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27 Novembre 2021

Direttiva 2020/2184/UE – qualità acqua potabile

DIRETTIVA (UE) 2020/2184 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

  • visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
  • vista la proposta della Commissione europea,
  • previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
  • visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
  • visto il parere del Comitato delle regioni (2),
  • deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/83/CE del Consiglio (4) è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, ai fini della chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. È opportuno che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo puntando a migliorare l’accesso universale a tali acque nell’Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello di Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine dovrebbero soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, a seconda delle quantità o concentrazioni, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime.

(3)

Occorre escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali tipi di acque sono rispettivamente soggette alle direttive 2009/54/CE (6) e 2001/83/CE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dall’ambito di applicazione della presente direttiva. A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero rispettare la presente direttiva e, per quanto concerne i requisiti microbiologici, dovrebbero rispettare la direttiva 2009/54/CE. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti dovrebbero essere conformi alla presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, vale a dire il rubinetto, e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Inoltre gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e le utilizzano ai fini specifici della propria impresa dovrebbero poter essere esentati dalla presente direttiva a condizione che rispettino i pertinenti obblighi in particolare in materia di principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e relativi provvedimenti correttivi a norma della pertinente legislazione alimentare dell’Unione. Gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e operano in veste di fornitori di acqua dovrebbero rispettare la presente direttiva allo stesso modo che qualunque altro fornitore di acqua.

(4)

A seguito dell’iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all’acqua («iniziativa Right2Water»), la Commissione ha avviato una consultazione pubblica a livello di Unione e ha effettuato una valutazione sull’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE. È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni di tale direttiva dovevano essere aggiornate. Sono state individuate quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l’elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e le implicazioni di tali disparità per la salute umana. Inoltre, l’iniziativa Right2Water ha individuato come problema a sé stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbia accesso all’acqua destinata al consumo umano, e fornire tale accesso costituisce anche un impegno assunto ai sensi dell’obiettivo 6 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 per lo sviluppo.

Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale n. 12/2017 del 5 luglio 2017 della Corte dei conti sulle infrastrutture idriche dal titolo «Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l’accesso all’acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti».

(5)

Nel 2017 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l’Europa, ha condotto un esame approfondito dell’elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattare tale elenco alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame risulta opportuno controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella e aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici. In considerazione di altri recenti pareri scientifici e nel rispetto del principio di precauzione, per quattro dei sei nuovi parametri o gruppi di parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi — ancorché praticabili — rispetto a quelli proposti dall’OMS. Per uno dei nuovi parametri il numero delle sostanze rappresentative dovrebbe essere ridotto e il valore dovrebbe essere adeguato. Il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l’OMS ed è opportuno di conseguenza applicare un periodo transitorio di quindici anni prima di inasprire tale valore. Inoltre, l’OMS ha raccomandato che tre composti interferenti endocrini rappresentativi possano essere considerati di riferimento, ove necessario ai fini della valutazione della presenza dei composti interferenti endocrini, e della loro efficacia di trattamento, con valori pari a 0,1 μg/l per il bisfenolo A, a 0,3 μg/l per il nonilfenolo e a 1 ng/l per il beta estradiolo.

Tuttavia, sulla base di un parere del 2015 dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), è stato deciso di includere nella presente direttiva uno di questi tre composti, ovvero il bisfenolo A, con un valore di parametro basato sulla salute pari a 2,5 μg/l. Il nonilfenolo e il beta estradiolo dovrebbero inoltre essere inseriti nell’elenco di controllo, che sarà stilato dalla Commissione ai sensi della presente direttiva.

(6)

In relazione al piombo, l’OMS ha raccomandato di mantenere l’attuale valore di parametro, ma ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile mantenere l’attuale valore di 10 μg/l per 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Al più tardi alla fine di tale periodo transitorio, il valore di parametro per il piombo dovrebbe essere di 5 μg/l. Inoltre, dal momento che la presenza di condutture in piombo nelle case e negli edifici continua a rappresentare un problema e poiché non sempre gli Stati membri dispongono di autorità necessaria per imporre la sostituzione di tali condutture, il valore di 5 μg/l dovrebbe rimanere auspicabile per quanto riguarda gli obblighi connessi ai sistemi di distribuzione domestici. Tuttavia, per tutti i nuovi materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano che devono essere autorizzati ai sensi della presente direttiva, a prescindere dal fatto che siano destinati ad essere utilizzati in sistemi di fornitura o in sistemi di distribuzione domestici, è opportuno applicare il valore di 5 μg/l al rubinetto.

(7)

Per rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla salute umana dei composti emergenti, per esempio gli interferenti endocrini, i prodotti farmaceutici e le microplastiche, presenti nelle acque destinate al consumo umano e al fine di affrontare la questione dei nuovi composti emergenti nella catena di approvvigionamento, è opportuno introdurre nella presente direttiva un meccanismo dell’elenco di controllo. Il meccanismo dell’elenco di controllo renderà possibile rispondere in modo dinamico e flessibile alle crescenti preoccupazioni. Esso renderà possibile anche dare seguito alle nuove conoscenze sull’importanza per la salute umana di tali composti emergenti e sui metodi e gli approcci di monitoraggio più adeguati. Il meccanismo dell’elenco di controllo per le acque destinate al consumo umano è uno degli elementi di risposta a diverse politiche dell’Unione in quest’ambito, quali definite dalle comunicazioni della Commissione dell’11 marzo 2019 dal titolo «Approccio strategico dell’Unione europea riguardo all’impatto ambientale dei farmaci» e del 7 novembre 2018 dal titolo «Verso un quadro completo dell’Unione europea in materia di interferenti endocrini» e dalle conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019«Verso una strategia dell’Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche».

(8)

L’OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di rimuovere cinque parametri dall’elenco di parametri e valori parametrici di cui alla direttiva 98/83/CE. Tuttavia, non tutte le modifiche di cui sopra sono considerate necessarie in quanto l’approccio basato sul rischio, introdotto con la direttiva (UE) 2015/1787 (9) della Commissione, consente ai fornitori di acqua di eliminare, a determinate condizioni, un parametro dall’elenco dei parametri di controllo. Le tecniche di trattamento per conformarsi a tali valori di parametro sono già disponibili.

(9)

I valori di parametro di cui alla presente direttiva si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e sul principio di precauzione e sono scelti al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell’intero arco della vita, assicurando in tal modo un livello elevato di tutela della salute.

(10)

Si dovrebbe raggiungere un equilibrio per prevenire i rischi sia microbiologici che chimici e, a tal fine, alla luce di una futura revisione dei valori di parametro, la fissazione di valori di parametro applicabili alle acque destinate al consumo umano dovrebbe essere basata su considerazioni di sanità pubblica e su un metodo di valutazione dei rischi.

(11)

I parametri indicatori non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica. Tuttavia, essi rappresentano uno strumento importante per stabilire le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano e per valutare la qualità dell’acqua. Tali parametri possono contribuire a individuare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e svolgono un ruolo importante nel rafforzamento e nel mantenimento della fiducia dei consumatori nella qualità dell’acqua. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri garantiscano che tali parametri siano monitorati.

(12)

Ove necessario per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare valori per parametri supplementari non compresi nell’allegato I, basandosi sul principio di precauzione.

(13)

Per condizioni di sicurezza delle acque destinate al consumo umano si intende non solo l’assenza di sostanze e microrganismi nocivi, ma anche la presenza di determinate quantità di minerali naturali ed elementi essenziali, tenendo conto del fatto che il consumo a lungo termine di acque demineralizzate o con quantità molto esigue di elementi essenziali quali il calcio e il magnesio può essere pregiudizievole per la salute umana. Una determinata quantità di tali minerali è altresì fondamentale per far sì che le acque destinate al consumo umano non siano aggressive o corrosive e per migliorarne il sapore. Si potrebbe considerare di prevedere, conformemente alle circostanze a livello locale, concentrazioni minime di tali minerali nelle acque addolcite o demineralizzate.

(14)

La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787 per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di monitoraggio da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che potrebbero basarsi sulle linee guida dell’OMS per la qualità dell’acqua potabile (Linee guida dell’OMS). Le linee guida dell’OMS, che introducono il cosiddetto approccio basato sui «piani di gestione della sicurezza dell’acqua», anche per le piccole comunità, insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, il monitoraggio e l’analisi dei parametri di tale acqua. È opportuno mantenere tali primi elementi di un approccio basato sul rischio nella presente direttiva.

(15)

Al fine di garantire che l’applicazione degli elementi di un approccio basato sul rischio introdotti nella direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio generalizzato alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati. Tale approccio dovrebbe basarsi sulle conoscenze acquisite e sulle azioni attuate nel quadro della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dovrebbe tenere maggiormente conto dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. Tale approccio basato sul rischio dovrebbe comportare tre elementi. Primo, l’individuazione dei pericoli associati ai bacini idrografici per i punti di estrazione («valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione dell’acqua destinata al consumo umano»), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell’OMS. Secondo, la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il monitoraggio ai principali rischi e adottare le misure necessarie per gestire i rischi individuati nella catena di approvvigionamento derivanti dall’estrazione, dal trattamento, dallo stoccaggio e dalla distribuzione delle acque («valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura»). Terzo, una valutazione dei potenziali rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi ai sistemi di distribuzione domestici («valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici»), prestando particolare attenzione ai locali prioritari. Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L’approccio basato sul rischio dovrebbe garantire la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua.

(16)

Al fine di ridurre i possibili oneri amministrativi a carico dei fornitori di acqua che forniscono, in media, tra i 10 m3 e i 100 m3 di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, gli Stati membri dovrebbero poter esentare tali fornitori di acqua dall’esecuzione di una valutazione del rischio del sistema di fornitura, purché siano effettuati monitoraggi periodici conformemente alla presente direttiva. A titolo di deroga, l’attuazione dell’approccio basato sul rischio dovrebbe essere adeguata ai vincoli specifici delle imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l’acqua e per trasportare passeggeri. Quando navigano in acque internazionali, le imbarcazioni marittime che battono bandiera dell’Unione rispettano il quadro normativo internazionale. Si dovrebbe garantire che la priorità sia attribuita ai regolamenti internazionali esistenti o alle norme riconosciute a livello internazionale, per esempio il programma di igienizzazione delle navi sviluppato dal servizio di sanità pubblica statunitense, che sono più dettagliati e rigorosi e si applicano alle navi nelle acque internazionali.

(17)

La valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione dovrebbe seguire un approccio olistico e mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all’origine dell’inquinamento, o del rischio di inquinamento, dei corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero procedere a una caratterizzazione dei bacini idrografici per i punti di estrazione, individuare i pericoli e gli eventi pericolosi suscettibili di provocare un deterioramento della qualità delle acque, come le possibili fonti di inquinamento associate a tali bacini idrografici.

Ove necessario ai fini dell’individuazione dei pericoli, gli Stati membri dovrebbero monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti come nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE, a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione come nel caso dell’arsenico, o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua, ad esempio per quanto riguarda l’aumento improvviso della concentrazione di un parametro specifico nelle acque non trattate. Nel caso in cui acque superficiali siano utilizzate come acque destinate al consumo umano, nella loro valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microplastiche e ai composti interferenti endocrini, quali il nonilfenolo e il beta estradiolo, e, se del caso, dovrebbero imporre ai fornitori di acqua anche di monitorare e, se necessario, trattare questi e gli altri parametri inclusi nell’elenco di controllo qualora siano ritenuti un potenziale pericolo per la salute umana. Sulla base della valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione, dovrebbero essere adottate misure di gestione per prevenire o controllare i rischi individuati al fine di salvaguardare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Nel caso in cui uno Stato membro rilevi, tramite l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, che un parametro non è presente nei bacini idrografici per i punti di estrazione (ad esempio perché tale sostanza non è mai presente nei corpi idrici sotterranei o nei corpi idrici superficiali), detto Stato dovrebbe informare i fornitori di acqua pertinenti e dovrebbe poter consentire loro di ridurre la frequenza del monitoraggio di detto parametro, o rimuovere tale parametro dall’elenco dei parametri da monitorare, senza effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura.

(18)

La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati membri dovrebbero, nell’effettuare l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, avvalersi dei risultati disponibili del monitoraggio, rappresentativi dei bacini idrografici, che sono stati ottenuti a norma degli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE o di altre normative pertinenti dell’Unione. Tuttavia, nei casi in cui non siano disponibili tali dati relativi ai monitoraggi, potrebbero essere predisposti monitoraggi dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti pertinenti al fine di sostenere la caratterizzazione dei bacini idrografici e valutare i potenziali rischi. Tali monitoraggi dovrebbero essere predisposti tenendo conto delle circostanze e delle fonti di inquinamento a livello locale.

