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6 Dicembre 2021

Direttiva 97/67/CE – servizi postali

DIRETTIVA 97/67/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

  • visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 66 e l’articolo 100 A,
  • vista la proposta della Commissione (1),
  • visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
  • visto il parere del Comitato delle regioni (3),
  • vista la risoluzione del Parlamento europeo del 22 gennaio 1993 concernente il Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali (4),
  • vista la risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari (5),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 189 B del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 7 novembre 1997,

(1) considerando che dovrebbero essere adottate misure destinate all’instaurazione del mercato interno conformemente all’articolo 7 A del trattato; che tale mercato comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

(2) considerando che l’instaurazione del mercato interno nel settore postale è di importanza incontestata per la coesione economica e sociale della Comunità, poiché i servizi postali rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e scambi;

(3) considerando che la Commissione ha presentato l’11 giugno 1992 un Libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali e il 2 giugno 1993 una comunicazione sulle linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari;

(4) considerando che la Commissione ha proceduto ad un’ampia consultazione pubblica sugli aspetti dei servizi postali che presentano un interesse per la Comunità e che le parti interessate del settore postale hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione;

(5) considerando che l’attuale dimensione del servizio postale universale e le condizioni che disciplinano la sua prestazione variano fortemente da uno Stato membro all’altro; che in particolare i risultati in termini di qualità del servizio nei vari Stati membri risultano molto diseguali;

(6) considerando che i collegamenti postali transfrontalieri non sempre sono tali da soddisfare le attese degli utenti e dei cittadini europei; che i risultati dei servizi postali transfrontalieri comunitari in termini di qualità sono oggi insoddisfacenti;

(7) considerando che le disparità constatate nel settore postale comportano importanti implicazioni per quei settori di attività che dipendono in modo specifico dai servizi postali e impediscono di fatto la coesione interna della Comunità, poiché le regioni che non possono usufruire di servizi postali di qualità soddisfacente si trovano svantaggiate tanto per quel che riguarda i loro invii di corrispondenza che per quanto riguarda la distribuzione di merci;

(8) considerando che misure con le quali si cerca di assicurare una liberalizzazione progressiva e controllata del mercato ed un giusto equilibrio nella loro applicazione sono necessarie al fine di garantire in tutto il territorio comunitario, nel rispetto degli obblighi e dei diritti dei prestatori del servizio universale, la libera prestazione di servizi nel settore postale stesso;

(9) considerando che è pertanto necessaria un’azione a livello comunitario tendente ad assicurare una maggiore armonizzazione delle condizioni che disciplinano il settore postale, e che di conseguenza è necessario attivarsi per fissare regole comuni;

(10) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessario adottare a livello comunitario un quadro di principi generali, ma che la scelta delle procedure specifiche dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero essere liberi di scegliere il regime più adatto alla loro situazione particolare;

(11) considerando che è essenziale garantire a livello comunitario un servizio postale universale che offra un insieme minimo di servizi di qualità specifica che devono essere forniti in ciascuno Stato membro ad un prezzo accessibile a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica nella Comunità;

(12) considerando che l’obiettivo del servizio universale è quello di consentire a tutti gli utenti accesso agevole alla rete postale offrendo, in particolare, un numero sufficiente di punti di accesso e garantendo condizioni soddisfacenti per quanto riguarda la frequenza della raccolta e della distribuzione; che il servizio universale deve essere fornito nel rispetto dell’esigenza fondamentale di garantire un funzionamento continuo adattandosi contemporaneamente alle necessità degli utenti e garantendo loro un trattamento equo e non discriminatorio;

(13) considerando che il servizio universale deve comprendere sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri;

(14) considerando che gli utenti del servizio universale devono essere adeguatamente informati della gamma dei servizi proposti, delle condizioni che disciplinano fornitura e utilizzazione, della qualità del servizio offerto nonché delle tariffe relative;

(15) considerando che le disposizioni della presente direttiva relative alla prestazione del servizio universale non pregiudicano il diritto degli operatori del servizio universale di negoziare individualmente contratti con i clienti;

(16) considerando che il mantenimento di una serie di servizi che possono essere riservati nel rispetto delle norme del trattato e fatta salva l’applicazione delle norme di concorrenza, appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario; che il processo di liberalizzazione non dovrebbe impedire di continuare a fornire certi servizi gratuiti introdotti dagli Stati membri a favore dei non vedenti e degli ipovedenti;

