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21 Novembre 2021

Regolamento 1286/2014/UE – prodotti d’investimento

REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2014
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

  • visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
  • vista la proposta della Commissione europea,
  • previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
  • visto il parere della Banca centrale europea(1),
  • visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
  • deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Agli investitori al dettaglio che ipotizzano di effettuare un investimento viene offerta una varietà sempre più ampia di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products – PRIIP). Alcuni di questi prodotti offrono soluzioni di investimento pensate per le esigenze degli investitori al dettaglio e sono spesso abbinati a una copertura assicurativa, o possono essere complessi e di difficile comprensione. Le informative agli investitori attualmente previste per tali PRIIP non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti e a comprenderne le caratteristiche. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso fatto investimenti senza aver compreso i rischi e i costi associati, subendo in alcuni casi perdite impreviste.

(2)

Migliorare la trasparenza dei PRIIP offerti agli investitori al dettaglio rappresenta un’importante misura di tutela degli investitori e una condizione essenziale per ristabilire la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti del mercato finanziario, in particolare in seguito alla crisi finanziaria. I primi passi in questa direzione sono già stati compiuti a livello di Unione attraverso lo sviluppo del regime delle informazioni chiave per gli investitori, istituito dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3).

(3)

L’esistenza di regole diverse sui PRIIP, che variano in funzione del settore dal quale provengono i PRIIP e le differenze tra le varie normative nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Approcci divergenti in materia di informazioni relative ai PRIIP ostacolano l’instaurazione di condizioni di concorrenza omogenee tra i vari ideatori dei PRIIP, nonché tra coloro che forniscono consulenza su tali prodotti o li vendono, cosa che falsa la concorrenza e crea inoltre un livello diseguale di tutela degli investitori all’interno dell’Unione. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all’instaurazione e al buon funzionamento del mercato interno.

(4)

Per evitare divergenze è necessario stabilire a livello dell’Unione norme uniformi in materia di trasparenza che si applichino a tutti i partecipanti al mercato dei PRIIP, al fine di rafforzare la protezione degli investitori. Per garantire che le regole comuni per i documenti contenenti le informazioni chiave siano stabilite in modo tale da poter armonizzare il formato e il contenuto di tali documenti, è necessario un regolamento. L’applicabilità diretta delle norme di un regolamento dovrebbe garantire che tutti coloro che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti siano soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio. Il presente regolamento non ha alcun effetto sul controllo della documentazione pubblicitaria. Inoltre, esso non ha alcun effetto neppure sulle misure d’intervento sui prodotti diverse da quelle relative a prodotti di investimento assicurativi.

(5)

Per ripristinare la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è essenziale non solo migliorare le informazioni sui PRIIP, ma anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti. Il presente regolamento è complementare alle misure sulla distribuzione di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), nonché alle misure adottate sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5).

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall’industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali l’importo dovuto all’investitore è soggetto a fluttuazioni a causa dell’esposizione ai valori di riferimento o soggetto al rendimento di una o più attività che non sono acquistate direttamente dall’investitore al dettaglio. Tali prodotti dovrebbero essere denominati PRIIP ai fini del presente regolamento e dovrebbero includere, tra gli altri, prodotti d’investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento, prodotti strutturati e depositi strutturati. Gli strumenti finanziari emessi da società veicolo che siano conformi alla definizione di PRIIP dovrebbero rientrare anch’essi nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Per tutti questi prodotti, gli investimenti non sono di tipo diretto, quale l’acquisto o la detenzione di attività. Essi agiscono invece da interfaccia tra l’investitore al dettaglio e i mercati attraverso un processo di assemblaggio consistente nel confezionare le attività in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta. Tale assemblaggio può consentire agli investitori al dettaglio di impegnarsi in strategie di investimento che sarebbero altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma può anche richiedere di mettere a disposizione ulteriori informazioni, in particolare al fine di consentire raffronti tra le diverse modalità di assemblaggio degli investimenti.

(7)

Per garantire che il presente regolamento si applichi esclusivamente a tali PRIIP, è opportuno escludere dal suo campo di applicazione i prodotti assicurativi che non offrono opportunità di investimento e i depositi esposti ai soli tassi di interesse. Nel caso di prodotti assicurativi vita, per «capitale» si intende il capitale investito su richiesta dell’investitore al dettaglio. Inoltre, dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento depositi o certificati che rappresentano depositi tradizionali diversi dai depositi strutturati definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE. Le attività detenute direttamente, quali azioni di società o obbligazioni sovrane, non sono PRIIP e dovrebbero quindi essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. I fondi d’investimento destinati agli investitori istituzionali sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio. Dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i prodotti pensionistici individuali e professionali o aziendali, riconosciuti dal diritto nazionale, aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione, in considerazione delle loro peculiarità ed obiettivi, mentre dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli altri prodotti assicurativi ad accumulazione o di risparmio individuali che offrono opportunità di investimento.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri a disciplinare la comunicazione di informazioni chiave su prodotti che esulano dal suo ambito di applicazione. In conformità con il loro mandato in materia di protezione dei consumatori ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(6), del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(8), l’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE»), l’Autorità di vigilanza europea (Autorità europea per gli investimenti e pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»), istituite da tali regolamenti («AEV»), dovrebbero monitorare i prodotti esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento e, se del caso, emanare orientamenti per affrontare problemi eventualmente individuati. Nel riesame che deve essere effettuato quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento bisognerebbe tener conto di siffatti orientamenti riguardo alla possibile estensione dell’ambito di applicazione e alla soppressione di talune esclusioni.

(9)

Per fare chiarezza sulla relazione tra gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e quelli stabiliti da altri atti legislativi che impongono la comunicazione di informazioni agli investitori, comprendendo segnatamente, ma non esclusivamente, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9) e la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10), è necessario che tali atti legislativi continuino ad applicarsi in aggiunta al presente regolamento.

(10)

Per assicurare una vigilanza regolare ed efficace del rispetto degli obblighi contenuti nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti responsabili di tale vigilanza. In numerosi casi le autorità competenti sono già designate per la vigilanza relativa ad altri obblighi degli ideatori o dei venditori di PRIIP o di coloro che forniscono consulenza su tal prodotti per effetto di altre disposizioni di diritto nazionale o dell’Unione.

(11)

Alle autorità nazionali competenti dovrebbero essere fornite, su loro richiesta e anche ex ante, tutte le informazioni necessarie a verificare i contenuti dei documenti contenenti le informazioni chiave, a valutare la loro conformità con il presente regolamento e a garantire la tutela dei clienti e degli investitori nei mercati finanziari.

