedura con cui le imprese offrono impegni e con cui le autorità nazionali di regolamentazione li valutano, tenendo conto dei pareri dei partecipanti al mercato attraverso un test del mercato, e se del caso li rendono vincolanti per l’impresa che li assume ed eseguibili da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione. A meno che l’autorità nazionale di regolamentazione si sia impegnata in relazione alla vincolatività degli impegni e abbia deciso di non imporre obblighi, tale procedura lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato e l’obbligo di imporre misure correttive appropriate e proporzionate per affrontare le carenze del mercato individuate.

(206)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per uno specifico periodo di tempo che non dovrebbe superare il periodo per cui sono offerti, dopo aver condotto un test del mercato attraverso una consultazione pubblica delle parti interessate. Nel caso in cui gli impegni siano stati resi vincolanti, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe considerare le conseguenze di tale decisione nella sua analisi di mercato e tenerne conto al momento di scegliere le misure regolamentari più appropriate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione gli impegni assunti in una prospettiva di sostenibilità, in particolare ai fini della scelta del periodo per il quale sono resi vincolanti, e dovrebbero tenere conto dell’importanza che nella consultazione pubblica le parti interessate hanno attribuito a condizioni di mercato stabili e prevedibili. Gli impegni vincolanti relativi alla separazione volontaria da parte di un’impresa integrata verticalmente e designata come detentrice di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti possono aggiungere prevedibilità e trasparenza al processo, esplicitando il processo di attuazione della separazione prevista, ad esempio fornendo una tabella di marcia attuativa con chiare tappe e conseguenze prevedibili in caso di mancato raggiungimento di specifiche tappe.

(207)

Gli impegni possono comprendere la nomina di un fiduciario di controllo, la cui identità e il cui mandato dovrebbero essere approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione, e l’obbligo per l’impresa che li offre di trasmettere relazioni periodiche di attuazione.

(208)

I proprietari di rete il cui modello di business si limita alla fornitura di servizi all’ingrosso ad altri soggetti possono avere un ruolo positivo nella creazione di un mercato all’ingrosso dinamico, con effetti positivi per la concorrenza nel mercato al dettaglio a valle. Inoltre, il loro modello di business può risultare attraente per potenziali investitori finanziari interessati a infrastrutture meno volatili e con prospettive a più lungo termine di installazione delle reti ad altissima capacità. Ciò nonostante, la presenza di un’impresa attiva esclusivamente sul mercato all’ingrosso non conduce necessariamente a una concorrenza effettiva nei mercati al dettaglio e tali imprese possono essere designate come detentrici di un significativo potere di mercato relativamente a specifici prodotti e mercati geografici. Taluni rischi per la concorrenza derivanti dal comportamento di operatori attivi esclusivamente sul mercato all’ingrosso potrebbero essere minori di quelli associati alle imprese integrate verticalmente, purché l’attività svolta si limiti effettivamente al mercato all’ingrosso e non vi siano incentivi a praticare discriminazioni tra i fornitori a valle. Conseguentemente, la risposta in termini di regolamentazione dovrebbe essere proporzionalmente meno intrusiva, ma dovrebbe mantenere in particolare la possibilità di introdurre obblighi relativi a una determinazione dei prezzi equa e ragionevole. D’altro canto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter intervenire se sorgono problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali. Un’impresa attiva sul mercato all’ingrosso che fornisce servizi al dettaglio unicamente a utenti commerciali più grandi delle piccole e medie imprese dovrebbe essere considerata un’impresa attiva esclusivamente sul mercato all’ingrosso.

(209)

Per facilitare la migrazione dalle reti in rame preesistenti alle reti di prossima generazione, nell’interesse degli utenti finali, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter controllare le iniziative adottate autonomamente dagli operatori di rete al riguardo e stabilire, se necessario, le condizioni per un adeguato percorso di migrazione, ad esempio mediante il preavviso, la trasparenza e la disponibilità di prodotti di accesso alternativi di qualità almeno comparabile, una volta che il proprietario della rete abbia dimostrato l’intenzione di passare alle reti potenziate e la disponibilità a farlo. Al fine di evitare che tale migrazione subisca inutili ritardi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di revocare gli obblighi di accesso relativi alla rete in rame non appena viene definito un adeguato percorso di migrazione e viene garantita l’osservanza delle condizioni e del processo per la migrazione dalle infrastrutture preesistenti. I proprietari di rete dovrebbero tuttavia poter disattivare le reti preesistenti. I richiedenti l’accesso che passano da un prodotto di accesso basato sulle infrastrutture preesistenti a un prodotto di accesso basato su una tecnologia o un mezzo più avanzati dovrebbero potere potenziare il loro accesso a un qualsiasi prodotto regolamentato con una capacità superiore, qualora lo desiderino, pur non essendo obbligati a farlo. In caso di potenziamento, i richiedenti l’accesso dovrebbero attenersi alle condizioni regolamentari per l’accesso al prodotto di accesso con una capacità superiore, come stabilito dall’autorità nazionale di regolamentazione nella sua analisi di mercato.

(210)

La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l’intensificazione della concorrenza e la più ampia scelta di servizi di comunicazione implicano un’azione parallela volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale. Il concetto di servizio universale dovrebbe evolvere al fine di rispecchiare il progresso tecnologico, l’evoluzione del mercato e della domanda degli utenti.

(211)

Ai sensi dell’articolo 169 TFUE, l’Unione contribuisce alla protezione dei consumatori.

(212)

Il servizio universale è una rete di sicurezza per garantire almeno la disponibilità di un insieme minimo di servizi per tutti gli utenti finali e a prezzo abbordabile per i consumatori, dove il rischio di esclusione sociale derivante dalla mancanza di tale accesso impedisce ai cittadini di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica.

(213)

L’accesso di base a internet a banda larga è quasi universalmente disponibile in tutta l’Unione e ampiamente utilizzato per una vasta gamma di attività. Tuttavia, il tasso di utilizzo complessivo è inferiore rispetto alla disponibilità perché alcune persone non sono ancora connesse, per motivi relativi alla sensibilizzazione, al costo, alle competenze e per motivi di scelta. Un accesso adeguato e a prezzi accessibili a internet a banda larga è ormai di fondamentale importanza per la società e per l’economia in generale. È la base della partecipazione all’economia e alla società digitali attraverso i servizi essenziali forniti online da internet.

(214)

Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel garantire che tutti i consumatori possano accedere, a un prezzo abbordabile, a un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga disponibile nonché a servizi di comunicazione vocale, in una postazione fissa. È opportuno che gli Stati membri abbiano anche la possibilità di assicurare ai cittadini in movimento prezzi abbordabili per i servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in una postazione che non sia fissa, qualora lo ritengano necessario per garantire la piena partecipazione dei consumatori alla vita sociale ed economica. Occorre prestare particolare attenzione in tal senso per garantire che gli utenti finali con disabilità godano di un accesso equivalente. Non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati ai fini di tale allacciamento, affinché possano essere utilizzate tecnologie con filo o senza filo, né per quanto riguarda la categoria dei fornitori designati ad assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale.

(215)

La rapidità con la quale un determinato utente accede a internet dipende da un certo numero di fattori, ad esempio dai fornitori dell’allacciamento ad internet o dall’applicazione per la quale è stabilita una connessione. Spetta agli Stati membri, tenuto conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, definire l’accesso adeguato a internet a banda larga alla luce delle condizioni nazionali e la larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di consentire un livello adeguato di inclusione sociale e di partecipazione all’economia e alla società digitali nel loro territorio. Il servizio di accesso adeguato e a un prezzo abbordabile a internet a banda larga dovrebbe disporre di una larghezza di banda sufficiente per supportare l’accesso a, e l’utilizzo di, almeno un insieme minimo di servizi di base che rispecchino i servizi utilizzati dalla maggioranza degli utenti finali. A tal fine, la Commissione dovrebbe monitorare l’evoluzione dell’uso di internet per individuare i servizi online utilizzati dalla maggioranza degli utenti finali in tutta l’Unione e necessari per la partecipazione alla vita sociale ed economica e aggiornare l’elenco di conseguenza. I requisiti del diritto dell’Unione in materia di internet aperta, in particolare del regolamento (UE) 2015/2120, dovrebbero applicarsi a qualsiasi servizio di accesso adeguato a internet a banda larga.

(216)

I consumatori non dovrebbero essere obbligati ad avere accesso a servizi che non vogliono e dovrebbero pertanto avere la possibilità di limitare, a richiesta, i servizi universali a prezzi accessibili ai servizi di comunicazione vocale.

(217)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di estendere le misure relative all’accessibilità dei prezzi e al controllo delle spese alle microimprese e alle piccole e medie imprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro purché soddisfino le condizioni pertinenti.

(218)

Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, dovrebbero essere in grado di sorvegliare l’andamento e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che rientrano negli obblighi di servizio universale. Tale sorveglianza dovrebbe essere esercitata in modo tale da non rappresentare un eccessivo onere amministrativo né per le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti né per i fornitori di tali servizi.

(219)

Per prezzo abbordabile si intende un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali. Se gli Stati membri stabiliscono che i prezzi al dettaglio per i servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale non sono economicamente accessibili ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari, tra cui gli anziani, gli utenti finali con disabilità e i consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate, essi dovrebbero adottare misure appropriate. A tal fine, gli Stati membri potrebbero offrire a tali consumatori un sostegno diretto a fini di comunicazione, che potrebbe rientrare nelle indennità sociali o buoni o pagamenti diretti destinati a tali consumatori. Ciò può rappresentare un’alternativa appropriata che tiene conto dell’esigenza di limitare al minimo le distorsioni del mercato. In alternativa o in aggiunta, gli Stati membri potrebbero imporre ai fornitori di tali servizi di offrire opzioni o formule tariffarie di base a tali consumatori.

(220)

Garantire un prezzo abbordabile può comprendere formule o opzioni tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito o degli utenti con esigenze sociali particolari. Tali offerte dovrebbero essere fornite con caratteristiche di base per evitare distorsioni nel funzionamento del mercato. Dal punto di vista dei singoli consumatori, l’abbordabilità dei prezzi dovrebbe essere legata al diritto di stipulare un contratto con un fornitore, alla disponibilità di un numero, alla continuità di connessione e alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

(221)

Se uno Stato membro impone ai fornitori di offrire ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari opzioni o formule tariffarie diverse da quelle fornite alle normali condizioni commerciali, tali opzioni o formule tariffarie dovrebbero essere offerte da tutti i fornitori di servizi di accesso a internet e comunicazione vocale. Conformemente al principio di proporzionalità, imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet e comunicazione vocale di offrire opzioni o formule tariffarie non dovrebbe comportare un eccessivo onere amministrativo o finanziario per tali fornitori o Stati membri. Se uno Stato membro dimostra tale eccessivo onere amministrativo o finanziario, sulla base di una valutazione obiettiva, esso potrebbe decidere in via eccezionale di imporre l’obbligo di offrire opzioni o formule tariffarie specifiche solo a fornitori designati. La valutazione obiettiva dovrebbe inoltre considerare i vantaggi per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari derivanti da una scelta dei fornitori e i vantaggi per tutti i fornitori che possono trarre beneficio dal fatto di essere fornitori di servizio universale. Se uno Stato membro decide in via eccezionale di imporre l’obbligo di offrire opzioni o formule tariffarie specifiche solo a fornitori designati, esso dovrebbe garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari dispongano di una scelta di fornitori che offrono tariffe sociali. Tuttavia, in alcuni casi gli Stati membri potrebbero non essere in grado di garantire una scelta di fornitori, ad esempio qualora un’unica impresa fornisca servizi nella zona di residenza del beneficiario, o qualora l’offerta di una scelta comporti un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo e finanziario per lo Stato membro.

(222)

L’accessibilità dei prezzi non dovrebbe più costituire un ostacolo all’accesso dei consumatori all’insieme minimo di servizi di connettività. Il diritto di stipulare un contratto con un fornitore dovrebbe comportare per i consumatori che potrebbero essere rifiutati, in particolare quelli a basso reddito o con esigenze sociali particolari, la possibilità di stipulare un contratto per la fornitura a prezzi abbordabili di servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale almeno in postazione fissa con un fornitore di detti servizi in tale postazione o con un fornitore designato, qualora uno Stato membro abbia deciso in via eccezionale di designare uno o più fornitori a offrire tali opzioni o formule tariffarie. Per ridurre al minimo i rischi finanziari come il mancato pagamento delle bollette, i fornitori dovrebbero avere la possibilità di fornire il contratto secondo condizioni di prepagamento, sulla base di singole unità prepagate a prezzi accessibili.

(223)

Per far sì che i cittadini siano raggiungibili mediante servizi di comunicazione vocale gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di un numero per un periodo ragionevole anche nei periodi in cui i servizi di comunicazione vocale non sono utilizzati. I fornitori dovrebbero porre in essere meccanismi atti a verificare che il consumatore sia sempre interessato a mantenere la disponibilità del numero.

(224)

Il fatto di fornire un compenso ai fornitori di tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali fornitori ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l’onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

(225)

Per valutare la necessità di misure di accessibilità economica, le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti dovrebbero poter monitorare l’evoluzione e i dettagli delle offerte di opzioni o formule tariffarie destinate ai consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

(226)

Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi a prezzi accessibili che integrino le funzionalità previste per i consumatori con disabilità, comprese apparecchiature dotate di tecnologie assistite. A tale scopo si potrà, tra l’altro, fare riferimento a norme europee, o sostenere l’attuazione dei criteri previsti dal diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure adeguate, in funzione delle circostanze nazionali, che offrano loro la flessibilità di adottare provvedimenti specifici, ad esempio se il mercato non fornisce a condizioni economiche normali prodotti e servizi a prezzi accessibili che integrino le funzionalità previste per i consumatori con disabilità. Tali misure potrebbero includere il sostegno finanziario diretto agli utenti finali. Il costo dei servizi di ritrasmissione per i consumatori con disabilità dovrebbe essere equivalente al costo medio dei servizi di comunicazione vocale.

(227)

Per servizi di ritrasmissione si intendono servizi che consentono una comunicazione bidirezionale (remota) tra utenti finali che utilizzano modi di comunicazione diversi (ad esempio testo, segni, linguaggio), operando una conversione tra i suddetti modi di comunicazione, solitamente con l’ausilio di un operatore umano. La comunicazione testuale in tempo reale è definita in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi e si riferisce a una forma di conversazione testuale in situazioni punto a punto o in teleconferenze multipunto, in cui il testo inserito è trasmesso in modo tale che la comunicazione è percepita dall’utente come continua, carattere per carattere.

(228)

Per le comunicazioni di dati a una velocità di trasmissione sufficiente a permettere un accesso adeguato a internet a banda larga sono quasi universalmente disponibili connessioni con linea fissa, utilizzate dalla maggioranza dei cittadini dell’Unione. Nel 2015 la copertura e la disponibilità della banda larga fissa standard nell’Unione erano pari al 97 % delle famiglie, con un tasso medio di utilizzazione del 72 %, mentre i servizi basati sulle tecnologie senza filo sono ancora più diffusi. Esistono tuttavia differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la disponibilità e l’accessibilità economica della banda larga fissa nelle zone urbane e rurali.

(229)

Il mercato svolge un ruolo fondamentale nel garantire la disponibilità dell’accesso a internet a banda larga con una capacità in crescita costante. Nelle zone in cui il mercato non è in grado di svolgere tale ruolo, altri strumenti delle politiche pubbliche appaiono, in linea di principio, più efficaci sotto il profilo dei costi e meno distorsivi della concorrenza rispetto agli obblighi di servizio universale nel favorire la disponibilità di connessioni di accesso adeguato a internet a banda larga; si può ad esempio fruire degli strumenti finanziari disponibili nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici e del meccanismo per collegare l’Europa, ricorrere ai finanziamenti pubblici erogati dai Fondi strutturali e d’investimento europei, associare gli obblighi di copertura ai diritti d’uso dello spettro radio per sostenere la diffusione delle reti a banda larga nelle zone meno densamente popolate e gli investimenti pubblici in conformità delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.

(230)

Se, dopo aver svolto una valutazione adeguata e tenendo conto dei risultati della mappatura geografica sulla diffusione delle reti condotta dall’autorità competente, o delle più recenti informazioni a disposizione degli Stati membri prima che i risultati della mappatura geografica iniziale siano disponibili, emerge che in determinate zone né il mercato né i meccanismi di intervento pubblico possono fornire agli utenti finali una connessione capace di garantire un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito dagli Stati membri, e servizi di comunicazione vocale in postazione fissa, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di designare eccezionalmente fornitori o gruppi di fornitori diversi di tali servizi nelle varie parti interessate del territorio nazionale. Oltre alla mappatura geografica, gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi, se necessario, di eventuali ulteriori prove per stabilire in che misura i servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale sono disponibili in postazione fissa. Tali eventuali ulteriori prove potrebbero includere dati messi a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione tramite la procedura per l’analisi del mercato e dati raccolti presso gli utenti. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare gli obblighi di servizio universale a sostegno della disponibilità del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga alla postazione o residenza principale dell’utente finale. Non dovrebbero esistere limitazioni quanto ai mezzi tecnici utilizzati, tecnologie con filo o senza filo, per rendere disponibili i servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa, né disposizioni vincolanti che stabiliscano quali imprese debbano assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale.

(231)

Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, quali imprese sono designate come fornitori di servizio universale, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità di tali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Ciò non impedisce agli Stati membri di includere, nel processo di designazione, condizioni specifiche motivate da esigenze di efficienza, compresi il raggruppamento di zone geografiche o elementi o la fissazione di un periodo minimo per la designazione.

(232)

È opportuno stimare i costi derivanti dal garantire la disponibilità di una connessione atta a fornire un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi della presente direttiva e servizi di comunicazione vocale in postazione fissa a un prezzo abbordabile nell’ambito degli obblighi di servizio universale, valutando in particolare l’onere finanziario previsto per i fornitori e gli utenti nel settore della comunicazione elettronica.

(233)

A priori, gli obblighi di assicurare una copertura territoriale nazionale imposti dalla procedura di designazione possono avere l’effetto di escludere talune imprese o di dissuaderli dal presentare domanda per essere designati fornitori del servizio universale. Anche il fatto di designare fornitori con obblighi di servizio universale per un periodo di tempo eccessivo o indeterminato potrebbe comportare l’esclusione a priori di determinati fornitori. Se uno Stato membro decide di designare uno o più fornitori ai fini dell’accessibilità dei prezzi, tali fornitori dovrebbero poter essere diversi da quelli designati per l’elemento di disponibilità del servizio universale.

(234)

Quando un fornitore designato in via eccezionale per fornire opzioni o formule tariffarie diverse da quelle fornite alle normali condizioni commerciali, come indicato in conformità della presente direttiva, o per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga o di comunicazione vocale, come indicato della presente direttiva, intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale sul territorio nazionale, o una parte significativa di queste, in relazione ai suoi obblighi di servizio universale, a un’entità giuridica separata la cui proprietà effettiva sia distinta, l’autorità competente dovrebbe valutare gli effetti della transazione per garantire la continuità dell’obbligo di servizio universale in tutto il territorio nazionale o parti di esso. A tal fine, il fornitore dovrebbe informare preventivamente della cessione l’autorità competente che ha imposto gli obblighi di servizio universale. La valutazione dell’autorità competente non dovrebbe pregiudicare il perfezionamento della transazione.

(235)

Al fine di garantire stabilità e sostenere una transizione graduale, alla data di entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero essere in grado di continuare ad assicurare la fornitura nel loro territorio dei servizi universali che rientrano nei loro obblighi di servizio universale sulla base della direttiva 2002/22/CE, diversi dai servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa, a condizione che i servizi o servizi comparabili non siano disponibili a condizioni commerciali normali. Permettere il mantenimento a disposizione della collettività dei telefoni pubblici a pagamento utilizzabili con monete, carte di credito o di debito, o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso, degli elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi nell’ambito del regime del servizio universale, purché la necessità sia ancora dimostrata, offrirebbe agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere nel debito conto le varie circostanze nazionali. Ciò può comprendere la predisposizione di telefoni pubblici a pagamento presso i principali punti di ingresso nel paese, come gli aeroporti o le stazioni dei treni e degli autobus, nonché in luoghi utilizzati dalle persone in caso di emergenza, come gli ospedali, le stazioni di polizia e le aree di emergenza delle autostrade, al fine di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti finali, compresi in particolare gli utenti finali con disabilità.

(236)

Gli Stati membri dovrebbero effettuare un monitoraggio della situazione dei consumatori dal punto di vista dell’utilizzo dei servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale e, in particolare, dell’accessibilità dei prezzi. L’accessibilità dei prezzi dei servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale è legata all’informazione che gli utenti ricevono in merito alle spese nonché al costo relativo dei servizi rispetto ad altri servizi e alla capacità degli utenti di controllare le spese. L’abbordabilità dei prezzi implica pertanto il conferimento ai consumatori di talune potestà imponendo corrispondenti obblighi nei confronti dei fornitori. Tali obblighi comprendono in particolare un livello ben preciso di dettaglio nella fatturazione, la possibilità per i consumatori di attivare uno sbarramento selettivo delle chiamate, ad esempio le chiamate verso servizi a tariffa maggiorata, di controllare le proprie spese grazie a mezzi di pagamento anticipato e di far valere come acconto il contributo iniziale di allacciamento. Tali misure dovranno probabilmente essere riesaminate o modificate in funzione dell’evoluzione del mercato. Le fatture dettagliate relative all’uso dell’accesso a internet dovrebbero indicare solo l’ora, la durata e il quantitativo consumato durante una sessione d’uso, ma non dovrebbero indicare i siti web o i punti finali di internet a cui si è connessi durante tale sessione.

(237)

Salvo il caso di ripetuti ritardi o di persistenti mancati pagamenti delle fatture, fintantoché la controversia non sia risolta il consumatore che ha diritto a tariffe accessibili dovrebbe essere tutelato contro i rischi di disconnessione immediata dalla rete per mancato pagamento di una fattura e conservare, in particolare in caso di contestazione di una fattura di importo elevato per servizi a tariffa maggiorata, un accesso ai servizi di comunicazione vocale di base e a un livello minimo di servizio di accesso a internet definito dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che tale accesso dev’essere mantenuto solo se l’abbonato continua a pagare il canone o tariffe di accesso di base a internet.

(238)

Ove la fornitura di servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale o la fornitura di altri servizi a norma della presente direttiva comporti un onere indebito per un fornitore, tenuto conto dei costi e dei benefici economici nonché dei vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura dei servizi in questione, tale onere indebito può essere incluso nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.

(239)

Gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali. Occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato, che l’eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con gli articoli 107 e 108 TFUE.

(240)

Il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale dovrebbe tenere in debita considerazione i costi e i ricavi nonché i vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura del servizio universale, senza tuttavia compromettere l’obiettivo generale che consiste nel garantire che le strutture dei prezzi rispecchino i costi. I costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti.

(241)

Tener conto dei vantaggi immateriali significa che i vantaggi indiretti, valutati in termini monetari, che un’impresa ricava in virtù della sua posizione di fornitore del servizio universale dovrebbero essere detratti dal costo netto diretto degli obblighi di servizio universale al fine di determinare i costi che rappresentano l’onere globale.

(242)

Qualora un obbligo di servizio universale rappresenti un onere eccessivo per un fornitore, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a istituire meccanismi efficaci di recupero dei costi netti. Uno dei metodi atti a consentire un recupero dei costi netti attinenti agli obblighi di servizio universale consiste in un’imputazione ai fondi pubblici. Un altro metodo è la ripartizione dei costi netti degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di finanziare i costi netti dei diversi elementi del servizio universale attraverso vari meccanismi o di finanziare i costi netti di alcuni o di tutti gli elementi dell’uno o dell’altro meccanismo o di una combinazione di entrambi. L’accesso adeguato a internet a banda larga apporta benefici non solo al settore delle comunicazioni elettroniche, ma anche al più ampio settore dell’economia online e alla società nel suo complesso. La fornitura di una connessione che supporti la velocità della banda larga a un numero crescente di utenti finali consente loro di fruire dei servizi online e di partecipare così attivamente alla società digitale. Garantire tali connessioni sulla base degli obblighi di servizio universale è sia nell’interesse pubblico sia nell’interesse dei fornitori di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tali circostanze al momento di scegliere e mettere a punto meccanismi di recupero dei costi netti.

(243)

In caso di recupero dei costi mediante la ripartizione del costo netto dell’obbligo di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, gli Stati membri dovrebbero garantire che il metodo di ripartizione tra fornitori si basi su criteri obiettivi e non discriminatori e rispetti il principio di proporzionalità. Tale principio non impedisce agli Stati membri di esonerare i nuovi operatori che non hanno una presenza significativa sul mercato. Qualsiasi meccanismo di finanziamento dovrebbe garantire che gli operatori di mercato contribuiscano unicamente al finanziamento degli obblighi di servizio universale e non ad attività che non sono direttamente connesse agli obblighi di tale servizio. I meccanismi di recupero dei costi dovrebbero rispettare i principi del diritto dell’Unione e, in particolare nel caso dei meccanismi di ripartizione, i principi di non discriminazione e proporzionalità. Qualsiasi meccanismo di finanziamento dovrebbe garantire che gli utenti in uno Stato membro non contribuiscano ai costi di fornitura del servizio universale in un altro Stato membro. Dovrebbe essere possibile ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra tutte o alcune categorie specifiche di fornitori. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il meccanismo di ripartizione rispetti i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità. Per minima distorsione del mercato si intende che i contributi dovrebbero essere recuperati con modalità che riducano al minimo possibile l’impatto dell’onere finanziario a carico degli utenti finali, ad esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio possibile.

(244)

I fornitori che beneficiano di un finanziamento per il servizio universale dovrebbero fornire alle autorità nazionali di regolamentazione, a corredo della loro richiesta, informazioni sufficientemente dettagliate sugli elementi specifici da finanziare. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i rispettivi sistemi di contabilità dei costi e di finanziamento degli obblighi del servizio universale ai fini di una verifica della compatibilità dei medesimi con il TFUE. Gli Stati membri dovrebbero garantire una trasparenza ed un controllo effettivi degli importi imputati al finanziamento degli obblighi di servizio universale. Il calcolo dei costi netti della fornitura del servizio universale dovrebbe essere basato su un metodo obiettivo e trasparente, in modo da assicurare la fornitura del servizio universale più efficiente sotto il profilo dei costi e da promuovere condizioni di parità per i partecipanti al mercato. Rendendo noto in anticipo, prima di effettuare il calcolo, il metodo da utilizzare per calcolare i costi netti dei singoli elementi del servizio universale si potrebbe contribuire ad accrescere la trasparenza.