(17) considerando che gli invii di corrispondenza di peso uguale o superiore a 350 grammi rappresentano per l’organismo postale pubblico meno del 2 % del volume e meno del 3 % delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il criterio del prezzo (5 volte la tariffa di base) consentirà di meglio separare il servizio riservato dal servizio di posta espressa, già liberalizzato;

(18) considerando che, poiché la differenza fondamentale tra servizio di posta espressa e servizio postale universale risiede nel valore aggiunto (in qualsiasi forma) che il servizio di posta espressa rappresenta ed è percepito dal cliente, il metodo più efficace per determinare il valore supplementare percepito consiste nel tenere conto del supplemento di prezzo che il cliente è disposto a pagare, senza tuttavia incidere sui limiti di prezzo del settore riservato;

(19) considerando che è ragionevole permettere, su base temporanea, alla pubblicità diretta per corrispondenza e alla posta transfrontaliera di continuare a poter riservare tali servizi nell’ambito dei limiti di prezzo e di peso previsti; che, quale ulteriore passo verso il completamento del mercato interno dei servizi postali una decisione sull’ulteriore liberalizzazione progressiva e controllata del mercato in questo settore, in particolare nell’intento di liberalizzare la pubblicità diretta per corrispondenza e la posta transfrontaliera, nonché su una ulteriore revisione dei limiti di prezzo e di peso, dovrebbe essere presa dal Parlamento europeo e dal Consiglio al più tardi entro il 1° gennaio 2000, su proposta della Commissione conseguente ad un riesame del settore;

(20) considerando che, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo ad affidare ad uno o più organismi da loro designati la collocazione delle cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica; che per le stesse ragioni essi hanno il diritto di scegliere l’organismo, o gli organismi responsabili per l’emissione di francobolli che rechino l’indicazione del paese d’origine nonché gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale; che essi possono altresì indicare che il paese è membro dell’Unione europea integrando il simbolo a dodici stelle;

(21) considerando che i nuovi servizi (distinti dai servizi tradizionali) e lo scambio di documenti non fanno parte del servizio universale e che non vi è quindi ragione per riservarli ai prestatori del servizio universale; che quanto detto vale anche per l’autoprestazione (cioè la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza, oppure l’assunzione del compito di effettuare la raccolta e l’inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona), che non rientra nella categoria dei servizi;

(22) considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di regolamentare sul rispettivo territorio, mediante appropriate procedure di autorizzazione, la fornitura dei servizi postali non riservati ai prestatori del servizio universale; che queste procedure debbono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e basate su criteri oggettivi;

(23) considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di subordinare la concessione delle licenze a obblighi di servizio universale o a contributi finanziari a un fondo di compensazione destinato a compensare il prestatore del servizio universale per la prestazione di servizi che rappresentano un onere finanziario eccessivo; che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere nelle autorizzazioni l’obbligo che le attività autorizzate non contravvengano ai diritti esclusivi o speciali concessi ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati; che può essere introdotto un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza per ragioni di controllo dove questa sia stata liberalizzata;

(24) considerando che dovranno essere adottate misure necessarie per armonizzare le procedure di autorizzazione stabilite dagli Stati membri per l’offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati;

(25) considerando che, qualora ciò dovesse rendersi necessario, si adotteranno le misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale pubblica degli Stati membri;

(26) considerando che per garantire una corretta gestione del servizio universale ed evitare distorsioni della concorrenza, le tariffe applicate per il servizio universale dovrebbero essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie, e correlate ai costi;

(27) considerando che la remunerazione per la fornitura del servizio postale transfrontaliero intracomunitario, a prescindere dall’insieme minimo di obblighi derivanti dagli atti dell’Unione postale universale, dovrebbe essere tale da coprire i costi di consegna sostenuti dai fornitori del servizio universale nel paese di destinazione; che tale remunerazione dovrebbe inoltre costituire un incentivo al miglioramento o mantenimento della qualità del servizio transfrontaliero mediante il ricorso a obiettivi in termini di qualità del servizio; che ciò giustificherebbe opportuni sistemi atti a garantire un’appropriata copertura dei costi e siano collegati specificamente alla qualità del servizio fornito;

(28) considerando che, per introdurre criteri di trasparenza nei costi dei differenti servizi e per impedire che sovvenzioni incrociate dal settore riservato al settore non riservato possano alterare le condizioni di concorrenza in questo ultimo settore, è necessaria una separazione contabile tra servizi riservati e servizi non riservati;