(12)

Gli ideatori di PRIIP — quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli enti creditizi o le imprese di investimento — dovrebbero elaborare il documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP da essi ideati, dato che sono nella posizione migliore per conoscere il prodotto. Essi dovrebbero essere altresì responsabili dell’accuratezza del documento contenente le informazioni chiave. È opportuno che l’ideatore del PRIIP elabori il documento contenente le informazioni chiave prima che il prodotto possa essere venduto agli investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non sia venduto agli investitori al dettaglio, non dovrebbe esservi l’obbligo di elaborare un documento contenente le informazioni chiave, e quando per l’ideatore del PRIIP risulti impossibile nella pratica elaborare il documento contenente le informazioni chiave, questo compito può essere delegato ad altri. Gli obblighi di cui al presente regolamento, stabiliti nelle disposizioni in materia di redazione e le norme sulla revisione del documento contenente le informazioni chiave, dovrebbero applicarsi soltanto agli ideatori del PRIIP e fintantoché il PRIIP è negoziato in mercati secondari. Per assicurare un’ampia diffusione e disponibilità dei documenti contenenti le informazioni chiave, il presente regolamento dovrebbe prevedere la pubblicazione da parte dell’ideatore del PRIIP di un documento contenente informazioni chiave sul suo sito internet.

(13)

Per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, è necessario garantire che le informazioni relative ai PRIIP siano accurate, corrette, chiare e non fuorvianti per gli investitori al dettaglio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire regole comuni per la stesura del documento contenente le informazioni chiave, allo scopo di garantire che esso sia comprensibile per gli investitori al dettaglio. Date le difficoltà che molti investitori al dettaglio incontrano nel comprendere la terminologia finanziaria specialistica, occorrerebbe prestare particolare attenzione alla scelta delle parole e allo stile di scrittura del documento. È inoltre opportuno fissare regole in relazione alla lingua nella quale il documento contenente le informazioni chiave è redatto. Occorrerebbe inoltre che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere il documento contenente le informazioni chiave autonomamente, senza ricorrere ad altre informazioni non commerciali.

(14)

Nello sviluppare standard tecnici per il contenuto del documento contenente informazioni chiave al fine di riflettere accuratamente le politiche di investimento del prodotto e i suoi obiettivi in conformità del presente regolamento, le AEV dovrebbero garantire che l’ideatore dei PRIIP utilizzi un linguaggio chiaro e comprensibile, accessibile agli investitori al dettaglio, che contenga descrizione delle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento, compresa la descrizione degli strumenti finanziari utilizzati e che eviti la terminologia e il gergo finanziari che non sono immediatamente chiari per gli investitori al dettaglio.

(15)

Agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull’investimento e per confrontare i diversi PRIIP, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che non le utilizzino. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell’eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.

(16)

Strumenti di calcolo per la valutazione per prodotti di investimento sono già in fase di elaborazione a livello nazionale. Per essere quanto più utili possibile per i consumatori, tuttavia, tali calcolatori dovrebbero coprire i costi e le commissioni applicate dai diversi ideatori di PRIIP unitamente a eventuali altri costi o commissioni applicate dagli intermediari o da altri elementi della catena d’investimento, che non siano già inclusi tra gli ideatori del PRIIP. La Commissione dovrebbe riferire se tali strumenti siano disponibili on line in ogni Stato membro e se essi forniscano calcoli affidabili e accurati dei costi e delle commissioni aggregati per tutti i prodotti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(17)

Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere redatto in un formato standardizzato che consenta agli investitori al dettaglio di raffrontare diversi PRIIP. I comportamenti e le capacità dei consumatori, infatti, sono tali che il formato, la presentazione e il contenuto delle informazioni devono essere attentamente calibrati, in modo tale da ottimizzare la comprensione e l’uso delle informazioni. Per ciascun documento è opportuno seguire lo stesso ordine degli elementi e dei titoli. È inoltre opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i diversi PRIIP e la presentazione di queste informazioni mediante norme tecniche di regolamentazione che tengano conto di ricerche già condotte o in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell’efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. Alcuni PRIIP, inoltre, offrono all’investitore al dettaglio la possibilità di scegliere tra più investimenti sottostanti, quali fondi interni detenuti dalle imprese di assicurazione. È opportuno tenere conto di tali prodotti nel redigere il formato.

(18)

Poiché alcuni dei prodotti di investimento nell’ambito di applicazione del presente regolamento non sono semplici e possono risultare di difficile comprensione per gli investitori al dettaglio, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe, se del caso, includere una segnalazione relativa alla comprensibilità per l’investitore al dettaglio. Un prodotto dovrebbe essere considerato come non semplice e difficile da comprendere soprattutto se investe in attività sottostanti in cui di norma non investono gli investitori al dettaglio, se utilizza una serie di meccanismi diversi per calcolare il rendimento finale dell’investimento, creando un maggiore rischio di fraintendimenti da parte dell’investitore al dettaglio, se il rendimento dell’investimento sfrutta le inclinazioni comportamentali degli investitori al dettaglio, ad esempio offrendo un tasso «civetta» seguito da un tasso condizionale variabile ben più elevato, o una formula iterativa.

(19)

Gli investitori al dettaglio perseguono sempre di più, oltre a rendimenti finanziari sui loro investimenti, fini supplementari, quali obiettivi sociali o ambientali. Tuttavia, le informazioni sui risultati in termini sociali o ambientali che si prefiggono gli ideatori dei PRIIP possono essere difficili da raffrontare o addirittura assenti. Pertanto, gli sviluppi sostenibili ambientali e sociali previsti nell’ambito degli investimenti finanziari, nonché l’applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(11) potrebbero consentire di integrare più adeguatamente tali aspetti decisivi nel diritto dell’Unione ed essere ulteriormente promossi da esso. Attualmente, tuttavia, non esistono criteri definiti né una procedura formale per verificare in modo oggettivo tali criteri per la sostenibilità ambientale o sociale, come accade già sul mercato dei prodotti alimentari. È pertanto auspicabile che nel riesaminare il presente regolamento la Commissione valuti accuratamente gli sviluppi relativi ai prodotti di investimento in ambito sociale e ambientale e gli esiti del riesame del regolamento (UE) n. 346/2013.

(20)

Il documento contenente le informazioni chiave deve essere chiaramente distinguibile e separato da tutte le eventuali comunicazioni commerciali.

(21)

Per garantire che le informazioni del documento contenente le informazioni chiave siano affidabili, è opportuno che il presente regolamento imponga a tali ideatori dei PRIIP di tenere aggiornato il proprio documento contenente le informazioni chiave. A tal fine è necessario stabilire, con norme tecniche di regolamentazione che devono essere adottate dalla Commissione, regole dettagliate concernenti le condizioni e la frequenza della verifica delle informazioni e del riesame del documento contenente le informazioni chiave.