(245)

Gli Stati membri non sono autorizzati a imporre ai partecipanti al mercato contributi finanziari relativi a misure che non rientrano negli obblighi di servizio universale. I singoli Stati membri rimangono liberi di imporre misure speciali (che esulano dall’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale) e di finanziarle conformemente al diritto dell’Unione, ma non tramite i contributi dei partecipanti al di mercato.

(246)

Per sostenere concretamente la libera circolazione di merci, servizi e persone all’interno dell’Unione dovrebbe essere possibile utilizzare talune risorse nazionali di numerazione, in particolare determinati numeri non geografici, in modo extraterritoriale, ossia al di fuori del territorio dello Stato membro che li assegna. In considerazione dell’ingente rischio di frode con riguardo alle comunicazioni interpersonali, tale uso extraterritoriale dovrebbe essere consentito unicamente per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale. L’applicazione delle pertinenti normative nazionali, in particolare le norme di tutela dei consumatori e le altre norme inerenti all’uso delle risorse di numerazione, dovrebbe essere garantita dagli Stati membri indipendentemente dal luogo in cui sono stati concessi i diritti d’uso e dal luogo in cui le risorse di numerazione sono usate nell’Unione. Gli Stati membri rimangono competenti per l’applicazione del loro diritto nazionale alle risorse di numerazione usate nel loro territorio, anche nel caso in cui i diritti siano stati concessi in un altro Stato membro.

(247)

Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti degli Stati membri in cui sono usate le risorse di numerazione di un altro Stato membro non hanno alcun controllo su tali risorse di numerazione. È pertanto fondamentale che l’autorità nazionale di regolamentazione o le altre autorità competenti dello Stato membro che concede i diritti di uso extraterritoriale debbano altresì garantire la protezione efficace degli utenti finali negli Stati membri in cui sono usati tali numeri. Al fine di ottenere una protezione efficace, le autorità nazionali di regolamentazione o l’altra autorità competente che concede i diritti di uso extraterritoriale dovrebbero stabilire condizioni in conformità della presente direttiva, per quanto riguarda il rispetto, da parte del fornitore, delle norme di tutela dei consumatori e di altre norme relative all’uso delle risorse di numerazione negli Stati membri in cui saranno usate tali risorse.

(248)

Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti degli Stati membri in cui sono usate le risorse di numerazione dovrebbero poter chiedere il sostegno delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti che hanno concesso i diritti d’uso delle risorse di numerazione affinché le assistano nell’applicazione delle norme. Le misure di applicazione adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione o dalle altre autorità competenti che hanno concesso i diritti d’uso dovrebbero comprendere sanzioni dissuasive e, in particolare nel caso di una violazione grave, la revoca del diritto di uso extraterritoriale delle risorse di numerazione assegnate all’impresa interessata. Gli obblighi di uso extraterritoriale non dovrebbero pregiudicare i poteri degli Stati membri di bloccare, caso per caso, l’accesso a numeri o servizi ove ciò sia giustificato da motivi di frode o abuso. L’uso extraterritoriale delle risorse d numerazione non dovrebbe pregiudicare le norme dell’Unione relative alla fornitura dei servizi di roaming, comprese quelle inerenti alla prevenzione di un uso anomalo o abusivo dei servizi di roaming che sono oggetto di una regolamentazione dei prezzi al dettaglio e beneficiano di tariffe di roaming all’ingrosso regolamentate. È opportuno che gli Stati membri possano continuare a concludere con i paesi terzi accordi specifici sull’uso extraterritoriale delle risorse di numerazione.

(249)

Gli Stari membri dovrebbero promuovere la fornitura via etere delle risorse di numerazione per facilitare il cambiamento di fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La fornitura via etere delle risorse di numerazione consente di riprogrammare gli identificatori delle apparecchiature di comunicazioni senza bisogno di accesso fisico agli apparecchi in questione. Questa caratteristica è particolarmente importante per i servizi da macchina a macchina, ossia i servizi che comportano un trasferimento automatico di dati e informazioni tra apparecchi o applicazioni di software con intervento umano limitato o inesistente. I fornitori di tali servizi da macchina a macchina potrebbero non avere accesso fisico ai loro apparecchi a causa dell’uso in remoto o del gran numero di apparecchi utilizzati o delle relative modalità d’uso. In considerazione del mercato emergente dei servizi da macchina a macchina e delle nuove tecnologie gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di assicurare la neutralità tecnologica nel promuovere la fornitura via etere.

(250)

L’accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. In considerazione della crescente importanza delle risorse di numerazione per vari servizi di internet degli oggetti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di concedere diritti d’uso dei numeri alle imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti gestiscano tutti gli elementi dei piani nazionali di numerazione, compresi i codici di punto d’origine per l’indirizzamento di rete. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione nell’Unione per favorire lo sviluppo di servizi paneuropei o di servizi transfrontalieri, in particolare di nuovi servizi da macchina a macchina, come le automobili connesse, e ove la domanda non possa essere soddisfatta dalle risorse di numerazione esistenti, la Commissione può adottare misure di attuazione con l’assistenza del BEREC.

(251)

Dovrebbe essere possibile soddisfare il requisito di pubblicare le decisioni sulla concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione rendendo tali decisioni accessibili al pubblico per mezzo di un sito web.

(252)

Visti gli aspetti particolari relativi alla denuncia dei minori scomparsi, gli Stati membri dovrebbero mantenere l’impegno di assicurare che un servizio efficiente per denunciare la scomparsa dei minori sia messo effettivamente a disposizione sui loro territori con il numero telefonico «116000». Gli Stati membri dovrebbero adottare misure idonee a garantire il raggiungimento di un livello sufficiente di qualità del servizio nel funzionamento del numero «116000».

(253)

Oltre al numero «116000» dello sportello telefonico per i minori scomparsi, numerosi Stati membri garantiscono che i minori, componendo il numero «116111», abbiano accesso a un servizio a misura di bambino che gestisce una linea di assistenza telefonica per minori bisognosi di cure e protezione. Tali Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che i cittadini, in particolare i minori e i sistemi nazionali di protezione dei minori, siano informati in merito all’esistenza della linea di assistenza telefonica «116111».

(254)

L’esistenza di un mercato interno implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, per mezzo di numeri non geografici, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata, nell’Unione, tranne se l’utente finale chiamato ha scelto, per motivi commerciali, di limitare l’accesso da talune zone geografiche. È opportuno inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers — UIFN). È opportuno non impedire l’accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati in particolare per lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata), se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale) oppure se non è economicamente fattibile. Le tariffe a carico dei chiamanti dall’esterno dello Stato membro interessato non devono essere necessariamente le stesse di quelle per i chiamanti dall’interno di tale Stato membro. Gli utenti dovrebbero essere informati in anticipo e in maniera chiara di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Se i ricavi da interconnessione o da altri servizi sono trattenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per motivi legati a frodi o abusi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i ricavi trattenuti relativi ai servizi siano restituiti agli utenti finali vittime delle frodi o degli abusi in questione, laddove possibile.

(255)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, alcune disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali non dovrebbero applicarsi alle microimprese che forniscono solo servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la definizione di piccole e medie imprese, incluse le microimprese, deve essere interpretata in maniera restrittiva. Per includere unicamente le imprese che effettivamente costituiscono microimprese indipendenti è necessario esaminare la struttura delle microimprese che formano un gruppo la cui potenza economica supera quella di una siffatta impresa e impedire che la definizione di microimpresa venga aggirata sulla base di ragioni puramente formali.

(256)

Il completamento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche rende necessaria l’eliminazione delle barriere affinché gli utenti finali abbiano accesso transfrontaliero ai servizi di comunicazione elettronica in tutta l’Unione. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non dovrebbero rifiutare o limitare l’accesso degli utenti finali né discriminarli sulla base della cittadinanza, o dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di stabilimento. Dovrebbe tuttavia essere possibile differenziare sulla base di considerazioni di costo e di rischio giustificabili obiettivamente, non limitate alle misure di cui al regolamento (UE) n. 531/2012 con riguardo all’utilizzo anomalo o abusivo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

(257)

Le divergenze nell’attuazione delle norme sulla tutela degli utenti finali hanno creato barriere significative nel mercato interno, di cui risentono sia i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sia gli utenti finali. È opportuno ridurre tali barriere applicando le stesse norme che garantiscono un livello comune elevato di tutela in tutta l’Unione. Un’armonizzazione piena e calibrata dei diritti degli utenti finali contemplati dalla presente direttiva dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza del diritto per gli utenti finali e per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica e dovrebbe ridurre in modo significativo le barriere all’ingresso e gli oneri di conformità superflui derivanti dalla frammentazione normativa. La piena armonizzazione aiuta a superare le barriere che ostacolano il funzionamento del mercato interno risultanti dalle disposizioni nazionali relative ai diritti degli utenti finali, disposizioni che al tempo stesso proteggono i fornitori nazionali dalla concorrenza di altri Stati membri. Per conseguire un livello comune elevato di tutela è opportuno rafforzare ragionevolmente nella presente direttiva diverse disposizioni relative ai diritti degli utenti finali alla luce delle migliori prassi degli Stati membri. La piena armonizzazione dei diritti accresce la fiducia degli utenti finali nel mercato interno in quanto essi beneficiano di un livello di tutela ugualmente elevato quando utilizzano servizi di comunicazione elettronica non solo nel loro Stato membro, ma anche mentre vivono, lavorano o viaggiano in altri Stati membri. La piena armonizzazione dovrebbe riguardare unicamente le materie contemplate dalle disposizioni sui diritti degli utenti finali di cui alla presente direttiva. Dovrebbe pertanto lasciare impregiudicato il diritto nazionale con riferimento agli aspetti di tutela degli utenti finali, compresi alcuni aspetti delle misure di trasparenza che non sono contemplati da tali disposizioni. Ad esempio, dovrebbero essere considerate compatibili con il principio di piena armonizzazione le misure relative agli obblighi di trasparenza che non sono contemplate dalla presente direttiva, mentre dovrebbero essere considerati incompatibili ulteriori requisiti relativi alle questioni in materia di trasparenza disciplinate dalla presente direttiva, come la pubblicazione di informazioni. Inoltre gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere o introdurre disposizioni nazionali su questioni che non sono esaminate specificamente nella presente direttiva, in particolare al fine di affrontare nuovi problemi che possono emergere.

(258)

Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti finali trasparenza dell’informazione e certezza del diritto. La maggior parte dei fornitori di servizi in un contesto concorrenziale stipula contratti con i clienti per motivi di opportunità commerciale. Oltre che dalla presente direttiva, le transazioni dei consumatori in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono disciplinate dal diritto dell’Unione in vigore sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio (37) e dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)38/sup>. L’inserimento di obblighi di informazione nella presente direttiva, che potrebbero altresì essere previsti in virtù della direttiva 2011/83/UE, non dovrebbe comportare duplicazioni delle informazioni nella documentazione precontrattuale e contrattuale. Le informazioni pertinenti fornite a titolo della presente direttiva, tra cui obblighi di informazione più rigorosi e dettagliati, dovrebbero essere considerate conformi ai requisiti corrispondenti previsti dalla direttiva 2011/83/UE.

(259)

Alcune di tali disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che si applicano a priori solo ai consumatori, segnatamente quelle sulle informazioni contrattuali, sulla durata massima dei contratti e sui pacchetti, dovrebbero favorire non soltanto i consumatori, ma anche le microimprese e le piccole imprese, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro quali definite nel diritto nazionale. Le categorie di imprese e organizzazioni hanno una posizione contrattuale comparabile a quella dei consumatori e dovrebbero pertanto godere dello stesso livello di tutela, a meno che rinuncino espressamente a tali diritti. Gli obblighi relativi alle informazioni contrattuali di cui alla presente direttiva, compresi quelli previsti dalla direttiva 2011/83/UE cui si fa riferimento nella presente direttiva, dovrebbero applicarsi a prescindere dall’esecuzione e dall’importo del pagamento che deve essere effettuato dal cliente. Gli obblighi relativi alle informazioni contrattuali, compresi quelli contemplati dalla direttiva 2011/83/UE, dovrebbero applicarsi automaticamente alle microimprese, alle piccole imprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse preferiscano negoziare termini contrattuali personalizzati con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Diversamente dalle microimprese, dalle piccole imprese e dalle organizzazioni senza scopo di lucro, le imprese più grandi dispongono generalmente di un maggior potere contrattuale e pertanto non dipendono dagli stessi obblighi di informazione contrattuale validi per i consumatori. Altre disposizioni, come la portabilità del numero, importanti anche per le imprese più grandi dovrebbero continuare ad essere applicate a tutti gli utenti finali. Le «organizzazioni senza scopo di lucro» sono entità giuridiche che non realizzano profitti per i loro proprietari o soci. Di norma, le organizzazioni senza scopo di lucro sono enti di beneficenza o altri tipi di organizzazioni di interesse pubblico. Pertanto, in considerazione della situazione analoga, è legittimo considerare, ai fini della presente direttiva, tali organizzazioni alla stregua delle microimprese o delle piccole imprese con riferimento ai diritti degli utenti finali.

(260)

Le specificità del settore della comunicazione elettronica richiedono, oltre a norme contrattuali orizzontali, un numero limitato di disposizioni aggiuntive in materia di tutela degli utenti finali. Gli utenti finali dovrebbero fra l’altro essere informati dei livelli di qualità del servizio offerti, delle condizioni di promozione e risoluzione dei contratti e delle tariffe e dei piani tariffari applicabili ai servizi soggetti a condizioni di prezzo particolari. Tali informazioni sono pertinenti per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina. Fatte salve le norme applicabili sulla protezione dei dati personali, un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non dovrebbe essere soggetto agli obblighi relativi ai requisiti in materia di informazione per i contratti in cui il fornitore e le società o le persone affiliate non ricevano alcuna remunerazione direttamente o indirettamente legata alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica come, ad esempio, nel caso in cui un’università concede ai visitatori l’accesso gratuito alla sua rete senza fili nel campus senza ricevere alcuna remunerazione né attraverso il pagamento da parte degli utenti né attraverso introiti pubblicitari.

(261)

Per consentire agli utenti finali di scegliere con piena cognizione di causa è essenziale che le informazioni pertinenti richieste siano fornite prima della stipula del contratto, in un linguaggio chiaro e comprensibile e su un supporto durevole o, in caso sia impossibile e fatta salva la definizione di supporto durevole contenuta nella direttiva 2011/83/UE, in un documento messo a disposizione dal fornitore e notificato all’utente che sia facile da scaricare, aprire e consultare con dispositivi di uso comune tra i consumatori. P Al fine di semplificare la scelta, i fornitori dovrebbero presentare una sintesi dei termini contrattuali essenziali. Per facilitare il raffronto e ridurre i costi di conformità è opportuno che la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotti un modello di tali sintesi contrattuali. Le informazioni fornite prima della stipula del contratto e il modello di sintesi dovrebbero costituire parte integrante del contratto finale. La sintesi contrattuale dovrebbe essere concisa e di facile lettura, idealmente di una lunghezza equivalente al massimo a una pagina A4 scritta su un solo lato oppure, nel caso in cui una serie di servizi diversi siano riuniti in pacchetti oggetto di un singolo contratto, equivalente a un massimo di tre pagine A4 scritte su una sola facciata.

(262)

A seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2015/2120, le disposizioni della presente direttiva riguardanti le informazioni sulle condizioni che limitano l’accesso o l’utilizzo dei servizi e delle applicazioni nonché le informazioni riguardanti il controllo (shaping) del traffico sono ormai obsolete e dovrebbero essere abrogate.

(263)

Riguardo alle apparecchiature terminali, il contratto con il consumatore dovrebbe specificare le eventuali condizioni d’uso imposte dal fornitore di servizi, come il blocco della carta SIM dei dispositivi mobili, se tali condizioni non sono vietate dal diritto nazionale, e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l’apparecchiatura. Se l’utente finale sceglie di conservare le apparecchiature terminali comprese nel pacchetto alla stipula del contratto, gli indennizzi eventualmente dovuti non dovrebbero superare il loro valore pro rata temporis calcolato sulla base del valore al momento della stipula del contratto o della quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale importo sia inferiore. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere altri metodi per il calcolo del tasso di indennizzo, purché tale tasso sia uguale o inferiore all’indennizzo calcolato. Le eventuali restrizioni all’utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti dovrebbero essere eliminate gratuitamente dal fornitore al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.

(264)

Fatto salvo l’obbligo sostanziale del fornitore in materia di sicurezza imposto dalla presente direttiva, il contratto dovrebbe specificare il tipo di azione che il fornitore può adottare in caso di incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità. Il contratto dovrebbe inoltre specificare anche eventuali disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso disponibili nel caso di risposta inadeguata di un fornitore a un incidente di sicurezza, anche qualora un tale incidente, notificato al fornitore, si verifichi a causa di note vulnerabilità del software o dell’hardware, per le quali il produttore o lo sviluppatore hanno elaborato patch che il fornitore del servizio non ha applicato o per le quali quest’ultimo non ha adottato altre contromisure appropriate.

(265)

La disponibilità di informazioni trasparenti, aggiornate e comparabili su offerte e servizi costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali nei quali numerosi fornitori offrano servizi. È opportuno che gli utenti finali siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei vari servizi offerti sul mercato, sulla base di informazioni pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi e i servizi, le autorità competenti, in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbero essere in grado di esigere dai fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico una maggiore trasparenza in materia di informazione (incluse tariffe, qualità del servizio, condizioni applicabili alle apparecchiature terminali fornite e altre statistiche pertinenti). Tali obblighi dovrebbero tenere debitamente conto delle caratteristiche di tali reti o servizi. Essi dovrebbero inoltre garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le informazioni accessibili al pubblico pubblicate da tali imprese nell’ottica di fornire strumenti di confronto.

(266)

Spesso gli utenti finali non sono consapevoli del costo del loro comportamento di consumo o hanno difficoltà a stimare il loro consumo in termini di tempo o di dati quando utilizzano servizi di comunicazione elettronica. Per accrescere la trasparenza e consentire loro un migliore controllo del bilancio destinato alla comunicazione, è importante fornire agli utenti finali funzionalità che consentano loro di monitorare il rispettivo consumo in modo tempestivo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni in materia di limiti di consumo che proteggano gli utenti finali da bollette esorbitanti, anche relativamente ai servizi a tariffazione maggiorata e altri servizi soggetti a condizioni di prezzo particolari. In tal modo le autorità competenti hanno la facoltà di esigere che informazioni relative a tali prezzi siano comunicate prima di fornire il servizio e non è pregiudicata la possibilità che gli Stati membri mantengano o introducano obblighi generali per i servizi a tariffazione maggiorata al fine di garantire la protezione efficace degli utenti finali.

(267)

Gli strumenti di confronto indipendenti, come i siti web, rappresentano un mezzo efficace con cui gli utenti finali possono valutare i meriti dei diversi fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o legati al consumo e ottenere informazioni imparziali, in particolare confrontando i prezzi, le tariffe e i parametri di qualità radunati in un unico luogo. Tali strumenti dovrebbero essere indipendenti sul piano operativo dai fornitori di servizi e nessun fornitore di servizio dovrebbe ottenere trattamenti preferenziali nei risultati della ricerca. Tali strumenti dovrebbero mirare a fornire informazioni al tempo stesso chiare e concise e complete ed esaustive. Dovrebbero inoltre puntare a fornire la gamma più ampia possibile di offerte al fine di delineare un quadro rappresentativo e coprire una parte significativa del mercato. Le informazioni riportate su tali strumenti dovrebbero essere attendibili, imparziali e trasparenti. È opportuno che gli utenti finali siano informati della disponibilità di tali strumenti. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli utenti finali abbiano libero accesso ad almeno uno di tali strumenti nel loro territorio. Qualora in uno Stato membro esista un unico strumento di confronto e detto strumento cessi di funzionare o non risponda più ai criteri di qualità, lo Stato membro dovrebbe provvedere affinché gli utenti finali abbiano accesso, entro un termine ragionevole, a un altro strumento di confronto a livello nazionale.

(268)

Gli strumenti di confronto indipendenti possono essere gestiti da imprese private oppure dalle autorità competenti o per loro conto; dovrebbero tuttavia essere gestiti in conformità di determinati criteri di qualità, tra cui l’obbligo di fornire informazioni dettagliate sui rispettivi proprietari, fornire informazioni precise e aggiornate, precisare la data dell’ultimo aggiornamento, fissare criteri chiari e obiettivi su cui sarà basato il confronto e comprendere un’ampia gamma di offerte, che coprano una parte significativa del mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere la frequenza con cui gli strumenti di confronto devono rivedere e aggiornare le informazioni che forniscono agli utenti finali, tenendo conto della frequenza con cui generalmente i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico aggiornano le informazioni su tariffe e qualità.

(269)

Allo scopo di affrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguarda l’utilizzazione di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e allo scopo di incoraggiare la protezione dei diritti e le libertà dei terzi, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere o far diffondere, con l’aiuto dei fornitori di tali servizi, informazioni di interesse pubblico relative all’utilizzazione degli stessi. Tali informazioni dovrebbero poter includere informazioni di interesse pubblico concernenti le violazioni più comuni e le relative conseguenze giuridiche, ad esempio le violazioni del diritto d’autore, altri usi illegali e la diffusione di contenuti dannosi e consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale, ad esempio quelli che sorgono in seguito alla divulgazione di informazioni personali in alcuni casi, e i rischi alla vita privata e ai dati personali, nonché la disponibilità di software configurabili di facile uso o di opzioni di software che consentano la tutela dei bambini o delle persone vulnerabili. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui alla presente direttiva. Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogniqualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formato facilmente comprensibile, come prescritto da ogni Stato membro, e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo considerato idoneo dalle autorità pubbliche nazionali. La diffusione di tali informazioni non dovrebbe tuttavia comportare un onere eccessivo per i fornitori. Ove ciò accada gli Stati membri dovrebbero esigere che tale diffusione abbia luogo con i mezzi utilizzati dai fornitori per comunicare con gli utenti finali nel quadro della loro ordinaria attività.

(270)

In mancanza di norme applicabili di diritto dell’Unione, i contenuti, le applicazioni e i servizi sono considerati legali o dannosi ai sensi del diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta agli Stati membri, e non ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, decidere, seguendo le normali procedure, se i contenuti, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi. La presente direttiva e la direttiva 2002/58/CE lasciano impregiudicata la direttiva 2000/31/CE la quale, tra l’altro, contiene una norma detta «semplice trasporto» («mere conduit») per i fornitori intermedi di servizi, quali descritti nella stessa.

(271)

Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con altre autorità competenti o, se del caso, le altre autorità competenti in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di monitorare la qualità dei servizi e di raccogliere sistematicamente informazioni sulla qualità dei servizi offerti dai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico nella misura in cui essi siano in grado di offrire livelli minimi di qualità del servizio mediante il controllo di almeno alcuni elementi della rete oppure grazie a un accordo sul livello dei servizi a tal fine, compresa la qualità dei servizi prestati agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni dovrebbero essere raccolte in base a criteri che consentano il raffronto tra i vari fornitori di servizi e tra i vari Stati membri. È probabile che i fornitori di tali servizi di comunicazione elettronica operanti in un ambiente concorrenziale mettano a disposizione del pubblico informazioni adeguate e aggiornate sui propri servizi per ragioni di opportunità commerciale. Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti o, se del caso, le altre autorità competenti in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter comunque esigere la pubblicazione di tali informazioni qualora si dimostri che esse non sono effettivamente accessibili al pubblico. Qualora la qualità della fornitura di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività di rete, le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con altre autorità competenti, dovrebbero poter esigere che i fornitori di tali servizi informino i consumatori di conseguenza.

(272)

Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con altre autorità competenti, dovrebbero inoltre stabilire i metodi di misura che i fornitori di servizi devono applicare per migliorare il raffronto dei dati forniti. Per facilitare il raffronto in tutta l’Unione e ridurre i costi di conformità è opportuno che il BEREC adotti linee guida sulla qualità dei pertinenti parametri di servizio, che le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con altre autorità competenti, dovrebbero tenere nella massima considerazione.

(273)

Per trarre pienamente vantaggio dall’ambiente concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro interesse. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure e costi. Ciò non esclude la possibilità che i fornitori stabiliscano periodi contrattuali minimi ragionevoli di un massimo di 24 mesi nei contratti stipulati con i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni relative a un periodo di durata massima inferiore e di consentire ai consumatori di cambiare piano tariffario o risolvere il contratto nel corso del periodo contrattuale senza incorrere in costi supplementari in considerazione delle circostanze nazionali, quali i livelli di concorrenza e la stabilità degli investimenti nelle reti. A prescindere dal contratto per il servizio di comunicazione elettronica, i consumatori potrebbero preferire il beneficio di un periodo di rimborso più lungo per le connessioni fisiche. Tali impegni dei consumatori possono rappresentare un fattore importante nell’agevolare l’installazione di reti a elevatissima capacità fino ai locali degli utenti finali, o in prossimità, anche tramite sistemi di aggregazione della domanda che consentono agli investitori nelle reti di ridurre i rischi della diffusione iniziale. Tuttavia, i diritti dei consumatori di passare da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un altro stabiliti dalla presente direttiva non dovrebbero essere limitati dai periodi di rimborso previsti nei contratti di connessione fisica e tali contratti non dovrebbero riguardare apparecchiature terminali o di accesso a internet, quali dispositivi mobili, router o modem. Gli Stati membri dovrebbero assicurare la parità di trattamento delle entità, compresi gli operatori, che finanziano l’installazione di una connessione fisica ad elevatissima capacità presso i locali di un utente finale, anche qualora tale finanziamento avvenga mediante un contratto a rate.

(274)

È altresì possibile prorogare automaticamente i contratti per i servizi di comunicazione elettronica. In questi casi gli utenti finali dovrebbero avere il diritto di risolvere il contratto senza sostenere nessun costo dopo la scadenza del periodo contrattuale.