(29) considerando che per assicurare l’applicazione dei principi stabiliti nei tre precedenti considerando i prestatori del servizio universale dovrebbero adottare entro un periodo di tempo ragionevole sistemi di calcolo dei costi, che possano essere verificati in modo indipendente e tali da consentire la più accurata possibile ripartizione dei costi tra i vari servizi sulla base di procedure trasparenti; che tali requisiti possono essere soddisfatti ad esempio adottando il principio della ripartizione integrale dei costi; che tali sistemi di calcolo dei costi possono non essere necessari laddove non vi siano servizi riservati ed esistano condizioni reali per una concorrenza aperta;

(30) considerando che si deve prendere in considerazione l’interesse degli utenti che hanno diritto a servizi di buona qualità; che sono quindi necessari interventi tesi a ravvicinare e migliorare la qualità dei servizi forniti a livello comunitario; che per questo miglioramento della qualità è necessario che gli Stati membri fissino adeguate norme per i servizi che compongono il servizio universale, norme che i prestatori del servizio universale devono soddisfare o anche superare;

(31) considerando che la qualità dei servizi attesa dagli utenti rappresenta un aspetto essenziale del servizio fornito; che le norme di valutazione di tale qualità di servizio e i livelli di qualità oggettivamente raggiunti debbono essere resi pubblici nell’interesse degli utenti stessi; che è necessario disporre di norme armonizzate della qualità del servizio e di metodi di misura comuni in modo da poter valutare la convergenza della qualità del servizio su scala comunitaria;

(32) considerando che le norme di qualità nazionali devono essere definite dagli Stati membri in armonia con le norme di qualità comunitarie; che in caso di servizi transfrontalieri intracomunitari che implicano l’attività combinata di almeno due prestatori del servizio universale di due diversi Stati membri le norme di qualità devono essere definite a livello comunitario;

(33) considerando che il rispetto di queste norme deve essere verificato regolarmente, in modo indipendente e su una base armonizzata; che gli utenti devono avere il diritto di essere informati dei risultati di tali controlli e che gli Stati membri dovrebbero garantire che vengano intraprese misure correttive allorché tali risultati dimostrino che le norme in questione non siano state rispettate;

(34) considerando che agli esercenti postali si applica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (7);

(35) considerando che il bisogno di migliorare la qualità dei servizi presuppone che le eventuali controversie siano risolte in modo rapido ed efficiente; che, oltre ai mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e comunitario, è opportuno prevedere una procedura per i reclami; che tale procedura deve essere trasparente, semplice, poco onerosa e consentire la partecipazione di tutte le parti interessate;

(36) considerando che i progressi nell’interconnessione delle reti postali e l’interesse degli utilizzatori richiedono l’incentivazione della normalizzazione tecnica; che la normalizzazione tecnica è indispensabile per promuovere l’interfunzionalità fra le reti nazionali e, di conseguenza, un servizio universale comunitario efficiente ed efficace;

(37) considerando che le linee direttrici in materia di armonizzazione europea consentono di affidare tali attività specializzate di normalizzazione tecnica al Comitato europeo di normalizzazione;

(38) considerando che occorre istituire un comitato che assista la Commissione, in particolare per quanto riguarda le future attività di elaborazione delle misure relative alla qualità del servizio transfrontaliero comunitario e la normalizzazione tecnica;

(39) considerando che, per il buon funzionamento del servizio universale e per non distorcere la concorrenza nel settore non riservato, è necessario separare le funzioni di regolamentazione da quelle di gestione; che nessun esercente postale deve essere al tempo stesso giudice e parte in causa; che rientra tra le competenze dello Stato membro definire lo statuto di una o più autorità nazionali di regolamentazione, le quali possono essere organismi pubblici o organismi indipendenti appositamente designati;

(40) considerando che si dovranno valutare gli effetti che tale armonizzazione delle condizioni esercita sul funzionamento del mercato unico dei servizi postali; che pertanto la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva contenente un’adeguata informazione sugli sviluppi nel settore, con particolare riguardo agli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, nonché sulla qualità del servizio tre anni dopo la sua entrata in vigore, e comunque al più tardi entro il 31 dicembre 2000;

(41) considerando che la presente direttiva non incide sull’applicazione delle norme del trattato, ed in particolare delle norme in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi;

(42) considerando che nulla osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o adottino misure per il settore postale più liberali di quelle previste dalla presente direttiva e che, qualora la presente direttiva decada, nulla osta a che gli Stati membri mantengano in vigore le misure adottate per l’attuazione della medesima, purché in ogni caso le misure siano compatibili con il trattato;

(43) considerando che è opportuno che la direttiva resti in vigore fino al 31 dicembre 2004, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio decidano diversamente in base a una proposta della Commissione;