(22)

I documenti contenenti le informazioni chiave sono il fondamento su cui gli investitori al dettaglio basano le proprie decisioni in materia di investimenti. Pertanto, sugli ideatori di PRIIP incombe una significativa responsabilità nei confronti degli investitori al dettaglio nel garantire che tali informazioni non siano fuorvianti, inesatte o non coerenti con le corrispondenti parti dei documenti contrattuali del PRIIP. È dunque importante garantire che gli investitori al dettaglio godano di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre opportuno assicurare che tutti gli investitori al dettaglio in tutta l’Unione godano degli stessi diritti di chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa dell’inottemperanza al presente regolamento. È pertanto opportuno armonizzare le regole in materia di responsabilità civile degli ideatori di PRIIP. Gli investitori al dettaglio dovrebbero poter ritenere l’ideatore del PRIIP responsabile di aver violato il presente regolamento nel caso in cui il danno sia subito in conseguenza dell’affidamento su un documento contenente informazioni chiave che non è conforme ai documenti precontrattuali o contrattuali, nell’ambito di controllo dell’ideatore del PRIIP, o è fuorviante o inaccurato.

(23)

Le questioni relative alla responsabilità civile dell’ideatore del PRIIP che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Il tribunale competente a decidere su una causa di responsabilità civile intentata da un investitore al dettaglio dovrebbe essere determinato in applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di competenza giurisdizionale internazionale.

(24)

Il presente regolamento non introduce un passaporto che consenta la vendita o la commercializzazione di PRIIP a livello transfrontaliero ad investitori al dettaglio, né modifica un eventuale regime di passaporto in vigore per la vendita o la commercializzazione dei PRIIP a livello transfrontaliero. Il presente regolamento non modifica la ripartizione delle responsabilità tra le suddette autorità competenti esistenti nell’ambito di un regime di passaporto in vigore. Le autorità competenti designate dagli Stati membri ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere coerenti con quelle aventi competenza per la commercializzazione di PRIIP nell’ambito di un eventuale regime di passaporto in vigore. L’autorità competente dello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, dovrebbe essere responsabile della vigilanza sulla commercializzazione di tale PRIIP. L’autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, dovrebbe disporre in qualsiasi momento del diritto di sospendere la commercializzazione di un PRIIP nell’ambito del relativo territorio nei casi di non ottemperanza del presente regolamento.

(25)

Si dovrebbero integrare i poteri conferiti all’EIOPA e alle pertinenti autorità competenti con un meccanismo esplicito volto a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di prodotti di investimento assicurativi che sollevi gravi timori in merito alla protezione degli investitori, al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a opportuni poteri di coordinamento e d’intervento per l’EIOPA. Tali poteri dovrebbero anche riflettere i poteri conferiti all’ESMA e all’ABE nell’ambito del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio(12), al fine di garantire che tali meccanismi di intervento possano essere applicati a tutti i prodotti di investimento, a prescindere dalla loro forma giuridica. È opportuno che tali poteri siano esercitati dalle autorità competenti e, in casi eccezionali, dall’EIOPA solo se sono soddisfatte condizioni specifiche. Se ricorrono tali condizioni, l’autorità competente o, in casi eccezionali, l’EIOPA dovrebbe essere in grado di imporre, in via precauzionale, divieti o restrizioni prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato, distribuito o venduto agli investitori. Tali poteri non implicano alcun obbligo in capo a un’autorità competente o all’EIOPA di introdurre o applicare un processo di approvazione o di concessione di licenze per un prodotto, né sollevano l’ideatore di un prodotto di investimento assicurativo dalla responsabilità di rispettare tutti gli obblighi pertinenti del presente regolamento. Inoltre, tali poteri dovrebbero essere utilizzati esclusivamente nel pubblico interesse e non dovrebbero comportare responsabilità civile per le autorità competenti.

(26)

Al fine di consentire all’investitore al dettaglio di prendere una decisione d’investimento informata, è opportuno che le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, forniscano il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi operazione. Tale requisito dovrebbe applicarsi indipendentemente dal luogo e dalla modalità in cui avviene l’operazione. Tuttavia, laddove l’operazione abbia luogo tramite un mezzo di comunicazione a distanza, il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito subito dopo la conclusione dell’operazione a condizione che non sia possibile fornirlo preventivamente e che l’investitore al dettaglio dia il suo consenso. Le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o ne effettuano la vendita comprendono i distributori e gli ideatori di PRIIP, qualora gli ideatori di PRIIP decidano di fornire consulenza sui PRIIP o di vendere tali prodotti direttamente agli investitori al dettaglio. Il presente regolamento fa salva la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(13) e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(14).

(27)

È opportuno stabilire regole uniformi per dare alla persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende una certa scelta a proposito del mezzo con il quale il documento contenente le informazioni chiave viene trasmesso agli investitori al dettaglio, consentendo l’uso di comunicazioni elettroniche qualora le caratteristiche dell’operazione lo rendessero opportuno. È tuttavia opportuno dare all’investitore al dettaglio la possibilità di ricevere tale documento su carta. Per garantire l’accesso dei consumatori alle informazioni, il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe essere sempre fornito gratuitamente.

(28)

Per rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio nei PRIIP e nei mercati finanziari nel loro complesso, è opportuno stabilire obblighi che definiscano adeguate procedure interne in grado di garantire che gli ideatori dei PRIIP diano una risposta concreta ai reclami degli investitori al dettaglio.

(29)

Dato che i documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP dovrebbero essere elaborati da organismi operanti nel settore bancario, assicurativo, mobiliare e dei fondi sui mercati finanziari, è della massima importanza garantire un’agevole cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, in modo che esse adottino un approccio comune per l’applicazione del presente regolamento.

(30)

In linea con la comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e al fine di garantire che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Al fine di garantire che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo e di rafforzare la protezione degli investitori informandoli sui PRIIP commercializzati in violazione del presente regolamento, di norma le sanzioni e le misure dovrebbero essere pubblicate, tranne in determinate condizioni.

(31)

Sebbene nulla impedisca agli Stati membri di prevedere norme per sanzioni amministrative e penali relative alle stesse violazioni, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni del presente regolamento che sono disciplinate dal diritto penale nazionale. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri non sono obbligati a irrogare sanzioni amministrative e penali per la medesima violazione, ma dovrebbero essere in grado di farlo se il loro diritto nazionale lo consente. Tuttavia il mantenimento delle sanzioni penali in luogo delle sanzioni amministrative per le violazioni del presente regolamento non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità competenti di cooperare, accedere o scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del presente regolamento, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per l’azione penale siano state investite delle pertinenti violazioni.

(32)

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per specificare i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un PRIIP miri a obiettivi ambientali o sociali particolari, e le condizioni di intervento dell’EIOPA e delle autorità competenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)

La Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dalle AEV, tramite il comitato congiunto, per quanto riguarda la presentazione e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave, il formato standardizzato del documento contenente le informazioni chiave, la metodologia alla base del presentazione di rischio e rendimento e il calcolo dei costi, nonché le condizioni e la frequenza minima del riesame delle informazioni specificate nel documento contenente le informazioni chiave e le condizioni per adempiere all’obbligo di consegnare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori al dettaglio, in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. La Commissione dovrebbe completare il lavoro tecnico delle AEV conducendo test per i consumatori sulla presentazione del documento contenente le informazioni chiave come proposto dalle AEV.