(275)

Qualsiasi cambiamento non favorevole all’utente finale delle condizioni contrattuali proposte dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, ad esempio in relazione a oneri, tariffe, limitazioni del volume di dati, velocità dei dati, copertura o trattamento dei dati personali, dovrebbe conferire all’utente finale il diritto di risolvere il contratto senza dover sostenere alcun costo, anche se tale cambiamento è associato ad alcuni benefici. Qualsiasi cambiamento delle condizioni contrattuali apportato dal fornitore dovrebbe pertanto consentire all’utente finale di risolvere il contratto, a meno che ciascun cambiamento sia di per sé a suo vantaggio o che i cambiamenti siano meramente amministrativi, quale il cambiamento dell’indirizzo del fornitore, e non abbiano ripercussioni negative sull’utente finale o che i cambiamenti conseguano dall’applicazione rigorosa di modifiche legislative o normative, quali nuovi requisiti relativamente alle informazioni contrattuali imposti dal diritto dell’Unione o nazionale. È opportuno valutare sulla base di criteri oggettivi se un cambiamento sia a esclusivo beneficio dell’utente finale. Il diritto dell’utente finale di risolvere il contratto dovrebbe essere escluso solo nel caso in cui il fornitore sia in grado di dimostrare che tutti i cambiamenti contrattuali sono a esclusivo beneficio dell’utente finale o sono meramente amministrativi e non hanno ripercussioni negative sull’utente finale.

(276)

Agli utenti finali dovrebbe essere comunicato qualsiasi cambiamento delle condizioni contrattuali mediante un supporto durevole. Gli utenti finali diversi dai consumatori, dalle microimprese, dalle piccole imprese o dalle organizzazioni senza scopo di lucro non dovrebbero beneficiare dei suddetti diritti di recesso in caso di modifiche contrattuali nella misura in cui queste riguardino servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di garantire specifiche misure di tutela degli utenti finali in relazione alla risoluzione del contratto nel caso in cui gli utenti finali cambino il proprio luogo di residenza. Le disposizioni in materia di risoluzione del contratto non dovrebbero pregiudicare altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale relative alle motivazioni per cui il fornitore di servizi o l’utente finale possono risolvere un contratto o modificare i termini e le condizioni contrattuali.

(277)

La possibilità di passare da un fornitore a un altro è un fattore fondamentale per una concorrenza effettiva in un contesto competitivo. La disponibilità di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambiamento di fornitore dovrebbe accrescere la fiducia degli utenti finali in tale processo e renderli maggiormente disposti a partecipare attivamente al processo concorrenziale. I prestatori di servizi dovrebbero garantire la continuità del servizio in modo che gli utenti finali possano cambiare fornitore senza essere ostacolati dal rischio dell’interruzione del servizio e, se tecnicamente possibile, dovrebbero consentire il cambio nella data richiesta dagli utenti finali.

(278)

La portabilità del numero è un elemento chiave per agevolare la scelta dei consumatori e la concorrenza effettiva sui mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Gli utenti finali che ne fanno richiesta dovrebbero poter conservare i propri numeri a prescindere dal fornitore di servizi e per una durata limitata nel passaggio da un fornitore di servizi all’altro. La presente direttiva non riguarda la fornitura di questa possibilità tra connessioni alla rete telefonica pubblica da postazioni fisse e non fisse. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter applicare disposizioni in materia di portabilità dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti di telefonia mobile.

(279)

L’impatto della portabilità del numero è notevolmente rafforzato in presenza di un’informazione trasparente sulle tariffe, tanto per gli utenti finali che trasferiscono i loro numeri quanto per gli utenti finali che effettuano chiamate a persone che hanno operato tale trasferimento. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero facilitare, laddove possibile, un’adeguata trasparenza tariffaria come elemento dell’attuazione della portabilità del numero.

(280)

Nel provvedere affinché i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter tener conto anche dei prezzi disponibili su mercati comparabili.

(281)

La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell’ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche, in modo tale che il numero sia funzionalmente attivato entro un giorno lavorativo e che la perdita del servizio a cui incorre l’utente finale non abbia una durata superiore a un giorno lavorativo dalla data concordata. L’utente finale titolare del relativo contratto (prepagato o con abbonamento) con il fornitore dovrebbe avere il diritto alla portabilità del numero. Per facilitare uno sportello unico che consenta agli utenti finali di cambiare fornitore in modo agevole, il processo di passaggio dovrebbe essere condotto dal fornitore ricevente delle comunicazioni elettroniche al pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione o, se del caso, le altre autorità competenti dovrebbero poter prescrivere il processo globale del passaggio e della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e del progresso tecnologico. Ciò dovrebbe comprendere, ove disponibile, un requisito per il completamento della portabilità via etere, salvo diversa richiesta dell’utente finale. Le esperienze di alcuni Stati membri hanno evidenziato il rischio potenziale che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell’utente finale. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre le misure minime necessarie a ridurre il più possibile tali rischi e a garantire la tutela degli utenti finali durante l’operazione di trasferimento, anche con l’imposizione di idonee sanzioni, senza compromettere l’attrattiva di tale operazione per gli utenti finali. Le condizioni contrattuali non dovrebbero limitare il diritto alla portabilità del numero.

(282)

Per assicurare il cambiamento di fornitore e la portabilità entro i limiti di tempo di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere che gli utenti finali siano compensati dai fornitori in modo semplice e tempestivo misure nel caso in cui un contratto tra un fornitore e un utente finale non sia rispettato. Tali misure dovrebbero essere proporzionate alla durata del ritardo con cui è rispettato il contratto. Gli utenti finali dovrebbero ricevere una compensazione almeno per ritardi superiori a un giorno lavorativo nell’attivazione del servizio, nella portabilità del numero o nella perdita del servizio, come anche nel caso in cui i fornitori non si presentino agli appuntamenti di servizio o di installazione convenuti. Un’ulteriore compensazione potrebbe assumere la forma di una riduzione automatica della remunerazione nei casi in cui il fornitore cedente debba continuare a fornire il servizio fino all’attivazione del servizio del fornitore ricevente.

(283)

I pacchetti comprendenti almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, nonché altri servizi, quali servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, trasmissione lineare e servizi da macchina a macchina o apparecchiature terminali, sono sempre più diffusi e rappresentano un elemento importante della concorrenza. Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare di essere in presenza di un pacchetto nelle situazioni in cui gli elementi del pacchetto sono forniti o venduti dallo stesso fornitore nel quadro dello stesso contratto o di un contratto strettamente connesso o collegato. Se i pacchetti, da un lato, spesso apportano benefici ai consumatori, dall’altro essi possono rendere il cambiamento di fornitore più difficile o costoso e aumentare i rischi di immobilizzazione contrattuale. Ove diversi servizi e apparecchiature terminali all’interno di un pacchetto siano soggetti a norme divergenti sulla risoluzione del contratto e sul cambiamento di fornitore o a impegni contrattuali riguardante l’acquisizione di apparecchiature terminali, i consumatori sono effettivamente ostacolati nell’esercizio dei diritti a norma della presente direttiva che consentono loro di passare a offerte della concorrenza per l’intero pacchetto o per parti di esso. Talune disposizioni essenziali della presente direttiva in materia di informazioni contrattuali sintetiche, trasparenza, durata e risoluzione dei contratti e cambiamento di fornitore dovrebbero pertanto applicarsi a tutti gli elementi di un pacchetto, compresi le apparecchiature terminali, altri servizi quali il contenuto digitale o i servizi digitali e i servizi di comunicazione elettronica che non rientrano direttamente nell’ambito di applicazione di tali disposizioni. Tutti gli obblighi relativi agli utenti finali previsti dalla presente direttiva in relazione a un determinato servizio di comunicazione elettronica fornito o venduto quale servizio a sé stante dovrebbero essere applicabili anche quando il servizio fa parte di un pacchetto contenente almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico. Altre questioni contrattuali, quali i mezzi di ricorso applicabili in caso di inadempienza del contratto, dovrebbero essere disciplinate dalle norme applicabili al rispettivo elemento del pacchetto, come ad esempio le norme contrattuali per la vendita di beni o per la fornitura di contenuto digitale. Tuttavia, il diritto di risolvere prima della scadenza contrattuale concordata qualsiasi elemento di un pacchetto contenente almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico a causa della mancata conformità o della mancata fornitura dovrebbe conferire al consumatore il diritto di risolvere tutti gli elementi del pacchetto. In aggiunta, al fine di mantenere la loro facoltà di cambiare facilmente fornitore, i consumatori non dovrebbero essere vincolati a un fornitore da una proroga de facto del periodo contrattuale iniziale.

(284)

I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero hanno l’obbligo di fornire accesso ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza. In circostanze eccezionali, ossia per mancanza di fattibilità tecnica, potrebbero non essere in grado di fornire accesso ai servizi di emergenza o alla localizzazione del chiamante o a entrambi. Se esiste questa possibilità, dovrebbero informarne adeguatamente i clienti nel contratto. Tali fornitori dovrebbero fornire ai loro clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e aggiornarle in caso di modifica nella fornitura dell’accesso ai servizi di emergenza, ad esempio nelle fatture. Tali informazioni dovrebbero includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio di comunicazione e dell’infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito tramite una connessione gestita in modo da fornire una determinata qualità di servizio, le informazioni dovrebbero includere il livello di affidabilità dell’accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito tramite tale connessione, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella presente direttiva.

(285)

Gli utenti finali dovrebbero essere in grado di accedere ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, da qualsiasi apparecchiatura che consenta servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, anche quando utilizzano servizi di roaming in uno Stato membro. Le comunicazioni di emergenza sono un mezzo di comunicazione che comprende non solo i servizi di comunicazione vocale, ma anche SMS, messaggi, video o altri tipi di comunicazione, ad esempio servizi di comunicazione testuale in tempo reale, di «conversazione globale» e di ritrasmissione testuale. Gli Stati membri, tenendo conto delle capacità e delle attrezzature tecniche degli PSAP, dovrebbero poter stabilire quali servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero risultino adeguati per i servizi di emergenza, inclusa la possibilità di limitare tali opzioni ai servizi di comunicazione vocale ed equivalenti per gli utenti finali con disabilità, o integrare opzioni aggiuntive come concordato con gli PSAP nazionali. Le comunicazioni di emergenza possono essere attivate per conto di una persona tramite una chiamata di emergenza effettuata da bordo veicolo o da una «eCall» come definita nel regolamento (UE) 2015/758.

(286)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i fornitori di servizi di comunicazione elettronica interpersonale basati sul numero garantiscano un accesso affidabile e preciso ai servizi di emergenza, tenendo conto delle specifiche e dei criteri nazionali e delle capacità degli PSAP nazionali. Gli Stati membri dovrebbero tener conto della capacità degli PSAP di gestire le comunicazioni di emergenza in più di una lingua. Se il servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero non è fornito tramite una connessione gestita in modo da fornire una determinata qualità di servizio, il fornitore del servizio potrebbe non essere in grado di garantire che le chiamate di emergenza effettuate tramite il proprio servizio siano instradate allo PSAP più idoneo con la stessa affidabilità. Per tali fornitori di servizi indipendenti dalla rete, ossia fornitori che non sono integrati con un fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica, può non essere sempre tecnicamente fattibile fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano attuate il prima possibile norme volte ad assicurare l’inoltro e la connessione accurati e affidabili ai servizi di emergenza, al fine di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero indipendenti dalla rete di soddisfare gli obblighi inerenti all’accesso ai servizi di emergenza e alla fornitura di informazioni sulla localizzazione del chiamante a un livello comparabile a quello richiesto agli altri fornitori di tali servizi di comunicazione. Qualora tali norme e i relativi sistemi PSAP non siano stati ancora attuati, i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero e indipendenti dalla rete non dovrebbero essere tenuti a fornire accesso ai servizi di emergenza al di là di quanto tecnicamente o economicamente fattibile. Ciò può includere, per esempio, la designazione da parte di uno Stato membro di un unico PSAP centrale per ricevere le comunicazioni di emergenza. Ciononostante, tali fornitori dovrebbero informare gli utenti finali quando il servizio non supporta le chiamate al numero unico di emergenza europeo «112» o l’accesso alle informazioni sulla localizzazione del chiamante.

(287)

Al fine di migliorare la rendicontazione e la misurazione delle prestazioni da parte degli Stati membri in relazione alla risposta e alla gestione delle chiamate di emergenza, ogni due anni la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’efficacia dell’attuazione del numero unico di emergenza europeo «112».

(288)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizi di emergenza, compreso il numero unico di emergenza europeo «112», siano accessibili in modo equivalente agli utenti finali con disabilità, in particolare gli utenti finali non udenti, ipoudenti, con disturbi del linguaggio e sordociechi, in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Una delle misure possibili consiste nella fornitura di speciali dispositivi terminali agli utenti finali con disabilità qualora altre modalità di comunicazione non siano adatte a loro.

(289)

È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell’esistenza del numero unico di emergenza europeo «112», in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell’Unione. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati, quando viaggiano in uno Stato membro, in particolare attraverso l’affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli utenti finali, del fatto che il numero unico di emergenza europeo «112» può essere utilizzato come numero di emergenza unico in tutta l’Unione. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione dovrebbe continuare a sostenere ed integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull’esistenza del numero unico di emergenza europeo «112».

(290)

Le informazioni sulla localizzazione del chiamante, che si applicano a tutte le comunicazioni di emergenza, migliorano il livello di tutela e la sicurezza degli utenti finali e aiutano i servizi di emergenza a svolgere le loro funzioni, a condizione che il sistema nazionale degli PSAP garantisca il trasferimento della comunicazione di emergenza e dei dati associati ai servizi di emergenza interessati. La ricezione e l’utilizzazione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, che includono sia le informazioni sulla localizzazione basate sulla rete sia, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante fornite da dispositivi mobili avanzati, dovrebbero avvenire nel rispetto del pertinente diritto dell’Unione in materia di protezione dati e di misure di sicurezza. Le imprese che forniscono una localizzazione basata sulla rete dovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazioni relative alla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge il servizio, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Le tecnologie di localizzazione basate su dispositivo mobile si sono tuttavia rivelate notevolmente più precise ed efficaci in termini di costi grazie alla disponibilità dei dati forniti dal Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria, dal sistema satellitare Galileo e da altri sistemi globali di navigazione satellitare, nonché dai dati wi-fi. Pertanto le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivate da dispositivi mobili dovrebbero integrare le analoghe informazioni basate sulla rete anche se la localizzazione ottenuta tramite dispositivo mobile può risultare disponibile solo dopo che è stata effettuata la comunicazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivate da dispositivi mobili, se disponibili, siano messe a disposizione dello PSAP più adatto. Potrebbe non essere sempre possibile farlo, ad esempio quando la localizzazione non è disponibile sul dispositivo mobile o attraverso il servizio di comunicazione interpersonale utilizzato, oppure quando non è tecnicamente possibile ottenere tale informazione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli PSAP siano in grado di recuperare e gestire le informazioni disponibili sulla localizzazione del chiamante, ove possibile. La generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbero essere gratuite per l’utente finale e per l’autorità che tratta la comunicazione di emergenza, a prescindere dal mezzo con cui le informazioni sono generate, ad esempio tramite dispositivo mobile o rete, o dal mezzo di trasmissione, ad esempio canale di comunicazione vocale, SMS o protocollo IP.

(291)

Al fine di rispondere agli sviluppi tecnologici riguardanti la precisione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, l’accesso equivalente per gli utenti finali con disabilità e l’instradamento delle chiamate allo PSAP più idoneo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, mediante un atto delegato, le misure necessarie a garantire la compatibilità, l’interoperabilità, la qualità, l’affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nell’Unione, come disposizioni funzionali volte a determinare il ruolo delle diverse parti nella catena della comunicazione, ad esempio i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, gli operatori di reti e gli PSAP, e in disposizioni tecniche volte a stabilire i mezzi tecnici per attuare le disposizioni funzionali. Dette misure dovrebbero lasciare impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di organizzare i servizi di emergenza.

(292)

Un cittadino in uno Stato membro che abbia bisogno di contattare i servizi di emergenza in un altro Stato membro non lo può fare poiché i servizi di emergenza possono non disporre delle informazioni di contatto dei servizi di emergenza in altri Stati membri. È pertanto opportuno introdurre una banca dati sicura e a livello di Unione dei numeri del servizio capofila di emergenza in ciascun paese. A tal fine, il BEREC dovrebbe pertanto mantenere una banca dati sicura dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri, se una tale banca dati non è mantenuta da un’altra organizzazione, al fine di garantire che i servizi di emergenza in uno Stato membro possano essere contattati da quelli di un altro Stato membro.

(293)

Normative nazionali divergenti sono state elaborate per quanto riguarda la trasmissione di allarmi pubblici da parte dei servizi di comunicazione elettronica in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso. Al fine di ravvicinare la normativa in tale settore, la presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere che, quando sono istituiti sistemi di allarme pubblico, gli allarmi pubblici siano trasmessi dai fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero a tutti gli utenti finali interessati. Gli utenti finali interessati dovrebbero essere considerati gli utenti finali situati nelle zone geografiche potenzialmente colpite da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso durante il periodo di allarme, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti.

(294)

Laddove l’effettivo raggiungimento di tutti gli utenti finali interessati, indipendentemente dal relativo luogo o Stato membro di residenza, sia garantito e rispetti il massimo livello di sicurezza dei dati, gli Stati membri dovrebbero poter disporre la trasmissione di allarmi pubblici mediante servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la diffusione radiotelevisiva oppure mediante applicazioni mobili trasmesse attraverso servizi di accesso a internet. Al fine di informare gli utenti finali che entrano in uno Stato membro in merito all’esistenza di tale sistema di allarme pubblico, detto Stato membro dovrebbe provvedere affinché tali utenti finali ricevano automaticamente mediante SMS, senza indebito ritardo e gratuitamente informazioni facilmente comprensibili sulle modalità di ricezione degli allarmi pubblici, anche attraverso apparecchiature terminali mobili non abilitate per i servizi di accesso a internet. Gli allarmi pubblici diversi da quelli che si basano su servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero dovrebbero essere trasmessi agli utenti finali in modo da garantirne la facilità di ricezione. Qualora un sistema di allarme pubblico si basi su un’applicazione, non dovrebbe richiedere agli utenti finali di effettuare l’accesso o la registrazione presso le autorità o il fornitore dell’applicazione. I dati di localizzazione degli utenti finali dovrebbero essere utilizzati in conformità della direttiva 2002/58/CE. La trasmissione di allarmi pubblici dovrebbe essere gratuita per gli utenti finali. Durante la sua revisione dell’attuazione della presente direttiva, la Commissione potrebbe altresì valutare se sia possibile, conformemente al diritto dell’Unione, e fattibile istituire un sistema di allarme pubblico unico a livello di Unione allo scopo di allertare il pubblico in caso di catastrofe imminente o in corso o di stato di emergenza assoluta in diversi Stati membri.

(295)

Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire se proposte di sistemi alternativi diversi dai servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero sono davvero equivalenti a tali servizi, tenendo nella massima considerazione le rispettive linee guida del BEREC. Dette linee guida dovrebbero essere elaborate previa consultazione delle autorità nazionali responsabili degli PSAP al fine di garantire che gli esperti in materia di emergenze svolgano un ruolo nella loro elaborazione e vi sia un’intesa tra le autorità dei vari Stati membri in merito a cosa sia necessario ad assicurare la piena attuazione di tali sistemi di allarme pubblico all’interno degli Stati membri, nel contempo tutelando efficacemente i cittadini dell’Unione quando viaggiano in un altro Stato membro.

(296)

Conformemente agli obiettivi della Carta e agli obblighi sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utenti finali, comprese le persone con disabilità, anziane e con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente e in modo equo a servizi di alta qualità a prezzi contenuti, a prescindere dal loro luogo di residenza nell’Unione. La dichiarazione 22 allegata all’atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell’elaborazione di misure a norma dell’articolo 114 TFUE, le istituzioni dell’Unione debbano tener conto delle esigenze delle persone con disabilità.

(297)

Al fine di assicurare che gli utenti finali con disabilità beneficino della concorrenza e della scelta di fornitori di servizi di cui dispone la maggioranza degli utenti finali, le autorità competenti dovrebbero specificare, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali, e previa consultazione di utenti finali con disabilità, le prescrizioni in materia di tutela dei consumatori per gli utenti finali con disabilità che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare. Tali prescrizioni possono includere, in particolare, che i fornitori assicurino che gli utenti finali con disabilità possano utilizzare i loro servizi alle stesse condizioni, inclusi prezzi, tariffe e qualità, offerte agli altri utenti finali, a prescindere dai costi supplementari sostenuti da tali fornitori. Altre prescrizioni possono riguardare accordi all’ingrosso tra fornitori. Per evitare di gravare di un onere eccessivo i fornitori dei servizi, le autorità competenti dovrebbero verificare se gli obiettivi dell’accesso e della scelta equivalenti possano essere conseguiti in assenza di tali misure.

(298)

Oltre al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, la presente direttiva stabilisce nuovi requisiti rafforzati riguardanti l’accessibilità economica e la disponibilità per quanto concerne le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici per gli utenti finali con disabilità. Pertanto l’obbligo corrispondente contenuto nella direttiva 2002/22/CE che imponeva agli Stati membri di incoraggiare la disponibilità di apparecchiature terminali per utenti finali con disabilità è ormai obsoleto e dovrebbe essere abrogato.

(299)

Una concorrenza effettiva si è sviluppata nella fornitura degli elenchi abbonati e dei servizi di consultazione a norma, fra l’altro, dell’articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione (39). Per mantenere tale concorrenza effettiva, tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che attribuiscono ai rispettivi utenti finali numeri da un piano di numerazione dovrebbero continuare ad essere tenuti a mettere a disposizione le informazioni pertinenti con modalità eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

(300)

È opportuno informare gli utenti finali del loro diritto di decidere se vogliono figurare in un elenco telefonico. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero dovrebbero rispettare la decisione degli utenti finali quando mettono i dati a disposizione dei prestatori di servizi di elenco. L’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE garantisce il diritto degli utenti finali alla tutela della vita privata con riguardo all’inserimento dei loro dati personali negli elenchi pubblici.

(301)

Le misure applicate al mercato all’ingrosso che assicurano l’inserimento dei dati degli utenti finali nelle banche dati dovrebbero rispettare le garanzie per la protezione dei dati a carattere personale in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE. È opportuno prevedere la fornitura di tali dati orientata ai costi ai fornitori di servizi, dando la possibilità agli Stati membri di istituire un meccanismo centralizzato per fornire informazioni aggregate e complete ai fornitori di servizi di elenco, nonché la fornitura dell’accesso alla rete in condizioni ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, che ha ampiamente consentito di creare le condizioni per sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio e di proporre offerte di servizi di elenco a condizioni ragionevoli e trasparenti.

(302)

A seguito dell’abolizione dell’obbligo di servizio universale per i servizi di elenchi e vista l’esistenza di un mercato funzionante per tali servizi, il diritto di accesso ai servizi di consultazione di elenchi non è più necessario. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tuttavia essere ancora in grado di imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali al fine di mantenere l’accesso e la concorrenza in tale mercato.

(303)

Gli utenti finali dovrebbero poter fruire di una garanzia di interoperabilità di tutte le apparecchiature commercializzate nell’Unione per la ricezione di programmi radiofonici nei veicoli nuovi della categoria M e di programmi di televisione digitale. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere norme minime armonizzate per quanto riguarda tali apparecchiature. Le suddette norme possono essere periodicamente aggiornate alla luce del progresso tecnologico e dell’evoluzione del mercato.

(304)

Qualora gli Stati membri decidano di adottare misure conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 per l’interoperabilità di ricevitori radio di consumo, questi dovrebbero essere in grado di ricevere e riprodurre i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre o reti IP al fine di garantire che sia mantenuta l’interoperabilità. Ciò può migliorare anche la sicurezza pubblica, consentendo agli utenti di utilizzare un insieme più vasto di tecnologie per accedere a informazioni di emergenza negli Stati membri e per riceverne.

(305)

È auspicabile che i consumatori possano effettuare la connessione più completa possibile agli apparecchi televisivi digitali. L’interoperabilità è un concetto che si sta sviluppando nei mercati dinamici. Gli organismi di normalizzazione dovrebbero adoperarsi per assicurare che norme appropriate si evolvano parallelamente alle tecnologie interessate. È ugualmente importante assicurare che sugli apparecchi televisivi digitali siano disponibili connettori in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale digitale, inclusi i flussi di dati video e audio, informazioni sull’accesso condizionato, sul servizio, sull’API e sui dispositivi anti-duplicazione. La presente direttiva dovrebbe quindi assicurare che le funzioni associate a o attuate nei connettori non siano limitate dagli operatori di reti, dai fornitori di servizi o dai fabbricanti delle apparecchiature e continuino a svilupparsi di pari passo con i progressi tecnologici. Per la visualizzazione e la presentazione dei servizi televisivi connessi, la realizzazione di una norma comune attraverso un meccanismo di mercato è riconosciuta come un beneficio per il consumatore. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero poter assumere iniziative d’indirizzo, coerenti con i trattati, al fine d’incoraggiare sviluppi in tal senso.

(306)

Le disposizioni in materia di interoperabilità delle apparecchiature radiotelevisive di consumo non ostano a che i ricevitori autoradio nei veicoli nuovi della categoria M siano anche in grado di ricevere e riprodurre servizi radio forniti attraverso radiodiffusione analogica terrestre, né ostano a che gli Stati membri impongano obblighi volti a garantire che i ricevitori radio digitali siano in grado di ricevere e riprodurre trasmissioni radio analogiche terrestri.

(307)

Fatto salvo il diritto dell’Unione, la presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino regolamentazioni tecniche relative alle apparecchiature di televisione digitale terrestre al fine di preparare la migrazione dei consumatori verso nuove norme di trasmissione terrestre e di evitare la fornitura di apparecchiature che non sarebbero conformi alle norme che saranno attuate.

(308)

Gli Stati membri dovrebbero poter imporre, sulla base di legittime considerazioni di interesse pubblico, obblighi di trasmissione proporzionali nei confronti delle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione; comunque, tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa dell’Unione e dovrebbero essere proporzionati e trasparenti. Dovrebbe essere possibile applicare obblighi di trasmissione per determinati canali di diffusione radiotelevisiva e per determinati servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli obblighi imposti dagli Stati membri dovrebbero essere ragionevoli, vale a dire proporzionati e trasparenti, in base a obiettivi di interesse generale chiaramente definiti. Gli Stati membri dovrebbero giustificare obiettivamente l’imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, onde garantire la trasparenza, la proporzionalità e la chiara definizione di tali obblighi. Gli obblighi dovrebbero essere concepiti in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture.