(19)

I valori parametrici di cui alla presente direttiva utilizzati per valutare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque emergono dai rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano. Tuttavia, la qualità dell’acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dai sistemi di distribuzione domestici. L’OMS rileva che, nell’Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell’acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato al sistema di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi della distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi della distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione del rischio della distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l’altro, in un più attento monitoraggio dei locali prioritari, quali individuati dagli Stati membri come ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l’infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi, e in una valutazione dei rischi derivanti dai sistemi di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l’altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo ad esempio, in presenza di focolai di malattie, in linea con gli orientamenti dell’OMS, e che la migrazione di sostanze potenzialmente nocive a partire dai prodotti da costruzione non sia nociva per la salute umana.

(20)

Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a introdurre requisiti uniformi di igiene dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano. Di conseguenza esistono omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con requisiti diversi da uno Stato membro all’altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l’Unione, con un onore economico elevato anche per gli Stati membri. È inoltre difficile per i consumatori e i fornitori di acqua sapere se i prodotti soddisfano i requisiti sanitari. La definizione, nella presente direttiva, di requisiti minimi armonizzati per i materiali che entrano a contatto con acque destinate al consumo umano contribuirà a conseguire un livello uniforme di tutela della salute in tutta l’Unione, come pure un migliore funzionamento del mercato interno. Inoltre, il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) istituisce a livello di Unione un meccanismo generale di vigilanza del mercato sui prodotti, per garantire che nel mercato dell’Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente e della sicurezza pubblica. Il regolamento stabilisce che qualora sia adottata una nuova normativa di armonizzazione dell’Unione, sarà quest’ultima a specificare se anche ad essa si applichi il regolamento (UE) 2019/1020. Pertanto, onde garantire la possibilità di adottare adeguate misure di vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti che non rientrano già nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020 ma che sarebbero interessati dalla presente direttiva, è opportuno fare in modo che il suddetto regolamento si applichi a tali prodotti.

(21)

La natura dei materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano può avere un impatto sulla qualità di tali acque attraverso la migrazione di sostanze potenzialmente nocive, aumentando la crescita microbica o alterando il colore, l’odore o il sapore dell’acqua. Dalla valutazione della direttiva 98/83/CE è emerso che le disposizioni relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali lasciavano troppa flessibilità sotto il profilo giuridico, determinando la presenza nell’Unione di diversi sistemi nazionali di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Occorre pertanto stabilire requisiti minimi di igiene maggiormente specifici per i materiali destinati a essere utilizzati per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano in nuovi impianti ovvero negli impianti esistenti in caso di riparazione o ricostruzione, per garantire che non arrechino pregiudizio, direttamente o indirettamente, alla salute umana, che non producano effetti avversi sul colore, l’odore o il sapore dell’acqua, che non favoriscano la crescita microbica nelle acque e non causino il rilascio nell’acqua contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto. A tal fine la presente direttiva dovrebbe fissare specifici requisiti minimi di igiene per i materiali, istituendo metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o componenti negli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, composizioni e componenti, metodi e procedure per l’inserimento delle sostanze di partenza, composizioni o componenti negli elenchi positivi europei ovvero per il riesame del loro inserimento, nonché procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei.

Per non ostacolare l’innovazione, la Commissione dovrebbe fare in modo che tali procedure siano proporzionate, senza imporre oneri eccessivi agli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese. Nella misura del possibile, tali procedure dovrebbero essere in linea con la normativa esistente dell’Unione in materia di prodotti, onde evitare un doppio onere che obblighi gli operatori economici a effettuare diverse valutazioni della conformità per lo stesso prodotto.

(22)

Gli elenchi positivi europei sono elenchi delle sostanze di partenza, composizioni o componenti, a seconda del tipo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici, di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali, e tali elenchi dovrebbero includere, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione. Per inserire una sostanza di partenza, una composizione o un componente negli elenchi positivi europei dovrebbe essere necessaria una valutazione del rischio relativa alla sostanza di partenza stessa, alle impurità pertinenti e ai prevedibili prodotti di reazione e degradazione nell’uso previsto. La valutazione del rischio da parte del richiedente o dell’autorità nazionale dovrebbe esaminare i rischi per la salute derivanti dalla possibile migrazione nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili nonché dalla tossicità. Sulla base della valutazione del rischio gli elenchi positivi europei dovrebbero, ove necessario, stabilire specifiche per la sostanza di partenza, composizione o componente, nonché limitazioni dell’uso, limitazioni quantitative o limiti di migrazione per la sostanza di partenza, composizione o componente, eventuali impurità e prodotti di reazione o componenti, al fine di garantire la sicurezza del materiale finale da usare nel prodotto a contatto con acque destinate al consumo umano.

Al fine di costituire i primi elenchi positivi europei, è opportuno mettere a disposizione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») istituita dal regolamento (CE) n. 1097/2006 del Parlamento europeo de l Consiglio (12), gli elenchi positivi nazionali di sostanze di partenza, composizioni e componenti o di altre disposizioni nazionali, le metodologie alla base della creazione di tali elenchi e disposizioni nazionali, come pure le relative valutazioni del rischio per ciascuna delle sostanze di partenza, composizioni e componenti. Su tale base l’ECHA dovrebbe raccomandare degli elenchi complessivi alla Commissione. L’ECHA dovrebbe riesaminare le sostanze, composizioni e componenti dei primi elenchi positivi europei e formulare un parere al riguardo prima che la Commissione proceda a un riesame degli elenchi nei 15 anni successivi alla loro adozione. Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi positivi europei, l’ECHA dovrebbe formulare pareri in merito all’inclusione o alla rimozione di sostanze, composti e componenti.

(23)

Al fine di consentire prove di conformità uniformi dei prodotti ai requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe chiedere al comitato europeo di normalizzazione (CEN) di mettere a punto norme relative a test e valutazioni uniformi dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano. Quando crea e aggiorna gli elenchi positivi europei, la Commissione dovrebbe garantire che tutti gli atti o i mandati di normalizzazione pertinenti da essa adottati ai sensi di altre normative dell’Unione, siano conformi alla presente direttiva.

(24)

Inoltre, entro nove anni dal termine di recepimento della presente direttiva, il funzionamento del sistema introdotto dalla presente direttiva dovrebbe essere sottoposto a riesame per valutare se la tutela della salute umana sia garantita in tutta l’Unione e se sia correttamente assicurato il funzionamento del mercato interno per quanto concerne i prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano e che utilizzano materiali approvati. Sarà altresì opportuno valutare se siano necessarie ulteriori proposte legislative in materia, tenendo conto in particolare dei risultati della valutazione dei regolamenti (CE) n. 1935/2004 (13) e (UE) n. 305/2011 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(25)

I prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano dovrebbero essere costituiti da un materiale o da una combinazione di materiali approvati in conformità della presente direttiva. La presente direttiva riguarda tuttavia solamente gli aspetti igienico-sanitari dei materiali e delle sostanze utilizzati nei prodotti con riguardo al loro impatto sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, e le norme sulle prove di conformità e sul controllo della qualità dei prodotti finali. Non contiene altre prescrizioni, come ad esempio norme su come indicare il livello di prestazione dei prodotti oppure norme sulla sicurezza strutturale che possono essere disciplinate o derivare dalle disposizioni adottate nel quadro della normativa dell’Unione in materia di armonizzazione, ad esempio il regolamento (UE) n. 305/2011 o il regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). L’esistenza concomitante di aspetti di rischio igienico-sanitario armonizzati a norma della presente direttiva e di aspetti di rischio in materia di sicurezza o di altro tipo che rientrano nel quadro della normativa dell’Unione in materia di armonizzazione non creerà conflitti, a condizione che non si verifichi la sovrapposizione dei rischi coperti. Sussiste un potenziale conflitto tra il regolamento (UE) n. 305/2011 e la presente direttiva, dal momento che evitare «la dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull’acqua potabile» è elencato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011 come uno dei requisiti di base delle opere di costruzione. Tuttavia se non sarà emesso alcun mandato di normalizzazione concernente gli aspetti igienico-sanitari dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano in virtù del regolamento (UE) n. 305/2011, non si verificherà alcuna sovrapposizione.

(26)

È necessario garantire, a livello di Unione, un processo decisionale, un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi della presente direttiva per quanto riguarda i materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. L’ECHA dovrebbe svolgere compiti specificati nella presente direttiva con riguardo alla valutazione delle sostanze e delle composizioni dei materiali che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. Pertanto, il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA, istituito a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbe facilitare lo svolgimento di alcuni compiti conferiti all’ECHA dalla presente direttiva mediante la formulazione di pareri.

(27)

I prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante potrebbero essere utilizzati per trattare le acque non trattate al fine di ottenere acque adatte al consumo umano. Tuttavia, i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante possono presentare rischi per la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano. Pertanto le procedure per il trattamento e la disinfezione delle acque destinate al consumo umano dovrebbero garantire l’utilizzo di prodotti chimici per il trattamento e materiale filtrante che siano efficaci, sicuri e gestiti in modo corretto al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana. I prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante, pertanto, devono essere valutati tenendo conto delle rispettive caratteristiche, dei requisiti in materia di igiene e della purezza, e non dovrebbero essere utilizzati più di quanto necessario per evitare rischi per la salute umana. I prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante non dovrebbero favorire la crescita microbica tranne nei casi in cui ciò sia previsto, come per potenziare la denitrificazione microbica.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare la garanzia di qualità dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante, fatto salvo il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e facendo ricorso alle norme europee esistenti, ove disponibili. È fondamentale garantire che ogni prodotto, come pure i contenitori di reagenti chimici e materiale filtrante, a contatto con l’acqua destinata al consumo umano immessa sul mercato, rechino una marcatura chiaramente leggibile e indelebile in cui si informano i consumatori, i fornitori di acqua, gli installatori e le autorità, anche di regolamentazione, che il prodotto è adatto a essere utilizzato in contatto con l’acqua destinata al consumo umano. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri possono limitare o interdire l’utilizzo di biocidi nelle forniture pubbliche di acqua potabile, anche nelle singole forniture.

(28)

Allo scopo di ridurre al minimo la potenziale presenza di tenore di piombo nelle acque destinate al consumo umano, le componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici possono essere sostituite, in particolare in caso di riparazione o ricostruzione di impianti esistenti. Tali componenti dovrebbero essere sostituite con materiali conformi ai requisiti minimi per i materiali che entrano a contatto con l’acqua destinata al consumo umano, come stabilito nella presente direttiva. Al fine di accelerare tale processo, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione e, se del caso, adottare misure per la sostituzione delle componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici esistenti, se economicamente e tecnicamente fattibile.

(29)

Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano istituti programmi di monitoraggio per valutare se le acque destinate al consumo umano siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. La maggior parte dei monitoraggi da condurre ai fini della presente direttiva sarà effettuata dai fornitori di acqua. Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di monitoraggio ai fini della valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei monitoraggi o eliminare del tutto i monitoraggi su quel determinato parametro. La valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura dovrebbe essere svolta per la maggior parte dei parametri. Tuttavia, i parametri fondamentali dovrebbero sempre essere monitorati con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei monitoraggi ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di monitoraggi a fini operativi. Ulteriori monitoraggi a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque. Tali ulteriori monitoraggi dovrebbero essere condotti a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua potrebbero fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell’OMS.

(30)

L’approccio basato sul rischio dovrebbe essere applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccole dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di tali fornitori, a volte dovute ai costi relativi all’esecuzione di inutili operazioni di monitoraggio. Nell’applicare l’approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza.

(31)

In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque fornite. Nei casi in cui l’erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l’uso della stessa limitato. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri considerino l’eventuale mancata conformità ai requisiti minimi per i valori relativi ai parametri microbiologici e chimici come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’inosservanza sia giudicata trascurabile. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell’articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni e in circostanze debitamente giustificate, a continuare a concedere deroghe alla presente direttiva; a tale proposito, è necessario definire un quadro normativo adeguato per tali deroghe, a condizione che non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. Tali deroghe dovrebbero essere limitate a casi specifici. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma della direttiva 98/83/CE e ancora in vigore al termine ultimo per il recepimento della presente direttiva dovrebbero continuare ad essere applicate fino alla loro scadenza ed essere rinnovate a norma della presente direttiva solo qualora non sia stata ancora concessa una seconda deroga.