(34)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(15), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(16), disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalle AEV a norma del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle AEV dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

(35)

Ai sensi del presente regolamento gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituiscono prodotti d’investimento, ma la recente introduzione di requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE renderebbe opportuno concedere a tali OICVM un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento durante il quale essi non sarebbero soggetti al presente regolamento. Dopo la scadenza di tale periodo transitorio, in assenza di una sua proroga, gli OICVM dovrebbero divenire soggetti al presente regolamento. Tale periodo transitorio dovrebbe applicarsi anche alle società di gestione, alle imprese d’investimento e alle persone che vendono o forniscono consulenza su quote di fondi diversi dagli OICVM quando uno Stato membro applica a tali fondi le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE.

(36)

Il riesame del presente regolamento dovrebbe essere effettuato quattro anni dopo la sua entrata in vigore al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di PRIIP, nonché degli sviluppi in altri settori del diritto dell’Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Il riesame dovrebbe anche valutare la fattibilità, i costi e i possibili vantaggi dell’introduzione di un marchio per gli investimenti sociali e ambientali. Il riesame dovrebbe inoltre valutare se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione dei PRIIP da parte degli investitori al dettaglio medi e la comparabilità dei PRIIP. Esso dovrebbe inoltre esaminare l’ipotesi di estendere il periodo transitorio applicabile a fondi OICVM o a taluni fondi diversi dagli OICVM, oppure la realizzabilità di altre opzioni per il trattamento di tali fondi. Esso dovrebbe altresì valutare se debba essere mantenuto l’esenzione di prodotti dall’ambito di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Nel contesto del riesame la Commissione dovrebbe anche condurre un’indagine di mercato per determinare la disponibilità sul mercato di strumenti di calcolo online per la valutazione che consentano all’investitore al dettaglio di calcolare i costi e le competenze aggregati dei PRIIP e se tali strumenti siano resi disponibili gratuitamente. Sulla base di tutti i suddetti riesami, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(37)

Visto il lavoro in corso in materia di divulgazione di requisiti per le informazioni di prodotto sui prodotti pensionistici individuali svolto dall’EIOPA e tenendo conto delle specificità di tali prodotti, la Commissione, entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe valutare se mantenere l’esclusione per i prodotti pensionistici che, ai sensi della legislazione nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi. Nella sua valutazione, la Commissione dovrebbe considerare se il presente regolamento costituisce il meccanismo legislativo più adeguato per assicurare l’informazione nel settore dei prodotti pensionistici o se sarebbero più appropriati altri meccanismi.

(38)

Per dare agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione pratica delle prescrizioni del presente regolamento, queste ultime non dovrebbero applicarsi prima di due anni dalla sua entrata in vigore.

(39)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(40)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela degli investitori al dettaglio e accrescere la loro fiducia nei PRIIP anche nei casi in cui tali prodotti sono venduti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha fornito il suo parere(17),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori PRIIP nonché sulla diffusione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP.

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

a)

i prodotti assicurativi non vita quali elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE;

b)

i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;

c)

i depositi diversi dai depositi strutturati quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE;

d)

gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a g), i) e j), della direttiva 2003/71/CE;

e)

i prodotti pensionistici che, ai sensi della normativa nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

f)

gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(18) o della direttiva 2009/138/CE;

g)

i prodotti pensionistici individuali per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il datore di lavoro o il lavoratore non può scegliere il prodotto pensionistico o il fornitore.

Articolo 3

1. Quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2003/71/CE.

2. Quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2009/138/CE.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «prodotto d’investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all’articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(19), nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell’investimento stesso, l’importo dovuto all’investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell’esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall’investitore al dettaglio;

2) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;

3) «prodotto d’investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: qualsiasi prodotto che rientra in una delle definizioni di cui alle lettere a) e b) o in entrambe:

a)

un PRIIP;

b)

un prodotto di investimento assicurativo;

4) «ideatore di prodotti d’investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»:

a)

un soggetto che confeziona un PRIIP;

b)

un soggetto che apporta modifiche a un PRIIP esistente anche, ma non soltanto, modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel PRIIP;

5) «persona che vende un PRIIP»: una persona che offre o conclude un contratto relativo a un PRIIP con un investitore al dettaglio;

6) «investitore al dettaglio»:

a)

un cliente al dettaglio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;

b)

un cliente ai sensi della direttiva 2002/92/CE, qualora tale cliente non possa considerarsi cliente professionale secondo la definizione contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;

7) «supporto durevole»: strumento come definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;

8) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da uno Stati membro a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il presente regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti;

CAPO II
DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SEZIONE I
Redazione del documento contenente le informazioni chiave

Articolo 5

1. Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l’ideatore di PRIIP redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblica il documento sul suo sito internet.

2. Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall’ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all’autorità competente per i PRIIP commercializzati in quello Stato membro.

SEZIONE II
Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave

Articolo 6

1. Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP.

2. Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Il documento non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile e solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel documento contenente le informazioni chiave.

3. In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all’investitore al dettaglio una serie di opzioni per gli investimenti, quali tutte le informazioni richieste all’articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ogni opzione di investimento sottostante, che non possono essere fornite in un unico documento conciso e a sé stante, il documento contenente informazioni chiave fornisce almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostanti e indica dove e come si può trovare una documentazione informativa precontrattuale più dettagliata relativa ai prodotti di investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento sottostanti.

4. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, in maniera concisa, consiste al massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate, agevola la comparabilità, e presenta le seguenti caratteristiche:

a)

è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;

b)

si concentra sulle principali informazioni di cui hanno bisogno gli investitori al dettaglio;

c)

è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, sintetico e comprensibile.

5. Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

6. Se nel documento contenente le informazioni chiave viene usato il nome o il logo dell’ideatore di PRIIP o del gruppo a cui appartiene, esso è in forma tale da non distogliere l’attenzione degli investitori al dettaglio dalle informazioni contenute nel documento o da non oscurare il testo.

Articolo 7

1. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PRIIP è distribuito, oppure in un’altra lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale contenente le informazioni chiave.

2. Qualora un PRIIP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali.

Articolo 8

1. Il titolo «Documento contenente le informazioni chiave» è posto in evidenza all’inizio della prima pagina del documento.

Il documento contenente le informazioni chiave è presentato nell’ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.

2. Subito sotto il titolo del documento contenente le informazioni chiave è posta la seguente nota esplicativa:

«Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.».

3. Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni:

a)

all’inizio del documento, il nome del PRIIP, l’identità e i dati di contatto dell’ideatore del PRIIP, informazioni sull’autorità competente dell’ideatore di PRIIP e la data del documento;

b)

Ove applicabile, una segnalazione di comprensibilità redatta come segue: «State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.»;

c)

in una sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?», la natura e le caratteristiche principali del PRIIP, compresi:

i)

il tipo di PRIIP;

ii)

i suoi obiettivi e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un’indicazione dei mercati in cui investe il PRIIP, e, ove applicabile, gli obiettivi ambientali o sociali specifici a cui mira il prodotto, nonché le modalità di determinazione del rendimento;

iii)

una descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il PRIIP, in particolare in termini di capacità di sostenere perdite su investimenti e di orizzonti d’investimento;

iv)

nei casi in cui il PRIIP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, comprese le circostanze che le attiverebbero;

v)

la durata del PRIIP, se conosciuta;

d)

in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi:

i)

un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di quest’ultimo, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PRIIP e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio;

ii)

la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti:

se l’investitore al dettaglio può perdere tutto il capitale investito; o

se l’investitore al dettaglio si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi, comprese passività potenziali ulteriori rispetto al capitale investito nel PRIIP; e

ove applicabile, se il PRIIP include una protezione del capitale contro il rischio di mercato, nonché i dettagli sull’ampiezza di tale copertura e i suoi limiti, in particolare per quanto riguarda i tempi di applicazione;

iii)

scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli;

iv)

ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio e limiti massimi delle prestazioni incorporate;

v)

una precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell’investitore al dettaglio può incidere sui versamenti effettivi;

e)

in una sezione intitolata: «Cosa accade se il [nome dell’ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell’investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;

f)

in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PRIIP, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell’investitore al dettaglio, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l’incidenza composta dei costi complessivi sull’investimento;

Il documento contenente informazioni chiave include una indicazione chiara che i consulenti, distributori o eventuali altre persone che forniscono consulenza o vendono il PRIIP forniranno informazioni che specifichino eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire all’investitore al dettaglio di comprendere l’effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell’investimento.

g)

in una sezione intitolata «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»

i)

ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o cancellazione per il PRIIP;

ii)

l’indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e, ove applicabile, del periodo minimo di detenzione richiesto;

iii)

la capacità di operare disinvestimenti prima della scadenza e le relative condizioni, comprese tutte le commissioni e le sanzioni applicabili, tenendo conto del profilo di rischio/rendimento del PRIIP e dell’evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;

iv)

indicazioni circa le potenziali conseguenze di un riscatto prima della scadenza del termine o del periodo di detenzione raccomandato, quali la perdita di protezione del capitale o competenze aggiuntive in funzione dei risultati;

h)

in una sezione intitolata «Come presentare reclami?», informazioni su come e a chi un investitore al dettaglio può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta dell’ideatore di PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;

i)

in una sezione intitolata «altre informazioni rilevanti», eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni da fornire all’investitore al dettaglio in fase precontrattuale e/o postcontrattuale, esclusa la documentazione commerciale.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 30, che specifichino i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un PRIIP miri a specifici obiettivi ambientali o sociali.

5. Al fine di garantire la coerente applicazione del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3;

b)

la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti (i) e (iii); e

c)

la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f).

Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le autorità europee di vigilanza tengono conto dei vari tipi di PRIIP, delle differenze fra di essi e delle capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei PRIIP in modo da consentire all’investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al PRIIP non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne sminuiscano la rilevanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito internet dell’ideatore del PRIIP.

Articolo 10

1. L’ideatore del PRIIP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista viene resa disponibile tempestivamente.

2. Al fine di garantire l’applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le condizioni del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;

b)

le condizioni alle quali il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto;

c)

le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa;

d)

le circostanze nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo a un PRIIP da essi acquistato, nonché i mezzi tramite cui gli investitori al dettaglio devono essere informati.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

1. L’ideatore del PRIIP non può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base al documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti precontrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all’articolo 8.

2. Un investitore al dettaglio che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell’effettuare un investimento nel PRIIP per cui tale documento è stato prodotto, può esigere dall’ideatore del PRIIP il risarcimento dei danni derivanti da tale perdita in conformità della normativa nazionale.

3. Elementi come «perdita» o «risarcimento danni», a cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità della normativa nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.

4. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo non possono essere limitati o derogati da clausole contrattuali.

Articolo 12

Laddove il documento contenente le informazioni chiave riguardi una polizza assicurativa, all’impresa di assicurazione incombono obblighi derivanti dal presente regolamento solo nei confronti del titolare della polizza e non del suo beneficiario.

SEZIONE III
Consegna del documento contenente le informazioni chiave

Articolo 13

1. Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.

2. Una persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende può adempiere alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo il documento contenente informazioni chiave a una persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto dell’investitore al dettaglio riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto.

3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi l’articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 6 della direttiva 2002/65/CE, una persona che vende un PRIIP può fornire il documento contenente le informazioni chiave all’investitore al dettaglio dopo la conclusione di un’operazione, senza indebiti ritardi, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’investitore al dettaglio decide, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con la persona che vende un PRIIP e di concludere l’operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;

b)

la consegna del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 1 del presente articolo non è possibile;

c)

la persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende ha informato l’investitore al dettaglio che la consegna del documento contenente le informazioni chiave non è possibile e ha indicato chiaramente che quest’ultimo può rimandare l’operazione per ricevere e leggere il documento contenente le informazioni chiave prima di concludere l’operazione;

d)

l’investitore al dettaglio accetta di ricevere il documento contenente le informazioni chiave senza indebiti ritardi dopo la conclusione dell’operazione, anziché rimandare l’operazione per ricevere il documento preventivamente.

4. Qualora operazioni successive riguardanti lo stesso PRIIP vengano realizzate per conto di un investitore al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore al dettaglio alla persona che vende il PRIIP anteriormente alla prima operazione, l’obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo alla prima operazione e alla prima operazione dopo che il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell’articolo 10.

5. Al fine di assicurare un’applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per adempiere all’obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave come stabilito dal paragrafo 1.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

1. La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave gratuitamente.

2. La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in una delle seguenti forme:

a)

su supporto cartaceo, che dovrebbe essere l’opzione predefinita qualora il PRIIP venga offerto nell’ambito di un contatto diretto, salvo richiesta diversa da parte dell’investitore al dettaglio;

b)

su un supporto durevole non cartaceo, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o

c)

tramite un sito internet, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 5.

3. Qualora il documento contenente le informazioni chiave sia fornito su un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet, all’investitore al dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia cartacea. Gli investitori al dettaglio sono informati del loro diritto a richiedere gratuitamente una copia cartacea.

4. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole non cartaceo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’uso di tale supporto durevole è adatto al contesto in cui si svolge il rapporto d’affari tra la persona che fornisce consulenza su un PRIIP o lo vende e l’investitore al dettaglio; e

b)

all’investitore al dettaglio è stata data l’opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta e su un altro supporto durevole, e ha scelto quest’ultimo in modo comprovabile.

5. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito tramite un sito internet che non rientra nella definizione di supporto durevole se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la consegna del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet è adatta al contesto in cui si svolge il rapporto d’affari tra la persona che fornisce consulenza su un PRIIP o lo vende e l’investitore al dettaglio;

b)

all’investitore al dettaglio è stata data l’opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta o tramite un sito internet, e ha scelto quest’ultimo in modo comprovabile;

c)

all’investitore al dettaglio sono stati comunicati elettronicamente, o per iscritto, l’indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave;

d)

il documento contenente le informazioni chiave resti accessibile sul sito internet, e possa essere scaricato e memorizzato su un supporto durevole, per tutto il periodo di tempo in cui l’investitore al dettaglio può avere la necessità di accedervi.

Ove il documento contenente le informazioni chiave sia stato riveduto a norma dell’articolo 10, su richiesta dell’investitore al dettaglio sono fornite anche le versioni precedenti.

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la trasmissione d’informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet viene considerata come adatta per il contesto in cui si svolge il rapporto d’affari tra la persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende e l’investitore al dettaglio, se vi è la prova che l’investitore al dettaglio ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte dell’investitore al dettaglio di un indirizzo e-mail ai fini dello svolgimento di tale rapporto d’affari viene considerata come un elemento di prova.

CAPO III
MONITORAGGIO DEL MERCATO E POTERI DI INTERVENTO SUI PRODOTTI

Articolo 15

1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 l’EIOPA esercita il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nell’Unione.

2. Le autorità competenti esercitano il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso.

Articolo 16

1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’EIOPA può vietare o limitare temporaneamente nell’Unione:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o pratica finanziaria di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’EIOPA.

2. L’EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;

b)

i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione all’attività o al prodotto di investimento assicurativo in questione non affrontano la minaccia;

c)

un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.

Se sono soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, l’EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto agli investitori.

3. Nell’adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA assicura che tale misura:

a)

non abbia, sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; o

b)

non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Se un’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 17, l’EIOPA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere il parere di cui all’articolo 18.

4. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA comunica alle autorità competenti la misura proposta.

5. L’EIOPA pubblica sul suo sito internet l’avviso relativo a eventuali decisioni di adottare misure ai sensi del presente articolo. Nell’avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l’entrata in vigore delle misure.

6. L’EIOPA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli adeguati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo spirare del suddetto termine di tre mesi.

7. Una misura adottata dall’EIOPA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un’autorità competente.

8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 30 per specificare i criteri e i fattori di cui l’EIOPA deve tenere conto al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Tali criteri e fattori comprendono:

a)

il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di investitore destinatario della sua commercializzazione e vendita;

b)

l’entità o il valore nozionale del prodotto di investimento assicurativo;

c)

il grado di innovazione del prodotto di investimento assicurativo, dell’attività o della prassi;

d)

l’effetto leva di un prodotto o di una prassi.

Articolo 17

1. Un’autorità competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi finanziaria di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2. Un’autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:

a)

un’attività o una prassi o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori o costituisce una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;

b)

i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili all’attività o alla prassi o al prodotto d’investimento assicurativo non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una vigilanza rafforzata o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;

c)

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare l’attività o la prassi o il prodotto di investimento assicurativo, ovvero trarre beneficio dallo stesso;

d)

l’autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo;

e)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o le attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se sono soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, l’autorità competente può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto agli investitori. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’autorità competente.

3. L’autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all’EIOPA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari riguardanti:

a)

l’attività o la prassi o il prodotto di investimento assicurativo cui si riferisce la misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui si prevede che entreranno in vigore;

c)

gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’autorità competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

4. In casi eccezionali, ove ritenga necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dalle attività, dalle prassi o dai prodotti di investimento assicurativi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può intervenire in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che una notifica effettuata un mese prima non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. L’autorità competente non interviene in via provvisoria per un periodo superiore a tre mesi.

5. L’autorità competente pubblica sul suo sito internet l’avviso relativo a qualsiasi decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell’avviso.

6. L’autorità competente revoca il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 30 per specificare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti devono tenere conto al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Tali criteri e fattori comprendono:

a)

il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di investitore destinatario della sua commercializzazione e vendita;

b)

il grado di innovazione di un’attività, di una prassi o di un prodotto di investimento assicurativo;

c)

l’effetto leva di un prodotto o di una prassi;

d)

in relazione all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, l’entità o il valore nozionale di un prodotto di investimento assicurativo.

Articolo 18

1. L’EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 17. In particolare, l’EIOPA assicura che le misure adottate da un’autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio coerente.

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione, a norma dell’articolo 17, che una misura deve essere imposta a norma del suddetto articolo, l’EIOPA adotta un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l’EIOPA ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito internet dell’EIOPA.

3. Se un’autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere adottato dall’EIOPA a norma del paragrafo 2 o si astiene dall’adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.

CAPO IV
RECLAMI, RICORSI, COOPERAZIONE E SUPERVISIONE

Articolo 19

Gli ideatori di PRIIP e le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che:

a)

gli investitori al dettaglio dispongano di modalità efficaci per presentare un reclamo nei confronti degli ideatori di PRIIP;

b)

gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta nel merito in maniera tempestiva e corretta; e

c)

anche nel caso di controversie transfrontaliere, gli investitori al dettaglio possano accedere a efficaci procedure di ricorso, in particolare qualora gli ideatori di PRIIP si trovino in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Articolo 20

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento e dell’esercizio dei loro poteri.

2. Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 21

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da essi effettuato in tale Stato membro a norma del presente regolamento.

2. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle AEV si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

CAPO V
SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Articolo 22

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale.

Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

2. Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 24, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 23

Le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 24

1. Il presente articolo si applica alle violazioni dell’articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 6 e 7, dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dell’articolo 9, dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 14 e 19.

2. Le autorità competenti devono avere il potere di irrogare, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative:

a)

un ordine che vieti la commercializzazione di un PRIIP;

b)

un ordine che sospenda la commercializzazione di un PRIIP;

c)

un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione;

d)

un ordine che vieti la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 e imponga la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave;

e)

sanzioni pecuniarie amministrative di almeno:

(i)

persona giuridica:

fino a 5 000 000 EUR oppure, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 30 dicembre 2014, o fino al 3 % del fatturato totale annuo di tale persona giuridica in base agli ultimi bilanci d’esercizio disponibili approvati dall’organo di amministrazione; o

fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

ii)

persona fisica:

fino a 700 000 EUR, oppure, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 30 dicembre 2014; o

fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettera e), punto i), è un’impresa madre o una filiazione di un’impresa madre che è tenuta a preparare bilanci consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(20), il fatturato totale da considerare è il fatturato totale annuo, o il tipo di reddito corrispondente in conformità del pertinente diritto dell’Unione in materia di contabilità, risultante nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre apicale.

3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.