(309)

È opportuno riesaminare gli obblighi di trasmissione almeno ogni cinque anni per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l’evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionati agli obiettivi da conseguire. Tali obblighi possono eventualmente comportare la corresponsione di una remunerazione proporzionata che dovrebbe essere stabilita nel diritto nazionale. In tal caso il diritto nazionale dovrebbe determinare anche la metodologia applicabile per il calcolo della remunerazione appropriata. Detta metodologia dovrebbe evitare incoerenze con le misure correttive di accesso che possono essere imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fornitori di servizi di trasmissione utilizzati per la diffusione radiotelevisiva designati come detentori di un significativo potere di mercato. Tuttavia, qualora un contratto a tempo determinato sottoscritto prima del 20 dicembre 2018 preveda una diversa metodologia, dovrebbe essere possibile continuare ad applicare quella metodologia per la durata del contratto. In assenza di una disposizione nazionale in materia di remunerazione, i fornitori di canali di diffusione radiofonica o televisiva e i fornitori di reti di comunicazione elettronica utilizzate per la trasmissione di detti canali di diffusione radiofonica o televisiva dovrebbero essere in grado di concordare contrattualmente una remunerazione proporzionata.

(310)

Le reti e i servizi di comunicazione elettronica utilizzati per la distribuzione di servizi di diffusione radiotelevisiva al pubblico includono reti di trasmissione via cavo, IPTV, via satellite e terrestre; essi potrebbero inoltre includere altre reti purché un numero significativo di utenti finali le utilizzi come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione. Gli obblighi di trasmissione relativi a trasmissioni televisive analogiche dovrebbero essere presi in considerazione esclusivamente nel caso in cui l’assenza di tali obblighi causasse significative perturbazioni per un numero significativo di utenti finali o laddove non siano presenti altri mezzi di trasmissione per determinati canali di diffusione televisiva. Gli obblighi di trasmissione possono comprendere la trasmissione di servizi specificamente destinati a consentire un accesso equivalente agli utenti finali con disabilità. Di conseguenza i servizi complementari comprendono i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti finali con disabilità, come il televideo, i sottotitoli per gli utenti finali non udenti o ipoudenti, la descrizione sonora delle scene, la sottotitolazione parlata e l’interpretazione in lingua dei segni, e potrebbero comprendere l’accesso ai relativi dati grezzi, se del caso. Alla luce della crescente fornitura e ricezione di servizi televisivi connessi e della continua importanza delle EPG per la scelta degli utenti finali, la trasmissione di dati relativi ai programmi necessari a sostenere le funzionalità della televisione connessa e delle EPG può essere inclusa negli obblighi di trasmissione. Tali dati relativi ai programmi dovrebbero poter comprendere informazioni sul contenuto dei programmi e sulle modalità di accesso, ma non il contenuto stesso del programma.

(311)

Servizi quali l’identificazione della linea chiamante sono di norma disponibili sulle centrali telefoniche moderne e pertanto possono essere progressivamente diffusi a costi minimi o nulli. Gli Stati membri possono astenersi dall’imporre obblighi se tali servizi e risorse sono già disponibili. La direttiva 2002/58/CE garantisce la tutela della vita privata degli utenti per quanto concerne la fatturazione dettagliata e consente loro mezzi atti a tutelare la loro vita privata quando è attivato il servizio di identificazione della linea chiamante. Lo sviluppo di tali servizi su base paneuropea, che la presente direttiva promuove, apporterà benefici ai consumatori. Una prassi comune da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet è di fornire ai clienti un indirizzo di posta elettronica che contiene il loro nome commerciale o marchio. Al fine di garantire che gli utenti finali non subiscano effetti di lock-in relativi al rischio di perdere l’accesso ai messaggi di posta elettronica in caso di cambio di servizi di accesso a internet, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di imporre obblighi ai fornitori di tali servizi, su richiesta, di fornire accesso ai messaggi di posta elettronica o di trasferire i messaggi di posta elettronica inviati all’indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica pertinenti. Tale prestazione dovrebbe essere fornita gratuitamente e per un periodo considerato appropriato dall’autorità nazionale di regolamentazione.

(312)

La pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri garantirà che gli operatori del mercato e i nuovi operatori potenziali comprendano i propri diritti ed obblighi e sappiano dove rintracciare informazioni pertinenti e dettagliate. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali consente alle parti interessate di altri Stati membri di ottenere le informazioni pertinenti.

(313)

Per garantire l’efficienza e l’efficacia del mercato transnazionale nel settore delle comunicazioni elettroniche, è opportuno che la Commissione effettui un monitoraggio degli oneri che concorrono alla determinazione del prezzo per il consumatore finale e pubblichi informazioni in merito.

(314)

Al fine di garantire una corretta applicazione del diritto dell’Unione, la Commissione deve essere informata di quali organismi siano stati designati come aventi significativo potere di mercato e quali obblighi le autorità nazionali di regolamentazione abbiano imposto agli attori presenti sul mercato. Oltre alla pubblicazione di tali informazioni a livello nazionale, è pertanto necessario che gli Stati membri le comunichino alla Commissione. Allorché gli Stati membri devono trasmettere le informazioni alla Commissione, essi dovrebbero poterlo fare con mezzi elettronici, fatta salva un’intesa su opportune procedure di autenticazione.

(315)

Al fine di tenere conto dell’evoluzione tecnologica, sociale e del mercato, compresa l’evoluzione delle norme tecniche, gestire i rischi posti alla sicurezza delle reti e dei servizi e garantire un accesso effettivo ai servizi di emergenza tramite comunicazioni di emergenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla fissazione di una tariffa unica massima a livello dell’Unione per la terminazione delle chiamate vocali nei mercati della telefonia fissa e mobile, all’adozione di misure relative alle comunicazioni di emergenza nell’Unione e all’adeguamento degli allegati della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (40). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(316)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare decisioni volte a risolvere dannose interferenze transfrontaliere tra gli Stati membri, di identificare un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare l’incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, nonché la numerazione, comprese le serie di numeri, la portabilità dei numeri e degli identificatori, i sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e l’accesso ai servizi di emergenza attraverso il numero unico di emergenza europeo «112», di rendere obbligatoria l’attuazione di norme o specifiche, o stralciare norme o specifiche dalla parte obbligatoria dell’elenco delle norme, di adottare le misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. nonché le circostanze, il formato e le procedure che si applicano alla notifica degli incidenti di sicurezza, di specificare i particolari pertinenti relativi ai diritti individuali accessibili al pubblico in un formato elettronico standardizzato al momento della creazione dei diritti d’uso dello spettro radio, di specificare le caratteristiche fisiche e tecniche dei punti di accesso senza fili di portata limitata, di autorizzare o impedire a un’autorità nazionale di regolamentazione di imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere sui mercati determinati obblighi per l’accesso o l’interconnessione, di armonizzare numeri o serie di numeri specifici per rispondere alla domanda di risorse di numerazione, transfrontaliera o paneuropea, non soddisfatta, e di specificare un modello sintetico di contratto da fornire ai consumatori. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).

(317)

Infine la Commissione, tenuto nella massima considerazione il parere del BEREC, dovrebbe avere il potere di adottare, ove necessario, raccomandazioni riguardanti l’individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi, le notifiche nell’ambito della procedura di consolidamento del mercato interno e l’applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo.

(318)

È opportuno che la Commissione riesamini la presente direttiva a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarla in funzione dell’evoluzione delle tecnologie o della situazione dei mercati.

(319)

Nell’effettuare la verifica del funzionamento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare se, alla luce degli sviluppi sul mercato e per quanto riguarda la concorrenza e la protezione dei consumatori, sia ancora necessario mantenere le disposizioni relative alla regolamentazione settoriale ex ante o se sia opportuno modificare o abrogare tali disposizioni. Dato che la presente direttiva introduce approcci innovativi alla regolamentazione dei settori della comunicazione elettronica, quali la possibilità di estendere l’applicazione di obblighi simmetrici oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, e il trattamento normativo del coinvestimento, è opportuno prestare particolare attenzione nel valutarne il funzionamento.

(320)

I futuri sviluppi tecnologici e di mercato, in particolare i cambiamenti nell’uso di vari servizi di comunicazione elettronica e nella loro capacità di garantire l’effettivo accesso ai servizi di emergenza, potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva sui diritti degli utenti finali. Il BEREC dovrebbe pertanto monitorare tali sviluppi negli Stati membri e pubblicare periodicamente un parere che comprenda una valutazione dell’impatto di tali sviluppi sull’applicazione pratica delle disposizioni della presente direttiva relativamente agli utenti finali. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, dovrebbe pubblicare una relazione e presentare una proposta legislativa laddove lo ritenga necessario al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della presenta direttiva.

(321)

Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/C e l’articolo 5 della decisione n. 243/2012/UE dovrebbero essere abrogate.

(322)

La Commissione dovrebbe monitorare la transizione dal quadro vigente al nuovo quadro.

(323)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia il raggiungimento di un quadro armonizzato e semplificato per la regolamentazione delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati, delle condizioni per l’autorizzazione di reti e servizi, dell’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, dell’accesso alle reti di comunicazione elettronica e della relativa interconnessione e delle risorse correlate e della tutela degli utenti finali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a causa della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(324)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (42), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(325)

L’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive abrogate. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive abrogate.

(326)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione di cui all’allegato XII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

PARTE I
QUADRO (NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE)

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI

CAPO I
Oggetto, finalità e definizioni

Articolo 1
Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1.   La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali. Definisce i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, di altre autorità competenti e istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nell’Unione.

2.   Gli scopi della presente direttiva sono:

a)

realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali; e

b)

garantire la fornitura in tutta l’Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali.

3.   La presente direttiva si applica fatti salvi:

a)

gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto dell’Unione in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;

b)

le misure adottate a livello di Unione o nazionale, in conformità del diritto dell’Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alla protezione dei dati personali e della vita privata, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva;

c)

le misure adottate dagli Stati membri per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d)

i regolamenti (UE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e la direttiva 2014/53/UE.

4.   La Commissione, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e le autorità interessate garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata, e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

2)

«rete ad altissima capacità»: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

3)

«mercati transnazionali»: mercati individuati conformemente all’articolo 65 che coprono l’Unione, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;

4)

«servizio di comunicazione elettronica»: i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

a)

«servizio di accesso a internet» quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

b)

«servizio di comunicazione interpersonale»;

c)

servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

5)

«servizio di comunicazione interpersonale»: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

6)

«servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero»: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale — o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

7)

«servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero»: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente — ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale — o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

8)

«rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

9)

«punto terminale di rete»: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato a un numero di utente finale o a un nome di utente finale;

10)

«risorse correlate»: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

11)

«servizio correlato»: un servizio correlato a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’autofornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides — EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza;

12)

«sistema di accesso condizionato»: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione e/o intesa secondo i quali l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

13)

«utente»: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

14)

«utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

15)

«consumatore»: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;

16)

«fornitura di una rete di comunicazione elettronica»: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;

17)

«apparecchiature di televisione digitale avanzate»: apparecchiature di decodifica destinate al collegamento con i televisori o televisori digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

18)

«interfaccia per programmi applicativi» o «API»: interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature di televisione digitale avanzate per i servizi radiofonici e televisivi digitali;

19)

«allocazione di spettro radio»: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

20)

«interferenza dannosa»: un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione o nazionali applicabili;

21)

«sicurezza delle reti e dei servizi»: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione elettronica;

22)

«autorizzazione generale»: il regime giuridico istituito da uno Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;

23)

«punto di accesso senza fili di portata limitata»: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

24)

«rete locale in radiofrequenza» o «RLAN» (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva uno spettro radio armonizzato;

25)

«spettro radio armonizzato»: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

26)

«uso condiviso dello spettro radio»: l’accesso da parte di due o più utenti per l’utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell’ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un’autorizzazione generale, di diritti d’uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l’accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l’uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d’uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l’applicazione del diritto della concorrenza;

27)

«accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l’altro: l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale;

28)

«interconnessione»: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

29)

«operatore»: un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

30)

«rete locale»: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

31)

«chiamata»: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

32)

«servizio di comunicazione vocale»: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

33)

«numero geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

34)

«numero non geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffa maggiorata;

35)

«servizio di conversazione globale»: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;

36)

«centro di raccolta delle chiamate di emergenza» o «PSAP» (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

37)

«PSAP più idoneo»: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

38)

«comunicazione di emergenza»: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e lo PSAP con l’obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d’urgenza dai servizi di emergenza;

39)

«servizio di emergenza»: un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente, in conformità del diritto nazionale;

40)

«informazioni sulla localizzazione del chiamante»: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall’infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete;

41)

«apparecchiature terminali»: apparecchiature terminali quali definite all’articolo 1, punto 1), della direttiva 2008/63/CE della Commissione (43);

42)

«incidente di sicurezza»: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica.

CAPO II
Obiettivi

Articolo 3
Obiettivi generali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere i compiti di regolamentazione indicati nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, la Commissione, il gruppo «Politica dello spettro radio» e il BEREC contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi.

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti contribuiscono nell’ambito della propria competenza a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

2.   Nel contesto della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, la Commissione e gli Stati membri perseguono ciascuno dei seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:

a)

promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell’Unione;

b)

promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un’efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

c)

contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l’Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l’uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l’innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

d)

promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze — ad esempio in termini di prezzi accessibili — di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

3.   Quando stabilisce parametri di riferimento e riferisce in merito all’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita, ove necessario, dagli Stati membri, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dal BEREC e dal gruppo «Politica dello spettro radio».

4.   Nel perseguire le finalità programmatiche di cui al paragrafo 2, specificate nel presente paragrafo, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l’altro:

a)

promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il gruppo «Politica dello spettro radio» e con la Commissione;

b)

garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;

c)

applicano il diritto dell’Unione secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2;

d)

promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e)

tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all’infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio di uno Stato membro, ivi compresa l’infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;

f)

impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell’interesse dell’utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali competenti agiscano in modo imparziale, obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

Articolo 4
Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1.   Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione in linea con le politiche dell’Unione per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine prendono in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

2.   Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3.   Gli Stati membri, nell’ambito del gruppo «Politica dello spettro radio», cooperano tra di loro e con la Commissione in conformità del paragrafo 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione:

a)

sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare la presente direttiva;

b)

agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare la presente direttiva e altra legislazione dell’Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;

c)

coordinando i propri approcci all’assegnazione e all’autorizzazione all’uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.

Il BEREC partecipa per le questioni riguardanti settori di sua competenza in materia di regolamentazione del mercato e concorrenza connesse allo spettro radio.

4.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio, di fissare gli orientamenti politici e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio in conformità con la presente direttiva, nonché di mettere a disposizione lo spettro radio armonizzato per l’uso condiviso o per l’uso non soggetto a diritti individuali.

TITOLO II
ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE

CAPO I
Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti

Articolo 5
Autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei compiti stabiliti dalla presente direttiva sia esercitato da un’autorità competente.

Nell’ambito di applicazione della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili almeno dei seguenti compiti:

a)

attuare la regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;

b)

provvedere alla risoluzione delle controversie tra le imprese;

c)

provvedere alla gestione dello spettro radio e alle relative decisioni, o, qualora tali compiti siano assegnati ad altre autorità competenti, fornire un parere in merito alle questioni concernenti il modello di mercato e la concorrenza nelle procedure nazionali relative ai diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

d)

contribuire alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica, in coordinamento con le altre autorità competenti, se del caso;

e)

valutare e monitorare attentamente la definizione del mercato e le questioni relative alla concorrenza per quanto riguarda l’accesso aperto a internet;

f)

valutare l’onere indebito e calcolare il costo netto della fornitura del servizio universale;

g)

garantire la portabilità del numero tra i fornitori;

h)

svolgere qualsiasi altro compito che la presente direttiva riserva alle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri possono assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti previsti dalla presente direttiva e da altra legislazione dell’Unione, in particolare quelli relativi alla concorrenza o all’ingresso sul mercato, come l’autorizzazione generale, e quelli relativi a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. Qualora tali compiti riguardanti la concorrenza o l’ingresso sul mercato siano assegnati ad altre autorità competenti, queste si adoperano per consultare l’autorità nazionale di regolamentazione prima di prendere una decisione. Al fine di contribuire a compiti del BEREC, le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di raccogliere i dati necessari e altre informazioni dai partecipanti al mercato.

Gli Stati membri possono inoltre assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti sulla base del diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione.

In particolare, gli Stati membri promuovono la stabilità delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione al momento del recepimento della presente direttiva per quanto concerne l’attribuzione dei compiti derivanti dal recepimento del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche quale modificato nel 2009.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi stipulano tra loro, ove necessario, accordi di cooperazione al fine di promuovere la cooperazione in ambito normativo.

3.   Gli Stati membri rendono pubblici, in forma facilmente accessibile, i compiti esercitati dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalle altre autorità competenti, in particolare qualora siano assegnati a più organismi. Gli Stati membri assicurano, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza o la normativa a tutela dei consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un’autorità, gli Stati membri assicurano che i rispettivi compiti siano resi pubblici in forma facilmente accessibile.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti a cui sono stati attribuiti compiti previsti dalla presente direttiva e le loro rispettive competenze, nonché eventuali loro modifiche.

Articolo 6
Indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti

1.   Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che dette autorità dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

Articolo 7
Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione

1.   Il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti sono nominati per un mandato di almeno tre anni e scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, sulla base del merito, delle competenze, delle conoscenze e dell’esperienza e a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente. Gli Stati membri assicurano la continuità del processo decisionale.

2.   Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un’autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti possano essere sollevati dall’incarico nel corso del mandato solo se non rispettano più le condizioni prescritte per l’esercizio delle loro funzioni fissate nell’ordinamento nazionale prima della loro nomina.

3.   La decisione di sollevare dall’incarico il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione è resa pubblica al momento della revoca. Il responsabile dell’autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell’organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall’incarico, ricevono una motivazione. Qualora non sia pubblica, la motivazione è pubblicata su richiesta dell’interessato. Gli Stati membri garantiscono che detta decisione sia soggetta a sindacato giurisdizionale sugli elementi di fatto e di diritto.

Articolo 8
Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione

1.   Fatto salvo l’articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, anche nello sviluppo delle procedure interne e nell’organizzazione del personale, agiscono in maniera trasparente e responsabile in conformità del diritto dell’Unione, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti loro affidati ai sensi del diritto nazionale che recepisce il diritto dell’Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell’articolo 31 hanno la facoltà di sospendere o riformare le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente, tra l’altro, sullo stato del mercato delle comunicazioni elettroniche, sulle decisioni adottate, sulle loro risorse umane e finanziarie e su come tali risorse siano allocate, nonché sui piani futuri. Le loro relazioni sono rese pubbliche.

Articolo 9
Autonomia di bilancio e risorse delle autorità nazionali di regolamentazione

1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di bilanci annuali separati e dell’autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata. I bilanci sono pubblicati.

2.   Fatto salvo l’obbligo di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, l’autonomia finanziaria non osta alla supervisione o al controllo a norma del diritto costituzionale nazionale. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

3.   Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente al BEREC.

Articolo 10
Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC

1.   Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza regolamentari maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

Articolo 11
Cooperazione con le autorità nazionali

Le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione della presente direttiva. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, si applicano le norme dell’Unione in materia di protezione dei dati e l’autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza dell’autorità che le trasmette.

CAPO II
Autorizzazione generale

Sezione 1
Parte generale

Articolo 12
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1.   Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, TFUE. L’eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata ed è comunicata alla Commissione.

2.   La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui agli articoli 46 e 94, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale.

3.   Qualora ritenga che l’obbligo di notifica sia giustificato per le imprese soggette a un’autorizzazione generale, lo Stato membro può imporre a tali imprese solo l’obbligo di notifica all’autorità nazionale di regolamentazione o a un’altra autorità competente. Lo Stato membro non può richiedere a tali imprese di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte di tale autorità o di qualsiasi altra autorità prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione generale.

Dopo la notifica, quando richiesta, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite a norma della presente direttiva.

4.   La notifica di cui al paragrafo 3 si limita alla dichiarazione, resa all’autorità nazionale di regolamentazione o ad altra autorità competente da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire al BEREC e a tale autorità di tenere un registro o elenco dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni si limitano a quanto segue:

a)

il nome del fornitore;

b)

lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell’Unione;

c)

l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;

d)

l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;

e)

una persona di contatto e suoi recapiti completi;

f)

una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;

g)

gli Stati membri interessati; e

h)

la data presunta di inizio dell’attività.

Gli Stati membri non impongono obblighi di notifica aggiuntivi o distinti.

Al fine di ravvicinare gli obblighi di notifica, il BEREC pubblica linee guida relative al modello di notifica e mantiene una banca dati dell’Unione delle notifiche trasmesse alle autorità competenti. A tal fine le autorità competenti inoltrano senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse alle autorità competenti prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.

Articolo 13
Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici

1.   L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso dello spettro radio e i diritti d’uso delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato I. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 45 e 51 mentre, nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo 94.

2.   Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 61, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 62, 68 e 83 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi della presente direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3.   L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nelle parti A, B e C dell’allegato I e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4.   Nel concedere i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione gli Stati membri non ripetono le condizioni dell’autorizzazione generale.

Articolo 14
Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione

Entro una settimana dalla richiesta di un’impresa, le autorità competenti rilasciano dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l’impresa ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3. Tali dichiarazioni definiscono le circostanze in cui qualsiasi impresa che fornisca reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell’autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l’interconnessione e a ottenere l’accesso e l’interconnessione, allo scopo di agevolare l’esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre istituzioni pubbliche o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3.

Sezione 2
Diritti e obblighi derivanti dall’autorizzazione generale

Articolo 15
Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale

1.   Le imprese soggette all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 12 hanno il diritto di:

a)

fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;

b)

far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 43;

c)

utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 46 e 55, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;

d)

far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d’uso delle ricorse di numerazione conformemente all’articolo 94.

2.   Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro il diritto di:

a)

negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un’autorizzazione generale nell’Unione e, ove applicabile, ottenerne l’accesso o l’interconnessione in conformità della presente direttiva;

b)

poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 86 o 87.

Articolo 16
Diritti amministrativi

1.   I diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

a)

coprono, complessivamente, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione; e

b)

sono imposti alle singole imprese in modo obiettivo, trasparente e proporzionato, che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri associati.

Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti che impongono il pagamento di diritti amministrativi pubblicano un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Ove vi sia una differenza tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

Articolo 17
Separazione contabile e rendiconti finanziari

1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

a)

di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali; oppure

b)

di provvedere a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.

2.   Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto dell’Unione, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell’Unione e nazionali.

Il primo comma del presente paragrafo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Sezione 3
Modifica e revoca

Articolo 18
Modifica dei diritti e degli obblighi

1.   Gli Stati membri garantiscono che i diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

2.   Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, l’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato. Ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori, è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi i motivi.

Articolo 19
Limitazione o revoca dei diritti

1.   Fatto salvo l’articolo 30, paragrafi 5 e 6, gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del paragrafo 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità dell’allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

2.   In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l’attuazione delle misure tecniche di attuazione adottate a norma dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’articolo 49 della presente direttiva, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In tali casi, i titolari dei diritti, ove appropriato e in conformità del diritto dell’Unione e delle pertinenti disposizioni nazionali, possono ricevere un’adeguata compensazione.

3.   Una modifica nell’uso dello spettro radio conseguente all’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d’uso dello spettro radio.

4.   L’intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell’articolo 23.

CAPO III
Comunicazione di informazioni, indagini e meccanismo di consultazione

Articolo 20
Richiesta di informazioni alle imprese

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (44) o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario per lo svolgimento dei loro compiti, le altre autorità competenti hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni sugli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso che rendono disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell’articolo 22.

Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati.

Le imprese designate come detentrici di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso.

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.

Qualsiasi richiesta di informazioni dev’essere proporzionata rispetto all’assolvimento del compito e motivata.

Le imprese forniscono sollecitamente le informazioni richieste, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il TFUE le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell’autorità, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell’autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un’altra autorità analoga di un altro Stato membro.

Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un’autorità possano essere messe a disposizione di un’altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità o al BEREC di assolvere alle responsabilità che incombono loro in base al diritto dell’Unione.

3.   Qualora le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente, in conformità con la normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l’autorità competente, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione della presente direttiva.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblichino le informazioni che contribuiscono a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza delle norme nazionali che disciplinano l’accesso del pubblico all’informazione e nel rispetto della normativa dell’Unione e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.

5.   Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti pubblicano le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

Articolo 21
Informazioni richieste in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso e agli obblighi specifici

1.   Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da normative nazionali diverse dall’autorizzazione generale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, che siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:

a)

per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell’allegato I e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 13, paragrafo 2;

b)

per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni specificate nell’allegato I a seguito di denuncia o quando l’autorità competente abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata o in caso di un’indagine dell’autorità competente di sua iniziativa;

c)

per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d’uso;

d)

per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e)

per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;

f)

per effettuare analisi del mercato ai sensi della presente direttiva, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell’analisi di mercato;

g)

per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;

h)

per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell’articolo 22;

i)

per realizzare mappature geografiche;

j)

per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a j) del primo comma è richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.

Il BEREC può elaborare modelli per le richieste di informazioni, ove necessario, per facilitare la presentazione consolidata e l’analisi delle informazioni ottenute.

2.   Per quanto riguarda i diritti d’uso dello spettro radio, le informazioni di cui al paragrafo 1 si riferiscono in particolare all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi ai diritti d’uso dello spettro radio e alla loro verifica.

3.   Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti sono tenute ad informarle circa l’uso che intendono farne.

4.   Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.

Articolo 22
Mappatura geografica delle installazioni di rete

1.   Entro il 21 dicembre 2023 le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga («reti a banda larga») e successivamente provvedono a aggiornare i dati ogni tre anni.

La mappatura geografica include una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga all’interno del loro territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei compiti delle autorità nazionali di regolamentazione e/o delle altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e per le indagini richieste per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

La mappatura geografica può altresì includere una previsione, relativa a un periodo stabilito dall’autorità pertinente, della portata delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all’interno del loro territorio.