(33)

La Commissione, nella sua comunicazione del 19 marzo 2014 sull’iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L’acqua è un bene comune, non una merce!» ha invitato gli Stati membri a garantire l’accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell’OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l’accesso all’acqua […] e a estenderlo all’intera popolazione, attraverso le politiche ambientali […]». Ciò è in linea con l’SDG n. 6 e il relativo traguardo «ottenere l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti». Per affrontare tali aspetti in risposta all’iniziativa Right2Water e per contribuire all’attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali secondo cui «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresa l’acqua», gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell’accesso all’acqua a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso azioni volte a migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare creando dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente possibile, nonché attraverso azioni volte a promuovere l’utilizzo di acqua di rubinetto, ad esempio incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici o a titolo gratuito o a prezzi modici ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.

(34)

L’Unione e gli Stati membri si sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, per il conseguimento degli SDG, riconoscendo nel contempo la responsabilità primaria degli Stati membri nel seguito e nel riesame, a livello nazionale, regionale e mondiale, dei progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi. Alcuni SDG e il diritto all’acqua non rientrano nella politica ambientale o sociale dell’Unione, che è per sua natura limitata e concorrente. Pur tenendo presenti i limiti della competenza dell’Unione, è tuttavia opportuno assicurare che il costante impegno degli Stati membri per il diritto all’acqua sia conforme alla presente direttiva, nel rispetto del principio di sussidiarietà. A tale proposito, gli Stati membri stanno attualmente compiendo notevoli sforzi per migliorare l’accesso alle acque destinate al consumo umano. Inoltre, il protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e dell’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS, di cui molti Stati membri sono parti, mira a tutelare la salute umana attraverso una migliore gestione delle acque, nonché riducendo le malattie legate all’acqua. Gli Stati membri potrebbero avvalersi dei documenti orientativi messi a punto nel quadro del mandato di tale protocollo al fine di valutare il contesto politico e la situazione di partenza in materia di accesso all’acqua, nonché per definire gli interventi necessari a migliorare l’accesso equo per tutti all’acqua destinata al consumo umano.

(35)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell’8 settembre 2015 sul seguito all’iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» (17), ha richiesto che «gli Stati membri prestino una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società». La specifica situazione delle culture minoritarie, quali i Rom e i Travellers, che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all’acqua destinata al consumo umano — è stata riconosciuta anche nella comunicazione della Commissione del 2 aprile 2014«Relazione sull’attuazione del quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom» e nella raccomandazione del Consiglio del 9 dicembre 2013 su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri. Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a migliorare l’accesso all’acqua destinata al consumo umano per tali gruppi. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, sarebbe importante includervi i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom e Travellers, che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a migliorare l’accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (quali dispositivi di trattamento individuale), fornire l’acqua mediante cisterne (quali autobotti e serbatoi) e garantire le infrastrutture necessarie nei campi.

(36)

Al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni in modo facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o attraverso un’applicazione intelligente) sul volume consumato annualmente, l’evoluzione dello stesso, nonché un confronto con il consumo medio delle famiglie, laddove tali informazioni siano a disposizione del fornitore di servizi idrici, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell’acqua in bottiglia.

(37)

Conformemente al 7o programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (18), il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l’accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate siano accessibili online ai consumatori, secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate. I consumatori dovrebbero anche avere la possibilità di chiedere l’accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata.

(38)

Le informazioni aggiornate da fornire ai sensi della presente direttiva dovrebbero comprendere i risultati dei programmi di monitoraggio, informazioni sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell’acqua applicati, informazioni sul superamento dei valori di parametro pertinenti per la salute umana, informazioni pertinenti sulla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura, consigli su come ridurre il consumo idrico ed evitare i rischi per la salute causati dall’acqua stagnante, ma anche informazioni complementari che potrebbero essere di utilità per il pubblico, quali informazioni sugli indicatori come contenuto di ferro, durezza, e minerali che spesso influenzano le percezioni che i consumatori hanno dell’acqua di rubinetto. Inoltre, per rispondere agli interessi dei consumatori sulle questioni relative alle risorse idriche, è opportuno garantire l’accesso su richiesta dei consumatori ai dati storici disponibili in materia di risultati dei monitoraggi e di superamenti.

(39)

In relazione ai fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m3 di acqua al giorno o servono almeno 50 000 persone, si dovrebbero mettere a disposizione online anche informazioni supplementari, tra l’altro, sull’efficienza della prestazione, i tassi di perdita, l’assetto proprietario e la struttura tariffaria.

(40)

Una migliore conoscenza delle informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza dovrebbero mirare a rafforzare la fiducia dei cittadini nell’acqua loro fornita e nei servizi idrici, e dovrebbero comportare un incremento dell’utilizzo di acqua del rubinetto come acqua destinata al consumo umano, il che potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell’utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull’attenuazione dei cambiamenti climatici e sull’ambiente nel suo complesso.

(41)

Con il miglioramento delle tecniche di monitoraggio, i tassi di perdita sono diventati sempre più evidenti. Per migliorare l’efficienza dell’infrastruttura idrica, evitando tra l’altro l’eccessivo sfruttamento delle scarse risorse di acque destinate al consumo umano, i livelli delle perdite dovrebbero essere valutati da tutti gli Stati membri e ridotti in caso siano superiori a una data soglia.

(42)

La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) è mirata a garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (20) («convenzione di Aarhus»). La convenzione di Aarhus prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) ha un ampio ambito di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all’accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell’attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(43)

La direttiva 98/83/CE non comporta obblighi di comunicazione per i fornitori di acqua di piccole dimensioni. Per porre rimedio a questa situazione, e per sopperire all’esigenza di informazioni sull’attuazione e sulla conformità, è opportuno introdurre un nuovo sistema nella presente direttiva, in base al quale gli Stati membri siano tenuti ad istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili alla Commissione e all’Agenzia europea dell’ambiente («AEA») insiemi di dati contenenti solo i dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza. Ciò dovrebbe garantire che l’onere amministrativo per tutti i fornitori rimanga quanto più limitato possibile. Per garantire che esista un’idonea infrastruttura di accesso pubblico, comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero conformare le specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi atti di esecuzione.

(44)

I dati trasmessi dagli Stati membri non sono solo necessari ai fini del controllo di conformità, ma sono anche essenziali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare la presente direttiva rispetto agli obiettivi perseguiti, al fine di informare eventuali future valutazioni della presente direttiva conformemente al paragrafo 22 dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (22). In tale contesto, è necessario disporre di dati pertinenti che consentano una migliore valutazione della presente direttiva in termini di efficienza, efficacia, pertinenza e valore aggiunto dell’Unione, e quindi la necessità di garantire l’esistenza di adeguati meccanismi di comunicazione che possono anche servire da indicatori per valutarla in futuro.

(45)

La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull’esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su eventuali raccomandazioni dell’OMS, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici.

(46)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere i principi relativi all’assistenza sanitaria, all’accesso ai servizi d’interesse economico generale, alla protezione dell’ambiente e dei consumatori.

(47)

Onde assicurare l’efficacia della presente direttiva e il conseguimento del suo obiettivo di proteggere la salute umana nell’ambito della politica ambientale dell’Unione, occorre fare in modo che le persone fisiche o giuridiche o, se del caso, le relative organizzazioni debitamente costituite, possano avvalersi della presente direttiva in sede di procedimenti giudiziari e che gli organi giurisdizionali nazionali possano considerarla un elemento del diritto dell’Unione al fine, tra l’altro, di riesaminare le decisioni di un’autorità nazionale, ove opportuno. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

Ciò si applica in modo particolare a una direttiva il cui scopo è quello di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, in conformità alla convenzione di Aarhus, è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. In virtù della decisione (UE) 2018/881 del Consiglio (23), la Commissione è stata invitata a realizzare uno studio entro il 30 settembre 2019 e, se del caso tenendo conto dello studio, a presentare entro il 30 settembre 2020 una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32. La Commissione ha presentato lo studio entro il termine fissato e nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2019 su «Il Green Deal europeo» ha affermato che «prenderà in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento di Aarhus affinché i cittadini e le ONG che nutrono dubbi circa la legalità di decisioni che hanno effetti sull’ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell’UE». È importante che la Commissione adotti anche misure per migliorare l’accesso alla giustizia nazionale da parte dei cittadini e delle ONG in tutti gli Stati membri.

(48)

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di fissare una soglia per le perdite, stabilire la procedura di valutazione della conformità dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano, istituire una procedura per presentare all’ECHA le domande per includere o rimuovere dagli elenchi positivi europei sostanze di partenza, composizioni o componenti, stabilire una marcatura per i prodotti a contatto con l’acqua, adottare una metodologia per misurare le microplastiche, modificare l’allegato III e modificare il valore di parametro per il bisfenolo A nell’allegato I, parte B. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere — previsto nell’allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE — di stabilire la frequenza dei monitoraggi e i metodi di monitoraggio delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell’adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio (25) e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell’allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.

(49)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva riguardo all’adozione di metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o componenti, di elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti nonché di procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali costituiti da tali sostanze di partenza, composizioni o componenti. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione dette competenze di esecuzione al fine di adottare il formato e le modalità della comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall’AEA sull’attuazione della presente direttiva, nonché per istituire e aggiornare un elenco di controllo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (26).

(50)

Fatta salva la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e dovrebbe adottare tutte le misure necessarie a provvedere alla loro effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(51)

Affinché i fornitori di acqua dispongano di una serie completa di dati quando iniziano ad effettuare la valutazione e gestione del rischio della fornitura, occorre introdurre un periodo di transizione di tre anni per i nuovi parametri. Ciò consentirà agli Stati membri di individuare i pericoli e gli eventi pericolosi nel corso di quei primi tre anni successivi al termine ultimo per il recepimento della presente direttiva, e fornire dati sui nuovi parametri ai fornitori di acqua così evitando monitoraggi inutili da parte di questi ultimi, se a seguito della prima individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi si constata che un parametro non deve essere monitorato. Nel corso di quei primi tre anni, i fornitori di acqua dovrebbero comunque effettuare la valutazione del rischio della fornitura, o avvalersi delle valutazioni del rischio esistenti già effettuate ai sensi della direttiva (UE) 2015/1787, per i parametri che facevano parte dell’allegato I della direttiva 98/83/CE, visto che per quei parametri i dati saranno già disponibili al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva.

(52)

La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce modalità specifiche per il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Pertanto, non è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori di parametro sulla radioattività.

(53)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la protezione della salute umana e il miglioramento dell’accesso all’acqua destinata al consumo umano, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(54)

È opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

(55)

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Obiettivi

1.   La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti nell’Unione.

2.   Gli obiettivi della presente direttiva sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

per «acque destinate al consumo umano» si intendono:

a)

tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;

b)

tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;

2)

per «sistema di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale;

3)

per «fornitore di acqua» si intende l’azienda che fornisce acque destinate al consumo umano;

4)

per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, in particolare immobili di grandi dimensioni per uso pubblico, come individuati dagli Stati membri;

5)

per «impresa alimentare» si intende un’impresa alimentare quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;

6)

per «operatore del settore alimentare» si intende un operatore del settore alimentare quale definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;

7)

per «pericolo» si intende un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell’acqua, o un altro aspetto relativo alla condizione dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;

8)

per «evento pericoloso» si intende un evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;

9)

per «rischio» si intende una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano;

10)

per «sostanza di partenza» si intende una sostanza che è stata aggiunta intenzionalmente nella produzione di materiali organici o di miscele per materiali cementizi;

11)

per «composizione» si intende la composizione chimica di metallo

Articolo 3
Esenzioni

1.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE; o

b)

alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE.

2.   Le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l’acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua sono soggette esclusivamente agli articoli da 1 a 6 e gli articoli 9, 10, 13 e 14 della presente direttiva e ai pertinenti allegati.

3.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dalla presente direttiva:

a)

per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;

b)

per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica.

4.   Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata sia informata del ricorso a tali esenzioni e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.

5.   Gli Stati membri possono esentare gli operatori del settore alimentare dalla presente direttiva, per quanto riguarda l’acqua utilizzata ai fini specifici dell’impresa alimentare, se le autorità nazionali competenti hanno accertato che la qualità di quell’acqua non può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari finali e a condizione che la fornitura di acqua di tali operatori del settore alimentare sia conforme ai pertinenti obblighi, in particolare nell’ambito delle procedure in materia di principi dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e ai provvedimenti correttivi di cui alla pertinente legislazione alimentare dell’Unione.

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di acque destinate al consumo umano fornite in bottiglie o contenitori rispettino gli articoli da 1 a 5 e all’allegato I, parti A e B.

I requisiti minimi di cui all’allegato I, parte A, non si applicano tuttavia all’acqua di sorgente di cui alla direttiva 2009/54/CE.