(44) considerando che la presente direttiva non si applica alle attività che non sono contemplate dalla normativa comunitaria, quali le attività previste ai titoli V e VI del trattato sull’Unione europea e, in ogni caso, alle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compresa la prosperità economica dello Stato qualora le attività riguardino questioni connesse con la sicurezza dello Stato) nonché le attività dello Stato in materia di diritto penale;

(45) considerando che la presente direttiva, nel caso di imprese che non sono stabilite nella Comunità, non osta all’adozione di misure conformi sia al diritto comunitario che a preesistenti obblighi internazionali volti a garantire ai cittadini degli Stati membri un trattamento equivalente nei paesi terzi; che le imprese comunitarie devono godere, nei paesi terzi, di un trattamento e di un accesso al mercato effettivo, comparabile al trattamento e all’accesso al mercato che il quadro comunitario riserva ai cittadini dei paesi di cui trattasi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

Obiettivo e campo di applicazione

Articolo 1

La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti:

  • la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità;
  • i criteri che definiscono i servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale e le condizioni relative alla fornitura dei servizi non riservati;
  • i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale;
  • la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme;
  • l’armonizzazione delle norme tecniche;
  • la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s’intende per:

1) servizi postali: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, l’instradamento e la distribuzione degli invii postali;

2) rete postale pubblica: l’insieme dell’organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore o dai fornitori del servizio universale che consentono in particolare:

  • la raccolta, dai punti di accesso sull’insieme del territorio, degli invii postali coperti dall’obbligo di servizio universale;
  • l’instradamento e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;
  • la distribuzione all’indirizzo indicato sull’invio;

3) punto di accesso: ubicazioni fisiche, comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali possono essere depositati dai clienti nella rete postale pubblica;

4) raccolta: l’operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso;

5) distribuzione: il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;

6) invio postale: l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, dal fornitore del servizio universale. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

7) invio di corrispondenza: la comunicazione in forma scritta, su supporto materiale di qualunque natura che sarà trasportato e consegnato all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro; libri, cataloghi, quotidiani e periodici non sono considerati invii di corrispondenza;

8) pubblicità diretta per corrispondenza: comunicazione, indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sull’invio stesso o sull’involucro. L’autorità nazionale di regolamentazione interpreta i termini «numero significativo di persone» all’interno di ciascuno Stato membro e pubblica una definizione appropriata. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest’ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;

9) invio raccomandato: servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente, se del caso a sua richiesta, una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e/o della sua consegna al destinatario;

10) invio assicurato: servizio che consiste nell’assicurare l’invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;

11) posta transfrontaliera: posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;

12) scambio di documenti: fornitura di mezzi, compresi locali ad hoc nonché trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio;

13) fornitore del servizio universale: l’organismo, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione a norma dell’articolo 4;

14) autorizzazioni: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e/o sfruttare reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di «autorizzazione generale» oppure di «licenza individuale» definite come segue:

  • per «autorizzazione generale» si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolato da una «licenza per categoria» o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazioni, non richiede all’impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione;
  • per «licenza individuale» si intende ogni autorizzazione concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un’impresa ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l’autorizzazione generale, qualora detta impresa non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale;

15) spese terminali: la remunerazione dei fornitori del servizio universale incaricati della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;

16) mittente: la persona fisica o giuridica che è all’origine degli invii postali;

17) utente: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;

18) autorità nazionale di regolamentazione: in ciascuno Stato membro, l’organo o gli organi ai quali lo Stato membro delega, tra l’altro, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

19) esigenze essenziali: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto territoriale.

La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata.

CAPITOLO 2

Servizio universale

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

2. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché la densità dei punti di contatto e di accesso tenga conto delle esigenze degli utenti.

3. Essi si attivano per assicurare che il/i fornitore/i del servizio universale garantisca/no tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità nazionali di regolamentazione, almeno:

  • una raccolta;
  • una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate.

Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa da un’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi del presente paragrafo dev’essere comunicata alla Commissione e a tutte le autorità nazionali di regolamentazione.

4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

  • la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
  • la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg;
  • i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali.

Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli Stati membri garantiscono la distribuzione all’interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri Stati membri con peso fino a 20 kg.

6. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nella convenzione e nell’accordo sui pacchi postali adottati dall’Unione postale universale.

7. Il servizio universale definito nel presente articolo include sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio generale, notificando alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo e, in particolare, l’identità del suo/dei suoi fornitore/i del servizio universale, e definisce, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti del fornitore o dei fornitori del servizio universale. Queste informazioni vengono pubblicate.