Tale previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti chiedono alle imprese e alle autorità pubbliche di fornire tali informazioni nella misura in cui sono disponibili e possono essere fornite senza eccessive difficoltà.

L’autorità nazionale di regolamentazione decide, in relazione ai compiti specificamente attribuitile ai sensi della presente direttiva, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione.

Se l’autorità nazionale di regolamentazione non realizza una mappatura geografica, questa è effettuata in collaborazione con tale autorità nella misura in cui può essere rilevante per i suoi compiti.

Le informazioni raccolte nella mappatura geografica presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri e sono trattate conformemente all’articolo 20, paragrafo 3.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti possono designare un’area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell’eventuale previsione preparata a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti rendono note le aree designate.

3.   Nell’ambito dell’area designata le autorità pertinenti possono invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un’impresa o un’autorità pubblica dichiari l’intenzione di agire in questo senso, l’autorità pertinente può chiedere ad altre imprese e autorità pubbliche di dichiarare l’eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. L’autorità pertinente specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un’eventuale previsione ai sensi del paragrafo 1. Essa inoltre fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l’area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d’accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1.

4.   Le misure a norma del paragrafo 3 sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, le autorità locali, regionali e nazionali responsabili dell’assegnazione dei fondi pubblici per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, per l’elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d’uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell’obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati della mappatura geografica e di eventuali aree designate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che realizzano la mappatura geografica forniscano tali risultati all’autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di protezione dei segreti commerciali garantito dall’autorità da cui provengono le informazioni, e informino le parti che hanno fornito le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni.

6.   Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, le autorità competenti provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, esse mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

7.   Al fine di contribuire all’applicazione uniforme della mappatura geografica e delle previsioni, il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione e le pertinenti autorità nazionali, formula entro il 21 giugno 2020 linee guida per assistere le autorità nazionali di regolamentazione e/o le altre autorità competenti nell’assolvimento uniforme degli obblighi loro imposti dal presente articolo.

Articolo 23
Meccanismo di consultazione e di trasparenza

1.   Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 26 o 27 o dell’articolo 32, paragrafo 10, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 45, paragrafi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

2.   Ai fini dell’articolo 35, le autorità competenti informano il gruppo «Politica dello spettro radio» al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, e che riguarda l’uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili («reti e servizi a banda larga senza fili»).

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

4.   I risultati della procedura di consultazione sono resi pubblicamente disponibili, salvo in caso di informazioni riservate, in conformità delle norme dell’Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale.

Articolo 24
Consultazione dei soggetti interessati

1.   Gli Stati membri provvedono, ove opportuno, affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, in particolare dei consumatori e degli utenti finali con disabilità, dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori, compresi un accesso e una scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità, in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione, accessibile per gli utenti finali con disabilità, in grado di assicurare che, al momento di decidere sulle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

2.   Le parti interessate possono mettere a punto, sotto la direzione delle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, fra l’altro elaborando codici di condotta e norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.

3.   Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto dell’Unione finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono promuovere la cooperazione tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 103, paragrafo 4.

Articolo 25
Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1.   Gli Stati membri provvedono affinché nell’elenco di cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE sia inserita, in qualità di organismo di risoluzione alternativa delle controversie, l’autorità nazionale di regolamentazione o un’altra autorità competente responsabile dell’applicazione degli articoli da 102 a 107 e dell’articolo 115 della presente direttiva o almeno un organo indipendente con comprovata competenza nell’applicazione di tali articoli, perché risolva le controversie tra fornitori e consumatori derivanti dalla presente direttiva e relative all’esecuzione dei contratti. Gli Stati membri possono estendere l’accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie offerte da tale autorità o organismo a utenti finali diversi dai consumatori, in particolare le microimprese e le piccole imprese.

2.   Fatta salva la direttiva 2013/11/UE, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli Stati membri coordinano i loro sforzi per pervenire a una risoluzione della controversia.

Articolo 26
Risoluzione delle controversie tra imprese

1.   Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva, tra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso o di interconnessione o tra i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro e i fornitori di risorse correlate, a richiesta di una delle parti e fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, sulla base di procedure chiare ed efficienti e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all’autorità nazionale di regolamentazione.

2.   Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che contribuirebbero meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente agli obiettivi indicati all’articolo 3. Le autorità nazionali di regolamentazione ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l’autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a risolvere il più presto possibile la controversia e in ogni caso entro quattro mesi.

3.   Nella risoluzione delle controversie l’autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Gli obblighi che possono essere imposti a un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia devono essere conformi alla presente direttiva.

4.   La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza commerciale. L’autorità nazionale di regolamentazione fornisce alle parti interessate una motivazione esauriente su cui è basata la decisione.

5.   La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 27
Risoluzione delle controversie transnazionali

1.   Qualora tra imprese stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia nell’ambito di applicazione della presente direttiva, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all’articolo 28.

2.   Le parti possono investire della controversia l’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione competenti interessate. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, l’autorità nazionale o le autorità nazionali competenti notificano la controversia al BEREC in modo da pervenire a una risoluzione coerente della controversia, secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 3.

3.   Qualora tale notifica sia stata effettuata, il BEREC emette un parere con cui invita l’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate ad adottare provvedimenti specifici al fine di risolvere la controversia o di astenersi dall’agire, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro mesi salvo in circostanze eccezionali.

4.   L’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione interessate attendono il parere del BEREC prima di adottare provvedimenti per risolvere la controversia. In circostanze eccezionali, ove vi sia la necessità urgente di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali, le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, adottare provvedimenti provvisori.

5.   Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito della composizione della controversia è conforme alla presente direttiva, tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC ed è adottato entro un mese da tale parere.

6.   La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 28
Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri

1.   Gli Stati membri e le loro autorità competenti assicurano che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.

2.   Gli Stati membri cooperano tra loro e, se del caso, nell’ambito del gruppo «Politica dello spettro radio» ai fini del coordinamento transfrontaliero dell’uso dello spettro radio per:

a)

garantire l’osservanza del paragrafo 1;

b)

risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l’uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

3.   Al fine di garantire la conformità con il paragrafo 1, qualsiasi Stato membro interessato può chiedere al gruppo «Politica dello spettro radio» di mettere a disposizione i suoi buoni uffici per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere. Se del caso, il gruppo «Politica dello spettro radio» può emettere un parere in cui propone una soluzione coordinata relativamente a tali problemi o controversie.

4.   Qualora le azioni di cui al paragrafo 2 o 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, e su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, la Commissione, tenendo nella massima considerazione eventuali pareri del gruppo «Politica dello spettro radio» che raccomandino una soluzione coordinata ai sensi del paragrafo 3, può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni rivolte agli Stati membri interessati dal problema dell’interferenza dannosa non risolta per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere fra due o più Stati membri che impediscono loro di utilizzare lo spettro radio armonizzato nel rispettivo territorio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

5.   L’Unione, su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, fornisce sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi dell’Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri in questione possano rispettare gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell’Unione. Nel fornire tale assistenza, l’Unione promuove l’attuazione delle politiche dell’Unione.

TITOLO III
ATTUAZIONE

Articolo 29
Sanzioni

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni, comprese, ove necessario, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni predeterminate o periodiche di natura non penale, applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva o di eventuali decisioni vincolanti adottate dalla Commissione, dall’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente in attuazione della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Entro i limiti del diritto nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti hanno il potere di imporre dette sanzioni. Le sanzioni previste sono appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri prevedono sanzioni nel contesto della procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, solo se un’impresa o un’autorità pubblica ha fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete.

Nel determinare l’importo delle sanzioni pecuniarie o delle sanzioni periodiche imposte a un’impresa o a un’autorità pubblica per aver fornito, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete nel contesto della procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, si considera tra le altre cose se la condotta dell’impresa o dell’autorità pubblica abbia avuto un impatto negativo sulla concorrenza e in particolare se, contrariamente alle informazioni originariamente fornite o a eventuali aggiornamenti delle stesse, l’impresa o l’autorità pubblica ha installato, esteso o aggiornato una rete o non ha installato una rete e non ha fornito una giustificazione oggettiva per tale modifica nei suoi piani.

Articolo 30
Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti sorveglino e controllino il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità dell’articolo 4, dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 47.

Le autorità competenti hanno la facoltà di chiedere alle imprese soggette all’autorizzazione generale o beneficiarie dei diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione di comunicare, a norma dell’articolo 21, tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 47.

2.   L’autorità competente che accerti l’inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, notifica all’impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

3.   L’autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l’osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:

a)

se del caso, sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e

b)

ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 67.

Le autorità competenti comunicano tempestivamente le misure e le relative motivazioni all’impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l’impresa deve rispettare le misure.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano l’autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b), e dell’articolo 69 entro una scadenza ragionevole fissata dall’autorità competente.

5.   In caso di violazione grave o violazioni ripetute delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 47, paragrafo 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare tali diritti d’uso. Gli Stati membri autorizzano l’autorità competente a imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione, anche nel caso in cui questa sia stata successivamente rimossa.

6.   In deroga ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, l’autorità competente può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva qualora abbia prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2, o all’articolo 47, paragrafo 1 o 2, che comporti un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o rischi di creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio,. L’autorità competente offre all’impresa interessata un’adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l’autorità competente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di tre mesi, ma che, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, possono essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.

7.   Le imprese hanno diritto di ricorrere secondo la procedura di cui all’articolo 31 contro le misure adottate ai sensi del presente articolo.

Articolo 31
Diritto di ricorso

1.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica o risorse correlate, che siano interessati dalla decisione di una autorità competente, di ricorrere contro detta decisione dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa comprometterne l’imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamato a dirimere. Tale organo, che può essere un organo giurisdizionale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione.

In attesa dell’esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità competente, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

2.   Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che non siano di natura giurisdizionale sono sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Gli Stati membri provvedono affinché il meccanismo di ricorso sia efficace.

3.   Gli Stati membri raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni e comunicano le decisioni o le sentenze alla Commissione e al BEREC su loro richiesta motivata.

TITOLO IV
PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO

CAPO I

Articolo 32
Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione, nello svolgimento dei compiti indicati nella presente direttiva, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 3.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, della presente direttiva. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3.   Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottati a norma dell’articolo 34 al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell’articolo 23, un’autorità di regolamentazione nazionale, qualora intenda adottare una misura che:

a)

rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 61, 64, 67, 68 o 83 e

b)

influenzi gli scambi tra Stati membri

pubblica il progetto di misura e lo comunica contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione della misura, nel rispetto dell’articolo 20, paragrafo 3. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono presentare osservazioni sul progetto di misura entro un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4.   Il progetto di misura di cui al paragrafo 3 del presente articolo non può essere adottato per ulteriori due mesi se tale misura mira a:

a)

identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione di cui all’articolo 64, paragrafo 1; oppure

b)

designare un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 67, paragrafi 3 o 4;

e se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tale periodo di due mesi non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve e contemporaneamente le rende pubbliche.

5.   Il BEREC pubblica un parere sulle riserve della Commissione di cui al paragrafo 4, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere mantenuto, modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche.

6.   Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:

a)

adottare una decisione con cui si richiede all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura; o

b)

adottare una decisione in cui scioglie le riserve di cui al paragrafo 4.

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC.

Le decisioni di cui alla lettera a) del primo comma sono accompagnate da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificarlo.

7.   Se la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), del presente articolo che impone all’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l’autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l’autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica in conformità dell’articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

8.   L’autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 6, lettera a), adottare il progetto di misura risultante nel qual caso lo comunica alla Commissione.

9.   L’autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure finali adottate che rientrano nel paragrafo 3, lettere a) e b).

10.   In circostanze straordinarie l’autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all’altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estenderne il periodo di applicazione è soggetta ai paragrafi 3 e 4.

11.   Un’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.

Articolo 33
Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive

1.   Quando la misura prevista di cui all’articolo 32, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’articolo 61 o 67, in combinato disposto con gli articoli da 69 a 76 e l’articolo 83, la Commissione, entro il termine di un mese di cui all’articolo 32, paragrafo 3, può notificare all’autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione. In tal caso, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.

In assenza di una notifica in tal senso, l’autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da un’altra autorità nazionale di regolamentazione.

2.   Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, il BEREC e l’autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 3, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3.   Entro sei settimane dall’inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.

4.   Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione, il BEREC coopera strettamente con l’autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione può:

a)

modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere del BEREC; o

b)

mantenere il suo progetto di misura.

5.   Entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l’eventuale parere del BEREC, la Commissione può:

a)

formulare una raccomandazione in cui si chiede all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine e fornendo le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione;

b)

adottare una decisione in cui scioglie le riserve indicate conformemente al paragrafo 1; oppure

c)

per i progetti di misura che rientrano nell’articolo 61, paragrafo 3, secondo comma, o nell’articolo 76, paragrafo 2, adottare una decisione che impone all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, qualora il BEREC condivida i seri dubbi della Commissione, accompagnata da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 7, che si applica mutatis mutandis.

6.   Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l’autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.

Tale periodo può essere prorogato per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 23.

7.   L’autorità nazionale di regolamentazione motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a).

8.   L’autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

Articolo 34
Disposizioni di attuazione

Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni o linee guida in relazione all’articolo 32 che stabiliscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

CAPO II
Assegnazione coerente dello spettro radio

Articolo 35
Procedura di valutazione tra pari

1.   Quando intende intraprendere una procedura di selezione conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, in relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente informa, conformemente all’articolo 23, il gruppo «Politica dello spettro radio» dei progetti di misura che rientrano nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 2, e indica se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari.

Se riceve una richiesta in tal senso, il gruppo «Politica dello spettro radio» organizza un forum di valutazione tra pari al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e agevola lo scambio di esperienze e migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.

Il forum di valutazione tra pari è composto dai membri del gruppo «Politica dello spettro radio» ed è organizzato e presieduto da un suo rappresentante.

2.   Al più tardi durante la consultazione pubblica svolta a norma dell’articolo 23, in via eccezionale il gruppo «Politica dello spettro radio» può prendere l’iniziativa di convocare un forum di valutazione tra pari in conformità delle norme procedurali per l’organizzazione di tale forum, al fine di scambiare esperienze e migliori prassi su un progetto di misura concernente una procedura di selezione, se ritiene che il progetto di misura comprometta in maniera significativa la capacità dell’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3, 45, 46 e 47.

3.   Il gruppo «Politica dello spettro radio» definisce in anticipo e rende pubblici i criteri obiettivi che giustificano la convocazione straordinaria del forum di valutazione tra pari.

4.   Nel corso del forum di valutazione tra pari l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:

a)

promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 3, 45, 46 e 47 della presente direttiva e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;

b)

garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio; e

c)

garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sul lo spettro radio.

5.   Il forum di valutazione tra pari è aperto alla partecipazione volontaria di esperti provenienti da altre autorità competenti e dal BEREC.

6.   Il forum di valutazione tra pari è convocato solo una volta nel corso dell’intera procedura nazionale di preparazione e consultazione di una singola procedura di selezione concernente una o più bande di spettro radio, a meno che l’autorità nazionale di regolamentazione o l’altra autorità competente chieda che sia riconvocato.

7.   Su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione o dell’altra autorità competente che ha richiesto la riunione, il gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare un rapporto sulle modalità con cui il progetto di misura consegue gli obiettivi di cui al paragrafo 4, rispecchiando i pareri scambiati nell’ambito del forum di valutazione tra pari.

8.   Il gruppo «Politica dello spettro radio» pubblica ogni anno nel mese di febbraio una relazione sui progetti di misura discussi a norma dei paragrafi 1 e 2. La relazione indica le esperienze e le migliori prassi di cui si è preso nota.

9.   In seguito al forum di valutazione tra pari, su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione o dell’altra autorità competente che ha richiesto la riunione, il gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare un parere relativo al progetto di misura.

Articolo 36
Assegnazione armonizzata dello spettro radio

Qualora l’uso dello spettro radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate e le imprese a cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, gli Stati membri concedono il diritto d’uso dello spettro radio nell’osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano state soddisfatte tutte le condizioni nazionali relative al diritto d’uso dello spettro radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.

Articolo 37

Processo di autorizzazione congiunto per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

Due o più Stati membri possono cooperare tra di loro e con il gruppo «Politica dello spettro radio», tenendo conto dell’eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d’uso individuali dello spettro radio.

Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, gli Stati membri possono tener conto dei seguenti criteri:

a)

i singoli processi di autorizzazione nazionali sono avviati e attuati dalle autorità competenti secondo un calendario concordato;

b)

il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d’uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;

c)

il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d’uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l’altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;

d)

il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.

Qualora gli Stati membri, nonostante l’interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.

CAPO III
Procedure di armonizzazione

Articolo 38
Procedure di armonizzazione

1.   Ove rilevi che le divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti dei compiti normativi specificati nella presente direttiva potrebbero creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC o, se del caso, del gruppo «Politica dello spettro radio» può adottare raccomandazioni o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3 del presente articolo, mediante atti di esecuzione, decisioni per garantire l’applicazione armonizzata della presente direttiva e al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all’articolo 3.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nell’assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente che decida di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione, motivando tale decisione.

3.   Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 comportano unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:

a)

l’incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli 64 e 67, qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell’articolo 32; in tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente:

i)

dopo almeno due anni dall’adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione; e

ii)

tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l’adozione di tale decisione, parere che è fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;

b)

numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza attraverso il numero unico di emergenza europeo «112».

4.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

5.   Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull’opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.

6.   Se non adotta una raccomandazione o una decisione entro un anno dalla data di adozione di un parere del BEREC che rileva la sussistenza di divergenze nell’attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti, dei compiti normativi specificati nella presente direttiva, divergenze che possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche.

Se ha adottato una raccomandazione conformemente al paragrafo 1 ma l’attuazione non uniforme che crea ostacoli al mercato interno persiste per i due anni successivi, la Commissione, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione conformemente al paragrafo 4.

Se non ha adottato una decisione entro un ulteriore anno da una raccomandazione adottata ai sensi del secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle ragioni della mancata adozione e le rende pubbliche.

Articolo 39
Normalizzazione

1.   La Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un elenco di norme non vincolanti o specifiche come base per agevolare la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e dei servizi correlati. Se necessario, la Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva (UE) 2015/1535, può chiedere di elaborare determinate norme alle organizzazioni europee di normalizzazione (Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute — ETSI)).

2.   Gli Stati membri incoraggiano l’uso delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1 per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.

In assenza di pubblicazione delle norme o specifiche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.

In mancanza di tali norme o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation — ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission — IEC).

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti sarebbero inefficaci.

Qualsiasi norma o specifica di cui al paragrafo 1 o al presente paragrafo non impedisce l’accesso eventualmente necessario in virtù della presente direttiva, ove possibile.

3.   Se le norme o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l’interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l’applicazione di tali norme o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

4.   Se intende rendere obbligatoria l’applicazione di determinate norme o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, mediante atti di esecuzione, rende obbligatoria l’applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell’elenco delle norme o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.   Ove ritenga che le norme o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall’elenco delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1.

6.   Ove ritenga che le norme o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati, non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, mediante atti di esecuzione, le stralcia dall’elenco delle norme o specifiche di cui al paragrafo 1.

7.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

8.   Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d’interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE.

TITOLO V
SICUREZZA

Articolo 40
Sicurezza delle reti e dei servizi

1.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino misure adeguate e proporzionate di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure, tra cui, se del caso, la crittografia, per prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti di sicurezza per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi.

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) facilita, conformemente al regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (45), il coordinamento tra gli Stati membri al fine di evitare l’esistenza di requisiti nazionali divergenti che possano comportare rischi per la sicurezza e creare ostacoli al mercato interno.

2.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino senza indebito ritardo all’autorità competente ogni incidente di sicurezza che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Per determinare la rilevanza dell’impatto di un incidente di sicurezza si tiene conto in particolare dei seguenti parametri, se disponibili:

a)

il numero di utenti interessati dall’incidente di sicurezza;

b)

la durata dell’incidente di sicurezza;

c)

la diffusione geografica della zona interessata dall’incidente di sicurezza;

d)

la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;

e)

la portata dell’incidenza sulle attività economiche e sociali.

Se del caso, l’autorità competente interessata informa le autorità competenti degli altri Stati membri e l’ENISA. L’autorità competente interessata può informare il pubblico o imporre ai fornitori di farlo, ove accerti che la divulgazione dell’incidente di sicurezza sia nell’interesse pubblico.

L’autorità competente interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all’ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza nelle reti pubbliche di comunicazione elettronica o nei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, i fornitori di tali reti o servizi informino gli utenti potenzialmente interessati da tale minaccia di eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere. Se del caso, i fornitori informano gli utenti anche della minaccia stessa.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE.

5.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell’ENISA, può adottare atti di esecuzione che descrivano dettagliatamente le misure tecniche e organizzative di cui al paragrafo 1 nonché le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica ai sensi del paragrafo 2. Essi si basano, per quanto possibile, sulle norme europee e internazionali e non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

Articolo 41
Attuazione e controllo

1.   Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, le competenti autorità abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, compreso in materia di misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa e in materia di termini di attuazione.

2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:

a)

fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; e

b)

sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall’autorità competente mettendo a disposizione dell’autorità competente i risultati di tale verifica; il fornitore si assume l’onere finanziario della verifica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi.

4.   Gli Stati membri provvedono a che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 40, le autorità competenti abbiano il potere di ottenere assistenza da un gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente («CSIRT») designato ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1148 in relazione alle questioni che rientrano nei compiti dei CSIRT a norma dell’allegato I, punto 2), della medesima direttiva.

5.   Le autorità competenti, se del caso e conformemente al diritto nazionale, consultano le pertinenti autorità di contrasto nazionali, le autorità competenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1148 e le autorità nazionali per la protezione dei dati, e cooperano con esse.

PARTE II
RETI

TITOLO I
INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE

CAPO I
Contributi

Articolo 42
Contributi per la concessione di diritti d’uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture

1.   Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di imporre contributi per il rilascio di diritti d’uso dello spettro radio o di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture correlate, che garantiscano l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e tengano conto degli obiettivi generali della presente direttiva.

2.   Per quanto concerne i diritti d’uso dello spettro radio, gli Stati membri mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un’assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:

a)

definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d’uso dello spettro radio tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;

b)

tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti; e

c)

applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all’effettiva disponibilità per l’uso dello spettro radio.

CAPO II
Accesso al suolo

Articolo 43
Diritti di passaggio

1.   Gli Stati membri assicurano che, nell’esaminare una domanda per la concessione del diritto:

di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; o

di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico;

l’autorità competente:

a)

agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo in caso di espropriazione; e

b)

rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti.

Le procedure di cui alle lettere a) e b) possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un’effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle attività attinenti alla proprietà o al controllo.

Articolo 44
Coubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica

1.   Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale.

La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l’opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. Ove necessario, uno Stato membro può designare un’autorità nazionale di regolamentazione oppure un’altra autorità competente per uno o più dei compiti seguenti:

a)

coordinare il processo previsto al presente articolo;

b)

fungere da punto informativo unico;

c)

stabilire norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e del coordinamento delle opere di ingegneria civile.

2.   I provvedimenti adottati da un’autorità competente conformemente al presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione.

CAPO III
Accesso allo spettro radio

Sezione 1
Autorizzazioni

Articolo 45
Gestione dello spettro radio

1.   Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l’allocazione dello spettro radio usato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, il rilascio di autorizzazioni generali ivi relative o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati.

Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e altri accordi adottati nel quadro dell’UIT applicabili allo spettro radio, quali l’accordo raggiunto in occasione della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2.   Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò gli Stati membri agiscono ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva e della decisione 676/2002/CE, tra l’altro:

a)

perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (46);

b)

agevolando il rapido sviluppo nell’Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;

c)

assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;

d)

assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità degli articoli 28 e 46, rispettivamente, e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;

e)

promuovendo l’uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;

f)

applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità dell’articolo 46, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l’efficienza nell’uso dello spettro radio;

g)

applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;

h)

perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l’Unione, delle modalità con cui l’uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE.

Ai fini del primo comma e nel contesto dello sviluppo di misure tecniche di attuazione per una banda di spettro radio ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione può chiedere al gruppo «Politica dello spettro radio» di emettere un parere in cui si raccomandino i regimi di autorizzazione più appropriati per l’uso di spettro radio in quella banda o in parti di essa. Se del caso e tenendo tale parere nella massima considerazione, la Commissione può adottare una raccomandazione al fine di promuovere un approccio coerente nell’Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l’uso della banda.

La Commissione, qualora valuti l’adozione di provvedimenti a norma dell’articolo 39, paragrafi 1, 4, 5 e 6, può chiedere il parere del gruppo «Politica dello spettro radio» per quanto riguarda le implicazioni di eventuali siffatte norme o specifiche per il coordinamento, l’armonizzazione e la disponibilità dello spettro radio. Nell’adottare eventuali misure successive, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio».

3.   In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l’uso di una banda nello spettro armonizzato, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l’uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, a condizione che:

a)

la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l’uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell’articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;

b)

tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l’uso di tale banda in altri Stati membri; e

c)

lo Stato membro in questione tenga in debito conto la disponibilità o l’uso a lungo termine di tale banda nell’Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall’uso dello spettro radio armonizzato nell’Unione.

L’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è in ogni caso esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente all’autorità competente per l’uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.

4.   Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, gli Stati membri assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano nazionale di allocazione delle frequenze a norma del diritto dell’Unione.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

a)

evitare interferenze dannose;

b)

proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;

c)

assicurare la qualità tecnica del servizio;

d)

assicurare la massima condivisione dello spettro radio;

e)

salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio; oppure

f)

garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 5.

5.   Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, gli Stati membri assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di allocazione delle frequenze a norma del diritto dell’Unione. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito del regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.

Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo:

a)

garantire la sicurezza della vita;

b)

promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;

c)

evitare un uso inefficiente dello spettro radio; oppure

d)

promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.

Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, gli Stati membri possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dagli Stati membri a norma del diritto dell’Unione.

6.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

7.   Le limitazioni stabilite prima del 25 maggio 2011 si conformano ai paragrafi 4 e 5 entro il 20 dicembre 2018.

Articolo 46
Autorizzazione per l’uso dello spettro radio

1.   Gli Stati membri facilitano l’uso dello spettro radio, compreso l’uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni associate all’uso dello spettro radio in un’autorizzazione generale.