6.   I fornitori di acqua che forniscono, in media, meno di 10 m3 di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica sono soggetti soltanto agli articoli da 1 a 6 e agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva, nonché ai pertinenti allegati.

Articolo 4
Obblighi generali

1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell’osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

tali acque non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b)

tali acque soddisfano i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A, B e D;

c)

gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare gli articoli da 5 a 14.

2.   Gli Stati membri vigilano a che l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva si basi sul principio di precauzione e non possa avere l’effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell’attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate al consumo umano.

3.   A norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei livelli delle perdite di acqua nel loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acqua utilizzando l’indice di perdita dell’infrastruttura (ILI) o altro metodo di analisi appropriato. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti aspetti di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici e concerne almeno i fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50 000 persone.

I risultati della valutazione sono comunicati alla Commissione entro il 12 gennaio 2026.

Entro il 12 gennaio 2028, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 21, al fine di integrare la presente direttiva, che stabilisce una soglia basata sull’ILI o altro metodo appropriato al di sopra della quale gli Stati membri devono presentare un piano d’azione. Tale atto delegato è elaborato utilizzando le valutazioni degli Stati membri e il tasso medio di perdita dell’Unione determinato sulla base di tali valutazioni.

Entro due anni dall’adozione dell’atto delegato di cui al terzo comma, gli Stati membri il cui tasso di perdita supera la soglia stabilita nell’atto delegato presentano alla Commissione un piano d’azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il loro tasso di perdita.

Articolo 5
Standard qualitativi

1.   Per i parametri che figurano nell’allegato I, gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.

2.   I valori di parametro stabiliti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sono meno rigorosi di quelli stabiliti nell’allegato I, parti A, B, C e D. Per quanto concerne i parametri di cui all’allegato I, parte C, i valori sono fissati unicamente per finalità di monitoraggio e per garantire l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 14.

3.   Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell’allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all’interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6
Punti in cui i valori devono essere rispettati

1.   I valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 per i parametri elencati nell’allegato I, parti A e B, devono essere rispettati nei seguenti punti:

a)

per le acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all’interno di locali o stabilimenti, in cui le acque fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per le acque destinate al consumo umano;

b)

per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;

c)

per le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;

d)

per le acque destinate al consumo umano utilizzate in un’impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa.

2.   Per le acque destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all’articolo 4 e all’articolo 14, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l’inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5 è dovuta al sistema di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per l’articolo 10 per quanto riguarda i locali prioritari.

3.   Qualora si applichi il paragrafo 2 del presente articolo e sussista il rischio che le acque destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, gli Stati membri assicurano comunque che:

a)

siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio di non conformità ai valori di parametro — ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare — e, se necessario, siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; e

b)

i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.

Articolo 7
Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, come specificato all’articolo 6.

L’approccio basato sul rischio comporta i seguenti elementi:

a)

una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, in conformità dell’articolo 8;

b)

una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione, effettuata dai fornitori di acqua in conformità dell’articolo 9; e

c)

una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, in conformità dell’articolo 10.

2.   Gli Stati membri possono adeguare l’attuazione dell’approccio basato sul rischio, senza compromettere l’obiettivo della presente direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano e la salute dei consumatori, quando sussistono vincoli particolari dovuti a circostanze geografiche quali la grande distanza o la limitata accessibilità della zona di approvvigionamento idrico.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché vi sia una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi, secondo le definizioni degli Stati membri, per quanto concerne l’attuazione dell’approccio basato sul rischio. Tale ripartizione delle responsabilità è adattata al loro quadro istituzionale e giuridico.

4.   La valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano è effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, e, se necessario, aggiornata.

5.   La valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura è effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornate.

6.   La prima valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici è effettuata per la prima volta entro il 12 gennaio 2029. Tale valutazione e gestione del rischio deve essere riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.

7.   I termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 non impediscono agli Stati membri di garantire che delle misure siano adottate quanto prima possibile non appena i rischi siano stati individuati e valutati.

Articolo 8
Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano

1.   Fatti salvi gli articoli da 4 a 8 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano.

2.   Gli Stati membri assicurano che la valutazione del rischio includa i seguenti elementi:

a)

una caratterizzazione dei bacini idrografici per i punti di estrazione, che includa:

i)

una specificazione e mappatura dei bacini idrografici per i punti di estrazione;

ii)

una mappatura delle zone di salvaguardia laddove tali zone siano state definite a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;

iii)

le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai bacini idrografici; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai fornitori di acqua;

iv)

una descrizione dell’uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento nei bacini idrografici per i punti di estrazione;

b)

l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nei bacini idrografici per i punti di estrazione e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità delle acque destinate al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualità dell’acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana.

c)

un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o entrambe per i punti di estrazione o nelle acque non trattate di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:

i)

parametri di cui all’allegato I, parti A e B, o fissati conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente direttiva;

ii)

inquinanti delle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all’allegato II di tale direttiva;

iii)

sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

iv)

inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2000/60/CE;

v)

altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dagli Stati membri sulla base dell’esame delle informazioni raccolte a norma lettera b) del presente comma;

vi)

sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano;

vii)

sostanze e composti inseriti nell’elenco di controllo stabilito a norma dell’articolo 13, paragrafo 8, della presente direttiva.

Ai fini della lettera a) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare le informazioni raccolte conformemente agli articoli da 5 a 7 della direttiva 2000/60/CE.

Ai fini della lettera b) del primo comma, gli Stati membri possono utilizzare l’esame dell’impatto delle attività umane svolto a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell’allegato II, punti 1.4, 1.5, e da 2.3 a 2.5, di detta direttiva.

Gli Stati membri scelgono dalla lettera c), punto i) alla lettera c), punto vii), del primo comma i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli e degli eventi pericolosi individuati in base alla lettera b) del primo comma, o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 3.

Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al primo comma, lettera c), teso altresì ad individuare nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l’uso di acque destinate al consumo umano, gli Stati membri possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE o ad altra legislazione dell’Unione pertinente per i bacini idrografici per i punti di estrazione.

3.   I fornitori di acqua che effettuano il monitoraggio nei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze, e delle quantità e delle concentrazioni insolite, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.

4.   Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le opportune misure di gestione del rischio seguenti intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle misure di prevenzione:

a)

definizione e attuazione di misure di prevenzione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione sono incluse nei programmi di misure di cui all’articolo 11, di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di prevenzione in conformità della direttiva 2000/60/CE;

b)

definizione e attuazione di misure di attenuazione nei bacini idrografici per i punti di estrazione oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di attenuazione sono incluse nei programmi di misure di cui all’articolo 11 di tale direttiva; ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di attenuazione in conformità della direttiva 2000/60/CE;

c)

garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, dei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE. Se del caso, tale monitoraggio è incluso nei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 di tale direttiva;

d)

valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e qualsiasi altra zona pertinente.

Gli Stati membri provvedono affinché l’efficacia delle misure di cui al presente paragrafo sia riesaminata a intervalli adeguati.

5.   Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua e le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. In particolare, i fornitori di acqua interessati hanno accesso ai risultati del monitoraggio ottenuti a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera c).

Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono:

a)

imporre ai fornitori di acqua di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti di alcuni parametri;

b)

consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri che il fornitore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:

i)

non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell’allegato II, parte B, punto 1, e

ii)

nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate all’uso umano.

6.   Laddove un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza di un parametro del monitoraggio o a rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), gli Stati membri garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 9
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di acqua effettui una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione del rischio del sistema di fornitura:

a)

tenga conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione effettuata conformemente all’articolo 8;

b)

includa una descrizione del sistema di fornitura dal punto di estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell’acqua, fino al punto di erogazione; e

c)

individui i pericoli e gli eventi pericolosi nel sistema di fornitura e includa una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l’uso delle acque destinate al consumo umano, tenendo conto dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite e condutture con perdite.

3.   Sulla base dei risultati della valutazione del rischio condotta conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure di gestione del rischio seguenti:

a)

definizione e attuazione delle misure di controllo per la prevenzione e l’attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;

b)

definizione e attuazione delle misure di controllo nel sistema di fornitura, oltre alle misure previste o adottate conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della presente direttiva o all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE per l’attenuazione dei rischi provenienti dai bacini idrografici per i punti di estrazione che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;

c)

attuazione di un programma di monitoraggio operativo specifico alla fornitura conformemente all’articolo 13;

d)

nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garanzia che sia verificata l’efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da prodotti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello più basso possibile e che le sostanze restanti nell’acqua non compromettano l’espletamento degli obblighi generali di cui all’articolo 4;

e)

una verifica della conformità rispetto agli articoli 11 e 12 dei materiali, dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante a contatto con le acque destinate al consumo umano che sono utilizzati nel sistema di fornitura.

4.   Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri:

a)

consentono la possibilità di ridurre la frequenza di monitoraggio di un parametro o di rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio, eccetto per i parametri fondamentali di cui all’allegato II, parte B, punto 1, qualora l’autorità competente abbia accertato che ciò non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano:

i)

sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2;

ii)

quando un parametro può solo derivare dall’uso di una determinata tecnica di trattamento o di un determinato metodo di disinfezione che non siano utilizzati dal fornitore di acqua; ovvero

iii)

sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C;

b)

garantiscono che l’elenco dei parametri da sottoporre a monitoraggio nelle acque destinate al consumo umano a norma dell’articolo 13 sia ampliato o che la frequenza del controllo sia aumentata:

i)

sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2; oppure

ii)

sulla base delle specifiche di cui all’allegato II, parte C;

5.   La valutazione del rischio del sistema di fornitura riguarda i parametri di cui all’allegato I, parti A, B e C, i parametri fissati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, nonché le sostanze o i composti inseriti nell’elenco di controllo stabilito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 8.

6.   Gli Stati membri possono esentare dal obbligo di effettuare la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura i fornitori di acqua che forniscono, in media, tra 10 e 100 m3 di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, a condizione che l’autorità competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Nel caso di tale esenzione, i fornitori di acqua esentati effettuano un controllo periodico in conformità dell’articolo 13.

Articolo 10
Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici. Tale valutazione del rischio comprendente gli elementi seguenti:

a)

un’analisi generale dei rischi potenziali associati ai sistemi di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se tali rischi potenziali pregiudicano la qualità dell’acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti comunemente utilizzati per le acque destinate al consumo umano; tale analisi generale non comporta un’analisi dei singoli beni immobili; e

b)

il controllo dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, nei locali in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell’acqua e la salute umana durante l’analisi generale effettuata in conformità della lettera a).

Per quanto concerne la Legionella o il piombo, gli Stati membri possono decidere di incentrare il controllo di cui alla lettera b) del primo comma sui locali prioritari.

2.   Gli Stati membri che concludono, sulla base dell’analisi generale effettuata a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a), che esiste un rischio per la salute umana derivante dai sistemi di distribuzione domestici o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell’allegato I, parte D, non sono rispettati, provvedono affinché siano prese misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte D.

Per quanto concerne la Legionella, tali misure sono indirizzate quantomeno ai locali prioritari.

3.   Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica in tutti i sistemi di distribuzione domestici, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti:

a)

incoraggiare i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio del sistema di distribuzione domestico;

b)

informare i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o ridurre il rischio di non conformità alle norme di qualità delle acque destinate al consumo umano a causa del sistema di distribuzione domestico;

c)

avvisare debitamente i consumatori circa le condizioni di consumo e di uso dell’acqua destinata al consumo umano e le eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;

d)

promuovere corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione domestici e dell’installazione di prodotti e materiali da costruzione che entrano in contatto con l’acqua destinata al consumo umano;

e)

per quanto concerne la Legionella, assicurare che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione — proporzionate al rischio — per prevenire e contrastare l’insorgere di eventuali epidemie; e

f)

per quanto concerne il piombo, se economicamente e tecnicamente fattibile, attuare misure tese a sostituire le componenti in piombo nei sistemi di distribuzione domestici esistenti.

Articolo 11
Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano

1.   Ai fini dell’articolo 4, gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:

a)

non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;

b)

non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;

c)

non favoriscano la crescita microbica;

d)

non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.

2.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:

a)

entro il 12 gennaio 2024, metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e componenti da includere negli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;

b)

entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;

c)

entro il 12 gennaio 2024, procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:

i)

l’individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non attese e aumento della crescita microbica da testare nell’acqua di migrazione;

ii)

metodi per testare gli effetti sulla qualità dell’acqua, tenuto conto delle pertinenti norme europee;

iii)

criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l’altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l’acqua di rubinetto, e delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.