Articolo 5

1. Ciascuno Stato membro fa sì che la fornitura del servizio universale risponda alle seguenti esigenze:

  • offrire un servizio che garantisca il rispetto delle esigenze essenziali;
  • offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
  • fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
  • fornire un servizio che non possa essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore;
  • evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze degli utenti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicate le misure che gli Stati membri adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti dal trattato, segnatamente agli articoli 36 e 56, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l’ordine pubblico.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori del servizio universale diano regolarmente agli utenti informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate nel modo appropriato.

Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui sono state rese disponibili le informazioni da pubblicare ai sensi del primo comma. Le eventuali successive modifiche vengono comunicate alla Commissione non appena possibile.

CAPITOLO 3

Armonizzazione dei servizi che possono essere riservati

Articolo 7

1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, i servizi che possono essere riservati da ciascuno Stato membro al fornitore o ai fornitori del servizio universale sono la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna, tramite consegna espressa o no, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida ove questa esista, a condizione che il peso di detti oggetti sia inferiore a 350 grammi. Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo.

2. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale la posta transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza possono continuare ad essere riservate nei limiti di prezzo e di peso stabiliti al paragrafo 1.

3. Quale fase ulteriore verso il completamento del mercato interno dei servizi postali, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, entro il 1° gennaio 2000 e fatte salve le competenze della Commissione, l’ulteriore liberalizzazione progressiva e controllata del settore postale, con particolare riguardo alla liberalizzazione della posta transfrontaliera e della pubblicità diretta per corrispondenza, nonché l’ulteriore revisione dei limiti di prezzo e di peso, con effetto a partire dal 1° gennaio 2003, tenuto conto in particolare dell’evoluzione economica, sociale e tecnologica intervenuta a tale data e considerando anche l’equilibrio finanziario del o dei fornitori del servizio universale, nella prospettiva di realizzare gli obiettivi della presente direttiva.

Tali decisioni si fonderanno su una proposta della Commissione che dovrà essere presentata entro la fine del 1998, in seguito ad un riesame del settore. Su richiesta della Commissione gli Stati membri forniranno tutte le informazioni necessarie a completare detto riesame.

4. Lo scambio dei documenti può non essere riservato.

Articolo 8

Le disposizioni dell’articolo 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere al collocamento di cassette postali sulla via pubblica, all’emissione di francobolli e al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale.

CAPITOLO 4

Condizioni per la fornitura dei servizi non riservati e condizioni di accesso alla rete

Articolo 9

1. Per i servizi non riservati, che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all’articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.

2. Per i servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all’articolo 3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

  • se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;
  • se necessario, prevedere l’imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione;
  • essere soggetta all’obbligo di non violare i diritti esclusivi o speciali accordati ai fornitori del servizio universale per i servizi postali riservati a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2.

3. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e basate su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto totale o parziale di un’autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.

4. Per garantire la salvaguardia del servizio universale, qualora lo Stato membro stabilisca che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva rappresentano un onere finanziario non equo per il fornitore del servizio universale, può istituire un fondo di compensazione amministrato a tal fine da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. In tal caso, può subordinare la concessione delle autorizzazioni all’obbligo di contribuire finanziariamente a tale fondo. Lo Stato membro deve garantire che nell’istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Soltanto i servizi di cui all’articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

5. Gli Stati membri possono prevedere un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza che permetta il controllo di tali servizi, ove essi siano liberalizzati.

Articolo 10

1. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all’articolo 9 per l’offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati.

2. Le misure di armonizzazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i criteri che deve rispettare l’operatore postale, le procedure cui deve attenersi, le modalità di pubblicazione dei criteri e delle procedure, nonché le procedure di ricorso.

Articolo 11

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione atte a garantire agli utenti e al fornitore o ai fornitori del servizio universale l’accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e di non discriminazione.

CAPITOLO 5

Principi tariffari e trasparenza contabile

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri:

  • i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all’insieme degli utenti;
  • i prezzi debbono essere correlati ai costi; gli Stati membri possono decidere di applicare sull’intero territorio nazionale una tariffa unica;
  • l’applicazione di una tariffa unica non esclude il diritto del/dei fornitore/i del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali in materia di prezzi.
  • le tariffe debbono essere trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 13

1. Per garantire la fornitura transfrontaliera del servizio universale, gli Stati membri incoraggiano i loro fornitori di servizio universale a far sì che nei loro accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano rispettati i principi seguenti:

  • fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
  • collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
  • garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.