A tal fine, gli Stati membri scelgono il regime più adatto per autorizzare l’uso dello spettro radio, tenendo conto:

a)

delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

b)

dell’esigenza di protezione dalle interferenze dannose;

c)

dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;

d)

della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;

e)

degli obiettivi di interesse generale stabiliti dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione;

f)

della necessità di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio.

Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d’uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali.

Se del caso, gli Stati membri valutano la possibilità di autorizzare l’uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull’innovazione e sull’accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d’uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all’altra.

Gli Stati membri si adoperano per minimizzare le restrizioni all’uso dello spettro radio tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.

2.   Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1 al fine di agevolare l’uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti assicurano che le condizioni per l’uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l’uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l’innovazione.

Articolo 47
Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio

1.   Le autorità competenti stabiliscono condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l’uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l’attuazione di dette condizioni in conformità dell’articolo 30. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti coloro che sono già titolari di tali diritti.

Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l’esercizio dei diritti d’uso il cui mancato rispetto autorizzi l’autorità competente a revocare i diritti d’uso o a imporre altre misure.

Le autorità competenti consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d’uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

2.   Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:

a)

la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;

b)

accordi commerciali di accesso in roaming;

c)

il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull’uso dello spettro radio.

Le autorità competenti non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio. L’attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.

Sezione 2
Diritti d’uso

Articolo 48
Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio

1.   Qualora sia necessario concedere diritti d’uso individuali dello spettro radio, gli Stati membri li concedono, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 12, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 55 e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma della presente direttiva.

2.   Fatti salvi criteri specifici definiti dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, i diritti d’uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all’articolo 45.

3.   Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale stabilito dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione.

4.   Le autorità competenti esaminano le domande di diritti d’uso individuali dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Le autorità competenti hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. L’autorità competente, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.

5.   Al momento della concessione dei diritti individuali d’uso per lo spettro radio, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni. Si applicano gli articoli 45 e 51.

6.   L’autorità competente adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel rispettivo piano nazionale di allocazione delle frequenze. Detto termine non pregiudica l’articolo 55, paragrafo 7, e l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali.

Articolo 49
Durata dei diritti

1.   Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, gli Stati membri provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell’articolo 55, paragrafo 2, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

2.   Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili («servizi a banda larga senza fili»), gli Stati membri garantiscono per un periodo di almeno 20 anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformità dell’articolo 18.

A tal fine gli Stati membri garantiscono che detti diritti siano validi per almeno 15 anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al primo comma, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente paragrafo.

Gli Stati membri mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’articolo 55, paragrafi 3 e 6. Tali criteri generali si riferiscono:

a)

all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; e

b)

all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’autorità competente effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera c). A condizione di non aver avviato un’azione di esecuzione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’articolo 30, l’autorità competente concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al presente paragrafo, terzo comma, lettere a) o b).

Sulla base di tale valutazione, l’autorità competente notifica al titolare del diritto la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto d’uso.

Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, l’autorità competente applica l’articolo 48 per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio.

Tutte le misure di cui al presente paragrafo devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate.

In deroga all’articolo 23, le parti interessate hanno l’opportunità di commentare in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del presente paragrafo, terzo e quarto comma, per un periodo di almeno tre mesi.

Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione degli articoli 19 e 30.

Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, gli Stati membri tengono conto del meccanismo previsto al presente paragrafo.

3.   Ove debitamente giustificato, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 2 del presente articolo nei seguenti casi:

a)

in zone geografiche limitate in cui l’accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 45, paragrafo 2;

b)

per specifici progetti a breve termine;

c)

per uso sperimentale;

d)

per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità dell’articolo 45, paragrafi 4 e 5, con servizi a banda larga senza fili; o

e)

per un uso alternativo dello spettro radio in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3.

4.   Gli Stati membri possono adeguare la durata dei diritti d’uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.

Articolo 50
Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti decidono sul rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell’assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, dette autorità valutano la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest’ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

2.   Nell’adottare una decisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti prendono in considerazione, tra l’altro:

a)

la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 3, all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 48, paragrafo 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell’Unione o nazionale;

b)

l’attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

c)

l’esame dell’adeguatezza dell’attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;

d)

la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l’articolo 52;

e)

la necessità di conseguire maggiore efficienza nell’uso dello spettro radio alla luce dell’evoluzione tecnologica o del mercato;

f)

la necessità di evitare una grave una grave compromissione del servizio.

3.   Nel prendere in considerazione l’eventuale rinnovo di diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d’uso è limitato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti applicano una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra le altre cose:

a)

offrono a tutte le parti interessate l’opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell’articolo 23; e

b)

indicano chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del primo comma del presente paragrafo, di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d’uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d’uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d’uso ai sensi dell’articolo 55.

4.   Una decisione di rinnovo di diritti individuali d’uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione e/o altre autorità competenti possono modificare i contributi relativi ai diritti d’uso in conformità dell’articolo 42.

Articolo 51
Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese i diritti d’uso individuali dello spettro radio.

Gli Stati membri possono stabilire che il presente paragrafo non si applichi qualora il diritto d’uso individuale dell’impresa per lo spettro radio sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito o assegnato per la diffusione radiotelevisiva.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’intenzione di un’impresa di trasferire o affittare diritti d’uso dello spettro radio e l’avvenuto trasferimento siano notificati secondo le procedure nazionali alla competente autorità e siano resi pubblici. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato.

3.   Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l’affitto dei diritti d’uso dello spettro radio se sono mantenute le condizioni originarie associate a detti diritti. Fatta salva la necessità di garantire l’assenza di distorsioni della concorrenza, in particolare in conformità dell’articolo 52, gli Stati membri:

a)

sottopongono i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;

b)

non rifiutano l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso;

c)

non rifiutano il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso.

I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d’uso dello spettro radio devono essere conformi all’articolo 16.

Le lettere a), b) e c) del primo comma lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri di garantire l’osservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario, a norma del rispettivo diritto nazionale.

Le autorità competenti agevolano il trasferimento o l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

In vista del trasferimento o affitto di diritti d’uso dello spettro radio, le autorità competenti rendono pubblici, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conservano tali informazioni fintantoché i diritti esistono.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino tali dettagli pertinenti.

Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

Articolo 52
Concorrenza

1.   Le autorità nazionali di regolamentazioni e le altre autorità competenti promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere la concessione, la modifica o il rinnovo dei diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.

2.   Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d’uso dello spettro radio, le loro autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti, su parere dell’autorità nazionale di regolamentazione, possono adottare misure appropriate quali:

a)

limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d’uso a un’impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d’uso a condizioni quali l’offerta di accesso all’ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

b)

riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l’assegnazione a nuovi entranti;

c)

rifiutare di concedere nuovi diritti d’uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d’uso dello spettro radio o all’autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso;

d)

includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d’uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell’Unione o nazionale, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

e)

modificare i diritti esistenti conformemente alla presente direttiva quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d’uso dello spettro radio.

Le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fondano la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, dette autorità tengono conto dell’approccio all’analisi di mercato di cui all’articolo 67, paragrafo 2.

3.   Nell’applicare il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti agiscono in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.

Sezione 3
Procedure

Articolo 53
Tempistica coordinata delle assegnazioni

1.   Gli Stati membri cooperano al fine di coordinare l’uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell’Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l’individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l’uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

2.   Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, gli Stati membri consentono l’uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi 30 mesi dopo l’adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale a norma dell’articolo 45, paragrafo 3, della presente direttiva. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione di proporre atti legislativi.

3.   Uno Stato membro può ritardare la scadenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo per una banda specifica nelle seguenti circostanze:

a)

nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all’uso di detta banda sulla base dell’obiettivo di interesse generale di cui all’articolo 45, paragrafo5, lettera a) oppure d);

b)

in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l’assistenza dell’Unione a norma dell’articolo 28, paragrafo 5;

c)

tutela della sicurezza nazionale e della difesa; oppure

d)

forza maggiore.

Lo Stato membro interessato riesamina tale ritardo almeno ogni due anni.

4.   Uno Stato membro può ritardare la scadenza di cui al paragrafo 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di 30 mesi in caso di:

a)

questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4;

b)

la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

5.   In caso di ritardo ai sensi del paragrafo 3 o 4, lo Stato membro interessato informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.

Articolo 54
Tempistica coordinata delle assegnazioni per specifiche bande 5G

1.   Entro il 31 dicembre 2020, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi a banda larga senza fili, gli Stati membri adottano, se necessario al fine di agevolare il dispiegamento del 5G, le opportune misure per:

a)

riorganizzare e consentire l’uso di blocchi sufficientemente ampi della banda 3,4-3,8 GHz;

b)

consentire l’uso di almeno 1 GHz della banda 24,25-27,5 GHz, a condizione che vi sia chiara indicazione della domanda di mercato e dell’assenza di ostacoli significativi alla migrazione di utenti esistenti o della liberazione della banda.

2.   Gli Stati membri possono, tuttavia, prorogare il termine stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, ove giustificato, conformemente all’articolo 45, paragrafo 3, o all’articolo 53, paragrafi 2, 3 o 4.

3.   Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono conformi alle condizioni armonizzate stabilite da misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

Articolo 55
Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio

1.   Fatto salvo l’articolo 53, quando determina che un diritto d’uso dello spettro radio non può essere soggetto ad autorizzazione generale e quando valuta se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio, uno Stato membro, tra l’altro:

a)

motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d’uso, in particolare ponderando adeguatamente l’esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;

b)

concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’articolo 23.

2.   Quando determina che il numero di diritti d’uso deve essere limitato, lo Stato membro stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali e del mercato interno. Gli obiettivi che lo Stato membro può fissare in previsione di definire la procedura di selezione specifica, oltre a promuovere la concorrenza, si limitano a uno o più dei seguenti:

a)

promuovere la copertura;

b)

assicurare la necessaria qualità del servizio;

c)

promuovere l’uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d’uso e del livello dei contributi;

d)

promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attività delle imprese.

L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l’eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L’autorità indica inoltre chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l’eventuale uso e scelta delle misure a norma dell’articolo 35.

3.   Gli Stati membri pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono altresì pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d’uso.

4.   Lo Stato membro invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo aver deciso la procedura di selezione da seguire.

5.   Qualora decida che è possibile ulteriori diritti d’uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, lo Stato membro rende nota tale decisione e dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

6.   Qualora sia necessario limitare l’assegnazione di diritti d’uso dello spettro radio, gli Stati membri effettuano il rilascio di tali diritti in base a criteri di selezione e a una procedura di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Tali criteri di selezione ponderano adeguatamente il conseguimento degli obiettivi e delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 28 e 45.

7.   Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 48, paragrafo 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un’eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell’articolo 53.

I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

8.   Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio in conformità dell’articolo 51.

CAPO IV
Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili

Articolo 56
Accesso alle reti locali in radiofrequenza

1.   Le autorità competenti autorizzano la fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN, nonché l’uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, fatte salve le condizioni applicabili dell’autorizzazione generale relative all’uso dello spettro radio di cui all’articolo 46, paragrafo 1.

Qualora tale fornitura non sia parte di un’attività economica o sia accessoria a un’attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un’impresa, un’autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell’articolo 12, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell’articolo 61, paragrafo 1.

2.   Si applica l’articolo 12 della direttiva 2000/31/CE.

3.   Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l’accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell’autorizzazione generale e al previo consenso informato dell’utente finale.

4.   Conformemente, in particolare, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le autorità competenti assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:

a)

di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; oppure

b)

di consentire reciprocamente l’accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

5.   Le autorità competenti non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l’accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

6.   Le autorità competenti non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:

a)

da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;

b)

attraverso iniziative di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l’accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

Articolo 57
Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata

1.   Le autorità competenti non limitano indebitamente l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Gli Stati membri si adoperano per garantire che le norme che disciplinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione.

In particolare, le autorità competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al paragrafo 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l’articolo 7 della direttiva 2014/61/UE.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

Il primo atto di esecuzione a tal fine è adottato entro il 30 giugno 2020.

3.   Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali di cui alla direttiva 2014/53/UE e il regime di autorizzazione applicabile per l’uso dello spettro radio pertinente.

4.   Gli Stati membri, applicando se del caso le procedure adottate in conformità della direttiva 2014/61/UE, provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete, compresi gli arredi stradali quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e dei tram e stazioni della metropolitana. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

5.   Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell’articolo 16.

Articolo 58
Regolamentazioni tecniche sui campi elettromagnetici

Le procedure di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 si applicano a qualsiasi progetto di misura di uno Stato membro che imponga all’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata requisiti in materia di campi elettromagnetici diversi da quelli di cui alla raccomandazione 1999/519/CE.

TITOLO II
ACCESSO

CAPO I
Disposizioni generali, principi di accesso

Articolo 59
Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione. L’impresa che richiede l’accesso o l’interconnessione non necessita di un’autorizzazione a operare nello Stato membro in cui è richiesto l’accesso o l’interconnessione, qualora non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.

2.   Fatto salvo l’articolo 114, gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I.

Articolo 60
Diritti ed obblighi delle imprese

1.   Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 61, 62 e 68.

2.   Fatto salvo l’articolo 21, gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che i negoziati siano condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.

CAPO II
Accesso e interconnessione

Articolo 61
Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione

1.   Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c),del presente articolo incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

2.   In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma possono imporre:

a)

nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;

b)

in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

c)

in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;

d)

nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato II, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Gli obblighi di cui al primo comma, lettera c), sono imposti soltanto:

i)

nella misura necessaria a garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

ii)

qualora la Commissione, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti.

Le misure di attuazione di cui al punto ii) del secondo comma sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

3.   In particolare, e fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’autorità nazionale di regolamentazione qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione concluda, relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali analisi di mercato pertinenti, che l’obbligo imposto in conformità del primo comma non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla replicazione alla base di una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche.

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del secondo comma qualora stabiliscano che:

a)

il fornitore possiede le caratteristiche elencate all’articolo 80, paragrafo 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacità; oppure

b)

l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

In deroga al terzo comma, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.

Entro il 21 dicembre 2020, il BEREC pubblica linee guida volte a promuovere un’applicazione coerente del presente paragrafo definendo i pertinenti criteri per determinare:

a)

il primo punto di concentrazione o di distribuzione;

b)

il punto, oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente a consentire a un’impresa efficiente di superare i significativi ostacoli alla replicabilità individuati;

c)

quali installazioni di rete possano essere considerate nuove;

d)

quali progetti possano essere considerati di piccole dimensioni; e

e)

quali ostacoli economici o fisici alla replicazione siano elevati e non transitori.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell’Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. Le autorità competenti possono imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione guidata dalle esigenze del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive.

Le autorità competenti tengono conto dei seguenti fattori:

a)

la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

b)

l’uso efficiente dello spettro radio;

c)

la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d)

lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e)

l’innovazione tecnologica;

f)

l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura.

Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità competenti possono tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso, l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato.

5.   Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti che hanno imposto detti obblighi e condizioni ne valutano i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. Tali autorità comunicano l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

6.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’articolo 3, ai sensi della presente direttiva e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 32.

7.   Entro il 21 giugno 2020 al fine di contribuire a una definizione coerente dell’ubicazione dei punti terminali di rete da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, adotta linee guida sugli approcci comuni all’identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida per la definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete.

Articolo 62
Sistemi di accesso condizionato e altre risorse

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di cui all’allegato II, parte I, si applichino in relazione all’accesso condizionato ai servizi radiotelevisivi digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori dell’Unione, a prescindere dai mezzi di trasmissione.

2.   Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste agli articoli 23 e 32 solo se:

a)

l’accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 114 non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; e

b)

le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:

i)

servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; e

ii)

sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.

Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

3.   Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire all’autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo il 20 dicembre 2018 e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.

CAPO III
Analisi di mercato e significativo potere di mercato

Articolo 63
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

1.   Quando la presente direttiva prescrive alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se le imprese dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 67, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procedono nel rispetto del diritto dell’Unione e tengono nella massima considerazione le linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell’articolo 64.

3.   Se un’impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa. Pertanto, a norma degli articoli 69, 70, 71 e 74, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

Articolo 64
Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati

1.   Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti («raccomandazione»). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalla presente direttiva senza che ciò pregiudichi l’individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.

La Commissione include i mercati dei prodotti e dei servizi nella raccomandazione se, dopo aver rilevato le tendenze generali nell’Unione, ritiene che sia rispettato ciascuno dei tre criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1.

La Commissione riesamina la raccomandazione entro il 21 dicembre 2020 e in seguito periodicamente.

2.   Previa consultazione del BEREC, la Commissione pubblica linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato («linee guida SPM») conformi ai pertinenti principi del diritto della concorrenza. Le linee guida SPM contengono indicazioni per le autorità nazionali di regolamentazione sull’applicazione del concetto di significativo potere di mercato nel contesto specifico della regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, tenendo conto dei tre criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione, se del caso, tengono altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Articolo 65
Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale

1.   Se la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate presentano una richiesta motivata e circostanziata in tal senso, il BEREC svolge un’analisi di un potenziale mercato transnazionale. Previa consultazione delle parti interessate e tenendo nella massima considerazione l’analisi svolta dal BEREC, la Commissione può adottare decisioni relative all’individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai principi del diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM adottate a norma dell’articolo 64.

2.   Nel caso dei mercati transnazionali individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione le linee guida SPM e si pronunciano di concerto in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all’articolo 67, paragrafo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate comunicano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 32 e 33.

Due o più autorità nazionali di regolamentazione possono comunicare congiuntamente i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli obblighi regolamentari anche in assenza di mercati transnazionali, qualora ritengano che le condizioni di mercato nelle rispettive giurisdizioni siano sufficientemente omogenee.

Articolo 66
Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale

1.   Il BEREC svolge un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate da cui emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare. Il BEREC può anche svolgere tale analisi se riceve da partecipanti al mercato una richiesta motivata e sufficientemente circostanziata e ritiene che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare. L’analisi del BEREC non pregiudica le risultanze relative ai mercati transnazionali in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, né le risultanze relative ai mercati geografici nazionali o subnazionali ottenute dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all’articolo 64, paragrafo 3.

L’analisi della domanda transnazionale degli utenti finali può includere prodotti e servizi forniti in mercati di prodotti o servizi che sono stati definiti in modo diverso da una o più autorità nazionali di regolamentazione tenendo conto delle circostanze nazionali, a condizione che tali prodotti e servizi siano sostituibili a quelli forniti in uno dei mercati elencati nella raccomandazione.

2.   Il BEREC, se ritiene che una domanda degli utenti finali avente carattere transnazionale esista, sia significativa e non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emana, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di soddisfare la domanda transnazionale individuata, eventualmente anche allorché dette autorità impongono misure correttive conformemente all’articolo 68. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida nell’espletamento dei propri compiti di regolamentazione all’interno della loro giurisdizione. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.

Articolo 67
Procedura per l’analisi del mercato

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione determinano se un mercato rilevante definito in conformità dell’articolo 64, paragrafo 3, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché un’analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Nello svolgere tale analisi le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le linee guida SPM e seguono le procedure di cui agli articoli 23 e 32.

Un mercato può essere considerato tale da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nella presente direttiva se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a)

presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;

b)

esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l’arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all’accesso;

c)

insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

Se svolge un’analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l’autorità nazionale di regolamentazione considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l’autorità nazionale di regolamentazione constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

2.   Quando svolge l’analisi di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di tutto quanto segue:

a)

gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;

b)

tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell’utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;

c)

altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 44, 60 e 61;

d)

regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

3.   Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, oppure allorché le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo non sono soddisfatte, l’autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell’articolo 68. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell’articolo 68, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l’equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell’utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

4.   Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all’articolo 63. L’autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell’articolo 68 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.

5.   Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 32. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 32:

a)

entro cinque anni dall’adozione di una precedente misura se l’autorità nazionale di regolamentazione ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l’autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b)

entro tre anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure

c)

entro tre anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.

6.   Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che potrebbe non completare o non completi l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 5 del presente articolo, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all’autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al paragrafo 5 del presente articolo, il progetto di misura alla Commissione a norma dell’articolo 32.

CAPO IV
Misure correttive di accesso imposte alla imprese detentrici di un significativo potere di mercato

Articolo 68
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

1.   Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di imporre gli obblighi indicati agli articoli dal 69 al 74 e dal 76 all’81.

2.   Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 67, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80. Conformemente al principio di proporzionalità, un’autorità nazionale di regolamentazione sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione impongono gli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fatti salvi:

a)

gli articoli 61 e 62;

b)

gli articoli 44 e 17 della presente direttiva, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I, quale applicata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, gli articoli 97 e 106 della presente direttiva e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; oppure

c)

l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

In circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80, ne fa richiesta alla Commissione.

La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta mediante atti di esecuzione decisioni che autorizzano o impediscono all’autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 118, paragrafo 3.

4.   Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:

a)

dipendono dal tipo di problema evidenziato da un’autorità nazionale di regolamentazione nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’articolo 66;

b)

sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;

c)

sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3; e

d)

sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.

5.   In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 32.

6.   Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza.

Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 67, le autorità nazionali di regolamentazione valutano senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modificano eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.

Articolo 69
Obbligo di trasparenza

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, ai sensi dell’articolo 68, obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione o all’accesso, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni che modifichino l’accesso a ovvero l’uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione.

2.   In particolare, quando un’impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tale impresa pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l’altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

4.   Entro il 21 dicembre 2019, al fine di contribuire all’applicazione coerente degli obblighi di trasparenza, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula linee guida sui criteri minimi per un’offerta di riferimento e li sottopone a riesame quando necessario al fine di adeguarli ai progressi tecnologici e all’evoluzione del mercato. Nello stabilire tali criteri minimi, il BEREC persegue gli obiettivi di cui all’articolo 3 e tiene conto delle esigenze dei beneficiari degli obblighi di accesso e degli utenti finali attivi in più di uno Stato membro nonché di eventuali linee guida del BEREC volti a individuare la domanda transnazionale conformemente all’articolo 66 e alle decisioni della Commissione correlate.

Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, se un’impresa è soggetta agli obblighi di cui all’articolo 72 o 73 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano la pubblicazione di un’offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un’offerta di riferimento, assicurano, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì, se del caso, determinare le relative penali conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.

Articolo 70
Obblighi di non discriminazione

1.   Ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.

2.   Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso.

Articolo 71
Obbligo di separazione contabile

1.   Ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione o dell’accesso.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 70 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2.   Fatto salvo l’articolo 20, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.

Articolo 72
Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile

1.   Un’autorità nazionale di regolamentazione può imporre alle imprese, conformemente all’articolo 68, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, dopo aver esaminato l’analisi di mercato, l’autorità nazionale di regolamentazione concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre a un’impresa l’obbligo di fornire accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3.

Articolo 73
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate

1.   In conformità dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora le autorità nazionali di regolamentazione reputino che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese, tra l’altro:

a)

di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;

b)

di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;

c)

di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

d)

di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;

e)

di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi;

f)

di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

g)

di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

h)

di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;

i)

di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

j)

di interconnettere reti o risorse di rete;

k)

di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.

2.   Nel valutare l’opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione valutano se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’articolo 61 o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a)

fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;

b)

evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

c)

necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;

d)

fattibilità della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;

e)

investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;

f)

necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;

g)

se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

h)

fornitura di servizi paneuropei.

Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione prenda in considerazione, conformemente all’articolo 68, di imporre obblighi sulla base dell’articolo 72 o del presente articolo, valutano se l’imposizione di obblighi a norma del solo articolo 72 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 39.

Articolo 74
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1.   Ai sensi dell’articolo 68, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale.

Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considerano opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione consentono all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

Le autorità nazionali di regolamentazione valutano la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accertano l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constatano che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 69 a 73, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’articolo 70, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio.

Se ritengono opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, le autorità nazionali di regolamentazione tengono anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3.   Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, le incombe l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

Articolo 75
Tariffe di terminazione

1.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta un atto delegato a norma dell’articolo 117 che integri la presente direttiva definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (congiuntamente «tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione»), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro.

A tal fine la Commissione:

a)

ottempera ai principi, ai criteri e ai parametri di cui all’allegato III;

b)

nel determinare per la prima volta le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione, tiene conto della media ponderata dei costi efficienti nelle reti fisse e mobili stabiliti secondo i principi di cui all’allegato III, applicata in tutta l’Unione; le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione nel primo atto delegato non sono superiori alla tariffa massima tra le tariffe in vigore sei mesi prima dell’adozione di tale atto delegato in tutti gli Stati membri, una volta operati gli eventuali adeguamenti necessari per tenere conto di circostanze nazionali eccezionali;

c)

prende in considerazione il numero totale degli utenti finali in ciascuno Stato membro, per assicurare un’adeguata ponderazione delle tariffe massime di terminazione, e tiene conto delle circostanze nazionali che causano differenze significative tra gli Stati membri nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell’Unione;

d)

tiene conto delle informazioni di mercato fornite dal BEREC, dalle autorità nazionali di regolamentazione o, direttamente, da imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e

e)

prende in considerazione la necessità di prevedere un periodo di transizione pari a un massimo di 12 mesi al fine di consentire adeguamenti negli Stati membri in cui sia necessario sulla base delle tariffe precedentemente imposte.

2.   Tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione riesamina l’atto delegato adottato a norma del presente articolo ogni cinque anni e in tali occasioni valuta, applicando i criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1, se continui a essere necessario fissare tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello di Unione. Qualora la Commissiona decida, a seguito della sua revisione di cui al presente paragrafo, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, le autorità nazionali di regolamentazione possono condurre analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all’articolo 67 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all’analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, un’autorità nazionale di regolamentazione rispetta i principi, criteri e parametri indicati all’allegato III e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano da vicino e garantiscono il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l’atto delegato di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito all’applicazione del presente articolo.

Articolo 76
Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità

1.   Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’articolo 79 e fatto salvo il presente paragrafo, secondo comma, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Quando valuta tali impegni, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in particolare, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;

b)

consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:

i)

condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;

ii)

flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;

iii)

la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e

iv)

la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento;

c)

è resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’articolo 80, paragrafo 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete; tale periodo può essere prolungato in funzione delle circostanze nazionali;

d)

i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’autorità nazionale di regolamentazione, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo provvede affinché i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;

e)

è conforme almeno ai criteri di cui all’allegato IV ed è presentata in buona fede.