3.   I primi elenchi positivi europei da adottare a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera b), sono basati, tra l’altro, sugli elenchi positivi esistenti a livello nazionale, su altre disposizioni nazionali vigenti e sulle valutazioni dei rischi all’origine di tali elenchi nazionali. A tal fine, gli Stati membri comunicano all’ECHA l’esistenza di eventuali elenchi nazionali, di altre disposizioni e dei documenti di valutazione disponibili non oltre il 12 luglio 2021.

L’elenco europeo positivo di sostanze di partenza per i materiali organici tiene conto dell’elenco stabilito dalla Commissione a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

4.   Gli elenchi positivi europei contengono le uniche sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui è autorizzato l’uso di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).

Gli elenchi positivi europei contengono le date di scadenza fissate sulla base di una raccomandazione dell’ECHA. Le date di scadenza sono fissate, in particolare, in base alle proprietà pericolose delle sostanze, alla qualità delle valutazioni del rischio sottostanti e alla misura in cui tali valutazioni del rischio sono aggiornate. Gli elenchi positivi europei possono contenere altresì disposizioni transitorie.

Sulla scorta dei pareri dell’ECHA di cui al paragrafo 6, la Commissione rivede e aggiorna periodicamente, ove necessario, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.

La prima revisione è completata entro 15 anni dall’adozione del primo elenco europeo positivo.

La Commissione garantisce che tutti gli atti pertinenti o i mandati di normalizzazione da essa adottati ai sensi di altre normative dell’Unione, siano conformi alla presente direttiva.

5.   Ai fini dell’inclusione o della rimozione dagli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza composizioni o componenti, gli operatori economici o le autorità pertinenti presentano domande all’ECHA.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di stabilire una procedura — comprendente obblighi di informazione — relativa alla procedura di presentazione delle domande. La procedura garantisce che le domande siano corredate di valutazioni del rischio e che gli operatori economici o le autorità competenti forniscano le informazioni necessarie per la valutazione del rischio in un formato specifico.

6.   Il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA, istituito ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblica un parere sulle domande presentate a norma del paragrafo 5 entro un termine stabilito negli atti delegati di cui a tale paragrafo. In tali atti delegati possono altresì essere incluse ulteriori disposizioni procedurali circa la procedura di presentazione delle domande e la pubblicazione di pareri da parte del comitato per la valutazione dei rischi e dell’ECHA.

7.   Gli Stati membri devono ritenere che i prodotti approvati conformemente ai requisiti minimi specifici di igiene di cui al paragrafo 2 soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri provvedono affinché solo tali prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano che utilizzano i materiali finali approvati ai sensi della presente direttiva possano essere immessi sul mercato ai fini della presente direttiva.

Ciò non impedisce agli Stati membri, in particolare quando la qualità specifica delle acque locali non trattate lo richiede, di adottare provvedimenti di protezione più rigorosi per l’uso di materiali finali in circostanze specifiche o debitamente giustificate, ai sensi dell’articolo 193 TFUE. Tali provvedimenti devono essere notificati alla Commissione.

Ai prodotti contemplati dal presente articolo si applica il regolamento (UE) 2019/1020.

8.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 per integrare la presente direttiva stabilendo l’adeguata procedura di valutazione della conformità applicabile ai prodotti contemplati dal presente articolo sulla base dei moduli di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30). Nello stabilire quale procedura di valutazione della conformità debba essere utilizzata, la Commissione garantisce il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, tenendo conto al contempo del principio di proporzionalità. A tal fine, la Commissione prende le mosse dal Sistema 1+ di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, o una procedura sostanzialmente equivalente, tranne qualora ciò risultasse sproporzionato. Gli atti delegati di cui al presente paragrafo contengono altresì norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, qualora tali organismi siano coinvolti nelle rispettive procedure di valutazione della conformità.

9.   In attesa dell’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o adottare misure nazionali in materia di requisiti minimi specifici di igiene per i materiali di cui al paragrafo 1, a condizione che tali misure rispettino le norme previste dal TFUE.

10.   La Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea riguardante test e valutazioni uniformi dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) al fine di facilitare il rispetto di questo articolo.

11.   La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 21 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo specifiche armonizzate per una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile da apporre per indicare che i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi al presente articolo.

12.   Entro il 12 gennaio 2032, la Commissione, procede a un riesame del meccanismo istituito dal presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata in particolare sull’esperienza acquisita con l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 305/2011, in cui valuta:

a)

se la salute umana per quanto riguarda le materie contemplate dal presente articolo è garantita in modo adeguato in tutta l’Unione;

b)

che sia assicurato il corretto funzionamento del mercato interno per i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano;

c)

l’eventuale necessità di ulteriori proposte legislative nelle materie contemplate dal presente articolo.

Articolo 12
Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano

1.   Ai fini dell’articolo 4, gli Stati membri garantiscono che i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano:

a)

non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;

b)

non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;

c)

non favoriscano involontariamente una crescita microbica;

d)

non rilascino nell’acqua contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto.

2.   Per l’attuazione nazionale delle disposizioni del presente articolo, l’articolo 4, paragrafo 2, si applica di conseguenza.

3.   Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e fatti salvi il regolamento (UE) n. 528/2012 e utilizzando le pertinenti norme europee in materia di specifici prodotti chimici per il trattamento o materiale filtrante, gli Stati membri assicurano che la purezza dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante sia verificata e che la qualità di tali prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante sia garantita.

Articolo 13
Monitoraggio

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un monitoraggio regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano conformemente al presente articolo e all’allegato II, parti A e B, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5. I campioni di acqua destinati al consumo umano sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque nel corso dell’anno.

2.   Per l’adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di monitoraggio sono istituiti conformemente all’allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di monitoraggio riguardano specificamente l’erogazione, tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione e ai sistemi di fornitura e consistono degli elementi seguenti:

a)

il monitoraggio dei parametri elencati nell’allegato I, parti A, B e C, e dei parametri stabiliti conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, in conformità dell’allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio del sistema di fornitura, in conformità dell’articolo 9 e dell’allegato II, parte C, a meno che uno Stato membro non decida che uno di tali parametri possa essere rimosso, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), o dell’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), dall’elenco di parametri da monitorare;

b)

il monitoraggio dei parametri elencati nell’allegato I, parte D, ai fini della valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

c)

il monitoraggio delle sostanze e dei composti che figurano nell’elenco di controllo in conformità del paragrafo 8, quinto comma del presente articolo;

d)

il monitoraggio, ai fini dell’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c);

e)

il monitoraggio operativo svolto conformemente all’allegato II, parte A, punto 3.

3.   I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all’allegato II, parte D.

4.   Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all’analisi dei parametri indicati nell’allegato III, nel rispetto dei principi seguenti:

a)

possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell’allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nell’allegato III, parte A, comunicando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;

b)

per i parametri elencati nell’allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.

5.   Gli Stati membri assicurano un monitoraggio supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell’articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

6.   Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di integrare la presente direttiva adottando una metodologia per misurare le microplastiche in vista di includerle nell’elenco di controllo di cui al presente articolo, paragrafo 8, una volta soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo.

7.   Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS — totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire e aggiornare un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l’opinione pubblica o la comunità scientifica («elenco di controllo»), ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche.

Le sostanze e i composti sono aggiunti all’elenco di controllo quando è probabile che siano presenti nelle acque destinate al consumo umano e potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana. A tal fine, la Commissione si avvale in particolare delle ricerche scientifiche dell’OMS. L’aggiunta di qualsiasi nuova sostanza o composto è debitamente giustificata ai sensi degli articoli 1 e 4.

Il betaestradiolo e il nonilfenolo sono inclusi nel primo elenco di controllo in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana. Il primo elenco di controllo è redatto entro il 12 gennaio 2022.

L’elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi.

Gli Stati membri introducono obblighi di monitoraggio per quanto riguarda l’eventuale presenza di sostanze o composti inclusi nell’elenco di controllo nei pertinenti punti della catena di approvvigionamento per le acque destinate al consumo umano.

A tal fine, gli Stati membri possono tenere conto delle informazioni raccolte a norma dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva e possono utilizzare i dati di monitoraggio raccolti a norma delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE o di altra pertinente legislazione dell’Unione, per evitare la sovrapposizione di obblighi di monitoraggio.

I risultati del monitoraggio sono inclusi nelle serie di dati stabilite in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), insieme ai risultati del monitoraggio effettuato a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c).

Se vengono rilevate tali sostanze o composti inclusi nell’elenco di controllo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, o a norma del quinto comma del presente paragrafo, in concentrazioni superiori ai valori indicativi stabiliti nell’elenco di controllo, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate le misure ritenute pertinenti:

a)

adottare misure di prevenzione, misure di attenuazione o procedere a un adeguato monitoraggio nei bacini idrografici per i punti di estrazione o nelle acque non trattate secondo quanto disposto all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c);

b)

imporre ai fornitori di acqua di effettuare il monitoraggio di tali sostanze o composti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, lettera a);

c)

imporre ai fornitori di acqua di verificare che il trattamento sia adeguato per raggiungere il valore indicativo o, se necessario, di ottimizzare il trattamento; e

d)

adottare provvedimenti correttivi conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, qualora gli Stati membri lo ritengano necessario per proteggere la salute umana.

Gli atti di esecuzione previsti dal presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22.

Articolo 14
Provvedimenti correttivi e limitazioni dell’uso

1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell’articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

2.   Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell’articolo 5, e fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità delle acque, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l’altro, dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana.

In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte D, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

3.   Indipendentemente dal fatto che si verifichi una mancata conformità rispetto ai valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l’uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Gli Stati membri considerano una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l’autorità competente giudichi trascurabile l’inosservanza del valore di parametro.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l’inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le misure seguenti:

a)

informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, o limitazioni dell’uso o altri provvedimenti;

b)

forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell’acqua, tenendo conto in particolare dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all’acqua; e

c)

una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.

5.   Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un’interruzione dell’approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

6.   In caso di inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell’allegato I, parte C, gli Stati membri esaminano se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana. Essi prendono provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

Articolo 15
Deroghe

1.   In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere deroghe ai valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, o a quelli stabiliti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, fino a un valore massimo che essi stessi possono fissare, a condizione che tali deroghe non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. Tali deroghe si limitano a quanto segue:

a)

un nuovo bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano;

b)

una nuova fonte di inquinamento rilevata nel bacino idrografico per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano o parametri recentemente ricercati o individuati; o

c)

una situazione imprevista ed eccezionale in un bacino idrografico esistente per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.

Le deroghe di cui al primo comma sono limitate il più possibile nel tempo e non superano una durata di tre anni. Verso la fine del periodo della deroga, gli Stati membri effettuano un’analisi per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti.

In casi eccezionali, uno Stato membro può concedere una seconda deroga per quanto riguarda il primo comma, lettere a) e b). Qualora uno Stato membro intenda concedere una seconda deroga, esso comunica alla Commissione i risultati del riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Tale seconda deroga non ha una durata superiore a tre anni.

2.   Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 specificano quanto segue:

a)

i motivi della deroga;

b)

il parametro interessato, i risultati del precedente monitoraggio pertinente e il valore di parametro massimo ammissibile per la deroga;

c)

l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessate;

d)

un opportuno programma di monitoraggio, che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei monitoraggi;

e)

una sintesi del piano relativo al necessario provvedimento correttivo, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame; e

f)

la durata della deroga.

3.   Se le autorità competenti ritengono che l’inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se il provvedimento correttivo adottato a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, è sufficiente a risolvere il problema entro 30 giorni, non è necessario precisare nella deroga le informazioni fornite al paragrafo 2 del presente articolo.

In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano nella deroga solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

4.   Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per una determinata fornitura di acqua si è verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

5.   Lo Stato membro che ha concesso una deroga di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.

Gli obblighi di cui al primo comma non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

6.   Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori.

Articolo 16
Accesso all’acqua destinata al consumo umano

1.   Fatto salvo l’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli Stati membri, tenendo conto al contempo delle prospettive e circostanze locali, regionali e culturali in materia di distribuzione dell’acqua, adottano le misure necessarie per migliorare o mantenere l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare dei gruppi vulnerabili o emarginati, quali definiti dagli Stati membri.

A tal fine gli Stati membri:

a)

individuano le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati e i motivi di tale mancanza di accesso;

b)

valutano le possibilità di migliorare l’accesso di dette persone;

c)

informano tali persone sulle possibilità dell’allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all’acqua destinata al consumo umano;

d)

adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate per garantire l’accesso all’acqua destinata al consumo umano dei gruppi vulnerabili o emarginati.

2.   Per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano, gli Stati membri provvedono a creare dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente fattibile, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia.