2. L’applicazione dei principi summenzionati può essere accompagnata da disposizioni transitorie destinate ad evitare perturbazioni indebite sui mercati postali o implicazioni sfavorevoli per gli operatori economici, purché sussista un accordo tra gli operatori d’origine e di ricezione; dette disposizioni devono tuttavia limitarsi al minimo necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei due anni successivi all’entrata in vigore della presente direttiva, i fornitori del servizio universale effettuino una contabilità conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. I fornitori del servizio universale nella loro contabilità interna tengono conti separati almeno per ciascun servizio compreso nel settore riservato da un lato e, per i servizi non riservati, dall’altro. La contabilità per i servizi non riservati dovrebbe chiaramente distinguere tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. Tali sistemi di contabilità interna operano sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili.

3. I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi a ciascuno dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo:

a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare;

b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue:

i) ove possibile, sulla base di un’analisi diretta dell’origine dei costi stessi;

ii) se non è possibile un’analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un’altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l’imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;

iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall’altro.

4. Possono essere utilizzati altri sistemi di contabilità dei costi soltanto se compatibili con il paragrafo 2 e se approvati dall’autorità di regolamentazione nazionale. La Commissione è informata prima della relativa applicazione.

5. Le autorità di regolamentazione nazionali assicurano che la conformità con uno dei suddetti sistemi di contabilità dei costi di cui ai paragrafi 3 o 4 sia verificata da un organo competente indipendente dal fornitore del servizio universale. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.

6. L’autorità di regolamentazione nazionale tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati da un fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione, su richiesta.

7. Su richiesta, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti da questi sistemi sono messe in via riservata a disposizione dell’autorità di regolamentazione nazionale e della Commissione.

8. Se un determinato Stato membro non ha riservato nessuno dei servizi che possono essere riservati ai sensi dell’articolo 7, e non ha istituito un fondo di compensazione per la fornitura del servizio universale, come autorizzato dall’articolo 9, paragrafo 4, e se l’autorità di regolamentazione nazionale si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti dei paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. L’autorità di regolamentazione nazionale informa la Commissione di siffatte decisioni.

Articolo 15

I rendiconti finanziari di tutti i fornitori del servizio universale sono elaborati, sottoposti al controllo finanziario di un revisore dei conti indipendente e pubblicati conformemente alle pertinenti normative comunitaria e nazionale che si applicano alle imprese commerciali.

CAPITOLO 6

Qualità dei servizi

Articolo 16

Gli Stati membri assicurano che in relazione al servizio universale siano fissati e pubblicati obiettivi in materia di qualità al fine di garantire un servizio postale di buona qualità.

Le norme di qualità riguardano in particolare i tempi di instradamento, la regolarità e l’affidabilità dei servizi.

Le norme sono fissate:

  • dagli Stati membri per i servizi nazionali;
  • dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intracomunitari, quali figurano nell’allegato. Tali norme saranno adattate in futuro al progresso tecnico o all’evoluzione del mercato secondo la procedura prevista dall’articolo 21.

Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all’anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale, alle condizioni normalizzate fissate dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dall’articolo 21. I risultati sono pubblicati almeno una volta all’anno.

Articolo 17

Gli Stati membri stabiliscono norme di qualità per il traffico postale nazionale e assicurano che tali norme siano compatibili con quelle fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari.

Gli Stati membri comunicano le loro norme di qualità per i servizi nazionali alla Commissione, che provvederà alla loro pubblicazione, come avviene per le norme relative ai servizi transfrontalieri intracomunitari di cui all’articolo 18.

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che il controllo indipendente delle prestazioni sia effettuato conformemente alle disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 16, che i risultati siano giustificati e che, ove necessario, siano prese misure correttive.

Articolo 18

1. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 16, nell’allegato sono fissate le norme di qualità dei servizi transfrontalieri intracomunitari.

2. Qualora specifiche situazioni infrastrutturali e geografiche lo rendano necessario, le autorità di regolamentazione nazionali possono stabilire deroghe agli obiettivi di qualità previsti nell’allegato. Le deroghe così stabilite sono immediatamente notificate alla Commissione. Quest’ultima presenta, per informazione, al comitato istituito conformemente all’articolo 21 una relazione annuale sulle notifiche ricevute nei precedenti dodici mesi.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni modifica alle norme di qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari e provvede a garantire un controllo indipendente e regolare, nonché la pubblicazione dei risultati che dimostrano il rispetto di queste norme e i progressi compiuti. Le autorità di regolamentazione nazionali assicurano che siano adottate, se necessario, misure correttive.