2.   Se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’articolo 79, paragrafo 2, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione rende l’impegno vincolante ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, e non impone obblighi supplementari a norma dell’articolo 68 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinate agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

Il primo comma lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’articolo 79, paragrafo 2, non soddisfano le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 67 e 68.

In deroga al presente paragrafo, primo comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 68 a 74 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano costantemente il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 e possono imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire loro dichiarazioni annuali di conformità.

Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di adottare decisioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, qualora sorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, pubblica linee guida volte a promuovere l’applicazione coerente, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, delle condizioni di cui al paragrafo 1 e dei criteri indicati all’allegato IV.

Articolo 77
Separazione funzionale

1.   Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 69 a 74 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l’autorità nazionale di regolamentazione può, in via eccezionale e conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2.   Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’autorità nazionale di regolamentazione presenta una richiesta alla Commissione fornendo:

a)

prove che giustifichino le conclusioni dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

una valutazione motivata che concluda che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;

c)

un’analisi dell’impatto previsto sull’autorità nazionale di regolamentazione, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;

d)

un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

3.   Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a)

la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata;

b)

l’individuazione dei beni dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c)

le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d)

le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;

e)

le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f)

un programma di controllo per assicurare l’osservanza, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 67. Sulla base dell’analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 32.

4.   Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 67 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 68, paragrafo 3.

Articolo 78
Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata

1.   Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 informano l’autorità nazionale di regolamentazione con almeno tre mesi prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti.

Tali imprese informano inoltre l’autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere i propri compiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’articolo 67, paragrafo 5.

2.   L’autorità nazionale di regolamentazione valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base alla presente direttiva.

A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 67.

L’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’articolo 3. A tal fine l’autorità nazionale di regolamentazione consulta terzi conformemente all’articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista.

Sulla base della sua analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 32, applicando, se del caso, l’articolo 80. Nella sua decisione l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 67, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti.

3.   Fatto salvo l’articolo 80, l’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 67 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 3.

4.   L’autorità nazionale di regolamentazione controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.

Articolo 79
Procedura relativa agli impegni

1.   Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’autorità nazionale di regolamentazione impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro:

a)

gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’articolo 68;

b)

il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell’articolo 76; oppure

c)

l’accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell’articolo 78, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata sia dopo l’attuazione della forma di separazione proposta.

L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l’ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere la sua valutazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all’articolo 67, paragrafo 5.

2.   Per valutare gli impegni offerti da un’impresa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 68, 76 o 78, ove applicabili, e proporre cambiamenti.

Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all’articolo 68, paragrafo 4, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, in particolare:

a)

delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;

b)

dell’apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;

c)

della tempestiva disponibilità dell’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; e

d)

della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l’introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell’interesse degli utenti finali.

Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, come pure della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l’autorità nazionale di regolamentazione comunica all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 68, 76 o 78 e a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L’impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell’autorità nazionale di regolamentazione e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 68, 76 o 78.

3.   Fatto salvo l’articolo 76, paragrafo 2, primo comma, l’autorità nazionale di regolamentazione può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente.

In deroga all’articolo 67, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all’intero periodo per cui sono offerti, e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, primo comma, li rende vincolanti per almeno sette anni.

Fatto salvo l’articolo 76, il presente articolo lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato ai sensi dell’articolo 67 e l’imposizione di obblighi ai sensi dell’articolo 68.

Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta, ai sensi dell’articolo 68, le conseguenze di tale decisione per l’evoluzione del mercato e l’appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 69 a 74. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell’articolo 68 in conformità dell’articolo 32, l’autorità nazionale di regolamentazione accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.

4.   L’autorità nazionale di regolamentazione controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 68 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un’impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione può imporle sanzioni in conformità dell’articolo 29. Fatta salva la procedura tesa a garantire l’osservanza di obblighi specifici ai sensi dell’articolo 30, l’autorità nazionale di regolamentazione può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 6.

Articolo 80
Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso

1.   Un’autorità nazionale di regolamentazione che designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 67 valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche:

a)

tutte le società e le unità commerciali all’interno dell’impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali dell’Unione;

b)

l’impresa non è tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un accordo di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un accordo di esclusiva.

2.   Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte, l’autorità nazionale di regolamentazione può imporre a detta impresa solo obblighi a norma degli articoli 70 e 73 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

3.   L’autorità nazionale di regolamentazione rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 67 a 74. Le imprese informano senza indebito ritardo l’autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi cambiamento delle circostanze di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

4.   L’autorità nazionale di regolamentazione rivede altresì gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 69, 71, 72 o 74, o la modifica degli obblighi imposti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

5.   L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

Articolo 81
Migrazione dalle infrastrutture preesistenti

1.   Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 comunicano anticipatamente e tempestivamente all’autorità nazionale di regolamentazione l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 68 a 80.

2.   L’autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi di qualità almeno comparabile che forniscano accesso alle infrastrutture di rete aggiornate che sostituiscono gli elementi sostituiti, se necessario per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali.

Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’autorità nazionale di regolamentazione può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:

a)

ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali; e

b)

ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo.

La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

3.   Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall’autorità nazionale di regolamentazione sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 67 e 68.

Articolo 82
Linee guida del BEREC sulle reti ad altissima capacità

Entro il 21 dicembre 2020, il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula linee guida sui criteri che una rete deve soddisfare per essere considerata una rete ad altissima capacità, in particolare in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione tali linee guida. Il BEREC aggiorna le linee guida entro il 31 dicembre 2025, e successivamente a intervalli periodici.

CAPO V
Controllo normativo sui servizi al dettaglio

Articolo 83
Controllo normativo sui servizi al dettaglio

1.   Gli Stati membri possono assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione impongano gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 63, quando:

a)

a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’articolo 67, un’autorità nazionale di regolamentazione stabilisce che un dato mercato al dettaglio definito in conformità dell’articolo 64 non è effettivamente competitivo; e

b)

l’autorità nazionale di regolamentazione conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 69 a 74 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.

2.   Gli obblighi imposti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dipendono dal tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

4.   Fatti salvi gli articoli 85 e 88, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo a mercati geografici o mercati al dettaglio nei quali abbiano accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.

PARTE III
SERVIZI

TITOLO I
OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

Articolo 84
Servizio universale a prezzi accessibili

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i consumatori nei loro territori abbiano accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato nei loro territori, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa.

2.   Inoltre, gli Stati membri possono anche assicurare l’accessibilità economica dei servizi di cui al paragrafo 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritengano necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.

3.   Ciascuno Stato membro definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio di tale Stato membro, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del paragrafo 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l’insieme minimo di servizi di cui all’allegato V.

Entro il 20 giugno 2020, al fine di contribuire a un’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, tenendo conto dei dati della Commissione (Eurostat) disponibili, redige una relazione sulle migliori prassi degli Stati membri per sostenere di la definizione del servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai sensi del primo comma. Tale relazione è aggiornata periodicamente per riflettere i progressi tecnologici e i cambiamenti nei modelli di consumo.

4.   Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.

5.   Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 85
Prestazione del servizio universale a prezzi accessibili

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, sorvegliano l’evoluzione e il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, praticate sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.

2.   Se stabiliscono che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, gli Stati membri adottano misure per garantire a tali consumatori l’accesso a prezzi abbordabili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa.

A tale scopo, gli Stati membri possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine gli Stati membri possono esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio.

In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l’imposizione dell’obbligo di cui al presente paragrafo, secondo comma, a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori o per lo Stato membro, uno Stato membro può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l’obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L’articolo 86 si applica mutatis mutandis a tali designazioni. Ove uno Stato membro designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario.

Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, oppure con un’impresa designata ai sensi del presente paragrafo, e che il loro numero rimanga disponibile a loro per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del paragrafo 2 tengano informate le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti sui dettagli di tali offerte. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, provvedono affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al paragrafo 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in coordinamento con le altre autorità competenti, possono esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.

4.   In funzione delle circostanze nazionali gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.

5.   Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.

6.   Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 86
Disponibilità del servizio universale

1.   Se uno Stato membro ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, e, se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, esso può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio.

2.   Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di un accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri si adoperano per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.

3.   In particolare, se gli Stati membri decidono di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale, possono designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità internet in tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

4.   Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi in conformità internet del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri applicano un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale conformemente all’articolo 89.

5.   Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale. L’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 87
Situazione dei servizi universali esistenti

Gli Stati membri possono continuare a garantire la disponibilità o l’accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e dai servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, se la necessità di tali servizi è determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando gli Stati membri designano imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l’articolo 86. Il finanziamento di tali obblighi è conforme all’articolo 90.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2021 e, successivamente, ogni tre anni.

Articolo 88
Controllo delle spese

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 84, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 84 a 87 definiscano le condizioni e modalità in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’articolo 84 che prestano servizi a norma dell’articolo 85 offrano le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato VI, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Gli Stati membri provvedono affinché tali fornitori attuino un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’articolo 85, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio.

Gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del presente paragrafo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

3.   Ogni Stato membro provvede affinché l’autorità competente, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, possa disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso.

Articolo 89
Costo degli obblighi di servizio universale

1.   Allorché le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 84, 85 e 86 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 87 possa comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcolano i costi netti di tale fornitura.

A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono:

a)

procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a un fornitore che fornisce un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 3, e servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 84, 85 e 86, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 87, in base alle modalità stabilite nell’allegato VII; oppure

b)

utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all’articolo 86, paragrafo 4.

2.   I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell’autorità nazionale di regolamentazione o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall’autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 90
Finanziamento degli obblighi di servizio universale

1.   Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 89, le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che un fornitore è soggetto a un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere in uno dei modi seguenti o in entrambi:

a)

introdurre un meccanismo di indennizzo del fornitore per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza;

b)

ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

2.   Qualora il costo netto sia ripartito in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione gestito dalle autorità nazionali di regolamentazione o da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la supervisione dell’autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 84 a 87, calcolato conformemente all’articolo 89.

Il meccanismo di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità dei principi enunciati all’allegato VII, parte B. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite.

Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio dello Stato membro che ha istituito il meccanismo di ripartizione.

Articolo 91
Trasparenza

1.   Qualora il costo netto degli obblighi di servizio universale debba essere calcolato in conformità dell’articolo 89, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di calcolo del costo netto, compresi i particolari della metodologia da applicare, siano portati a conoscenza del pubblico.

Qualora sia istituito un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui all’articolo 90, paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ripartizione dei costi e di compensazione del costo netto siano portati a conoscenza del pubblico.

2.   Ferme restando le normative dell’Unione e nazionali sulla riservatezza commerciale, le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano una relazione annuale che fornisca i dati del costo degli obblighi di servizio universale quale risulta dai calcoli effettuati, indicando i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 84 a 87.

Articolo 92
Servizi obbligatori supplementari

Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nei loro territori nazionali, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 84 a 87. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

TITOLO II
RISORSE DI NUMERAZIONE

Articolo 93
Risorse di numerazione

1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti controllino la concessione dei diritti d’uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione e che forniscano risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli Stati membri garantiscono la definizione di procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d’uso delle risorse nazionali di numerazione.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono anche concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d’uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità dell’articolo 94. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono sospendere l’ulteriore concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.

Per contribuire all’applicazione coerente del presente paragrafo, entro il 21 giugno 2020 il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida su criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono affinché i piani nazionali di numerazione e le relative procedure siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del paragrafo 2. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l’impresa cui sia stato concesso il diritto d’uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.

4.   Ciascuno Stato membro assicura che le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti rendano disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell’Unione, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l’articolo 97, paragrafo 2, della presente direttiva. Ove i diritti d’uso delle risorse di numerazione siano stati concessi in conformità del paragrafo 2 del presente articolo a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente paragrafo si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d’uso.

Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono affinché le condizioni elencate nella parte E dell’allegato I che sono possono essere associate ai diritti d’uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l’esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti provvedono inoltre, conformemente all’articolo 94, paragrafo 6, affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L’obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione delle autorità competenti di tali Stati membri.

Il BEREC assiste le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti, su loro richiesta, nel coordinamento delle attività per garantire l’efficiente gestione delle risorse di numerazione con un diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione.

Onde facilitare il controllo della conformità alle disposizioni del presente paragrafo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o delle altre autorità competenti, il BEREC istituisce una banca dati delle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti trasmettono al BEREC le informazioni pertinenti. Laddove le risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione non sono concesse dall’autorità nazionale di regolamentazione, l’autorità competente responsabile della loro concessione o gestione consulta l’autorità nazionale di regolamentazione.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso «00» sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative all’uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri.

Gli Stati membri possono concordare di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse.

Gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi sono adeguatamente informati.

6.   Fatto salvo l’articolo 106, gli Stati membri promuovono la fornitura via etere, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

8.   Gli Stati membri sostengono l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno dell’Unione ove ciò promuova al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. Ove necessario per rispondere alla domanda di risorse di numerazione, transfrontaliera o paneuropea, non soddisfatta, la Commissione adotta, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, atti di esecuzione per l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

Articolo 94
Procedura di concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione

1.   Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedono tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 12, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse di numerazione a norma della presente direttiva.

2.   I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

Al momento della concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni.

Qualora i diritti d’uso delle risorse di numerazione siano concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti per un periodo limitato, la durata di tale periodo è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottano le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione il più rapidamente possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro tre settimane nel caso di risorse di numerazione assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale. Tali decisioni sono rese pubbliche.

4.   Qualora le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’articolo 23, che i diritti d’uso delle risorse di numerazione di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possono prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.   Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non limitano il numero dei diritti individuali d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle risorse di numerazione.

6.   Se i diritti d’uso delle risorse di numerazione includono l’uso extraterritoriale all’interno dell’Unione conformemente all’articolo 93, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti associano a tali diritti d’uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate.

Su richiesta di un’autorità nazionale di regolamentazione o di un’altra autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione sono utilizzate che dimostri una violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro relative all’uso di risorse di numerazione, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d’uso delle risorse di numerazione applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell’articolo 30, anche revocando, in casi gravi, i diritti d’uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all’impresa in questione.

Il BEREC facilita e coordina lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri interessati e assicura un adeguato coordinamento dei lavori tra di essi.

7.   Il presente articolo si applica anche qualora le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti concedano diritti d’uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformità dell’articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 95
Contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione

Gli Stati membri possono consentire alle autorità nazionali di regolamentazione o alle altre autorità competenti di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri assicurano che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all’articolo 3.

Articolo 96

Sportelli telefonici per assistenza a minori e minori scomparsi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico per denunciare casi di minori scomparsi. Tale sportello telefonico è accessibile al numero «116000».

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso il più ampio possibile ai servizi forniti dal numero «116000». Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell’articolo 39.

3.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che l’autorità o l’impresa alla quale è stato assegnato il numero «116000» stanzi le risorse necessarie per il funzionamento dello sportello telefonico.

4.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell’esistenza e dell’utilizzo dei servizi forniti con i numeri «116000» e, ove opportuno, «116111».

Articolo 97
Accesso a numeri e servizi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottino tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a)

accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all’interno dell’Unione; e

b)

accedere a tutti i numeri forniti nell’Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers — UIFN).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possano imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.

TITOLO III
DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

Articolo 98
Deroga per alcune microimprese

Ad eccezione degli articoli 99 e 100, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano informati di una deroga ai sensi primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.

Articolo 99
Non discriminazione

I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell’utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

Articolo 100
Tutela dei diritti fondamentali

1.   Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell’Unione.

2.   Qualunque provvedimento riguardante l’accesso a servizi e applicazioni o l’uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l’esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui in conformità dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. È garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.

Articolo 101
Livello di armonizzazione

1.   Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che divergano dagli articoli da 102 a 115, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente titolo.

2.   Fino al 21 dicembre 2021 gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni nazionali più rigorose in materia di tutela dei consumatori che divergano da quelle di cui agli articoli da 102 a 115 sempre che tali disposizioni fossero in vigore al 20 dicembre 2018 e le conseguenti restrizioni al funzionamento del mercato interno siano proporzionate all’obiettivo della tutela dei consumatori.

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 21 dicembre 2019 le disposizioni nazionali da applicare sulla base del presente paragrafo.

Articolo 102
Obblighi di informazione applicabili ai contratti

1.   Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/83/UE, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all’allegato VIII della presente direttiva, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto.

Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2011/83/UE o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore. Il fornitore richiama esplicitamente l’attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull’importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica.

Su richiesta, le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

2.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o a parti di tali disposizioni.

3.   I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del paragrafo 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

a)

il nome, l’indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

b)

le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;

c)

i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

d)

la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

e)

la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;

f)

con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.

Entro il 21 dicembre 2019 la Commissione adotta, previa consultazione del BEREC, atti di esecuzione in cui sia specificato un modello sintetico di contratto che i fornitori useranno al fine di adempiere i propri obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.

I fornitori soggetti agli obblighi di cui al paragrafo 1 compilano debitamente tale modello sintetico di contratto con le informazioni richieste e forniscono la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate se non con l’accordo esplicito delle parti contrattuali.

5.   Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l’uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l’accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

6.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale disposizioni che impongono ai fornitori di fornire informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l’ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall’autorità competente.

7.   Gli Stati membri restano liberi di mantenere o introdurre nel loro ordinamento disposizioni relative agli aspetti non regolamentati dal presente articolo, in particolare al fine di affrontare nuovi problemi che possano emergere.

Articolo 103
Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni

1.   Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni di cui all’allegato IX siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa autorità competente in coordinamento, se del caso, con l’autorità nazionale di regolamentazione, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità, conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. Le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’autorità competente e, se del caso, all’autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

2.   Le autorità competenti, in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:

a)

prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e

b)

la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio o all’impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell’articolo 104.

3.   Lo strumento di confronto di cui al paragrafo 2:

a)

è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b)

indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;

c)

definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;

d)

utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;

e)

fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell’ultimo aggiornamento;

f)

è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un’ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

g)

prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

h)

comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, se richiesto dagli Stati membri, tra queste offerte e le offerte standard accessibili pubblicamente ad altri utenti finali.

Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione.

I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.

4.   Gli Stati membri possono esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all’occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l’altro:

a)

gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d’autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e

b)

i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.

Articolo 104
Qualità dei servizi relativi all’accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti possono prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali con disabilità. Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti possono altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete.

Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti prima della pubblicazione.

Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione in coordinamento con le altre autorità competenti precisano, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato X.

Per contribuire all’applicazione coerente del presente paragrafo e dell’allegato X, entro il 21 giugno 2020 il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida che descrivono i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresi i parametri pertinenti per gli utenti finali con disabilità, i metodi di misura applicabili, il contenuto e il formato di pubblicazione delle informazioni e i meccanismi di certificazione della qualità.

Articolo 105
Durata dei contratti e relativa risoluzione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni che impongano periodi massimi di impegno contrattuale più brevi.

Il presente paragrafo non si applica alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, ad esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.

3.   Se un contratto o una normativa nazionale prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, gli Stati membri provvedono affinché, dopo tale proroga, l’utente finale abbia il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese, determinato dagli Stati membri e senza incorrere in alcun costo eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Prima della proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di risoluzione del contratto. Inoltre, i fornitori offrono contestualmente consulenza agli utenti finali in merito alle migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tale informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.

4.   Gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo ulteriore, all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale.

I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a un mese, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo ulteriore se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di risolvere il contratto può essere esercitato entro un mese dalla notifica. Gli Stati membri possono prorogare tale periodo fino a tre mesi. Gli Stati membri provvedono affinché la notifica sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

5.   Qualsiasi discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente, tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto è considerata una base per l’attivazione dei mezzi di ricorso a disposizione del consumatore a norma del diritto nazionale, compreso il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo.

6.   Ove, a norma della presente direttiva, di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, un utente finale abbia il diritto di risolvere un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun indennizzo da parte dell’utente finale ad eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali sovvenzionate mantenute.

Se l’utente finale sceglie di mantenere le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipula, le compensazioni eventualmente dovute non superano il loro valore pro rata temporis concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

Gli Stati membri possono stabilire altri metodi per il calcolo del tasso di compensazione a condizione che non comportino un livello di compensazione eccedente quello calcolato in conformità della seconda frase.

Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all’utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono in un momento specificato dagli Stati membri e al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.

7.   Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, dei diritti di cui ai paragrafi 4 e 6 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 106
Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero

1.   Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all’utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l’attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data ed entro i termini espressamente concordati con l’utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L’interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo.

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono l’efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l’utente finale.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma dell’allegato VI, parte C.

3.   Qualora un utente finale risolva un contratto, gli Stati membri provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.

4.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.

5.   Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data esplicitamente concordata con l’utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l’utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell’utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all’attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinché non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.

6.   Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai paragrafi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell’utente finale. Le autorità nazionali di regolamentazione adottano inoltre misure tali da assicurare l’adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà.

I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l’eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L’eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell’erogazione del rimborso.

7.   Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte del fornitore o in suo nome.

8.   Gli Stati membri stabiliscono norme sul risarcimento degli utenti finali da parte dei fornitori in modo semplice e tempestivo in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore nonché in caso di ritardi o abusi relativi alle operazioni di trasferimento e passaggio e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.

9.   Oltre alle informazioni richieste a norma dell’allegato VIII, gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza del diritto al risarcimento di cui ai paragrafi 7 e 8.

Articolo 107
Offerte di pacchetti

1.   Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l’articolo 102, paragrafo 3, l’articolo 103, paragrafo 1, l’articolo 105 e l’articolo 106, paragrafo 1, a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, mutatis mutandis, quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.

2.   Se, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale in conformità del diritto dell’Unione, il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al paragrafo 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, gli Stati membri prevedono che il consumatore abbia il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.

3.   La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga espressamente altrimenti al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.

4.   I paragrafi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

5.   Gli Stati membri possono altresì applicare il paragrafo 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.

Articolo 108
Disponibilità dei servizi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

Articolo 109
Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.

Gli Stati membri promuovono l’accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l’impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso.

2.   Gli Stati membri, previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e dei servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

4.   Entro il 21 dicembre 2020 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’efficacia dell’attuazione del numero unico di emergenza europeo «112».

5.   Gli Stati membri provvedono affinché l’accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. La Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti adottano misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali, ove possibile senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l’interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all’articolo 39. Tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dello PSAP più adatto senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili. Gli Stati membri provvedono affinché la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante siano gratuite per l’utente finale e per lo PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti, se necessario previa consultazione del BEREC, definiscono i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. La Commissione sostiene e integra l’azione degli Stati membri.

8.   Onde assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112» negli Stati membri, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta atti delegati conformemente all’articolo 117 che integrano i paragrafi 2, 5 e 6 del presente articolo per quanto riguarda le misure necessarie a garantire la compatibilità, l’interoperabilità, la qualità, l’affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nell’Unione in relazione alle soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, all’accesso per gli utenti finali con disabilità e all’instradamento allo PSAP più idoneo. Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 21 dicembre 2022.

L’adozione di tali atti delegati, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull’organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

Il BEREC mantiene una banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all’altro, qualora tale banca dati non sia mantenuta da un’altra organizzazione.

Articolo 110
Sistema di allarme pubblico

1.   Entro il 21 giugno 2022 gli Stati membri provvedono affinché, quando sono istituiti sistemi di allarme pubblico in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettano allarmi pubblici agli utenti finali interessati.

2.   Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un’applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l’efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali.

Entro il 21 giugno 2020 e previa consultazione delle autorità responsabili degli PSAP, il BEREC pubblica linee guida sulle modalità per valutare se l’efficacia dei sistemi di allarme pubblico a norma del presente paragrafo sia equivalente all’efficacia dei sistemi di allarme di cui al paragrafo 1.

Articolo 111
Accesso e scelta equivalenti per gli utenti finali con disabilità

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti specifichino le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali con disabilità:

a)

abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell’articolo 102, equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e

b)

beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

2.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell’articolo 39.

Articolo 112
Servizi di consultazione degli elenchi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.

2.   Alle autorità nazionali di regolamentazione è conferito il potere di imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l’accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell’articolo 61. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.

3.   Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell’articolo 97.

4.   Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo l’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.

Articolo 113
Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

1.   Gli Stati membri garantiscono l’interoperabilità dei ricevitori autoradio e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo in conformità dell’allegato XI.

2.   Gli Stati membri possono adottare misure volte a garantire l’interoperabilità di altri ricevitori radio di consumo, limitando nel contempo l’impatto sul mercato di ricevitori di radiodiffusione di valore modesto e garantendo che tali misure non si applichino ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli smartphone, né alle apparecchiature utilizzate da radioamatori.

3.   Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di televisione digitale a garantire, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale.

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (47), gli Stati membri provvedono affinché, al termine del loro contratto, gli utenti finali abbiano la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l’utente finale.

Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui al secondo comma, contemplate da tali norme o parti di esse.

Articolo 114
Obblighi di trasmissione

1.   Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per la trasmissione di specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari correlati, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità e dati a supporto di servizi di televisione connessa ed EPG, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti e servizi li utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro, e se sono proporzionati e trasparenti.

2.   Entro il 21 dicembre 2019 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al paragrafo 1, tranne nei casi in cui abbiano effettuato tale riesame nel corso dei quattro anni precedenti.

3.   Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2 dell’articolo 59 pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli Stati membri assicurano che l’obbligo di indennizzo sia chiaramente stabilito nel diritto nazionale compresi, se del caso, i criteri per calcolarlo. Gli Stati membri assicurano altresì che sia applicato in modo proporzionato e trasparente.

Articolo 115
Fornitura di prestazioni supplementari

1.   Fatto salvo l’articolo 88, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato VI, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato VI, parte A.

2.   Nell’applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono andare oltre l’elenco delle prestazioni supplementari di cui all’allegato VI, parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.

3.   Uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

Articolo 116
Adeguamento degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 117 per modificare gli allegati V, VI, IX, X e XI al fine di tener conto del progresso tecnologico e sociale o dell’andamento della domanda del mercato.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 117
Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 75, 109 e 116 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 dicembre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 75, 109 e 116 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 75, 109 e 116 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 118
Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato per le comunicazioni»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Per gli atti di esecuzione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione è assistita dal comitato per lo spettro radio istituito a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 676/2002/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto dell’articolo 8 dello stesso.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.