Gli Stati membri possono inoltre adottare le seguenti misure per promuovere l’uso dell’acqua di rubinetto destinata al consumo umano:

a)

sensibilizzare riguardo ai dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici;

b)

avviare campagne di informazione ai cittadini circa la qualità di tale acqua;

c)

incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici;

d)

incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua a titolo gratuito, o a prezzi modici, per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza necessaria, secondo le definizioni degli Stati membri, sia fornita alle autorità competenti per attuare le misure di cui al presente articolo.

Articolo 17
Informazioni al pubblico

1.   Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate sulle acque destinate al consumo umano siano disponibili conformemente all’allegato IV, rispettando nel contempo le norme applicabili in materia di protezione dei dati.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti riforniti con acqua destinata al consumo umano ricevano le seguenti informazioni periodicamente e almeno una volta all’anno, senza doverne fare richiesta, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile, per esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti:

a)

le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;

b)

il prezzo dell’acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;

c)

il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua;

d)

il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un nucleo familiare, se applicabile, conformemente alla lettera c);

e)

un link al sito web contenente le informazioni di cui all’allegato IV.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Articolo 18
Informazioni relative al controllo dell’attuazione

1.   Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall’AEA:

a)

istituiscono, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo umano nonché relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano conformemente all’articolo 16; tale disposizione non si applica all’acqua in bottiglia o contenitori;

b)

istituiscono, entro il 12 luglio 2027, e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione effettuata conformemente all’articolo 8 e istituiscono, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornano successivamente ogni sei anni una serie di dati contenente le informazioni relative alla valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici effettuata in conformità dell’articolo 10, compresi gli elementi seguenti:

i)

informazioni sui bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera a);

ii)

i risultati del monitoraggio condotto a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b); e

iii)

in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, comprese le informazioni sul tipo di misure adottate, e sui progressi compiuti, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera f);

c)

in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell’allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del monitoraggio e rilevati conformemente agli articoli 9 e 13 nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell’articolo 14;

d)

istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all’acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattasi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell’articolo 14; e

e)

istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni su tutte le deroghe concesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, comprese le informazioni previste all’articolo 15, paragrafo 2.

Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al primo comma.

2.   Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l’AEA e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3.   L’AEA pubblica e aggiorna un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione.

Il quadro generale a livello di Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d’insieme a livello di Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d’insieme a livello di Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.

5.   Gli Stati membri possono derogare al presente articolo sulla base di uno dei motivi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE.

Articolo 19
Valutazione

1.   La Commissione, entro il 12 gennaio 2035, effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l’altro, sugli elementi seguenti:

a)

l’esperienza acquisita con l’attuazione della presente direttiva;

b)

le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, e i quadri d’insieme a livello dell’Unione elaborati dall’AEA, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 3;

c)

i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

d)

le raccomandazioni dell’OMS, ove disponibili.

2.   Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione agli aspetti seguenti:

a)

l’approccio basato sul rischio di cui all’articolo 7;

b)

le disposizioni relative all’accesso all’acqua destinata al consumo umano di cui all’articolo 16;

c)

le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all’articolo 17 e all’allegato IV.

3.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 12 gennaio 2029 e successivamente, se del caso, una relazione sulle potenziali minacce per le fonti di acque destinate al consumo umano dovute a microplastiche, prodotti farmaceutici e, se necessario, altri inquinanti che destino nuova preoccupazione, nonché sui relativi potenziali rischi per la salute.

Articolo 20
Revisione e modifica degli allegati

1.   Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione gli allegati I e II alla luce del progresso scientifico e tecnico nonché dell’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio degli Stati membri contenuto nelle serie di dati stabilite in conformità dell’articolo 18 e, se del caso, presenta proposte legislative modificative ai sensi della presente direttiva.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21, per modificare l’allegato III, ove necessario, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 al fine di modificare il valore di parametro del bisfenolo-A nell’allegato I, parte B, nella misura necessaria per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico, essenzialmente sulla base dell’attuale riesame effettuato dall’EFSA.

Articolo 21
Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafio3, all’articolo 11, paragrafi 5, 8 e 11, all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 20, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafi 5, 8 e 11, all’articolo 13, paragrafo 6, e all’articolo 20, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafi 5, 8 e 11, dell’articolo 13, paragrafo 6, e dell’articolo 20, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22
Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 12 gennaio 2023, notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 24
Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1a 18 e all’articolo 23 e agli allegati da I a V entro il 12 gennaio 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25
Periodo transitorio

1.   Entro il 12 gennaio 2026 gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all’allegato I, parte B, per quanto riguarda: bisfenolo A, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS — totale, somma di PFAS e uranio.

2.   Fino al 12 gennaio 2026 i fornitori di acqua non sono tenuti a monitorare le acque destinate al consumo umano in conformità dell’articolo 13 per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 26
Abrogazione

1.   La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato VI, parte A, è abrogata; l’abrogazione prende effetto il 13 gennaio 2023 e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

2.   Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2023 rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere rinnovate conformemente all’articolo15 della presente direttiva solo nel caso in cui non sia stata ancora concessa una seconda deroga. Il diritto di chiedere alla Commissione una terza deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE continua ad applicarsi alle seconde deroghe che sono ancora applicabili al 12 gennaio 2021.

Articolo 27
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 28
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH


ALLEGATO I
PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Parte A
Parametri microbiologici

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Enterococchi intestinali

0

numero/100 ml

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l’unità di misura è «numero/250 ml»

Escherichia coli (E. coli)

0

numero/100 ml

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l’unità di misura è «numero/250 ml»

Parte B
Parametri chimici

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Acrilammide

0,10

μg/l

Il valore di parametro di 0,10 μg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell’acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.

Antimonio

10

μg/l

Arsenico

10

μg/l

Benzene

1,0

μg/l

Benzo(a)pirene

0,010

μg/l

Bisfenolo A

2,5

μg/l

Boro

1,5

mg/l

Il valore di parametro di 2,4 mg/l si applica qualora l’acqua desalinizzata sia la principale fonte del sistema di fornitura in questione o in regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero causare livelli elevati di boro nelle acque sotterranee.

Bromato

10

μg/l

Cadmio

5,0

μg/l

Clorato

0,25

mg/l

Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorato, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.

Clorite

0,25

mg/l

Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorite, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l.

Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.

Cromo

25

μg/l

Il valore di parametro di 25 μg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l.

Rame

2,0

mg/l

Cianuro

50

μg/l

1,2-dicloroetano

3,0

μg/l

Epicloridrina

0,10

μg/l

Il valore di parametro di 0,10 μg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell’acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.

Fluoruro

1,5

mg/l

Acidi aloacetici (HAAs)

60

μg/l

Questo parametro è misurato esclusivamente se per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizzano metodi di disinfezione suscettibili di generare acidi aloacetici. Esso è la somma delle seguenti cinque sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico.

Piombo

5,0

μg/l

Il valore di parametro di 5,0 μg/l deve essere soddisfatto al più tardi entro il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

Dopo tale data, il valore di parametro di 5,0 μg/l deve essere soddisfatto almeno al punto di erogazione dei sistemi di distribuzione domestici.

Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), si applica il valore di parametro di 5,0 μg/l per l’acqua di rubinetto.

Mercurio

1,0

μg/l

Microcistina-LR

1,0

μg/l

È necessario che questo parametro sia misurato esclusivamente in caso di potenziali efflorescenze nell’acqua sorgiva (densità crescente di cellule cianobatteriche o potenziale formazione di efflorescenze).

Nichel

20

μg/l

Nitrati

50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nitriti

0,50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Antiparassitari

0,10

μg/l

Per «antiparassitari» s’intende:

insetticidi organici

erbicidi organici

fungicidi organici

nematocidi organici

acaricidi organici

alghicidi organici

rodenticidi organici

slimicidi organici

prodotti connessi (tra l’altro regolatori della crescita)

e relativi metaboliti ai sensi dell’articolo 3, punto 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ritenuti pertinenti per le acque destinate al consumo umano.

Un metabolita di antiparassitari è considerato pertinente per le acque destinate al consumo umano se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche, comparabili a quelle della sostanza madre, in termini di attività antiparassitaria bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori.

Il valore di ad ogni singolo parametro di 0,10 μg/l si applica antiparassitario.

Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 μg/l.

Gli Stati membri definiscono un valore indicativo per gestire la presenza di metaboliti non rilevanti di pesticidi nell’acqua destinata al consumo umano.

Il monitoraggio è necessario solo per gli antiparassitari di cui è probabile la presenza in una determinata fornitura.

Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri, la Commissione può istituire una banca dati di antiparassitari e dei relativi metaboliti tenendo conto della loro possibile presenza nelle acque destinate al consumo umano.

Antiparassitari — Totale

0,50

μg/l

Per «antiparassitari — totale» si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari — sopra precisati — rilevati e quantificati nella procedura di monitoraggio.

PFAS Totale

0,50

μg/l

Per «PFAS — totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoro alchiliche.

Tale valore di parametro si applica esclusivamente dopo l’elaborazione di orientamenti tecnici per il monitoraggio di tale parametro in conformità dell’articolo 13, paragrafo 7. Gli Stati membri possono quindi decidere di utilizzare uno o entrambi i parametri «PFAS — totale» o «Somma di PFAS».

Somma di PFAS

0,10

μg/l

Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoro alchiliche ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano di cui all’allegato III, parte B, punto 3. Si tratta di un sottoinsieme di sostanze «PFAS — totale» contenenti un gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di carbonio (vale a dire –CnF2n–, n ≥ 3) o un gruppo perfluoroalchiletere con due o più atomi di carbonio (vale a dire –CnF2nOCmF2 m–, n e m ≥ 1).

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

μg/l

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

Selenio

20

μg/l

Il valore di parametro di 30 μg/l si applica per le regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero comportare livelli elevati di selenio nelle acque sotterranee.

Tetracloroetilene e tricloroetilene

10

μg/l

Somma delle concentrazioni di tali due parametri.

Trialometani — Totale

100

μg/l

Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori di parametro inferiori senza compromettere la disinfezione.

Essa à la somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, e bromodiclorometano.

Uranio

30

μg/l

Vinilcloruro

0,50

μg/l

Il valore di parametro di 0,50 μg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell’acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.

Parte C
Parametri indicatori

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Alluminio

200

μg/l

Ammonio

0,50

mg/l

Cloruro

250

mg/l

L’acqua non deve essere corrosiva.

Clostridium perfringens spore comprese

0

Numero/100 ml

Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio.

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Conduttività

2 500

μS cm-1 a 20 °C

L’acqua non deve essere aggressiva.

Concentrazione ioni idrogeno

≥ 6,5 e ≤ 9,5

Unità pH

L’acqua non deve essere aggressiva.

Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.

Ferro

200

μg/l

Manganese

50

μg/l

Odore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Ossidabilità

5,0

mg/l O2

Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.

Solfato

250

mg/l

L’acqua non deve essere corrosiva.

Sodio

200

mg/l

Sapore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Conteggio delle colonie a 22 °C

Senza variazioni anomale

Batteri coliformi

0

numero/100 ml

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l’unità di misura è «numero/250 ml».

Carbonio organico totale (TOC)

Senza variazioni anomale

Non è necessario misurare questo parametro per forniture d’acqua inferiori a 10 000 m3 al giorno.

Torbidità

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

L’acqua non deve essere aggressiva o corrosiva. Ciò si applica in particolare all’acqua sottoposta a trattamento (demineralizzazione, addolcimento, trattamento con membrane, osmosi inversa ecc.).

Se le acque destinate al consumo umano sono ricavate da un trattamento che le demineralizza o addolcisce significativamente, è possibile aggiungere sali di calcio e di magnesio per correggere la durezza dell’acqua al fine di ridurre il potenziale impatto negativo sulla salute, nonché al fine di ridurre la corrosività e l’aggressività dell’acqua, e di migliorarne il sapore. Si potrebbero definire concentrazioni minime di calcio e magnesio o del totale di solidi disciolti nell’acqua addolcita o deminerallizata tenendo conto delle caratteristiche dell’acqua sottoposta a tali processi.

PARTE D
Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Legionella

< 1 000

CFU/l

Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 10 e 14. Le azioni previste a tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, ad esempio in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell’infezione e identificata la specie di Legionella.

Piombo

10

μg/l

Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 10 e 14.

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per raggiungere un valore più basso, ossia 5,0 μg/l, al più tardi quindici anni dopo il 12 gennaio 2036.


ALLEGATO II
MONITORAGGIO

Parte A
Obiettivi generali e programmi di monitoraggio per le acque destinate al consumo umano

1.