Articolo 19

Gli Stati membri assicurano che vengano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che tali procedure consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.

Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utilizzatori e/o dei consumatori, possano presentare all’autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti al fornitore del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.

CAPITOLO 7

Armonizzazione delle norme tecniche

Articolo 20

L’armonizzazione delle norme tecniche viene effettuata tenendo conto, in particolare, dell’interesse degli utenti.

La fissazione delle norme tecniche applicabili al settore postale è affidata al Comitato europeo di normalizzazione sulla base di mandati, conformemente ai principi definiti nella direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (8).

Questi lavori sono svolti tenendo conto delle misure di armonizzazione adottate a livello internazionale e, in particolare, delle misure decise dall’Unione postale universale.

Le norme applicabili sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una volta all’anno.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori del servizio universale facciano riferimento alle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale qualora sia necessario agli interessi degli utilizzatori e, in particolare, quando essi forniscono le informazioni di cui all’articolo 6.

Il comitato di cui all’articolo 21 viene informato dello stato delle discussioni in sede di Comitato europeo di normalizzazione, nonché dei progressi realizzati in questo settore da tale organismo.

CAPITOLO 8

Il comitato

Articolo 21

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere viene formulato alla maggioranza prevista all’articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione fissata nell’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

CAPITOLO 9

Autorità nazionale di regolamentazione

Articolo 22

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva; possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.

CAPITOLO 10

Disposizioni finali

Articolo 23

Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva stessa, che include adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, e alla qualità dei servizi.

Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 24

Entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 26

1. La presente direttiva non osta a che qualsiasi Stato membro mantenga o introduca misure più liberali di quelle previste dalla direttiva medesima. Tali misure devono essere compatibili con il trattato.

2. Nel caso in cui la direttiva stessa decada, le misure adottate dagli Stati membri in attuazione della presente direttiva possono essere mantenute, purché compatibili con il trattato.

Articolo 27

Le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell’articolo 26, si applicano fino al 31 dicembre 2004, salvo diversa decisione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER


ALLEGATO

Norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

L’obiettivo di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria è definito in funzione della durata media di instradamento degli invii della più rapida categoria normalizzata, calcolato da punto a punto (*) secondo la formula D + n, dove D rappresenta la data di deposito (**) e n il numero di giorni lavorativi trascorsi tra tale data e quella di consegna al destinatario.

tabella

6 December 2021


Gli obiettivi devono essere raggiunti per l’insieme dei flussi nell’ambito del traffico intracomunitario globale e per ciascun flusso bilaterale tra due Stati membri.

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Traduci

Note:

(*) Una comunicazione riguardante la risoluzione extragiudiziale dei conflitti in materia di consumo è stata adottata dalla Commissione il 30 marzo 1998. Tale comunicazione, che comprende la presente raccomandazione, nonché il formulario europeo di reclamo per i consumatori, sono disponibili su Internet (http://europa.eu.int/comm/dg24).
(1) Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno» del 14 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 275).
(2) Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico», COM (93) 576 def. del 16 novembre 1993.
(3) Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno, COM(96) 13 def. del 14 febbraio 1996.

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
(4) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(5) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(6) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(10) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(11) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(12) GU L 55 del 28.2 2011, pag. 1.

Note:

(1) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36).

Note:

(1) GU C 224 del 15.7.2014, pag. 1.
(2) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.
(4) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
(6) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(7) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(8) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(9) Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(11) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(12) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(13) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(14) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(15) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
(16) Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(17) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(18) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(19) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(20) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(21) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(22) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(23) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(25) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU C 38 dell’8.2.2014, pag. 14.
(28) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(29) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
(30) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(31) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(32) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (ce) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(33) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(34) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(35) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 93.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(7) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(10) GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.
(11) GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.
(14) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(15) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(16) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.