4. Se le autorità competenti hanno irrogato una o più sanzioni amministrative o altre misure a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse hanno il potere di emanare — o di imporre agli ideatori di PRIIP o alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti di emanare — una comunicazione diretta all’investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni o le misure amministrative e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento.

Articolo 25

Le autorità competenti applicano le sanzioni e le misure amministrative di cui all’articolo 24, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

c)

le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

d)

il comportamento collaborativo della persona responsabile della violazione;

e)

le precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;

f)

le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

Articolo 26

Le decisioni di irrogare le sanzioni e le misure adottate a norma del presente regolamento sono impugnabili.

Articolo 27

1. Se l’autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni e le misure amministrative, essa comunica contestualmente tali sanzioni e misure amministrative all’AEV competente.

2. L’autorità competente trasmette annualmente all’AEV competente informazioni aggregate concernenti tutte le sanzioni e le misure amministrative irrogate a norma dell’articolo 22 e dell’articolo 24, paragrafo 2.

3. Le AEV pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nelle loro relazioni annuali.

Articolo 28

1. Le autorità competenti mettono in atto meccanismi efficaci per consentire la segnalazione alle stesse di attuali o potenziali violazioni del presente regolamento.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di attuali o potenziali violazioni e per le relative verifiche;

b)

la protezione adeguata dei dipendenti che riferiscono di violazioni commesse all’interno del loro ente almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;

c)

la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento giudiziario.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti introducano meccanismi supplementari ai sensi del diritto nazionale.

4. Gli Stati membri possono prescrivere agli enti che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni effettive o potenziali a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Articolo 29

1. Le decisioni, avverso le quali non è stata esperita impugnazione, relative all’irrogazione di sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, sono pubblicate dalle autorità competenti sui propri siti internet senza indebito ritardo, dopo che le persone sanzionate sono state informate di tali decisioni.

La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a)

tipo e natura della violazione;

b)

identità delle persone responsabili.

Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti:

a)

rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o

b)

pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione, o

c)

non pubblichino la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio;

ii)

la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

2. Le autorità competenti comunicano alle AEV tutte le sanzioni amministrative o le misure imposte ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, terzo comma, lettera c), compresi eventuali impugnazioni avverso le stesse e il relativo esito.

Qualora si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

3. Se il diritto nazionale prevede la pubblicazione della decisione di irrogare una sanzione o una misura impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito internet ufficiale, senza indebito ritardo, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito dell’impugnazione. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di imporre una sanzione o una misura che sia stata oggetto di pubblicazione.

4. Le autorità competenti assicurano che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per cinque anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 16, paragrafo 8, e all’articolo 17, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 30 dicembre 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 16, paragrafo 8, e all’articolo 17, paragrafo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 16, paragrafo 8, o dell’articolo 17, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Quando la Commissione adotta, a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, o dell’articolo 13, paragrafo 5, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dalle AEV, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è, in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e al fine di tenere in considerazione la complessità e l’entità delle questioni trattate, di due mesi dalla data della notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine può essere prorogato di un mese.

Articolo 32

1. Le società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e le società d’investimento di cui all’articolo 27 della medesima direttiva nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al 31 dicembre 2019.

2. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio.

Articolo 33

1. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione procede ad un riesame del presente regolamento. Il riesame contiene un’indagine generale, basata sulle informazioni ricevute dalle AEV, dell’operazione di segnalazione relativa alla comprensibilità, tenendo conto degli orientamenti elaborati a tale proposito dalle autorità competenti. Contiene altresì un’indagine relativa all’applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d’investimento al dettaglio e della fattibilità, dei costi e dei possibili vantaggi dell’introduzione di un marchio per gli investimenti sociali e ambientali. Nell’ambito di tale riesame la Commissione effettua test sui consumatori e un esame delle opzioni non legislative nonché dei risultati del riesame del regolamento (UE) n. 346/2013 in relazione all’articolo 27, paragrafo 1, lettere c), e) e g).

Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 32 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame include anche una riflessione sulla possibile estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari e valuta se debba essere mantenuto l’esonero di prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Il riesame valuta altresì l’opportunità di introdurre norme comuni relative alla necessità che tutti gli Stati membri prevedano sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento.

2. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione valuta, sulla base del lavoro in materia di divulgazione di requisiti per le informazioni di prodotto svolto dall’EIOPA, se proporre un nuovo atto legislativo che garantisca un’adeguata divulgazione dei requisiti per le informazioni di prodotto per tali prodotti o se includere prodotti pensionistici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Nella sua valutazione la Commissione garantisce che tali misure non riducano gli standard di divulgazione negli Stati membri che dispongono di regimi di divulgazione preesistenti per tali prodotti pensionistici.

3. Previa consultazione del comitato congiunto, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante i paragrafi 1 e 2, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

4. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione conduce un’indagine di mercato per determinare la disponibilità di calcolatori online che consentano all’investitore al dettaglio di calcolare i costi e le competenze aggregati dei PRIIP e se tali strumenti siano resi disponibili gratuitamente. La Commissione comunica in una relazione se tali strumenti forniscono calcoli affidabili e accurati per tutti i prodotti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Qualora tale indagine concluda che tali strumenti non esistono o che gli strumenti esistenti non consentono agli investitori al dettaglio di calcolare gli importi aggregati di costi e competenze dei PRIIP, la Commissione valuta la possibilità che le AEV, attraverso il comitato congiunto, elaborino progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabilite le specifiche applicabili a tali strumenti a livello di Unione.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 2014

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

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Traduci

Note:

(*) Una comunicazione riguardante la risoluzione extragiudiziale dei conflitti in materia di consumo è stata adottata dalla Commissione il 30 marzo 1998. Tale comunicazione, che comprende la presente raccomandazione, nonché il formulario europeo di reclamo per i consumatori, sono disponibili su Internet (http://europa.eu.int/comm/dg24).
(1) Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno» del 14 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 275).
(2) Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico», COM (93) 576 def. del 16 novembre 1993.
(3) Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno, COM(96) 13 def. del 14 febbraio 1996.

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.
(4) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(5) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(6) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(10) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(11) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(12) GU L 55 del 28.2 2011, pag. 1.

Note:

(1) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36).

Note:

(1) GU C 224 del 15.7.2014, pag. 1.
(2) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 78.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 novembre 2015.
(4) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).
(6) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(7) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
(8) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(9) Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).
(10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(11) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(12) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(13) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(14) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(15) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
(16) Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(17) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(18) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(19) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(20) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(21) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(22) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(23) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(24) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(25) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU C 38 dell’8.2.2014, pag. 14.
(28) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(29) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).
(30) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(31) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(32) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (ce) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(33) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
(34) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).
(35) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 93.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(5) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
(7) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(9) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(10) GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.
(11) GU L 136 del 2.6.2010, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.
(14) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(15) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(16) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.