I programmi di monitoraggio stabiliti a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, per le acque destinate al consumo umano:

a)

verificano che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dall’estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;

b)

mettono a disposizione informazioni sulla qualità dell’acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all’articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all’articolo 5, siano stati rispettati;

c)

individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2.

I programmi di monitoraggio stabiliti a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, includono una delle due seguenti misure o una loro combinazione:

a)

raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;

b)

misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio continuo.

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

a)

ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;

b)

ispezioni dell’area di estrazione delle acque, e del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione fatte salve le prescrizioni in materia di monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera c), e all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

3.

I programmi di monitoraggio comprendono anche un programma di monitoraggio operativo, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell’acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l’erogazione, tenendo conto dei risultati dell’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio del sistema di fornitura, e sono intesi a confermare l’efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio.

Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della «torbidità presso l’impianto di fornitura dell’acqua» per controllare periodicamente l’efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese):

Parametro operativo

Valore di riferimento

Torbidità presso l’impianto di fornitura dell’acqua

0,3 NTU nel 95 % dei campioni e nessun superamento di 1 NTU

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

Frequenza minima di campionamento e analisi

≤ 1 000

Settimanale

> 1 000 fino a ≤ 10 000

Una volta al giorno

> 10 000

Continuo

Il programma di monitoraggio operativo include inoltre il monitoraggio dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l’efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:

Parametro operativo

Valore di riferimento

Unità di misura

Note

Colifagi somatici

50 (per acque non trattate)

unità formanti placca (PFU)/100 ml

Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio. Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni > 50 PFU/100 ml, dovrebbe essere analizzato dopo fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e valutare se il rischio di resistenza di virus patogeni è sufficientemente sotto controllo.

4.

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di monitoraggio siano riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni sei anni.

Parte B
Parametri e frequenze di campionamento

1.

Elenco dei parametri

Gruppo A

Occorre monitorare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 2:

a)

Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, e conduttività;

b)

altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di monitoraggio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio del sistema di fornitura a norma dell’articolo 9 e alla parte C del presente allegato.

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

a)

ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;

b)

alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono considerati «parametri fondamentali» e le loro frequenze di monitoraggio non possono essere oggetto di una riduzione dovuta a una valutazione del rischio della fornitura conformemente all’articolo 9 e alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre monitorati almeno con la frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2.

Gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva, occorre monitorare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell’articolo 5, eccetto i parametri dell’allegato I, parte D, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base della valutazione del rischio della fornitura effettuata conformemente all’articolo 9 e alla parte C del presente allegato.

2.

Frequenza di campionamento

Tabella 1 Frequenza minima di campionamento e analisi per il monitoraggio di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

(cfr. note 1 e 2) m3

Parametri — gruppo A

numero di campioni all’anno

Parametri — gruppo B

numero di campioni all’anno

< 10

> 0 (cfr. nota 4)

> 0 (cfr. nota 4)

≥ 10

≤ 100

2

1 (cfr. nota 5)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4 per i primi 1 000 m3/d

+ 3 per ogni 1 000 m3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale

(cfr. nota 3)

1 per i primi 1 000 m3/d

+ 1 per ogni 4 500 m3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale

(cfr. nota 3)

> 10 000

≤ 100 000

3 per i primi 10 000 m3/d

+ 1 per ogni 10 000 m3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale

(cfr. nota 3)

> 100 000

12 per i primi 100 000 m3/d

+ 1 per ogni 25 000 m3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale

(cfr. nota 3)

Nota 1:

una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all’interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e dentro la quale la qualità dell’acqua può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2:

i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d’acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3:

la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni per i parametri del gruppo A (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).

Nota 4:

per i fornitori di acqua, se non è stata concessa un’esenzione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri fissano la frequenza minima di campionamento per i parametri del gruppo A e del gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano monitorati almeno una volta all’anno.

Nota 5:

gli Stati membri possono ridurre la frequenza di campionamento, a condizione che tutti i parametri fissati conformemente all’articolo 5 siano monitorati almeno una volta ogni sei anni come pure siano monitorati nei casi in cui una nuova fonte di acqua sia integrata nel sistema di fornitura d’acqua o siano realizzate modifiche a tale sistema, per cui si possano prevedere effetti potenzialmente negativi sulla qualità dell’acqua.

Parte C
Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura

1.

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura di cui all’articolo 9, viene ampliato l’elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a)

l’elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell’articolo 13, paragrafo 1;

b)

è necessario procedere a ulteriori monitoraggi ai fini dell’articolo 13, paragrafo 5;

c)

è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A;

d)

è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, lettera a).

2.

A seguito della valutazione del rischio del sistema di fornitura, possono essere ridotti l’elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:

a)

l’ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all’origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine riguardante la sua concentrazione, tenendo conto dell’articolo 6;

b)

per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento minima di un parametro, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell’arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell’intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 60 % del valore di parametro;

c)

per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall’elenco di quelli da sottoporre a monitoraggio, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell’arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell’intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 30 % del valore di parametro;

d)

per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall’elenco di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, che tiene conto dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all’articolo 1;

e)

per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento di un parametro oppure rimuovere un parametro dall’elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui ai punti da 2), lettera b) a 2), lettera e), che siano già disponibili entro il 12 gennaio 2021, possono essere utilizzati a decorrere da tale data al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.

Qualora siano già stati attuati adeguamenti del controllo a seguito della valutazione del rischio della fornitura conformemente, tra l’altro, alla parte C dell’allegato II della direttiva 98/83/CE, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di confermare la loro validità senza richiedere il controllo a norma dei punti 2), lettera b) e 2), lettera c), per un altro periodo di almeno tre anni da punti rappresentativi dell’intera zona di fornitura.

Parte D
Metodi di campionamento e punti campionamento

1.

I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l’osservanza dell’articolo 6, paragrafo 1. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

2.

Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa gli obblighi seguenti:

a)

i campioni per verificare l’osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel, sono prelevati dal rubinetto dei consumatori senza prima far scorrere l’acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all’utilizzo del metodo casuale diurno;

b)

i campioni da utilizzare per verificare l’osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità della norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

3.

I campioni per il controllo della Legionella nei sistemi di distribuzione domestici sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione della Legionella, nei punti che rappresentano un’esposizione sistemica alla Legionella, o entrambi. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla Legionella.

4.

Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità della norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

ALLEGATO III
SPECIFICHE PER L’ANALISI DEI PARAMETRI

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva, con l’eccezione della torbidità, siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Ai fini della valutazione dell’equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato, gli Stati membri possono usare la norma EN ISO 17994, stabilita quale norma di riferimento per l’equivalenza dei metodi microbiologici o la norma EN ISO 16140, o qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l’equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che esulano dall’ambito di applicazione della norma EN ISO 17994.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

Parte A
Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi d’analisi per i parametri microbiologici sono:

a)

Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);

b)

Enterococchi intestinali (EN ISO 7899-2);

c)

conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (EN ISO 6222);

d)

Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189);

e)

Legionella (EN ISO 11731 conforme al valore stabilito nell’allegato I, parte D);

per il controllo di verifica basato sul rischio e per completare i metodi colturali possono essere utilizzati in aggiunta altri metodi, quali la norma ISO/TS 12869, i metodi colturali rapidi, i metodi non basati sulla coltura, e i metodi molecolari, in particolare la qPCR;

f)

colifagi somatici;

per il monitoraggio operativo, è possibile utilizzare l’allegato II, parte A, norme EN ISO 10705-2 e EN ISO 10705-3.

Parte B
Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1.   Parametri chimici e indicatori

Per i parametri di cui alla tabella 1 del presente allegato, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/90/CE della Commissione (1) del 30 %, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un’incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1 del presente allegato. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore di parametro di cui alle parti B e C dell’allegato I della presente direttiva.

L’incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all’allegato I.

Tabella 1 Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parametri

Incertezza di misura

(cfr. nota 1)

% del valore di parametro (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

25

Ammonio

40

Acrilammide

30

Antimonio

40

Arsenico

30

Benzo(a)pirene

50

cfr. nota 2

Benzene

40

Bisfenolo A

50

Boro

25

Bromato

40

Cadmio

25

Cloruro

15

Clorato

40

Clorite

40

Cromo

30

Rame

25

Cianuro

30

cfr. nota 3

1,2-dicloroetano

40

Epicloridrina

30

Fluoruro

20

Acidi aloacetici

50

Concentrazione ioni idrogeno (pH)

0,2

cfr. nota 4

Ferro

30

Piombo

30

Manganese

30

Mercurio

30

Microcistina-LR

30

Nichel

25

Nitrati

15

Nitriti

20

Ossidabilità

50

cfr. nota 5

Antiparassitari

30

cfr. nota 6

PFAS

50

Idrocarburi policiclici aromatici

40

cfr. nota 7

Selenio

40

Sodio

15

Solfato

15

Tetracloroetilene

40

cfr. nota 8

Tricloroetene

40

cfr. nota 8

Trialometano totale

40

cfr. nota 7

Carbonio organico totale (TOC)

30

cfr. nota 9

Torbidità

30

cfr. nota 10

Uranio

30

Vinilcloruro

50

2.   Note alla tabella 1

Nota 1

:

L’incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l’incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore di parametro indicato nella tabella, o qualsiasi valore più stringente. L’incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

Nota 2

:

In caso sia impossibile soddisfare il valore dell’incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).

Nota 3

:

Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 4

:

Il valore dell’incertezza di misura è espresso in unità pH.

Nota 5

:

Metodo di riferimento: EN ISO 8467.

Nota 6

:

Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all’80 %.

Nota 7

:

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore di parametro che figura nella parte B dell’allegato I.

Nota 8

:

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore di parametro che figura nella parte B dell’allegato I.

Nota 9

:

L’incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida EN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell’incertezza del metodo di prova.

Nota 10

:

L’incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard.

3.   Somma di PFAS

Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle linee guida tecniche sviluppate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7:

acido perfluorobutanoico (PFBA)

acido perfluoropentanoico (PFPeA)

acido perfluoroesanoico (PFHxA)

acido perfluoroeptanoico (PFHpA)

acido perfluoroottanoico (PFOA)

acido perfluorononanoico (PFNA)

acido perfluorodecanoico (PFDA)

acido perfluorundecanoico (PFUnDA)

acido perfluorododecanoico (PFDoDA)

acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)

acido perfluorobutanosolfonico (PFBS)

acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)

acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)

acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)

acido perfluoroottansolfonico (PFOS)

acido perfluorononansolfonico (PFNS)

acido perfluorodecansolfonico (PFDS)

acido perfluoroundecansolfonico

acido perfluorododecansolfonico

acido perfluorotridecansolfonico

Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per punti di estrazione effettuata in conformità dell’articolo 8 conclude che vi è la probabilità che tali sostanze siano presenti in una determinata fornitura d’acqua.


ALLEGATO IV
INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Le informazioni ai punti seguenti sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate e i consumatori possono ottenere l’accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata.

1)

individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici, della zona e del numero di utenti nonché del metodo di produzione dell’acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell’acqua applicati; gli Stati membri possono derogare a tale requisito in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE;

2)

i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell’allegato I, parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a più di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dalla presente direttiva non permetta altrimenti;

3)

informazioni sui seguenti parametri non elencati nell’allegato I, parte C e relativi valori:

a)

durezza;

b)

minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:

calcio Ca;

magnesio Mg;

potassio K;

4)

in caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito dalle autorità o da altri organi competenti in seguito al superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all’articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;

5)

informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura;

6)

consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l’acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall’acqua stagnante;

7)

per i fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m3 di acqua al giorno o che servono almeno 50 000 persone, informazioni annuali su:

a)

la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e i tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili e al più tardi alla data di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma;

b)

l’assetto proprietario dell’approvvigionamento idrico da parte del fornitore di acqua;

c)

nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili nonché i costi relativi alle misure prese ai fini dell’articolo 16, nei casi in cui tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;

d)

se disponibili, una sintesi e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai fornitori di acqua su materie che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva;

8)

su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai 10 anni precedenti, se disponibili e non prima del 13 gennaio 2023.


ALLEGATO V
PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DI METODOLOGIE COMUNI DI CUI ALL’ARTICOLO 11

Gruppi di materiali

1.

Materiali organici

I materiali organici sono composti esclusivamente di:

a)

sostanze di partenza figuranti nell’elenco positivo europeo delle sostanze di partenza che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b); e

b)

sostanze riguardo alle quali non è possibile che esse e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 μg/l nelle acque destinate al consumo umano, a meno che per sostanze specifiche, tenendo conto della loro tossicità, sia necessario un valore più rigoroso.

I materiali organici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

2.