Articolo 119
Scambio di informazioni

1.   La Commissione fornisce al comitato per le comunicazioni tutte le pertinenti informazioni sull’esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

2.   Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica dell’Unione nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull’attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 120
Pubblicazione di informazioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all’attuazione della presente direttiva, secondo modalità che garantiscano a tutti gli interessati di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente al 21 dicembre 2020 e successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d’uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate al fine di consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.

4.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 3 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l’autorità competente compie ogni ragionevole sforzo, tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti e alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

5.   Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto e il servizio specifico e i mercati geografici interessati. Fatta salva l’esigenza di proteggere la riservatezza commerciale, provvedono inoltre a rendere pubblicamente disponibili informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutti gli interessati di accedervi agevolmente.

6.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni che hanno reso pubblicamente disponibili ai sensi del paragrafo 5. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.

Articolo 121
Notifica e monitoraggio

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione entro il 21 dicembre 2020 e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo 85, paragrafo 2, all’articolo 86 o all’articolo 87.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alla presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.

Articolo 122
Procedure di revisione

1.   Entro il 21 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esamina l’applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Tali riesami valutano in particolare le implicazioni per il mercato dell’articolo 61, paragrafo 3, e degli articoli 76, 78 e 79 e valutano se i poteri di intervento ex ante e di altro tipo a norma della presente direttiva siano sufficienti per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di far fronte a strutture di mercato oligopolistiche non concorrenziali e per garantire che la concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche continui a svilupparsi a beneficio degli utenti finali.

A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.

2.   Entro il 21 dicembre 2025 e ogni cinque anni successivamente la Commissione procede al riesame del contenuto del servizio universale, in particolare al fine di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio la modifica o la ridefinizione del contenuto medesimo.

Tale riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, tenendo conto, tra l’altro, della mobilità e della velocità dei dati alla luce delle principali tecnologie adottate dalla maggioranza degli utenti finali. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del riesame.

3.   Entro il 21 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, il BEREC pubblica un parere relativa all’attuazione nazionale e al funzionamento dell’autorizzazione generale nonché al loro impatto sul funzionamento del mercato interno.

La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, può pubblicare una relazione sull’applicazione della parte I, titolo II, capo II, e dell’allegato I, e può presentare una proposta legislativa di modifica di tali disposizioni qualora lo ritenga necessario per affrontare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

Articolo 123
Procedura di revisione specifica sui diritti degli utenti finali

1.   Il BEREC sorveglia il mercato e gli sviluppi tecnologici riguardanti i vari tipi di servizi di comunicazione elettronica e pubblica, entro il 21 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni o su richiesta motivata di almeno due dei suoi Stati membri, un parere in merito a tali sviluppi e al loro impatto sull’applicazione della parte III, titolo III.

In tale parere il BEREC valuta in che misura la parte III, titolo III, soddisfa gli obiettivi di cui all’articolo 3. Il parere tiene conto in particolare dell’ambito di applicazione della parte III, titolo III, per quanto riguarda i tipi di comunicazione elettronica contemplati. Come base per elaborare il parere, il BEREC analizza in particolare:

a)

in che misura gli utenti finali di tutti i servizi di comunicazione elettronica sono in grado di compiere scelte libere e con cognizione di causa, anche sulla base di informazioni contrattuali complete, e di cambiare facilmente il loro fornitore di servizi di comunicazione elettronica;

b)

in che misura una carenza delle possibilità di cui alla lettera a) ha portato a distorsioni del mercato o a un danno per gli utenti finali;

c)

in che misura mancanze in termini di interoperabilità o di sviluppo tecnologico minino significativamente l’accesso effettivo ai servizi di emergenza, in particolare a causa dell’incremento nell’uso dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;

d)

il costo probabile di eventuali adeguamenti degli obblighi di cui alla parte III, titolo III, o l’impatto in materia di innovazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

2.   La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, pubblica una relazione sull’applicazione della parte III, titolo III, e presenta una proposta legislativa di modifica di tale titolo qualora lo ritenga necessario al fine di garantire che gli obiettivi di cui all’articolo 3 continuino ad essere soddisfatti.

Articolo 124
Recepimento

1.   Entro il 21 dicembre 2020 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 dicembre 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva si applica a decorrere dal 20 dicembre 2018 ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili. Per quanto riguarda le bande di spettro radio per le quali non sono state stabilite condizioni armonizzate entro il 20 dicembre 2018, l’articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva si applica a decorrere dalla data di adozione delle misure tecniche di attuazione conformemente all’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’articolo 54 a decorrere dal 31 dicembre 2020.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 125
Abrogazione

Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, elencate nell’allegato XII, parte A, sono abrogate a decorrere dal 21 dicembre 2020, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato XII, parte B.

L’articolo 5 della decisione n. 243/2012/UE è soppresso a decorrere dal 21 dicembre 2020.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.

Articolo 126
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 127
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, l’11 dicembre 2018.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
Il presidente
J. BOGNER-STRAUSS


ALLEGATO I

ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D’USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D’USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE

Il presente allegato riporta l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d’uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d’uso delle risorse di numerazione (parte E).

A.   Condizioni generali che possono corredare l’autorizzazione generale

1.

Oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 16.

2.

Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE.

3.

Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell’articolo 12 e per altri scopi contemplati dall’articolo 21.

4.

Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE.

5.

Condizioni d’uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.

6.

Condizioni d’uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.

7.

Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all’articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.

8.

Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all’articolo 39.

9.

Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui all’articolo 3, nonché, ove necessario e proporzionato, l’accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l’accuratezza della divulgazione.

B.   Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica

1.

Interconnessione delle reti conformemente alla presente direttiva.

2.

Obblighi di trasmissione conformemente alla presente direttiva.

3.

Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell’Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.

4.

Mantenimento dell’integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente alla presente direttiva, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.

5.

Sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso non autorizzato conformemente alla direttiva 2002/58/CE.

6.

Condizioni per l’uso dello spettro radio conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l’uso non sia soggetto alla concessione di diritti d’uso individuali in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 48 della presente direttiva.

C.   Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri

1.

Interoperabilità dei servizi conformemente alla presente direttiva.

2.

Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui alla presente direttiva.

3.

Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.

4.

Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità della direttiva 2000/31/CE, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE.

D.   Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso dello spettro radio

1.

Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all’articolo 45, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.

2.

Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma della presente direttiva.

3.

Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall’autorizzazione generale.

4.

Durata massima in conformità dell’articolo 49, fatte salve eventuali modifiche del piano di allocazione delle frequenze nazionali.

5.

Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità della presente direttiva.

6.

Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 42.

7.

Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione prima della concessione dell’autorizzazione o, se del caso, dell’invito a presentare domanda per i diritti d’uso.

8.

Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l’accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.

9.

Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso delle bande di spettro radio.

10.

Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.

E.   Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione

1.

Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

2.

Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità della presente direttiva.

3.

Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della presente direttiva.

4.

Obbligo di fornire agli utenti finali degli elenchi pubblici le informazioni ai fini dell’articolo 112.

5.

Durata massima in conformità dell’articolo 94, fatte salve eventuali modifiche del piano di numerazione nazionale.

6.

Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità della presente direttiva, compresa l’eventuale condizione che il diritto d’uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.

7.

Contributi per i diritti di uso in conformità dell’articolo 95.

8.

Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.

9.

Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso dei numeri.

10.

Obblighi relativi all’uso extraterritoriale dei numeri nell’Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.


ALLEGATO II

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL’UNIONE

Parte I
Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell’articolo 62, paragrafo 1

Per quanto riguarda l’accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell’Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all’articolo 62, che siano applicate le seguenti condizioni:

a)

tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:

proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell’Unione,

tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;

b)

quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto:

di un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure

di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II
Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 2, lettera d)

a)

Accesso alle API;

b)

Accesso alle EPG.


ALLEGATO III

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL’INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI

Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all’articolo 75, paragrafo 1:

a)

le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l’alto basato sui costi a lungo termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

b)

i pertinenti costi incrementali del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell’operatore per la fornitura dell’intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

c)

tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in assenza della prestazione del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

d)

i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all’ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;

e)

i diritti d’uso per lo spettro radio sono esclusi dall’incremento della terminazione delle chiamate vocali mobili;

f)

sono inclusi solo i costi commerciali all’ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

g)

si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;

h)

per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata a una quota di mercato non inferiore al 20 %;

i)

il metodo pertinente per l’ammortamento delle attività è l’ammortamento economico; e

j)

la scelta della tecnologica per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.


ALLEGATO IV

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO

Nel valutare l’offerta di coinvestimento a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l’accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:

a)

l’offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell’offerta di coinvestimento. L’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato può includere nell’offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l’installazione, l’accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;

b)

l’offerta di coinvestimento è trasparente:

l’offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato;

tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell’accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento; e

il processo, al pari della tabella di marcia, per l’elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento è fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni;

c)

l’offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:

a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all’accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell’adesione, tra l’altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l’acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d’uso (indefeasible rights of use — IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l’adesione all’accordo di coinvestimento e per l’eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;

l’offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell’impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione assicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;

un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all’accordo di coinvestimento dopo l’avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi;

l’accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all’accordo di coinvestimento, subordinatamente all’obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell’accordo di coinvestimento;

i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all’infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell’offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell’installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l’accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori.

d)

l’offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l’installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.


ALLEGATO V

INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 84, PARAGRAFO 3

1)

e-mail;

2)

motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni;

3)

strumenti basilari online di istruzione e formazione;

4)

stampa o notizie online;

5)

ordini o acquisti online di beni o servizi;

6)

ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;

7)

reti professionali;

8)

servizi bancari online;

9)

utilizzo dei servizi dell’amministrazione digitale;

10)

media sociali e messaggeria istantanea;

11)

chiamate e videochiamate (qualità standard).


ALLEGATO VI

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL’ARTICOLO 88 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL’ARTICOLO 115 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL’ARTICOLO 106 (PASSAGGIO A UN ALTRO FORNITORE E PORTABILITÀ DEL NUMERO)

Parte A
Prestazioni e servizi citati agli articoli 88 e 115

Se applicata sulla base dell’articolo 88, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora gli Stati membri abbiano aumentato i beneficiari dell’articolo 88, paragrafo 2.

Se applicata sulla base dell’articolo 115, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dagli Stati membri, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.

a)

Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:

i)

di verificare e controllare le spese generate dall’uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 115; e

ii)

di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all’identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l’utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate.

Non è necessario che le chiamate gratuite per l’utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell’utente finale.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di fornire gratuitamente l’identificazione della linea chiamante.

b)

Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l’utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 115, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l’invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.

c)

Sistemi di pagamento anticipato

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l’accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l’uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all’articolo 115.

d)

Pagamento rateale del contributo di allacciamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre ai fornitori l’obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.

e)

Mancato pagamento delle fatture

Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, gli Stati membri autorizzano l’applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l’utente finale sia informato con debito preavviso dell’interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l’utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l’utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.

f)

Consigli tariffari

La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.

g)

Controllo dei costi

La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dalle autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 115, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.

h)

Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi

La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.

Parte B
Prestazioni di cui all’articolo 115

a)

Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l’offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

b)

Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet

Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all’indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell’ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall’autorità nazionale di regolamentazione, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.

Parte C

Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all’articolo 106

La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio si applica:

a)

nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e

b)

nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.


ALLEGATO VII

CALCOLO DELL’EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 89 E 90

Parte A
Calcolo del costo netto

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro nei confronti di un’impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 84 a 87.

Le autorità nazionali di regolamentazione considerano tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un’impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto tiene conto anche dei vantaggi, compresi quelli immateriali, che gli obblighi di servizio universale comportano per il fornitore di tale servizio.

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

i)

elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l’accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;

ii)

specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dagli Stati membri, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale.

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un’impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione.

Parte B
Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale

L’indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l’indennizzo comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri provvedono affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.

Conformemente all’articolo 90, paragrafo 3, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.

L’organismo indipendente che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.


ALLEGATO VIII

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 102 (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE APPLICABILI AI CONTRATTI)

A.

Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni:

1)

nell’ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti.

Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato;

2)

nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo;

3)

nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni:

i)

ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;

ii)

costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive procedure;

iii)

informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all’articolo 106, paragrafo 6;

iv)

oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell’apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa;

4)

le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità non sia adeguata;

5)

i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilità.

B.

Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico

I.

Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni:

1)

nell’ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:

i)

i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell’articolo 104, paragrafo 2, per quanto concerne:

per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti;

per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l’accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell’allegato X; e

ii)

fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

2)

nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo:

i)

i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione;

ii)

in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione;

iii)

strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi;

iv)

informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio;

v)

per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;

vi)

dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e

vii)

mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;

3)

nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;

4)

fatto salvo l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio;

5)

informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;

6)

i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformità dell’articolo 25.

II.

Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni:

1)

restrizioni all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell’ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale;

2)

il diritto dell’utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.

III.

Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.


ALLEGATO IX

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL’ARTICOLO 103 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)

Le autorità competenti, in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all’articolo 103. Le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione decidono quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate. Qualora lo giudichino opportuno, le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione.

1.

Recapiti dell’impresa

2.

Descrizione dei servizi offerti

2.1.

Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all’uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione.

2.2.

Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all’uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell’accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

2.3.

Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione e di assistenza ai clienti e relativi recapiti.

2.4.

Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

2.5.

Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull’accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest’ultima. Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l’accesso ai servizi di emergenza.

2.6.

Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

3.

Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.


ALLEGATO X

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all’articolo 104

Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica

PARAMETRO

(Nota 1)

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempo di fornitura del collegamento iniziale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tasso di guasti per linea d’accesso

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Tempo di riparazione dei guasti

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l’accesso alla rete

PARAMETRO

(Nota 2)

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Tempo di stabilimento di una connessione

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Reclami relativi all’esattezza delle fatture

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Qualità della connessione vocale

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate interrotte

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Percentuale di chiamate non riuscite

(Nota 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Probabilità di guasto

Ritardi del segnale di chiamata

La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio 2008)

Per i fornitori di servizi di accesso a internet

PARAMETRO

DEFINIZIONE

METODO DI MISURA

Latenza (ritardo)

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Jitter

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Perdita di pacchetti

ITU-T Y.2617

ITU-T Y.2617

Nota 1

I parametri permettono di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire a un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (Nomenclature of Territorial Units for Statistics — NUTS) istituita da Eurostat].

Nota 2

Gli Stati membri possono decidere di non esigere l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.


ALLEGATO XI

INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL’ARTICOLO 113

1.

Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

a)

di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l’ETSI);

b)

di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2.

Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell’Unione devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell’industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

3.

Interoperabilità dei ricevitori autoradio

I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M messi a disposizione sul mercato dell’Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.


ALLEGATO XII

Parte A
Direttive abrogate ed [elenco delle modifiche successive/delle relative modifiche]
(di cui all’articolo 125)

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33)

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 167 del 29.6.2009, pag. 12)

Articolo 2

Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32)

Articolo 10

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21)

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)

Articolo 3 e allegato

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7)

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37)

Articolo 2

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51)

Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11)

Articolo 1 e allegato I

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1)

Articolo 8

Parte B
Termini di recepimento nel diritto interno [e data/date di applicazione]
(di cui all’articolo 125)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2002/19/CE

24 luglio 2003

25 luglio 2003

2002/20/CE

24 luglio 2003

25 luglio 2003

2002/21/CE

24 luglio 2003

25 luglio 2003

2002/22/CE

24 luglio 2003

25 luglio 2003


ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2002/21/CE

Direttiva 2002/20/CE

Direttiva 2002/19/CE

Direttiva 2002/22/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 1, paragrafo 3 bis

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafi 4 e 5

Articolo 1, paragrafi 5 e 6

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, lettera d bis

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, lettera e bis

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, lettera m)

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, lettera n)

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, lettera o)

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, lettera p)

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, lettera q)

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, lettera r)

Articolo 2, punto 20

Articolo 2, lettera s)

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punto 22

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3 bis, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3 bis, secondo comma

Articolo 7, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 3 bis, terzo comma

Articolo 9, paragrafi 1 e 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3 ter

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3 quater

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 31

Articolo 5

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 6

Articolo 23

Articolo 7

Articolo 32

Articolo 7 bis

Articolo 33

Articolo 33, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8 bis, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 29

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 45, paragrafi 1 e 2

Articolo 45, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafi 4 e 5

Articolo 45, paragrafi 5 e 6

Articolo 9, paragrafi 6 e 7

Articolo 9 bis

Articolo 9 ter, paragrafi 1 e 2

Articolo 51, paragrafi 1 e 2

Articolo 9 ter, paragrafo 3

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 95, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 95, paragrafo 3

Articolo 95, paragrafo 2

Articolo 95, paragrafo 4

Articolo 95, paragrafo 5

Articolo 95, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 95, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 95, paragrafo 8

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11

Articolo 43

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 61, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 13 bis, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 40, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13 bis, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 13 ter, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 13 ter, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 7

Articolo 41, paragrafo 5

Articolo 41, paragrafo 6

Articolo 14

Articolo 63

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 64, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 66

Articolo 16

Articolo 67

Articolo 17

Articolo 39

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 38

Articolo 20

Articolo 26

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 2, quarto e quinto comma

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 21 bis

Articolo 29

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 118, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 118, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 118, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 118, paragrafo 5

Articolo 117

Articolo 23

Articolo 119

Articolo 24

Articolo 120, paragrafi 1 e 2

Articolo 25

Articolo 122, paragrafo 1

Articolo 26

Articolo 125

Articolo 28

Articolo 124

Articolo 29

Articolo 127

Articolo 30

Articolo 128

Allegato II

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, punto 22

Articolo 2, punto 23

Articolo 2, punto 24

Articolo 2, punto 25

Articolo 2, punto 26

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, prima frase

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, seconda, terza e quarta frase

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 15

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafi 2 e 3

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, prima frase

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 48, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase

Articolo 48, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafi 4 e 5

Articolo 93, paragrafi 4 e 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 52

Articolo 93

Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 13

Articolo 47

Articolo 7

Articolo 55

Articolo 8

Articolo 36

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 10

Articolo 30

Articolo 11

Articolo 21

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 42

Articolo 94

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 18

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 120, paragrafi 3 e 4

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Allegato

Allegato I

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, punto 28

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, punto 29

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 30

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 31

Articolo 3

Articolo 59

Articolo 4

Articolo 60

Articolo 5

Articolo 61

Articolo 6

Articolo 62

Articolo 8

Articolo 68

Articolo 9

Articolo 69

Articolo 10

Articolo 70

Articolo 11

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 12

Articolo 73

Articolo 13

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 13 bis

Articolo 77

Articolo 13 ter

Articolo 78

Articolo 80

Articolo 81

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 120, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 121, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Articolo 1

Articolo 1, paragrafi 4 e 5

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, punto 32

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, punto 33

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, punto 34

Articolo 2, punto 35

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punto 38

Articolo 2, punto 39

Articolo 84

Articolo 85

Articolo 3

Articolo 86, paragrafi 1 e 2

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 86, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 86, paragrafo 5

Articolo 9

Articolo 87

Articolo 10

Articolo 88

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 89

Articolo 13

Articolo 90

Articolo 14

Articolo 91

Articolo 15

Articolo 122, paragrafi 2 e 3

Articolo 17

Articolo 99

Articolo 101

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 102

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 105, paragrafo 3

Articolo 21

Articolo 103

Articolo 22

Articolo 104

Articolo 23

Articolo 108

Articolo 23 bis

Articolo 111

Articolo 24

Articolo 113

Articolo 25

Articolo 112

Articolo 26

Articolo 109

Articolo 27

Articolo 27 bis

Articolo 96

Articolo 28

Articolo 97

Articolo 29

Articolo 115

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 106, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2

Articolo 106, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 106, paragrafo 4

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 106, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 31

Articolo 114

Articolo 32

Articolo 92

Articolo 33

Articolo 24

Articolo 34

Articolo 25

Articolo 35

Articolo 116

Articolo 36

Articolo 121

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Allegato I

Allegato V

Allegato II

Allegato VII

Allegato III

Allegato IX

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VI

Allegato X

Allegato IV

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Traduci

Note:

(*) Una comunicazione riguardante la risoluzione extragiudiziale dei conflitti in materia di consumo è stata adottata dalla Commissione il 30 marzo 1998. Tale comunicazione, che comprende la presente raccomandazione, nonché il formulario europeo di reclamo per i consumatori, sono disponibili su Internet (http://europa.eu.int/comm/dg24).
(1) Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno» del 14 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 275).
(2) Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico», COM (93) 576 def. del 16 novembre 1993.
(3) Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno, COM(96) 13 def. del 14 febbraio 1996.

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
(4) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(5) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(6) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(10) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(11) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(12) GU L 55 del 28.2 2011, pag. 1.

Note:

(1) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36).

Note:

(1) GU C 224 del 15.7.2014, pag. 1.
(2) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.
(4) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
(6) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(7) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(8) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(9) Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(11) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(12) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(13) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(14) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(15) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
(16) Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(17) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(18) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(19) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(20) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(21) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(22) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(23) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(25) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU C 38 dell’8.2.2014, pag. 14.
(28) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(29) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
(30) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(31) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(32) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (ce) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(33) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(34) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(35) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 93.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(7) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(10) GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.
(11) GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.
(14) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(15) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(16) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.

Note:

(1) GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.
(2) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(9) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
(10) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).
(11) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(12) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(13) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.
(14) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
(16) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(17) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(18) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(19) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(20) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(21) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(22) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(23) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(24) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).
(25) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.
(28) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(29) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).
(30) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(31) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(32) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(33) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
(34) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(35) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
(36) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(37) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(38) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).
(39) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(40) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.
(41) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

Note:

(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81.
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 260), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.
(3) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
(4) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE.
(6) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(8) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(11) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

Note allegato I:

(1) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Note allegato II:

(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(2) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
(3) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
(5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(6) GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17.
(7) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.
(8) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(12) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Note:

(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).
(2) Per contro, la Corte rileva che la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3), si applica solo alle controversie transfrontaliere, mentre la causa in esame non riveste carattere transfrontaliero, poiché tanto il Banco Popolare quanto il sig. Menini e la sig.ra Rampanelli hanno la propria sede o residenza in Italia.
(3) La Corte segue qui lo stesso ragionamento svolto nella sua giurisprudenza sulle procedure di conciliazione (sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., C-317/08 a C-320/08).
(4) La direttiva sancisce la possibilità che le normative nazionali prevedano che l’esito delle procedure ADR sia vincolante per i professionisti, a condizione che il consumatore abbia precedentemente accettato la soluzione proposta.

Note:

(1) GU C 307 del 16.10.96, pag. 8 e GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.
(2) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 226). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999. Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999.
(4) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

Note:

(1) GU n. C 73 del 24. 3. 1992, pag. 7.
(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 108 e GU n. C 21 del 25. 1. 1993.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 34.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

Note:

(1) GU C 322 del 2. 12. 1995, pag. 22, e GU C 300 del 10. 10. 1996, pag. 22.
(2) GU C 174 del 17. 6. 1996, pag. 41.
(3) GU C 337 dell'11. 11. 1996, pag. 28.
(4) GU C 42 del 15. 2. 1993, pag. 240.
(5) GU C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.
(6) Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU C 152 del 27. 5. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1997 (GU C 188 del 19. 6. 1997, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 34), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.
(7) GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.
(8) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

Note allegato:

(*) Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il punto di accesso alla rete e il punto di consegna al destinatario.
(**) La data di deposito da prendere in considerazione sarà la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione sarà quella del giorno successivo.

Note:

(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 56.
(2) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2018.
(4) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
(5) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
(6) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(7) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).
(10) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(11) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(13) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders e altri/Stato olandese, C-352/85, ECLI:EU:C:1988:196.
(17) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).
(19) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(20) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 16 ottobre 2012, Commissione europea/Repubblica d’Austria, C-614/10, ECLI:EU:C:2012:631.
(22) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(24) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
(25) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(26) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(27) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(28) Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).
(29) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
(30) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(31) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(32) Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).
(33) Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131).
(34) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(35) Raccomandazione 2005/698/CE della Commissione del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 64).
(36) Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell’11 settembre 2013, relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).
(37) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(38) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(39) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).
(40) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(41) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(42) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(43) Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).
(44) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(45) Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).
(46) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(47) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Note:

(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell’24.11.2009, pag. 1).

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 89.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 293), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 19), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.
(3) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.
(4) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
(5) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.
(11) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.

Note:

(1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

Note:

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.
(2) GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(5) Cfr. allegato VI, parte A.
(6) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(7) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(8) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).
(10) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(14) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(15) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).
(16) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(17) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.
(18) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(19) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(20) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(21) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell’Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 (GU L 155, del 19.6.2018, pag. 6).
(24) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(25) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(28) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(29) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(30) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(31) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Note:

(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Note:

(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.
(3) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(6) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(8) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(9) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(10) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(11) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(12) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(14) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(15) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
(16) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(17) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.
(2) Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).
(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(5) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).
(6) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Note:

(1) GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.
(2) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(8) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(9) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(10) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(12) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(13) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(14) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(15) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(16) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(17) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(18) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(19) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(20) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 109 del 9.5.2006, pag. 10.
(2) Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007.
(3) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.
(5) GU L 365 del 24.12.1987, pag. 72.
(6) GU L 317 del 24.11.1988, pag. 55.
(7) GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52.
(8) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
(9) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.
(10) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
(11) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).
(12) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE.
(13) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17).
(14) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(16) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(17) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(18) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/29/CE.
(19) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(20) GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.
(21) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.
(22) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(23) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(24) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(25) GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.
(26) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(27) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(28) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(29) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(30) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) Cfr. la pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(5) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(9) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(10) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.
(11) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

Note:

(1) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 settembre 2015 (GU C 360 del 30.10.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
(4) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 2002 nella causa C-00/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Lda , C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.
(5) Cfr. la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(6) Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).
(7) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(8) Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, a eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(11) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(14) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(15) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(16) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(17) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(18) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(19) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Note:

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.
(5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(8) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Note:

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.
(3) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 556), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.
(4) GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.
(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(6) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Note:

(1) GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 8.
(2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26.
(3) Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 490), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 e decisione del Consiglio del 26 settembre 2007.
(4) GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 2.
(5) L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(9) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). L 315/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2007.
(10) Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.
(11) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).