Note:

(1) GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.
(2) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(9) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
(10) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).
(11) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(12) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(13) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.
(14) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
(16) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(17) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(18) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(19) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(20) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(21) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(22) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(23) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(24) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).
(25) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.
(28) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(29) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).
(30) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(31) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(32) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(33) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
(34) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(35) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
(36) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(37) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(38) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).
(39) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(40) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.
(41) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

Note:

(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81.
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 260), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.
(3) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
(4) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE.
(6) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(8) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(11) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

Note allegato I:

(1) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Note allegato II:

(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(2) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
(3) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
(5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(6) GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17.
(7) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.
(8) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(12) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Note:

(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).
(2) Per contro, la Corte rileva che la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3), si applica solo alle controversie transfrontaliere, mentre la causa in esame non riveste carattere transfrontaliero, poiché tanto il Banco Popolare quanto il sig. Menini e la sig.ra Rampanelli hanno la propria sede o residenza in Italia.
(3) La Corte segue qui lo stesso ragionamento svolto nella sua giurisprudenza sulle procedure di conciliazione (sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., C-317/08 a C-320/08).
(4) La direttiva sancisce la possibilità che le normative nazionali prevedano che l’esito delle procedure ADR sia vincolante per i professionisti, a condizione che il consumatore abbia precedentemente accettato la soluzione proposta.

Note:

(1) GU C 307 del 16.10.96, pag. 8 e GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.
(2) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 226). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999. Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999.
(4) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

Note:

(1) GU n. C 73 del 24. 3. 1992, pag. 7.
(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 108 e GU n. C 21 del 25. 1. 1993.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 34.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

Note:

(1) GU C 322 del 2. 12. 1995, pag. 22, e GU C 300 del 10. 10. 1996, pag. 22.
(2) GU C 174 del 17. 6. 1996, pag. 41.
(3) GU C 337 dell'11. 11. 1996, pag. 28.
(4) GU C 42 del 15. 2. 1993, pag. 240.
(5) GU C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.
(6) Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU C 152 del 27. 5. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1997 (GU C 188 del 19. 6. 1997, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 34), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.
(7) GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.
(8) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

Note allegato:

(*) Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il punto di accesso alla rete e il punto di consegna al destinatario.
(**) La data di deposito da prendere in considerazione sarà la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione sarà quella del giorno successivo.

Note:

(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 56.
(2) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2018.
(4) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
(5) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
(6) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(7) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).
(10) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(11) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(13) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders e altri/Stato olandese, C-352/85, ECLI:EU:C:1988:196.
(17) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).
(19) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(20) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 16 ottobre 2012, Commissione europea/Repubblica d’Austria, C-614/10, ECLI:EU:C:2012:631.
(22) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(24) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
(25) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(26) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(27) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(28) Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).
(29) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
(30) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(31) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(32) Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).
(33) Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131).
(34) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(35) Raccomandazione 2005/698/CE della Commissione del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 64).
(36) Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell’11 settembre 2013, relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).
(37) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(38) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(39) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).
(40) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(41) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(42) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(43) Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).
(44) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(45) Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).
(46) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(47) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Note:

(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell’24.11.2009, pag. 1).

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 89.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 293), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 19), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.
(3) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.
(4) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
(5) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.
(11) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.

Note:

(1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

Note:

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.
(2) GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(5) Cfr. allegato VI, parte A.
(6) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(7) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(8) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).
(10) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(14) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(15) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).
(16) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(17) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.
(18) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(19) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(20) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(21) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell’Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 (GU L 155, del 19.6.2018, pag. 6).
(24) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(25) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(28) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(29) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(30) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(31) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Note:

(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Note:

(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.
(3) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(6) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(8) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(9) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(10) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(11) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(12) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(14) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(15) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
(16) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(17) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.
(2) Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).
(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(5) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).
(6) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Note:

(1) GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.
(2) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(8) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(9) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(10) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(12) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(13) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(14) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(15) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(16) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(17) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(18) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(19) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(20) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 109 del 9.5.2006, pag. 10.
(2) Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007.
(3) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.
(5) GU L 365 del 24.12.1987, pag. 72.
(6) GU L 317 del 24.11.1988, pag. 55.
(7) GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52.
(8) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
(9) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.
(10) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
(11) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).
(12) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE.
(13) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17).
(14) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(16) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(17) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(18) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/29/CE.
(19) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(20) GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.
(21) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.
(22) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(23) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(24) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(25) GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.
(26) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(27) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(28) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(29) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(30) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) Cfr. la pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(5) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(9) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(10) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.
(11) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

Note:

(1) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 settembre 2015 (GU C 360 del 30.10.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
(4) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 2002 nella causa C-00/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Lda , C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.
(5) Cfr. la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(6) Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).
(7) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(8) Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, a eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(11) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(14) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(15) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(16) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(17) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(18) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(19) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Note:

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.
(5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(8) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Note:

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.
(3) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 556), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.
(4) GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.
(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(6) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Note:

(1) GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 8.
(2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26.
(3) Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 490), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 e decisione del Consiglio del 26 settembre 2007.
(4) GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 2.
(5) L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(9) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). L 315/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2007.
(10) Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.
(11) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).