Materiali metallici

Sono utilizzati esclusivamente i materiali metallici figuranti nell’elenco positivo europeo delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Sono rispettati i limiti previsti nell’elenco positivo europeo riguardo alla composizione di tali materiali, al loro utilizzo per determinati prodotti e all’utilizzo di detti prodotti.

I materiali metallici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti.

3.

Materiali cementizi

I materiali cementizi sono composti esclusivamente da uno o più degli elementi seguenti:

a)

componenti organici figuranti nell’elenco positivo europeo dei componenti che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b);

b)

componenti organici riguardo ai quali non è possibile che essi e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 μg/l nelle acque destinate al consumo umano; o

c)

componenti inorganici.

I materiali cementati sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

4.

Smalti e materiali ceramici

Gli smalti e i materiali ceramici sono composti esclusivamente di sostanze di partenza figuranti negli elenchi positivi europei delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b), dopo aver proceduto ad una valutazione degli elementi utilizzati nella composizione di tali materiali.

Gli smalti e i materiali ceramici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

5.

Deroghe alla valutazione dei materiali utilizzati in componenti minori e assemblati

Per i prodotti assemblati: componenti, parti e materiali minori sono descritti in dettaglio e la prova è di conseguenza ridotta. A tale scopo «minori» fa riferimento a un livello di influenza sulla qualità delle acque destinate al consumo umano tale da non rendere necessaria una prova completa.

Tabella 1 Prove legate ai tipi di materiali

Criteri

Organico (cfr. nota 1)

Metallico (cfr. nota 2)

Cementizio

Smalti e materiali ceramici

Elenchi positivi europei

Elenco positivo europeo delle sostanze di partenza per materiali organici

X

N.N.

X

N.N

Elenco positivo europeo delle composizioni metalliche accettate

N.N.

X

N.N.

N.N

Elenco positivo europeo dei componenti per materiali cementizi

N.N.

N.N.

X

N.N.

Elenco positivo europeo delle composizioni per smalti e materiali ceramici

N.N

N.N

N.N

X

Prove organolettiche

Odore e sapore

X

N.N.

X

N.N.

Colore e torbidità

X

N.N.

X

N.N.

Valutazioni generali d’igiene

Lisciviazione del carbonio organico totale

X

N.N.

X

N.N.

Residui di superficie (metalli)

N.N.

X

N.N.

N.N.

Prove di migrazione

Parametri pertinenti della presente direttiva

X

X

X

X

concentrazione massima tollerata (MTC)tap delle sostanze figuranti nell’elenco positivo

X

N.N.

X (cfr. nota 3)

N.N.

Sostanze non attese (GCMS)

X

N.N.

X (cfr. nota 3)

N.N.

Conformità all’elenco delle composizioni

N.N.

X

N.N.

X

Aumento della crescita microbica

X

N.N.

X (cfr. nota 3)

N.N.

N.N.:

non necessario

MTCtap:

concentrazione massima tollerata (MTC) al rubinetto (sulla base sia del parere dell’ECHA ai fini dell’inclusione della sostanza nell’elenco positivo europeo, sia di un limite di migrazione specifica stabilito nel regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (1) e tenendo conto di un fattore di attribuzione del 10 % e di un consumo di due litri di acqua al giorno).

GCMS:

gascromatografia — spettrometria di massa (metodo di screening)

Nota 1:

Deroghe specifiche da determinare in linea con il punto 5 del presente allegato.

Nota 2:

I metalli non sono sottoposti a prove organolettiche perché è generalmente accettato che se si rispettano i valori di parametro stabiliti nell’allegato I è improbabile che si verifichino problemi di natura organolettica.

Nota 3:

In base alla presenza di sostanze organiche nella composizione.


ALLEGATO VI

Parte A
Direttiva abrogata e successivi atti di modifica
(di cui all’articolo 26)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio

(GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Solo allegato II, punto 29

Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

Solo punto 2.2 dell’allegato

Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione

(GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).

Parte B
Termini di recepimento nel diritto interno
(di cui all’articolo 26)

Direttiva

Termine di recepimento

98/83/CE

25 dicembre 2000

(UE) 2015/1787

27 ottobre 2017


ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/83/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 1)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punto 2)

Articolo 2, punti da 3) a 11)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafi 5 e 6

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafi 5 e 6

Articolo 13, paragrafi 4 e 5

Articolo 13, paragrafi da 6 a 8

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3, primo comma

Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 4, parte introduttiva, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 4, lettere b) e c)

Articolo 9, paragrafo 1, prima frase

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c)

Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, terza frase

Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafi da 3 a 6

Articolo 15, paragrafi da 2 a 5

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 8

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 16

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 20

Articolo 12

Articolo 22

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafi 2 e 3

Articolo 13, paragrafi da 2 a 6

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d)

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 18, paragrafi da 2 a 5

Articolo 19

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 25

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 26

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 18

Articolo 27

Articolo 19

Articolo 28

Allegato I, parte A

Allegato I, parte A

Allegato I, parte B

Allegato I, parte B

Allegato I, parte C

Allegato I, parte C

Allegato I, parte D

Allegato II, parte A, punti 1) e 2)

Allegato II, parte A, punti 1) e 2)

Allegato II, parte A, punto 3)

Allegato II, parte A, punto 3)

Allegato II, parte A, punto 4)

Allegato II, parte A, punto 4)

Allegato II, parte B, punto 1)

Allegato II, parte B, punto 2)

Allegato II, parte B, punto 1)

Allegato II, parte B, punto 3)

Allegato II, parte B, punto 2)

Allegato II, parte C

Allegato II, parte C

Allegato II, parte D, punti 1) e 2)

Allegato II, parte D, punti 1) e 2)

Allegato II, parte D, punto 3)

Allegato II, parte D, punto 3)

Allegato II, parte D, punto 4)

Allegato III, primo comma

Allegato III, primo comma

Allegato III, secondo comma

Allegato III, secondo comma

Allegato III, terzo comma

Allegato III, parte A, primo e secondo comma

Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f)

Allegato III, parte A

Allegato III, parte B, punto 1), primo comma

Allegato III, parte B, punto 1), primo comma

Allegato III, parte B, punto 1), secondo comma

Allegato III, parte B, punto 1), terzo comma e Tabella 1

Allegato III, parte B, punto 1), secondo comma e Tabella 1

Allegato III, parte B, punto 1), Tabella 2

Allegato III, parte B, punto 2)

Allegato III, parte B, punto 2)

Allegato III, parte B, punto 3)

Allegato IV

Allegato V

Allegato VII

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

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Traduci

Note:

(*) Una comunicazione riguardante la risoluzione extragiudiziale dei conflitti in materia di consumo è stata adottata dalla Commissione il 30 marzo 1998. Tale comunicazione, che comprende la presente raccomandazione, nonché il formulario europeo di reclamo per i consumatori, sono disponibili su Internet (http://europa.eu.int/comm/dg24).
(1) Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno» del 14 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 275).
(2) Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico», COM (93) 576 def. del 16 novembre 1993.
(3) Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno, COM(96) 13 def. del 14 febbraio 1996.

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
(4) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(5) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(6) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(10) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(11) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(12) GU L 55 del 28.2 2011, pag. 1.

Note:

(1) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36).

Note:

(1) GU C 224 del 15.7.2014, pag. 1.
(2) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.
(4) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
(6) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(7) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(8) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(9) Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(11) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(12) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(13) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(14) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(15) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
(16) Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(17) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(18) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(19) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(20) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(21) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(22) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(23) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(25) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU C 38 dell’8.2.2014, pag. 14.
(28) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(29) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
(30) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(31) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(32) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (ce) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(33) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(34) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(35) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 93.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(7) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(10) GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.
(11) GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.
(14) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(15) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(16) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.

Note:

(1) GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.
(2) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(9) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
(10) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).
(11) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(12) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(13) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.
(14) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
(16) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(17) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(18) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(19) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(20) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(21) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(22) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(23) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(24) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).
(25) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.
(28) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(29) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).
(30) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(31) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(32) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(33) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
(34) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(35) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
(36) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(37) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(38) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).
(39) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(40) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.
(41) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

Note:

(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81.
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 260), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.
(3) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
(4) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE.
(6) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(8) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(11) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

Note allegato I:

(1) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Note allegato II:

(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(2) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
(3) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
(5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(6) GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17.
(7) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.
(8) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(12) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Note:

(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).
(2) Per contro, la Corte rileva che la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3), si applica solo alle controversie transfrontaliere, mentre la causa in esame non riveste carattere transfrontaliero, poiché tanto il Banco Popolare quanto il sig. Menini e la sig.ra Rampanelli hanno la propria sede o residenza in Italia.
(3) La Corte segue qui lo stesso ragionamento svolto nella sua giurisprudenza sulle procedure di conciliazione (sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., C-317/08 a C-320/08).
(4) La direttiva sancisce la possibilità che le normative nazionali prevedano che l’esito delle procedure ADR sia vincolante per i professionisti, a condizione che il consumatore abbia precedentemente accettato la soluzione proposta.

Note:

(1) GU C 307 del 16.10.96, pag. 8 e GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.
(2) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 226). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999. Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999.
(4) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

Note:

(1) GU n. C 73 del 24. 3. 1992, pag. 7.
(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 108 e GU n. C 21 del 25. 1. 1993.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 34.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

Note:

(1) GU C 322 del 2. 12. 1995, pag. 22, e GU C 300 del 10. 10. 1996, pag. 22.
(2) GU C 174 del 17. 6. 1996, pag. 41.
(3) GU C 337 dell'11. 11. 1996, pag. 28.
(4) GU C 42 del 15. 2. 1993, pag. 240.
(5) GU C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.
(6) Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU C 152 del 27. 5. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1997 (GU C 188 del 19. 6. 1997, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 34), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.
(7) GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.
(8) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

Note allegato:

(*) Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il punto di accesso alla rete e il punto di consegna al destinatario.
(**) La data di deposito da prendere in considerazione sarà la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione sarà quella del giorno successivo.

Note:

(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 56.
(2) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2018.
(4) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
(5) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
(6) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(7) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).
(10) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(11) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(13) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders e altri/Stato olandese, C-352/85, ECLI:EU:C:1988:196.
(17) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).
(19) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(20) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 16 ottobre 2012, Commissione europea/Repubblica d’Austria, C-614/10, ECLI:EU:C:2012:631.
(22) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(24) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
(25) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(26) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(27) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(28) Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).
(29) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
(30) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(31) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(32) Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).
(33) Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131).
(34) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(35) Raccomandazione 2005/698/CE della Commissione del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 64).
(36) Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell’11 settembre 2013, relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).
(37) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(38) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(39) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).
(40) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(41) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(42) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(43) Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).
(44) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(45) Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).
(46) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(47) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Note:

(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell’24.11.2009, pag. 1).

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 89.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 293), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 19), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.
(3) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.
(4) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
(5) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.
(11) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.

Note:

(1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

Note:

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.
(2) GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(5) Cfr. allegato VI, parte A.
(6) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(7) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(8) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).
(10) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(14) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(15) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).
(16) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(17) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.
(18) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(19) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(20) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(21) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell’Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 (GU L 155, del 19.6.2018, pag. 6).
(24) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(25) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(28) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(29) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(30) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(31) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Note:

(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Note:

(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.
(3) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(6) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(8) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(9) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(10) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(11) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(12) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(14) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(15) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
(16) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(17) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.
(2) Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).
(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(5) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).
(6) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Note:

(1) GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.
(2) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(8) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(9) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(10) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(12) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(13) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(14) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(15) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(16) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(17) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(18) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(19) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(20) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 109 del 9.5.2006, pag. 10.
(2) Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007.
(3) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.
(5) GU L 365 del 24.12.1987, pag. 72.
(6) GU L 317 del 24.11.1988, pag. 55.
(7) GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52.
(8) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
(9) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.
(10) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
(11) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).
(12) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE.
(13) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17).
(14) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(16) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(17) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(18) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/29/CE.
(19) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(20) GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.
(21) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.
(22) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(23) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(24) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(25) GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.
(26) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(27) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(28) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(29) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(30) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) Cfr. la pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(5) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(9) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(10) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.
(11) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

Note:

(1) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 settembre 2015 (GU C 360 del 30.10.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
(4) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 2002 nella causa C-00/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Lda , C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.
(5) Cfr. la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(6) Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).
(7) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(8) Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, a eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(11) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(14) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(15) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(16) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(17) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(18) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(19) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Note:

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.
(5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(8) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Note:

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.
(3) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 556), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.
(4) GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.
(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(6) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Note:

(1) GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 8.
(2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26.
(3) Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 490), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 e decisione del Consiglio del 26 settembre 2007.
(4) GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 2.
(5) L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(9) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). L 315/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2007.
(10) Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.
(11) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).