Note:

(1) GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.
(2) GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(8) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(9) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
(10) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).
(11) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(12) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(13) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.
(14) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
(16) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(17) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
(18) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(19) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(20) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(21) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(22) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(23) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(24) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).
(25) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(26) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).
(27) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.
(28) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(29) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).
(30) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(31) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(32) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.
(33) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
(34) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).
(35) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.
(36) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(37) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(38) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).
(39) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(40) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.
(41) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

Note:

(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 81.
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 260), posizione comune del Consiglio del 15 novembre 2004 (GU C 38 E del 15.2.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.
(3) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17. Direttiva modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
(4) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE.
(6) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(8) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(11) GU L 149 del 11.6.2005, pag. 22.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

Note allegato I:

(1) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Note allegato II:

(1) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(2) GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.
(3) GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
(5) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(6) GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17.
(7) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 20.
(8) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(9) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(10) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(12) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

Note:

(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).
(2) Per contro, la Corte rileva che la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3), si applica solo alle controversie transfrontaliere, mentre la causa in esame non riveste carattere transfrontaliero, poiché tanto il Banco Popolare quanto il sig. Menini e la sig.ra Rampanelli hanno la propria sede o residenza in Italia.
(3) La Corte segue qui lo stesso ragionamento svolto nella sua giurisprudenza sulle procedure di conciliazione (sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a., C-317/08 a C-320/08).
(4) La direttiva sancisce la possibilità che le normative nazionali prevedano che l’esito delle procedure ADR sia vincolante per i professionisti, a condizione che il consumatore abbia precedentemente accettato la soluzione proposta.

Note:

(1) GU C 307 del 16.10.96, pag. 8 e GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.
(2) GU C 66 del 3.3.1997, pag. 5.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1998 (GU C 104 del 6.4.1998, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 46) e decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 1998 (GU C 98 del 9.4.1999, pag. 226). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999. Decisione del Consiglio del 17 maggio 1999.
(4) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51.

Note:

(1) GU n. C 73 del 24. 3. 1992, pag. 7.
(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 108 e GU n. C 21 del 25. 1. 1993.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 34.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

Note:

(1) GU C 322 del 2. 12. 1995, pag. 22, e GU C 300 del 10. 10. 1996, pag. 22.
(2) GU C 174 del 17. 6. 1996, pag. 41.
(3) GU C 337 dell'11. 11. 1996, pag. 28.
(4) GU C 42 del 15. 2. 1993, pag. 240.
(5) GU C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.
(6) Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU C 152 del 27. 5. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1997 (GU C 188 del 19. 6. 1997, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 34), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.
(7) GU L 95 del 21. 4. 1993, pag. 29.
(8) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

Note allegato:

(*) Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il punto di accesso alla rete e il punto di consegna al destinatario.
(**) La data di deposito da prendere in considerazione sarà la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione sarà quella del giorno successivo.

Note:

(1) GU C 125 del 21.4.2017, pag. 56.
(2) GU C 207 del 30.6.2017, pag. 87.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2018.
(4) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
(5) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
(6) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(7) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).
(8) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(9) Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).
(10) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(11) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(12) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(13) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(16) Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders e altri/Stato olandese, C-352/85, ECLI:EU:C:1988:196.
(17) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).
(18) Regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).
(19) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(20) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 16 ottobre 2012, Commissione europea/Repubblica d’Austria, C-614/10, ECLI:EU:C:2012:631.
(22) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
(23) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(24) Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).
(25) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
(26) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(27) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(28) Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).
(29) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
(30) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(31) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(32) Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).
(33) Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131).
(34) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(35) Raccomandazione 2005/698/CE della Commissione del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche (GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 64).
(36) Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell’11 settembre 2013, relativa all’applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).
(37) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(38) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(39) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).
(40) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(41) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(42) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(43) Direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 20).
(44) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) e che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(45) Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).
(46) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).
(47) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Note:

(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell’24.11.2009, pag. 1).

Note:

(1) GU C 317 del 23.12.2009, pag. 89.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 293), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 19), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.
(3) GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.
(4) GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
(5) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.
(7) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(8) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.
(11) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.

Note:

(1) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

Note:

(1) GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.
(2) GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(5) Cfr. allegato VI, parte A.
(6) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(7) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(8) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(9) Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).
(10) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(12) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(13) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(14) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(15) Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99).
(16) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(17) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 99.
(18) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(19) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(20) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(21) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(22) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell’Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 (GU L 155, del 19.6.2018, pag. 6).
(24) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
(25) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(26) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(27) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(28) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(29) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(30) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(31) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Note:

(1) GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.
(2) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Note:

(1) GU C 44 del 15.2.2013, pag. 95.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 dicembre 2015.
(3) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(6) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(8) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(9) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(10) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(11) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(12) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(14) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).
(15) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
(16) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
(17) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.
(2) Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).
(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(5) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).
(6) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Note:

(1) GU C 70 del 9.3.2013, pag. 2.
(2) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 59.
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(8) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(9) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(10) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(12) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(13) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(14) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).
(15) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(16) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(17) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 12.
(18) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(19) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(20) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Note:

(1) GU C 109 del 9.5.2006, pag. 10.
(2) Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2007.
(3) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.
(5) GU L 365 del 24.12.1987, pag. 72.
(6) GU L 317 del 24.11.1988, pag. 55.
(7) GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52.
(8) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
(9) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.
(10) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
(11) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).
(12) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE.
(13) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’1.4.1998, pag. 17).
(14) GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(16) GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.
(17) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(18) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/29/CE.
(19) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(20) GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34.
(21) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.
(22) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(23) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(24) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(25) GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.
(26) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(27) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(28) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(29) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(30) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Note:

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 99.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2013.
(3) Cfr. la pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.
(5) GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62.
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(9) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(10) GU C 136 dell'11.5.2012, pag. 1.
(11) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(12) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(13) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

Note:

(1) GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 settembre 2015 (GU C 360 del 30.10.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
(4) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 2002 nella causa C-00/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Lda , C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.
(5) Cfr. la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
(6) Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).
(7) Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).
(8) Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, a eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(11) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(12) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(13) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(14) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(15) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(16) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(17) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(18) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
(19) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Note:

(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 195.
(2) GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 (GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 562), posizione comune del Consiglio del 6 giugno 2008 (GU C 190 E del 29.7.2008, pag. 17) e posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.
(5) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.
(8) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(9) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Note:

(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225 e GU C 71 E del 25.3.2003, pag. 188.
(2) GU C 241 del 7.10.2002, pag. 29.
(3) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 556), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 63) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.
(4) GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.
(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(6) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

Note:

(1) GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 8.
(2) GU C 71 del 22.3.2005, pag. 26.
(3) Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2005 (GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 490), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 settembre 2007 e decisione del Consiglio del 26 settembre 2007.
(4) GU C 137 dell’8.6.2002, pag. 2.
(5) L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(9) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). L 315/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2007.
(10) Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/49/CE.
(11) Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).